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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IZ NE, nata a [...] il [...], TO JO, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di appello di AL;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inamm ssibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1226 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2922, il Tribunale di Gela condannava IZ NE e TO JO alle pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 d.lgs. n. 74/2000, poiché, IZ in qi.alità di titolare della ditta individuale omonima e di legale rappresentante de la GDF s.n.c., TO quale amministratore di fatto della ditta individuale e della GDF s.n.c., in relazione agli anni di imposta dal 2010 al 2013, presentavano le dichiarazioni fiscali con dati infedeli, indicando elementi attivi inferior, e, in relazione al solo anno di imposta 2011, indicavano anche elementi passivi fittizi, utilizzando fatture per operazioni inesistenti, infine occultava r o e/o distruggevano in tutto o in parte le scritture contabili;
il Tribunale appl cava le pene accessorie di legge e ordinava la confisca dei beni degli imputati in misura corrispondente alle imposte evase. Con sentenza del 28 marzo 2024, la Corte di appello di Calta iissetta dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati ir ordine al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 limitatamente alla condotta relal iva alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 201: e, nei confronti del TO, anche per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. ;4/2000 relativamente alla condotta di presentazione della dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, per essere i predetti reati estinti per inte -venuta prescrizione, infine rideterminava la pena e l'importo della confisca, confe -mando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di AL, NE IZ e JO TO, tramite il difensore, hanno proposto ricuso per cassazione, sollevando quattordici motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 e 158 cod. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 129, 531 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa lamenta che, nonostante i capi A ed E della rubrica fossero identici, riferendosi alle medesime condotte relative alla presen azione, con dati infedeli, delle dichiarazioni IVA per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, era stata pronunciata dichiarazione di non doversi procedere nei innfronti del TO, quale amministratore di fatto, per il reato di cui al capo E, confermando invece la dichiarazione di colpevolezza nei confronti della IZ, quale titolare e legale rappresentante, per il reato di cui al capo A, indiv cluando per quest'ultimo erroneamente un diverso termine di prescrizione. 2 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, co lima 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, 157-131 cod. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 129, 531 cod. proc. pen. Premette la difesa che l'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 prevedeva un ermine prescrizionale ordinario di anni sei e un termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei;
successivamente, a far data dal 17/09/2011, il ermine prescrizionale è stato incrementato di un terzo, divenendo dunque pari ld anni otto il termine ordinario e ad anni dieci il termine massimo. La decorrE nza, in ogni caso, aveva il suo inizio nel giorno della consumazione del reato, ovvero nel giorno in cui la dichiarazione era stata presentata. Da ciò discende, oss.erva la difesa, che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizior e per i reati di cui ai capi A ed E, essendo pacifico che, per l'anno di imposta 2010, andava applicato il termine prescrizionale massimo di sette anni e SEi mesi, interamente decorso il 30/09/2018, antecedentemente alle sospensioni iedotte nella sentenza impugnata, mentre per gli anni di imposta 2011 e 2012 andava applicato il termine prescrizionale massimo di dieci anni, con decorre iza dal mese di aprile 2012 per l'anno di imposta 2011 e dal mese di aprile 2(i13 per l'anno di imposta 2012, con la conseguenza che, nel mese di aprile : 1 013, il termine prescrizionale era interamente elasso. Lamenta, pertanto, il ricorrente che la Corte di merito, con riferirrento al reato di cui al capo A, aveva erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dal 23/09/204, data del controllo, mentre con riferimento .11 reato di cui al capo E, pur rilevando l'intervenuta prescrizione, aveva corimesso l'errore di individuare non correttamente il giorno nel quale la prescrizione era interamente maturata. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 17 d.lgs. n. 74/2000, 157-161 cod. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 36-vides, c1.1. n. 138/2011, artt. 129, 531 cod. proc. pen. La difesa, dopo aver richiamato l'errore della Corte di merito rell'aver individuato il tempus commissi delicti in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, indicandolo nella data dell'accertamento e non in quello di presentazione delle dichiarazioni, lamenta che, anche con riferimento alla imputazione di cui E n'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, i giudici di appello errano prendendo in considerazione la data dell'accertamento e non quella del commesso reato. Deduce la difesa che, anche per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/ !000„ a far data dal 17/09/2011, il termine prescrizionale è stato incrementato di un 3 terzo, divenendo dunque pari ad anni otto il termine ordinario e ad anni dieci il termine massimo, termine decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione UNICO SP 2012, da individuare, per entrambi gli impunti, nel 01/10/2012, con la conseguenza che il tempo necessario a prescrivere s arebbe elasso, salve le sospensioni, nel mese di ottobre 2022. DifferentemEnte ed inspiegabilmente i giudici di appello determinano il termine prescr zionale prorogato in anni 14 e mesi 1, ancorandolo al 01/11/2026. Deduce, pertanto, la difesa che, con riferimento ai capi c) e g) della ubrica, tenuto conto del termine prescrizionale massimo di dieci anni e dei tre mesi e diciannove giorni di sospensione del procedimento rilevabili dagli atti proc2ssuali, il reato contestato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 andava ritenuto prescritto il 20/01/2023. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 coci. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto ietà e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione di specifici motivi d'appello. In sintesi, i ricorrenti, nel richiamare specificamente i motivi cc ritenuti nell'atto di appello, lamentano carenza di motivazione nella sentenza imp ugnata per aver omesso di rispondere ai motivi di appello, impostando l'iter motivazionale semplicemente dichiarando di aderire, in termini apoditt ci, alla decisione di primo grado, omettendo di dare conto dei specifici motivi di impugnazione ed omettendo di palesare l'inconsistenza o la non pertineri:A degli stessi motivi. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 coe. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello. Lamenta la difesa carenza di motivazione, dal momento che la corte di appello aveva dapprima accolto l'istanza di rinnovazione dibattirr entale, indirizzando la rinnovazione al riascolto dei testi indicati dalla difesa, per poi, dopo aver escusso un teste di P.G. ed un consulente tecnico della difesa, riteneva le ulteriori prove non conducenti rispetto al decidere e chiudeva l'istruttoria, senza motivare e senza considerare che il teste escusso (luogotenente della Guardia di Finanza Manganuco) non poteva coln mare le lacune istruttorie del giudizio di primo grado, non avendo svolto i controlli eseguiti dal teste ME dell'Agenzia delle Dogane, il quale peraltro sarebbe 4 stato chiamato a riferire il nome del soggetto dal quale aveva appreso le informazioni riguardanti delle "consegne inesistenti di merci". 