Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente stradale).
Commentari • 3
- 1. Assicurazione risarcisce il danno: attenuante? (Cass. 32174/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …
Leggi di più… - 2. Risarcimento e attenuante: sì al pagamento dell’assicurazione, se voluto dall’imputato e integrale verso tutte le persone offese (Cass. Pen. n. 32174/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2025
1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 ottobre 2019, con la quale il gup del Tribunale ha condannato P.G. in relazione al reato di cui all'art. 589, cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte di altro soggetto, essendosi posto alla guida in stato di alterazione e avendo intrapreso contromano la superstrada, ove si è verificata la collisione con il veicolo della persona offesa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge per aver omesso il giudice di appello di riconoscere l'attenuante di cui …
Leggi di più… - 3. Gelosia non rileva per imputabilità ma semmai sulla pena (Cass. 12621/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema non escludono né diminuiscono l'imputabilità: sono invece di fattori che, nella complessa valutazione della condotta illecita, salvo i casi di evidente, oppure dedotta e provata, patologia relazionale, possono agire come elementi di rilievo di determinazione della entità della sanzione. La gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2009, n. 13870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13870 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 349
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 036303/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI TO, N. IL 01/06/1965;
avverso SENTENZA del 29/06/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI NN, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DRITTO
1. Il GUP del Tribunale di Bologna con rito abbreviato, con sentenza in data 27-3-2001, dichiarava ER PE colpevole per il delitto di omicidio colposo, a seguito di incidente stradale, a danno di NN PI. Lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
2. In punto di fatto, era avvenuto che, in data 12-3-1999, il PE stava transitando con un autocarro in via Ossi in Forlì (direzione di marcia Forlì-Faenza), allorché, non essendosi fermato allo stop ivi presente, era andato a collidere con l'autovettura Fiat UNO, condotta da NN PI, proveniente da via del Braldo che formava un incrocio con via Ossi;
il forte impatto aveva determinato un urto di quest'ultimo mezzo contro un palo della luce, con gravissime lesioni riportate dall'automobilista ed il suo decesso.
3. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
Rilevava che la responsabilità dell'imputato per l'occorso appariva evidente, atteso che costui stava procedendo a velocità eccessiva (circa 60 km orari) e che non si era fermato allo stop segnalato sulla strada da lui percorsa. D'altro canto, le circostanze attenuanti non potevano essere concesse per la sussistenza di precedenti consistenti in due condanne per guida in stato di ebbrezza nel 2001 e nel 2004 e per le modalità del fatto attestanti una guida assolutamente disinvolta e pericolosa;
neppure era riconoscibile l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6 perché il ristoro era stato effettuato direttamente dalla Compagnia di Assicurazione. Aggiungeva che la valutazione complessiva della personalità dell'imputato non consentiva di esprimere un giudizio prognostico favorevole al fine della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Il PE avanzava ricorso per cassazione.
Censurava la valutazione effettuata dal Giudice di Appello in ordine alla ricostruzione dell'occorso e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si doleva per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Il ricorso può essere accolto solo per quanto di ragione. Invero, i Giudici di merito hanno correttamente argomentato in ordine alla responsabilità penale dell'imputato ed ai motivi che giustificavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
al riguardo, sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre. Appaiono, invece, fondate le doglianze concernenti la mancata applicazione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, per essere stato questo eseguito direttamene dalla Compagnia di Assicurazione con la quale era stata stipulata la polizza per la responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo. In tema, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 138/1998 - c.d. manipolativa di rigetto -, ha accolto la tesi del carattere oggettivo della circostanza in questione, per argomentare la riferibilità all'assicurato contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli del risarcimento operato dall'ente assicuratore. In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché da tale assunto seguirebbe un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex L. n.1990 del 1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dall'art. 3 Cost.. Di recente, le S.U. della Corte di Cassazione - sent. 22- 1- 2009 n. 5941/2009 -, pur mettendo in rilievo la ricorrenza comunque di un profilo "volontaristico" nell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 2 nel senso che l'intervento risarcitorio deve essere riferibile all'imputato, ha concordato con la Corte Costituzionale nel ravvisare la volontà di riparazione anche nell'avere stipulato un'assicurazione o nell'avere rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivanti dall'attività pericolosa. Ne discende che il risarcimento (anche quello eseguito dalla società assicurativa) deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio.
6. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna,
che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009