Sentenza 24 ottobre 2017
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La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
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Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …
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L'attraversamento della carreggiata di un pedone fuori delle strisce pedonali non è evento eccezionale da cui può farsi discendere l'esonero da responsabilità del conducente, che, invece, ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta guida. Cassazione penale sez. IV, ud. 16 giugno 2021 (dep. 16 settembre 2021), n. 34335 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 29/3/2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Padova a carico di L.S. per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2017, n. 54996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54996 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
549 96 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/10/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente - Sent. n. sez. - 1859/2017 CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE N.40094/2017 ANDREA MONTAGNI GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/11/2016 del GIUDICE DI PACE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per Il Proc. Gen. CARDIA DELIA conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore Il difensore presente avvocato (D'UFFICIO) ASTA PIETRO del foro di ROMA in difesa di SS RG si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Vicenza, con sentenza in data 15 novembre 2016, dichiarava BA GI responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di ER RO, trasportata a bordo dell'auto Ford Fiesta urtata dall'imputato che, alla guida del proprio trattore con rimorchio, effettuava una manovra di svolta a sinistra mentre detta vettura lo stava sorpassando. Per tale reato lo condannava alla pena della multa ed applicava altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 148, commi 4 e 15, CdS. delIl Giudice di Pace riteneva preliminarmente inapplicabile l'art.35 d.lgs.n.274/2000, dal momento che il danno era stato risarcito dalla società assicuratrice dell'auto a bordo del quale si trovava la terza trasportata. Ricostruiva quindi la dinamica del sinistro in base alle dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, al rapporto della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza del fatto, alla localizzazione dei danni ed alla circostanza che l'auto era finita nel fossato laterale alla strada;
perveniva quindi alla condanna dell'imputato per aver creato una situazione di pericolo non evitabile dal conducente dell'autovettura, il quale al momento della collisione aveva quasi ultimato il sorpasso.
2. La sentenza è stata gravata da appello da parte del difensore del BA, il quale ha contestato sia il giudizio di colpevolezza, prospettando che il conducente del trattore avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra prima che l'autovettura si accingesse al sorpasso, sia la mancata estinzione del reato per effetto dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice dell'autovettura sulla quale la parte lesa era trasportata.
3. Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema per competenza. Nel corso della odierna discussione, il difensore ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n.274/2000 e dell'art.141 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs.n.209/2005) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al denunciato vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, deve in primo luogo ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili 2 censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez.6, 31 marzo 2015 n.13809, Rv. 262965; Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441). Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez.6, 7 ottobre 2015 n.47204, Rv.265482). In particolare, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez.4, n.37838 del 1/7/2009, Rv.245294; Sez.4, n.43403 del 17/10/2007, n.238321). Nel caso di specie il Giudice di Pace, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso l'ipotesi offerta dall'imputato di una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente, valorizzando in maniera puntuale una serie di elementi - dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, accertamenti della polizia Locale, localizzazione dei danni, ritrovamento dell'autovettura nel fossato laterale alla strada che deponevano nel senso di una certa responsabilità dell'imputato, il quale con - un'improvvida manovra di svolta a sinistra aveva urtato l'auto, sulla quale era trasportata la persona offesa, nel momento in cui questa aveva quasi ultimato il sorpasso. Pertanto la sentenza è immune dalla denunciata censura.
3. Giuridicamente corretta poi la considerazione del giudice di merito circa la non applicabilità nella specie dell'art.35 del d.lgs.n.274/2000 essendo inidoneo, ai fini della declaratoria di estinzione del reato contestato, il risarcimento del danno al quale ha provveduto la società assicuratrice dell'auto a bordo della quale la parte offesa si trovava quale terza trasportata (in tal senso Sez.4, n.38957 del 23/5/2014, Rv.262091). Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, non vi è stato invece da parte dell'imputato alcun intervento riparatorio o risarcitorio in favore della persona offesa, favorevolmente valutabile in concreto da parte del giudice siccome idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione della condotta illecita e di prevenzione rispetto ad ulteriori 3 comportamenti che si connotino di un certo grado di gravità e di pericolosità, come quelli integranti violazioni della disciplina della circolazione stradale.
4. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, non esplicitata in un motivo di ricorso ma meramente adombrata dal difensore durante la discussione orale. La scelta legislativa di attribuire al trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, l'azione diretta nei confronti della società assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo, non appare violativa del diritto di difesa dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni colpose, né del principio del "giusto processo", poiché opera su un piano diverso rispetto alla condotta riparatoria consentita davanti al giudice di pace e non esclude che l'imputato stesso possa autonomamente attivarsi nei confronti della danneggiata per riparare le conseguenze dell'illecito commesso, al fine di ottenere una pronuncia di estinzione del reato.
5. Tali considerazioni portano al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Carla Menichetti سکا متساهل Depositata in Cancelleria -7 DIC. 2017 Oggi. N AS E Il Funzionare Giudiziane H P O Patrizia Potra +