CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33366 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33366 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27.4.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna di CA SO in ordine al reato di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen. di AT MA AR ARni Parmeggiani. Secondo i giudici di merito, l'imputato, alla guida di una autovettura Smart, uscendo da un distributore di carburante ed immettendosi sulla via Casilina, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo Honda condotto dalla persona offesa la quale, pur frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con l'autovettura, procurandosi gravissime lesioni a seguito delle quali decedeva (fatto del 7.7.2011). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il SO, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., non risultando contestata la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., pur ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata. II) Violazione di legge in relazione alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nonostante la compagnia assicurativa avesse, prima del giudizio, interamente riparato il danno. III) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ed alla mancata riduzione della pena base. IV) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, stante il pacifico concorso della vittima - che guidava alla velocità di oltre 100 Km/h - al verificarsi dell'evento. V) Illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'evento non sia esclusivamente conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. VI) Vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato, mancando la prova della responsabilità del medesimo "al di là di ogni ragionevole dubbio", risultando dagli atti due distinte ricostruzioni dell'impatto, in una delle quali l'imputato aveva già ingaggiato la sua corsia. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il responsabile civile UR Insurance PLC ha depositato conclusioni scritte con cui si associa alle richieste del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, dalla mera lettura del capo di imputazione si evince che la contestazione attiene al reato di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen., per colpa consistita, fra l'altro, nella "violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, e segnatamente quella prevista dall'art. 154 D.Igs. 285/98"; il secondo comma dell'art. 589 cit., nella formulazione all'epoca vigente, prevedeva, appunto, la circostanza aggravante costituita dalla "violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale". Trattandosi di pacifica enunciazione "in fatto" della relativa circostanza aggravante, non si pone nella specie alcun profilo di nullità della relativa contestazione, stante il costante orientamento della Corte regolatrice nel senso che non è necessario, ai fini della contestazione di una aggravante, la specifica indicazione della norma che la prevede, potendo bastare la sua chiara descrizione nella parte "in fatto", così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Rv. 273473 - 01). 2. Il secondo motivo è fondato ed in esso rimane assorbito anche il terzo motivo di ricorso. È indubbio che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022 - dep. 2023, Rv. 284327 - 01). Tale principio, tuttavia, non è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, atteso che la motivazione sul diniego di tale attenuante è stata formulata in maniera carente e apodittica, senza alcuna specifica indicazione di concreti elementi da cui desumere la mancata conoscenza e l'assenza di volontà del prevenuto di fare proprio l'intervenuto risarcimento del danno ad opera della Compagnia assicurativa, a fronte di una polizza (c.d. R.C. Auto) che resta pur 3 sempre obbligatoria e la cui attivazione presuppone pur sempre la denuncia del soggetto assicurato. Del resto, occorre qui ribadire il carattere oggettivo della circostanza in questione, alla luce delle indicazioni esegetiche fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza manipolativa di rigetto n. 138 del 1998, che ha riconosciuto la normale riferibilità all'assicurato -contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli- del risarcimento operato dall'ente assicuratore. In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché da tale assunto seguirebbe un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex lege n. 1990 del 1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dall'art. 3 Cost. Pertanto, si deve procedere all'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di merito, la quale dovrà riesaminare la concedibilità in concreto della menzionata circostanza attenuante, eventualmente procedendo ad un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti rilevanti nel caso di specie, con conseguente nuova determinazione della pena. 3. I motivi quarto e quinto possono essere trattati congiuntamente, in quanto con essi il ricorrente sostanzialmente lamenta la mancata applicazione dell'attenuante prevista dal settimo comma del vigente art. 589-bis cod. pen., norma pacificamente entrata in vigore in epoca successiva alla data del commesso reato. I rilievi sono privi di pregio. 3.1. In proposito, si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il trattamento sanzionatorio sopravvenuto con il nuovo reato di "omicidio stradale" non è più mite di quello vigente all'epoca del fatto. Sul punto la Corte territoriale risponde motivatamente, precisando che, pur avendosi riguardo all'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., la cornice edittale in cui quest'ultima attenuante si colloca è riferita all'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. che, nella sua configurazione di base, è punita con pena da due a sette anni di reclusione ed è sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; per contro, il delitto di omicidio colposo vigente al momento del fatto in disamina, secondo quanto previsto dal contestato reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., era punito con la medesima pena da due a sette anni di reclusione, ma costituiva la forma 4 aggravata del delitto nell'ipotesi base, punita con la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione e, come tale, soggetta al giudizio di bilanciamento. Pertanto, nel caso rimane più favorevole la norma che punisce il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nella disposizione vigente al momento del fatto. Ne consegue che, in materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina (Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Rv. 282936 - 01; proprio in una fattispecie in tema di omicidio stradale, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato più favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.). 