2.6 Con il sesto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contraddittoletà e mancanza di motivazione in relazione al terzo motivo di appello. Lamenta la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al terzo motivo di appello che sollevava una ipotesi di cd. dubbio interno nella ricostruzione della vicenda, considerando un debito IVA generato da fatture d'acquisto in sospensione o in esenzione (che, ontologicamente, determinano un credito IVA), nonché l'assenza totale di una indicazione chiara dell'inesistenza delle operazioni sul piano oggettivo o sulla natura stessa delle operazioni che da un lato vengono dichiarate incistenti, mentre dall'altro costituiscono la base per l'imputazione di un volume "E nero". Inoltre, il terzo motivo di appello sollevava anche una ipotesi di dubbio ext. esterno, evidenziando l'ipotesi alternativa che vedeva in ST SS, titolare della società fornitrice di bevande agli imputati che emetteva fattAre con codice esenzione IVA, l'unico soggetto che traeva un effettivo vantaggio da tali operazioni, nonché la circostanza degli evidenti errori del professionista ci Iputato a registrare le fatture e ad emettere i documenti fiscali di vendita, registrare i corrispettivi, formulare le dichiarazioni. 2.7 Con il settimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, colma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 coci, proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto -ietà e mancanza di motivazione in relazione al quarto motivo di appello. Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al quarto motivo di appello con il quale si lamentava assenza di correlazione tra l'imputazione contestata, e che vede la IZ chiamata a rispondere dei reati di cui ai capi a), b), c), d) e la condanna pronun:iata in relazione al capo h) della rubrica. 2.8 Con l'ottavo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto-ietà e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione del quinto nigtivo di appello. 5 Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al quinto motivo di appello con il quale si impugnava il capo della sentenza di primo grado in cui si perveniva all'affermazione di colpevolez'a degli imputati per i reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle medesime annualità per cui era stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, non considerando la clausola di riserva prevista dall'art. 4 d Igs. n. 74/2000 ("fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito..."). 2.9 Con il nono motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto -ietà e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione del sesto nutivo di appello. Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al sesto motivo di appello con il quale si assumeva che il procec imento di primo grado non fosse approdato alla prova rigorosa che i documenti fossero stati in precedenza creati e poi occultati o distrutti, dal momento che i documenti contabili a cui il capo di imputazione faceva riferimento erano i documenti mai venuti ad esistenza, ovvero le prove contabili delle cessioni asseritamente considerate "a nero". 2.10 Con il decimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, co nma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto - età e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'ottavo motivo di appello. Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto all'ottavo motivo di appello con il quale si assumeva che il Tribunale non si fosse attivato alla ricerca degli elementi caratteristici del dolo specifico,. ed anzi avesse omesso di valutare tutti gli elementi, pur postulati, di segno esattamente opposto;
e neppure l'integrazione probatoria svolta in appello cons.mte di sostenere l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. 2.11 Con l'undicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 4 c.Igs. n. 74/2000, violazione di legge. Ribadisce la difesa che i ricorrenti furono imputati dinanzi al Tribunale dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni 2011, 2012 e 2013 (capi a, e, d, h), e dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle 6 dichiarazioni 2012 (capi c, g), con la conseguenza che, quantomeno in relazione alle dichiarazioni 2012 per l'anno di imposta 2011, la clausola di riserva di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 era stata violata. 2.12 Con il dodicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 10 d Igs. n. 74/2000, violazione di legge. Ribadisce la difesa che i ricorrenti si erano resi disponibili a collaborare ed a versare tutta la documentazione contabile degli anni precedenti, eventuzilmente in loro possesso, mentre il fiscalista aveva integrato la documertazione contabile, sicchè la documentazione non era stata in alcun modo occultata e, men che meno, era stato posto in essere l'ulteriore intento di una loro cossibile distruzione, tanto che i documenti contabili e tutti gli altri documenti (persino le distinte dei bonifici) erano in possesso dell'Accertatore. 2.13 Con il tredicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Lamenta la difesa che la Corte di merito non aveva motivato in maniera adeguata in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non concorrendo alcuna ragione ostativa al loro riconoscimento, non avendo a IZ alcun precedente penale, né alcun procedimento pendente, mentre il TO, condannato a pena patteggiata ed eseguita, aveva dato chiara prova del suo concreto ravvedimento, testimoniato anche dalla concessione dell'espia: ione in regime di semilibertà e poi in regime di detenzione domiciliare con permesso lavorativo. La fattispecie delittuosa non era di rilevante gravità e la c)ndotta criminosa era stata circoscritta nel tempo. 2.14 Con il quattordicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'a -t. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., violazione degli indici di dosimetria della pena. Deduce la difesa, quanto alla gravità del reato, che i reati dovevanc essere considerati non gravi, così come i mezzi utilizzati per l'asserita commissione non erano sistemi né insidiosi, né pericolosi e, addirittura, neppure pot ebbero costituire fattispecie idonee all'integrazione delittuosa, mentre l'asseritc danno erariale era stato determinato con palesi errori di media aritm , 2tica e computistica, unilateralmente dall'Agenzia fiscale, la cui ricostruzione non aveva trovato conferma, né tantomeno iniziativa di recupero. 7 Deduce, inoltre, la difesa, quanto alla capacità a delinquere, d e, con riferimento alla IZ, ella viene indicata dal TO come soggetto 3sterno alla conduzione aziendale già dal 2011, rispetto alla quale non emere alcun elemento idoneo a sostenerne la responsabilità soggettiva ed anche gli stessi operanti dichiaravano la totale estraneità della donna. Con riferimento al TO, la sua responsabilità viene dedotta dalla presenza di una condanna patteggiata rispetto a simili fatti, relativi, tuttavia, ad annualità successive ed alla gestione dei rapporti tra la propria ed altre società di capitali. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Pietro Ivan Maravigna, difensore cli fiducia dei ricorrenti, con la quale si insiste nelle conclusioni assunte nel ricorso, ripercorrendone nel dettaglio le doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso rela:-.1vi alla intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo A) (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) e ai capi C) e G) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) della rubrica. 1.1 Questa Corte ha, infatti, affermato che il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 cl Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 381 del 14/12/2022, dep. 2023, Milite, Rv. 283915). Pertanto, con riferimento al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo A della rubrica, venendo in considerazione le dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, anni per i quali la dichiarazione IVA doveva essere presentata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il :30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento: il termine ultimo p m- i vari anni era dunque il 30 settembre 2011 per l'anno di imposta 2010, i primo ottobre 2012 per l'anno di imposta 2011 (il 30 settembre 2012 cadeva di domenica), il 30 settembre 2013 per l'anno di imposta 2012. Inoltre, il termine massimo di prescrizione del predetto reato era li sette anni e sei mesi fino al 16/09/2011 e di dieci anni a partire dal 17/09/2011. Discende che, per tutte le condotte costituenti reato contestate al ce po A, il termine prescrizionale massimo era decennale e che, per il 2012 (ultimo e più recente tra gli anni di imposta considerati), in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata entro il 30 settembre 2013, il termine prescrizionale fraSSiM0 di dieci anni maturava il 30 settembre 2023. Deve essere poi conside .ato un periodo di sospensione di complessivi ottantotto giorni: venti giorni per I rinvio 8 dell'udienza del 08/06/2022 al 28/06/2022, essendo legittimamente impedita l'imputata IZ;
otto giorni per il rinvio dell'udienza del 28/06/2022 al 06/07/2022 dovuto all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze;
sessanta giorni per il rinvio dell'udienza del 21/03/2023 al 01/06/2023, essendo legittimamente impedito il difensore. Per cui il termine ultimo di maturazione della prescrizione, per la più recente delle violazioni contestate nel cap.:: A), va individuato nel 27 dicembre 2023, data nella quale tutte le condotte cos.tituenti reato contestate nel capo A) dovevano considerarsi definitivamente prescr itte. Ne consegue che, alla data della pronunzia della sentenza impugnata, resa il 28/03/2024, era già decorso il termine massimo di prescrizione per ritte le condotte costituenti reato contestate al capo A), con la conseguente fon latezza dei rilievi sollevati sul punto dai ricorrenti (analoghe valutazioni valgonc per le condotte costituenti reato contestate al capo E), già dichiarato prescrit o dalla Corte territoriale). Tanto comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. 1.2 Analogamente, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è stato definito un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, prescindendo dal verificarsi dell'evento di danno o dalla eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa (Sez. 3, n. 23 310 del 08/04/2019, Versaci, Rv. 275993; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dei. 2017, Santoni, Rv. 269652). Anche il termine massimo di prescrizione del predetto reato, con rife imento all'anno di imposta 2011, contestato ai capi C) e G), era di dieci anni, sicchè, considerato che la dichiarazione fiscale doveva essere presentata entro I primo ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cadeva di domenica), il ermine prescrizionale massimo maturava il primo ottobre 2022, termina che, considerato il periodo di sospensione di ventotto giorni fino a quel numento intervenuto, era prorogato al 29 ottobre 2022, data nella quale le c mdotte costituenti reato contestate sub C) e G) dovevano considerarsi definitiv-amente prescritte. Dunque, alla data del 28/03/2024, in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, era già decorso anche il termine massimo di prescrizione pe i reati contestati ai capi C) e G), con la conseguente fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dai ricorrenti. Tanto comporta la necessità di annullare senza r nvio la sentenza impugnata per essere anche i reati di cui ai capi C) e G) estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. 9 2. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si introduce la doglianza relativa al mancato esame dei motivi di appello, deve essere esaminato congiuntamente alle doglianze analiticamente mosse al mancato esame di specifici motivi di appello nei paragrafi che seguono. 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad essi) possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquis ti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di )er sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra ris. ultanza (Sez. 6, n. 20095 de126/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'isituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disp -mga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso de potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla respon con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (SE Z. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Seri lio, Rv. 245996). Quanto alla dedotta doglianza dell'aver la Corte di merito dispcs to una incompleta rinnovazione del dibattimento, per la mancata escussione del teste ME e, conseguentemente dei testi de relato menzionati dallo stesso ES che avrebbero dovuto chiarire le questioni relative alle consegne inesistenti di merce che sostengono l'accusa relativa alla formazione di fatture per op•?razioni inesistenti, la censura è generica. Essa, infatti, non si confronta con gli ilteriori elementi probatori posti dal giudice di primo grado a fondamento del gli dizio di 10 fittizietà del trasporti di merce verso destinazioni comunita le ed extracomunitarie, ovverosia la mancanza di biglietti e documentazione utile a comprovare l'effettività dei trasporti fuori dal territorio nazionale. 4. Il sesto motivo di ricorso è assorbito in conseguenza della prescrizione dei reati per evasione IVA in epoca precedente alla sentenza impugnala, non ricorrendo i presupposti per sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito descritto in modo logico e purtuale il meccanismo illecito di aver le ditte di cui era formalmente titolare IZ NE operato in regime di esenzione IVA senza averne titolo, mancando la dichiarazione di intenti, nonché precisato che, in ordine al rapporto con la ditta di ST SS, l'esame del ricorrente TO non aveva chiarito i apporti intercorsi con la menzionata ditta. Deve invero ricordarsi in proposito come la constatazione cui l'art. 129 cpv. cod. proc. pen. condiziona la prevalenza del proscioglimento nel merito alla declaratoria di estinzione, debba risolversi, proprio in ragione della nozione implicata, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino di per sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza di cause del suddetto proscioglimento;