3.2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con il quinto motivo, questa Corte ha già chiarito, a contrario, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale (Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Rv. 275653 - 01). Se ne può desumere che la norma precedentemente vigente di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. non abbisognasse della menzionata circostanza attenuante, in quanto il trattamento sanzionatorio era meno rigoroso di quello attuale, ben potendo la relativa aggravante essere bilanciata con altra circostanza attenuante. Si tratta, in ogni caso, di scelte discrezionali del legislatore penale, rispetto alle quali non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 4. Il sesto motivo pretende di contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto con generiche considerazioni di merito, a fronte di motivazione adeguata e immune da vizi logici in punto di responsabilità. La Corte di appello, conformemente al primo giudice, ha motivatamente riscontrato, sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti sulla base degli elementi 5 Il Consi estensore Il Rresident oggettivi rilevati nella immediatezza del fatto, che l'imputato, nel momento in cui sopraggiungeva il motoveicolo guidato dalla persona offesa, stesse effettuando la manovra di immissione, senza evidentemente prestare attenzione ai veicoli in arrivo nello stesso senso di marcia. La residuale ipotesi, pure presa in considerazione dai giudici di merito, secondo cui l'imputato si sarebbe effettivamente fermato all'uscita del distributore, per poi riprendere la marcia proprio in occasione del sopraggiungere del motoveicolo, non muta i termini della questione, posto che anche in questo caso - come correttamente osservato dalla Corte territoriale - l'imputato resterebbe responsabile del sinistro, stante l'assoluta prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 5. In conclusione, va disposto l'annullamento parziale della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ed alle conseguenti ed eventuali valutazioni complessive in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso va rigettato nel resto. Consegue ex art. 624 cod. proc. pen. la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in punto di responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e alle conseguenti, eventuali, valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 25 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33366 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27.4.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna di CA SO in ordine al reato di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen. di AT MA AR ARni Parmeggiani. Secondo i giudici di merito, l'imputato, alla guida di una autovettura Smart, uscendo da un distributore di carburante ed immettendosi sulla via Casilina, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo Honda condotto dalla persona offesa la quale, pur frenando, non riusciva ad evitare l'impatto con l'autovettura, procurandosi gravissime lesioni a seguito delle quali decedeva (fatto del 7.7.2011). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il SO, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., non risultando contestata la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen., pur ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata. II) Violazione di legge in relazione alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nonostante la compagnia assicurativa avesse, prima del giudizio, interamente riparato il danno. III) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ed alla mancata riduzione della pena base. IV) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, stante il pacifico concorso della vittima - che guidava alla velocità di oltre 100 Km/h - al verificarsi dell'evento. V) Illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'evento non sia esclusivamente conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. VI) Vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato, mancando la prova della responsabilità del medesimo "al di là di ogni ragionevole dubbio", risultando dagli atti due distinte ricostruzioni dell'impatto, in una delle quali l'imputato aveva già ingaggiato la sua corsia. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il responsabile civile UR Insurance PLC ha depositato conclusioni scritte con cui si associa alle richieste del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, dalla mera lettura del capo di imputazione si evince che la contestazione attiene al reato di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen., per colpa consistita, fra l'altro, nella "violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, e segnatamente quella prevista dall'art. 154 D.Igs. 285/98"; il secondo comma dell'art. 589 cit., nella formulazione all'epoca vigente, prevedeva, appunto, la circostanza aggravante costituita dalla "violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale". Trattandosi di pacifica enunciazione "in fatto" della relativa circostanza aggravante, non si pone nella specie alcun profilo di nullità della relativa contestazione, stante il costante orientamento della Corte regolatrice nel senso che non è necessario, ai fini della contestazione di una aggravante, la specifica indicazione della norma che la prevede, potendo bastare la sua chiara descrizione nella parte "in fatto", così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Rv. 273473 - 01). 2. Il secondo motivo è fondato ed in esso rimane assorbito anche il terzo motivo di ricorso. È indubbio che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022 - dep. 2023, Rv. 284327 - 01). Tale principio, tuttavia, non è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, atteso che la motivazione sul diniego di tale attenuante è stata formulata in maniera carente e apodittica, senza alcuna specifica indicazione di concreti elementi da cui desumere la mancata conoscenza e l'assenza di volontà del prevenuto di fare proprio l'intervenuto risarcimento del danno ad opera della Compagnia assicurativa, a fronte di una polizza (c.d. R.C. Auto) che resta pur 3 sempre obbligatoria e la cui attivazione presuppone pur sempre la denuncia del soggetto assicurato. Del resto, occorre qui ribadire il carattere oggettivo della circostanza in questione, alla luce delle indicazioni esegetiche fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza manipolativa di rigetto n. 138 del 1998, che ha riconosciuto la normale riferibilità all'assicurato -contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli- del risarcimento operato dall'ente assicuratore. In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché da tale assunto seguirebbe un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex lege n. 1990 del 1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dall'art. 3 Cost. Pertanto, si deve procedere all'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di merito, la quale dovrà riesaminare la concedibilità in concreto della menzionata circostanza attenuante, eventualmente procedendo ad un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti rilevanti nel caso di specie, con conseguente nuova determinazione della pena. 3. I motivi quarto e quinto possono essere trattati congiuntamente, in quanto con essi il ricorrente sostanzialmente lamenta la mancata applicazione dell'attenuante prevista dal settimo comma del vigente art. 589-bis cod. pen., norma pacificamente entrata in vigore in epoca successiva alla data del commesso reato. I rilievi sono privi di pregio. 3.1. In proposito, si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il trattamento sanzionatorio sopravvenuto con il nuovo reato di "omicidio stradale" non è più mite di quello vigente all'epoca del fatto. Sul punto la Corte territoriale risponde motivatamente, precisando che, pur avendosi riguardo all'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., la cornice edittale in cui quest'ultima attenuante si colloca è riferita all'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. che, nella sua configurazione di base, è punita con pena da due a sette anni di reclusione ed è sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; per contro, il delitto di omicidio colposo vigente al momento del fatto in disamina, secondo quanto previsto dal contestato reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., era punito con la medesima pena da due a sette anni di reclusione, ma costituiva la forma 4 aggravata del delitto nell'ipotesi base, punita con la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione e, come tale, soggetta al giudizio di bilanciamento. Pertanto, nel caso rimane più favorevole la norma che punisce il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nella disposizione vigente al momento del fatto. Ne consegue che, in materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina (Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Rv. 282936 - 01; proprio in una fattispecie in tema di omicidio stradale, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato più favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.). 3.2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con il quinto motivo, questa Corte ha già chiarito, a contrario, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale (Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Rv. 275653 - 01). Se ne può desumere che la norma precedentemente vigente di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. non abbisognasse della menzionata circostanza attenuante, in quanto il trattamento sanzionatorio era meno rigoroso di quello attuale, ben potendo la relativa aggravante essere bilanciata con altra circostanza attenuante. Si tratta, in ogni caso, di scelte discrezionali del legislatore penale, rispetto alle quali non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 4. Il sesto motivo pretende di contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto con generiche considerazioni di merito, a fronte di motivazione adeguata e immune da vizi logici in punto di responsabilità. La Corte di appello, conformemente al primo giudice, ha motivatamente riscontrato, sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti sulla base degli elementi 5 Il Consi estensore Il Rresident oggettivi rilevati nella immediatezza del fatto, che l'imputato, nel momento in cui sopraggiungeva il motoveicolo guidato dalla persona offesa, stesse effettuando la manovra di immissione, senza evidentemente prestare attenzione ai veicoli in arrivo nello stesso senso di marcia. La residuale ipotesi, pure presa in considerazione dai giudici di merito, secondo cui l'imputato si sarebbe effettivamente fermato all'uscita del distributore, per poi riprendere la marcia proprio in occasione del sopraggiungere del motoveicolo, non muta i termini della questione, posto che anche in questo caso - come correttamente osservato dalla Corte territoriale - l'imputato resterebbe responsabile del sinistro, stante l'assoluta prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 5. In conclusione, va disposto l'annullamento parziale della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ed alle conseguenti ed eventuali valutazioni complessive in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso va rigettato nel resto. Consegue ex art. 624 cod. proc. pen. la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in punto di responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e alle conseguenti, eventuali, valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 25 maggio 2023