ed invero le stesse Sez. U. Tettamanti, già richiamate sopra, hanno affermat) che la constatazione (ovvero appunto percezione ictu ocu/i) è per defnizione incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. 5. L'ottavo e l'undicesimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. In materia, l'insegnamento di legittimità è nel senso che «Il 'fi,Zio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli Elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di desisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessarl3mente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, 3d una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 377)9 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In altri termini, la mancata disamira delle doglianze dedotte con l'appello non può per ciò solo comportare l'annullamento della doppia decisione conforme per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in s ade di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorti eggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e E a., Rv. 271227; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). 11 Diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Cprte di legittimità ha chiarito che il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, esclude il concorse con il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione, meni re non opera nel caso in cui siano contestate condotte diverse, una per le omissioni di elementi attivi del reddito e l'altra per elementi passivi inesistenti (Se;. 3, n. 41260 del 17/01/2018, S., Rv. 274068). Orbene, in disparte il rilievo che, nel caso di specie, per le condotte -elative all'anno di imposta 2011, i reati sono stati dichiarati estinti, sia p ur per prescrizione, nessuna censura può muoversi al Tribunale (che per quelle ipotesi di reato ha pronunciato condanna) e alla Corte di appello (che le aveva parzialmente confermate), laddove hanno disatteso la richiesta di proscioglimento. Nel caso in esame, infatti, in applicazione del principio di diritto soprariportato, non ricorrevano i presupposti per il proscioglimento, posto che, per l'anno di imposta 2011, si contestava, ai capi C e G, l'indicazione di elementi passivi fittizi afferenti ad operazioni inesistenti per complessi ,/ euro 1.019.801,18 al lordo d'IVA, mentre, ai capi A, D, E, H, l'omessa indicai: ione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, anche per l'3nno di imposta 2011, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. E', pertanto, evide ite che vengono in rilievo condotte distinte che, pur se commesse nei medesimi anni di imposta, hanno ad oggetto, rispettivamente, elementi passivi inesistenti e omissioni di elementi attivi di reddito, che come tali escludono l'assorbimento della fattispecie residuale di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. 6. Il nono e il dodicesimo motivo di ricorso, connessi perché incenlrati sul reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, sono manifestamente infondati. Premesso il richiamo all'insegnamento di legittimità ricordato al paragrafo 5., nel caso in esame, all'effettiva carenza di argomenti della sentenza impugnata rispetto ad un tema specifico devoluto alla Corte ter -itoriale si contrappone la non decisività per manifesta infondatezza degli zissunti contenuti nelle censure mosse in appello. La sentenza di primo grado dà atto, invero, che, a fronte della documentazione fiscale fornita dalla pa-te, gli accertatori avevano anzitutto integrato detta documentazione con altre fatture fornite dalla dogana di Cuneo;
avevano poi individuato con i sistemi infcfmativi delle banche dati a loro disposizione ulteriori operazioni commerciali de la ditta verificata con un operatore polacco, operazioni solo parzialmente dici ' ,arate; infine, gli accertatori avevano completato la ricostruzioni delle operazioni poste in essere dalla ditta individuale IZ NE e dalla subentrante ditta GDF 12 s.n.c. di IZ NE attraverso strumenti di cooperazione internazionale. A contrastare tali argomentazioni, viene proposta una controdeduzione assertiva manifestamente infondata, secondo la quale la documentazione contabile sarebbe stata interamente consegnata, nuntre i documenti contabili cui faceva riferimento il capo d'imputazione non fossero mai venuti ad esistenza perché relativi alle cessioni asseritamente considerate "a nero". Diversamente da quanto sostenuto, con argomenti con i quali è mancato il confronto, il Tribunale ha correttamente affermato che la documentazione contabile non fosse stata fornita integralmente, avendo gli accertatori dovuto ricorrere per completarla anche a strumenti di cooperazione internatonale, giungendo alla corretta conclusione del mancato integrale rinvenimento della documentazione fiscale. Tanto esclude la decisività del relativo motivo di appello, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia di secondo grado che abbia omesso ogni analisi sul punto (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 7. Il decimo motivo di appello è inammissibile. La difesa si limita a censurare genericamente il mancato specifico esame del settimo e dell'ottavo motivo di appello, senza riproporre le censure specificamente sollevate nel secondo grado di merito. Va ricordato che, in terna di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al 5; - mplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, o a un mero ed insufficiente richiamo parziale allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infetti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudiz o ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2023, Casamento;
Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21358 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/1 12013, dep. 2014, Rv. 258962). Del resto, la Corte di appello ha offerto una motivazione, seppur sintetica, sui reati contestati per i quali non è maturato il termine di prescrizione, ribadendo - ' all'esito di integrazione istruttoria - quanto già affermato dal primo giudice, ovverosia che, per l'anno di imposta 201:3. erano state rilevate delle movimentazioni bancarie elevate con società anche etere in assenza di corrispondente documentazione contabile: si trattava di elevati 13 importi accreditati sui conti correnti (quantificati per l'anno 2013 in euro 1.042.308,14) senza documentazione fiscale giustificativa e senza che le dimensioni organizzative dell'azienda giustificassero dette movimentazi)ni per così elevati importi (l'azienda non possedeva un deposito ed il magazzino era molto piccolo), integrando delle vendite in nero e, quindi, dei ricevi non contabilizzati per importi superiori alla soglia di punibilità, elementi descritti in sentenza, integranti il dolo specifico perché funzionali ad evasione d'impo:;ta, ma non censurati nel motivo di ricorso esaminato. 8. Il settimo, il tredicesimo e il quattordicesimo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, sono fondati limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A, C) e G). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di legittimità e ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca ur diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda e emeinti di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 2834:39; SeZ. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di Mel ito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione di1ensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante ri evanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/20: 6, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far er )ergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41:l65 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminarE tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a qual.? si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42( ,88 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con moti /azione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sinciacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente m )tivata, 14 neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Scendendo in concreto, i giudici di seconda cura hanno ritenuto che, in ragione della gravità dei fatti, in particolare della entità delle somme sDttralite all'Erario e del ruolo assunto, IZ quale effettiva titolare di ditte collegate, TO quale amministratore di fatto, entrambi gli imputati non fossero meritevoli del riconoscimento di ogni ulteriore beneficio, non essendo' stato alcun concreto segno di resipiscenza a fronte del danno cagionato. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici chiarito quali elernenti di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione ai fini del diniego di ilteriori benefici, e quindi anche delle circostanze attenuanti generiche invocate, elementi che non vengono superati in ricorso, dal momento che l'element) della incensuratezza è, di per sè solo, irrilevante ai fini invocati ai sensi dell'art. 62- bis, comma 3, cod. pen., mentre le indicazioni difensive circa la non rilevante gravità dei fatti e la circostanza dell'essere le condotte circoscritte nel tempo sono smentite dall'articolato quadro di evasione fiscale contestato M 2SSO in evidenza dai giudici di merito riguardante più annualità d'imposta. Quanto al settimo motivo di ricorso che denuncia la condanna dell'ir iputata IZ per i capi A, B, C, H, a fronte di una contestazione riguardanti i Ca )i A, B, C, D, occorre precisare che, effettivamente, il giudice di primo grado è ini:orso in un errore avendo, nella parte motiva, parametrato la pena base sul reati) di cui al capo h non contestato alla ricorrente. Tuttavia, il dispositivo della sentifiza, in cui la ricorrente viene condannata per tutti i reati a lei ascritti, e la motivazione della sentenza stessa, in cui si spiegano le ragioni per la responsabilità penale della ricorrente relativamente ai reati contestatile ai capi A, B, C, D rendono esplicito come il riferimento al capo H come pena base fosse frutto di un errore, poiché, essendo poi quantificati aumenti di pena per i reati di cui ai capi ,X, C, D, il riferimento corretto sarebbe stato al capo B. In ogni caso, la ridetermilazione del trattamento sanzionatorio sulle imputazioni residue va demandato a giudici del rinvio, sicchè il quattordicesimo motivo è da considerarsi assorbito. ] giudici del rinvio dovranno anche riparametrare le pene accessorie e ricilcolare l'importo della confisca-sanzione (confisca per equivalente) sulle restanti imputazioni di cui ai capi B, F, nonché D e H limitatamente alle condotte relative all'anno d'imposta 2013, per le quali è irrevocabile l'accertamt nto di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 9. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) ascritti a IZ NE, nc nché al 15 capo G) ascritto a TO JO essendo i reati estinti per prescrizi )ne. La sentenza deve essere poi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di AL per la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo alle imputazioni residue. I ricorsi devono poi essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) ascritti a IZ NE, nonché al capo G) ascritto a ET.o JO essendo i predetti reati estinti per prescrizione e con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di AL. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso il 18/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inamm ssibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1226 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2922, il Tribunale di Gela condannava IZ NE e TO JO alle pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 d.lgs. n. 74/2000, poiché, IZ in qi.alità di titolare della ditta individuale omonima e di legale rappresentante de la GDF s.n.c., TO quale amministratore di fatto della ditta individuale e della GDF s.n.c., in relazione agli anni di imposta dal 2010 al 2013, presentavano le dichiarazioni fiscali con dati infedeli, indicando elementi attivi inferior, e, in relazione al solo anno di imposta 2011, indicavano anche elementi passivi fittizi, utilizzando fatture per operazioni inesistenti, infine occultava r o e/o distruggevano in tutto o in parte le scritture contabili;
il Tribunale appl cava le pene accessorie di legge e ordinava la confisca dei beni degli imputati in misura corrispondente alle imposte evase. Con sentenza del 28 marzo 2024, la Corte di appello di Calta iissetta dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati ir ordine al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 limitatamente alla condotta relal iva alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 201: e, nei confronti del TO, anche per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. ;4/2000 relativamente alla condotta di presentazione della dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, per essere i predetti reati estinti per inte -venuta prescrizione, infine rideterminava la pena e l'importo della confisca, confe -mando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di AL, NE IZ e JO TO, tramite il difensore, hanno proposto ricuso per cassazione, sollevando quattordici motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 e 158 cod. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 129, 531 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa lamenta che, nonostante i capi A ed E della rubrica fossero identici, riferendosi alle medesime condotte relative alla presen azione, con dati infedeli, delle dichiarazioni IVA per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, era stata pronunciata dichiarazione di non doversi procedere nei innfronti del TO, quale amministratore di fatto, per il reato di cui al capo E, confermando invece la dichiarazione di colpevolezza nei confronti della IZ, quale titolare e legale rappresentante, per il reato di cui al capo A, indiv cluando per quest'ultimo erroneamente un diverso termine di prescrizione. 2 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, co lima 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, 157-131 cod. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 129, 531 cod. proc. pen. Premette la difesa che l'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 prevedeva un ermine prescrizionale ordinario di anni sei e un termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei;
successivamente, a far data dal 17/09/2011, il ermine prescrizionale è stato incrementato di un terzo, divenendo dunque pari ld anni otto il termine ordinario e ad anni dieci il termine massimo. La decorrE nza, in ogni caso, aveva il suo inizio nel giorno della consumazione del reato, ovvero nel giorno in cui la dichiarazione era stata presentata. Da ciò discende, oss.erva la difesa, che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizior e per i reati di cui ai capi A ed E, essendo pacifico che, per l'anno di imposta 2010, andava applicato il termine prescrizionale massimo di sette anni e SEi mesi, interamente decorso il 30/09/2018, antecedentemente alle sospensioni iedotte nella sentenza impugnata, mentre per gli anni di imposta 2011 e 2012 andava applicato il termine prescrizionale massimo di dieci anni, con decorre iza dal mese di aprile 2012 per l'anno di imposta 2011 e dal mese di aprile 2(i13 per l'anno di imposta 2012, con la conseguenza che, nel mese di aprile : 1 013, il termine prescrizionale era interamente elasso. Lamenta, pertanto, il ricorrente che la Corte di merito, con riferirrento al reato di cui al capo A, aveva erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dal 23/09/204, data del controllo, mentre con riferimento .11 reato di cui al capo E, pur rilevando l'intervenuta prescrizione, aveva corimesso l'errore di individuare non correttamente il giorno nel quale la prescrizione era interamente maturata. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 17 d.lgs. n. 74/2000, 157-161 cod. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 36-vides, c1.1. n. 138/2011, artt. 129, 531 cod. proc. pen. La difesa, dopo aver richiamato l'errore della Corte di merito rell'aver individuato il tempus commissi delicti in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, indicandolo nella data dell'accertamento e non in quello di presentazione delle dichiarazioni, lamenta che, anche con riferimento alla imputazione di cui E n'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, i giudici di appello errano prendendo in considerazione la data dell'accertamento e non quella del commesso reato. Deduce la difesa che, anche per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/ !000„ a far data dal 17/09/2011, il termine prescrizionale è stato incrementato di un 3 terzo, divenendo dunque pari ad anni otto il termine ordinario e ad anni dieci il termine massimo, termine decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione UNICO SP 2012, da individuare, per entrambi gli impunti, nel 01/10/2012, con la conseguenza che il tempo necessario a prescrivere s arebbe elasso, salve le sospensioni, nel mese di ottobre 2022. DifferentemEnte ed inspiegabilmente i giudici di appello determinano il termine prescr zionale prorogato in anni 14 e mesi 1, ancorandolo al 01/11/2026. Deduce, pertanto, la difesa che, con riferimento ai capi c) e g) della ubrica, tenuto conto del termine prescrizionale massimo di dieci anni e dei tre mesi e diciannove giorni di sospensione del procedimento rilevabili dagli atti proc2ssuali, il reato contestato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 andava ritenuto prescritto il 20/01/2023. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 coci. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto ietà e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione di specifici motivi d'appello. In sintesi, i ricorrenti, nel richiamare specificamente i motivi cc ritenuti nell'atto di appello, lamentano carenza di motivazione nella sentenza imp ugnata per aver omesso di rispondere ai motivi di appello, impostando l'iter motivazionale semplicemente dichiarando di aderire, in termini apoditt ci, alla decisione di primo grado, omettendo di dare conto dei specifici motivi di impugnazione ed omettendo di palesare l'inconsistenza o la non pertineri:A degli stessi motivi. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 coe. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello. Lamenta la difesa carenza di motivazione, dal momento che la corte di appello aveva dapprima accolto l'istanza di rinnovazione dibattirr entale, indirizzando la rinnovazione al riascolto dei testi indicati dalla difesa, per poi, dopo aver escusso un teste di P.G. ed un consulente tecnico della difesa, riteneva le ulteriori prove non conducenti rispetto al decidere e chiudeva l'istruttoria, senza motivare e senza considerare che il teste escusso (luogotenente della Guardia di Finanza Manganuco) non poteva coln mare le lacune istruttorie del giudizio di primo grado, non avendo svolto i controlli eseguiti dal teste ME dell'Agenzia delle Dogane, il quale peraltro sarebbe 4 stato chiamato a riferire il nome del soggetto dal quale aveva appreso le informazioni riguardanti delle "consegne inesistenti di merci". 2.6 Con il sesto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contraddittoletà e mancanza di motivazione in relazione al terzo motivo di appello. Lamenta la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al terzo motivo di appello che sollevava una ipotesi di cd. dubbio interno nella ricostruzione della vicenda, considerando un debito IVA generato da fatture d'acquisto in sospensione o in esenzione (che, ontologicamente, determinano un credito IVA), nonché l'assenza totale di una indicazione chiara dell'inesistenza delle operazioni sul piano oggettivo o sulla natura stessa delle operazioni che da un lato vengono dichiarate incistenti, mentre dall'altro costituiscono la base per l'imputazione di un volume "E nero". Inoltre, il terzo motivo di appello sollevava anche una ipotesi di dubbio ext. esterno, evidenziando l'ipotesi alternativa che vedeva in ST SS, titolare della società fornitrice di bevande agli imputati che emetteva fattAre con codice esenzione IVA, l'unico soggetto che traeva un effettivo vantaggio da tali operazioni, nonché la circostanza degli evidenti errori del professionista ci Iputato a registrare le fatture e ad emettere i documenti fiscali di vendita, registrare i corrispettivi, formulare le dichiarazioni. 2.7 Con il settimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, colma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 coci, proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto -ietà e mancanza di motivazione in relazione al quarto motivo di appello. Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al quarto motivo di appello con il quale si lamentava assenza di correlazione tra l'imputazione contestata, e che vede la IZ chiamata a rispondere dei reati di cui ai capi a), b), c), d) e la condanna pronun:iata in relazione al capo h) della rubrica. 2.8 Con l'ottavo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto-ietà e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione del quinto nigtivo di appello. 5 Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al quinto motivo di appello con il quale si impugnava il capo della sentenza di primo grado in cui si perveniva all'affermazione di colpevolez'a degli imputati per i reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle medesime annualità per cui era stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, non considerando la clausola di riserva prevista dall'art. 4 d Igs. n. 74/2000 ("fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito..."). 2.9 Con il nono motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto -ietà e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione del sesto nutivo di appello. Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto al sesto motivo di appello con il quale si assumeva che il procec imento di primo grado non fosse approdato alla prova rigorosa che i documenti fossero stati in precedenza creati e poi occultati o distrutti, dal momento che i documenti contabili a cui il capo di imputazione faceva riferimento erano i documenti mai venuti ad esistenza, ovvero le prove contabili delle cessioni asseritamente considerate "a nero". 2.10 Con il decimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, co nma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544, 546, 597 cod. proc. pen., violazione di legge, vizio di manifesta illogicità, contradditto - età e mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'ottavo motivo di appello. Deduce la difesa carenza di motivazione, non avendo la sentenza impugnata risposto all'ottavo motivo di appello con il quale si assumeva che il Tribunale non si fosse attivato alla ricerca degli elementi caratteristici del dolo specifico,. ed anzi avesse omesso di valutare tutti gli elementi, pur postulati, di segno esattamente opposto;
e neppure l'integrazione probatoria svolta in appello cons.mte di sostenere l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. 2.11 Con l'undicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 4 c.Igs. n. 74/2000, violazione di legge. Ribadisce la difesa che i ricorrenti furono imputati dinanzi al Tribunale dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni 2011, 2012 e 2013 (capi a, e, d, h), e dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione alle 6 dichiarazioni 2012 (capi c, g), con la conseguenza che, quantomeno in relazione alle dichiarazioni 2012 per l'anno di imposta 2011, la clausola di riserva di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 era stata violata. 2.12 Con il dodicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 10 d Igs. n. 74/2000, violazione di legge. Ribadisce la difesa che i ricorrenti si erano resi disponibili a collaborare ed a versare tutta la documentazione contabile degli anni precedenti, eventuzilmente in loro possesso, mentre il fiscalista aveva integrato la documertazione contabile, sicchè la documentazione non era stata in alcun modo occultata e, men che meno, era stato posto in essere l'ulteriore intento di una loro cossibile distruzione, tanto che i documenti contabili e tutti gli altri documenti (persino le distinte dei bonifici) erano in possesso dell'Accertatore. 2.13 Con il tredicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Lamenta la difesa che la Corte di merito non aveva motivato in maniera adeguata in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non concorrendo alcuna ragione ostativa al loro riconoscimento, non avendo a IZ alcun precedente penale, né alcun procedimento pendente, mentre il TO, condannato a pena patteggiata ed eseguita, aveva dato chiara prova del suo concreto ravvedimento, testimoniato anche dalla concessione dell'espia: ione in regime di semilibertà e poi in regime di detenzione domiciliare con permesso lavorativo. La fattispecie delittuosa non era di rilevante gravità e la c)ndotta criminosa era stata circoscritta nel tempo. 2.14 Con il quattordicesimo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'a -t. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., violazione degli indici di dosimetria della pena. Deduce la difesa, quanto alla gravità del reato, che i reati dovevanc essere considerati non gravi, così come i mezzi utilizzati per l'asserita commissione non erano sistemi né insidiosi, né pericolosi e, addirittura, neppure pot ebbero costituire fattispecie idonee all'integrazione delittuosa, mentre l'asseritc danno erariale era stato determinato con palesi errori di media aritm , 2tica e computistica, unilateralmente dall'Agenzia fiscale, la cui ricostruzione non aveva trovato conferma, né tantomeno iniziativa di recupero. 7 Deduce, inoltre, la difesa, quanto alla capacità a delinquere, d e, con riferimento alla IZ, ella viene indicata dal TO come soggetto 3sterno alla conduzione aziendale già dal 2011, rispetto alla quale non emere alcun elemento idoneo a sostenerne la responsabilità soggettiva ed anche gli stessi operanti dichiaravano la totale estraneità della donna. Con riferimento al TO, la sua responsabilità viene dedotta dalla presenza di una condanna patteggiata rispetto a simili fatti, relativi, tuttavia, ad annualità successive ed alla gestione dei rapporti tra la propria ed altre società di capitali. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Pietro Ivan Maravigna, difensore cli fiducia dei ricorrenti, con la quale si insiste nelle conclusioni assunte nel ricorso, ripercorrendone nel dettaglio le doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso rela:-.1vi alla intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo A) (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) e ai capi C) e G) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) della rubrica. 1.1 Questa Corte ha, infatti, affermato che il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 cl Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 381 del 14/12/2022, dep. 2023, Milite, Rv. 283915). Pertanto, con riferimento al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo A della rubrica, venendo in considerazione le dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, anni per i quali la dichiarazione IVA doveva essere presentata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il :30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento: il termine ultimo p m- i vari anni era dunque il 30 settembre 2011 per l'anno di imposta 2010, i primo ottobre 2012 per l'anno di imposta 2011 (il 30 settembre 2012 cadeva di domenica), il 30 settembre 2013 per l'anno di imposta 2012. Inoltre, il termine massimo di prescrizione del predetto reato era li sette anni e sei mesi fino al 16/09/2011 e di dieci anni a partire dal 17/09/2011. Discende che, per tutte le condotte costituenti reato contestate al ce po A, il termine prescrizionale massimo era decennale e che, per il 2012 (ultimo e più recente tra gli anni di imposta considerati), in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata entro il 30 settembre 2013, il termine prescrizionale fraSSiM0 di dieci anni maturava il 30 settembre 2023. Deve essere poi conside .ato un periodo di sospensione di complessivi ottantotto giorni: venti giorni per I rinvio 8 dell'udienza del 08/06/2022 al 28/06/2022, essendo legittimamente impedita l'imputata IZ;
otto giorni per il rinvio dell'udienza del 28/06/2022 al 06/07/2022 dovuto all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze;
sessanta giorni per il rinvio dell'udienza del 21/03/2023 al 01/06/2023, essendo legittimamente impedito il difensore. Per cui il termine ultimo di maturazione della prescrizione, per la più recente delle violazioni contestate nel cap.:: A), va individuato nel 27 dicembre 2023, data nella quale tutte le condotte cos.tituenti reato contestate nel capo A) dovevano considerarsi definitivamente prescr itte. Ne consegue che, alla data della pronunzia della sentenza impugnata, resa il 28/03/2024, era già decorso il termine massimo di prescrizione per ritte le condotte costituenti reato contestate al capo A), con la conseguente fon latezza dei rilievi sollevati sul punto dai ricorrenti (analoghe valutazioni valgonc per le condotte costituenti reato contestate al capo E), già dichiarato prescrit o dalla Corte territoriale). Tanto comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. 1.2 Analogamente, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è stato definito un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, prescindendo dal verificarsi dell'evento di danno o dalla eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa (Sez. 3, n. 23 310 del 08/04/2019, Versaci, Rv. 275993; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dei. 2017, Santoni, Rv. 269652). Anche il termine massimo di prescrizione del predetto reato, con rife imento all'anno di imposta 2011, contestato ai capi C) e G), era di dieci anni, sicchè, considerato che la dichiarazione fiscale doveva essere presentata entro I primo ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cadeva di domenica), il ermine prescrizionale massimo maturava il primo ottobre 2022, termina che, considerato il periodo di sospensione di ventotto giorni fino a quel numento intervenuto, era prorogato al 29 ottobre 2022, data nella quale le c mdotte costituenti reato contestate sub C) e G) dovevano considerarsi definitiv-amente prescritte. Dunque, alla data del 28/03/2024, in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, era già decorso anche il termine massimo di prescrizione pe i reati contestati ai capi C) e G), con la conseguente fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dai ricorrenti. Tanto comporta la necessità di annullare senza r nvio la sentenza impugnata per essere anche i reati di cui ai capi C) e G) estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena. 9 2. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si introduce la doglianza relativa al mancato esame dei motivi di appello, deve essere esaminato congiuntamente alle doglianze analiticamente mosse al mancato esame di specifici motivi di appello nei paragrafi che seguono. 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad essi) possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquis ti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di )er sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra ris. ultanza (Sez. 6, n. 20095 de126/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'isituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disp -mga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso de potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla respon con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (SE Z. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Seri lio, Rv. 245996). Quanto alla dedotta doglianza dell'aver la Corte di merito dispcs to una incompleta rinnovazione del dibattimento, per la mancata escussione del teste ME e, conseguentemente dei testi de relato menzionati dallo stesso ES che avrebbero dovuto chiarire le questioni relative alle consegne inesistenti di merce che sostengono l'accusa relativa alla formazione di fatture per op•?razioni inesistenti, la censura è generica. Essa, infatti, non si confronta con gli ilteriori elementi probatori posti dal giudice di primo grado a fondamento del gli dizio di 10 fittizietà del trasporti di merce verso destinazioni comunita le ed extracomunitarie, ovverosia la mancanza di biglietti e documentazione utile a comprovare l'effettività dei trasporti fuori dal territorio nazionale. 4. Il sesto motivo di ricorso è assorbito in conseguenza della prescrizione dei reati per evasione IVA in epoca precedente alla sentenza impugnala, non ricorrendo i presupposti per sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito descritto in modo logico e purtuale il meccanismo illecito di aver le ditte di cui era formalmente titolare IZ NE operato in regime di esenzione IVA senza averne titolo, mancando la dichiarazione di intenti, nonché precisato che, in ordine al rapporto con la ditta di ST SS, l'esame del ricorrente TO non aveva chiarito i apporti intercorsi con la menzionata ditta. Deve invero ricordarsi in proposito come la constatazione cui l'art. 129 cpv. cod. proc. pen. condiziona la prevalenza del proscioglimento nel merito alla declaratoria di estinzione, debba risolversi, proprio in ragione della nozione implicata, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino di per sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza di cause del suddetto proscioglimento;
ed invero le stesse Sez. U. Tettamanti, già richiamate sopra, hanno affermat) che la constatazione (ovvero appunto percezione ictu ocu/i) è per defnizione incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. 5. L'ottavo e l'undicesimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. In materia, l'insegnamento di legittimità è nel senso che «Il 'fi,Zio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli Elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di desisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessarl3mente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, 3d una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 377)9 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In altri termini, la mancata disamira delle doglianze dedotte con l'appello non può per ciò solo comportare l'annullamento della doppia decisione conforme per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in s ade di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorti eggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e E a., Rv. 271227; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). 11 Diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Cprte di legittimità ha chiarito che il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, esclude il concorse con il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione, meni re non opera nel caso in cui siano contestate condotte diverse, una per le omissioni di elementi attivi del reddito e l'altra per elementi passivi inesistenti (Se;. 3, n. 41260 del 17/01/2018, S., Rv. 274068). Orbene, in disparte il rilievo che, nel caso di specie, per le condotte -elative all'anno di imposta 2011, i reati sono stati dichiarati estinti, sia p ur per prescrizione, nessuna censura può muoversi al Tribunale (che per quelle ipotesi di reato ha pronunciato condanna) e alla Corte di appello (che le aveva parzialmente confermate), laddove hanno disatteso la richiesta di proscioglimento. Nel caso in esame, infatti, in applicazione del principio di diritto soprariportato, non ricorrevano i presupposti per il proscioglimento, posto che, per l'anno di imposta 2011, si contestava, ai capi C e G, l'indicazione di elementi passivi fittizi afferenti ad operazioni inesistenti per complessi ,/ euro 1.019.801,18 al lordo d'IVA, mentre, ai capi A, D, E, H, l'omessa indicai: ione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, anche per l'3nno di imposta 2011, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. E', pertanto, evide ite che vengono in rilievo condotte distinte che, pur se commesse nei medesimi anni di imposta, hanno ad oggetto, rispettivamente, elementi passivi inesistenti e omissioni di elementi attivi di reddito, che come tali escludono l'assorbimento della fattispecie residuale di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. 6. Il nono e il dodicesimo motivo di ricorso, connessi perché incenlrati sul reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, sono manifestamente infondati. Premesso il richiamo all'insegnamento di legittimità ricordato al paragrafo 5., nel caso in esame, all'effettiva carenza di argomenti della sentenza impugnata rispetto ad un tema specifico devoluto alla Corte ter -itoriale si contrappone la non decisività per manifesta infondatezza degli zissunti contenuti nelle censure mosse in appello. La sentenza di primo grado dà atto, invero, che, a fronte della documentazione fiscale fornita dalla pa-te, gli accertatori avevano anzitutto integrato detta documentazione con altre fatture fornite dalla dogana di Cuneo;
avevano poi individuato con i sistemi infcfmativi delle banche dati a loro disposizione ulteriori operazioni commerciali de la ditta verificata con un operatore polacco, operazioni solo parzialmente dici ' ,arate; infine, gli accertatori avevano completato la ricostruzioni delle operazioni poste in essere dalla ditta individuale IZ NE e dalla subentrante ditta GDF 12 s.n.c. di IZ NE attraverso strumenti di cooperazione internazionale. A contrastare tali argomentazioni, viene proposta una controdeduzione assertiva manifestamente infondata, secondo la quale la documentazione contabile sarebbe stata interamente consegnata, nuntre i documenti contabili cui faceva riferimento il capo d'imputazione non fossero mai venuti ad esistenza perché relativi alle cessioni asseritamente considerate "a nero". Diversamente da quanto sostenuto, con argomenti con i quali è mancato il confronto, il Tribunale ha correttamente affermato che la documentazione contabile non fosse stata fornita integralmente, avendo gli accertatori dovuto ricorrere per completarla anche a strumenti di cooperazione internatonale, giungendo alla corretta conclusione del mancato integrale rinvenimento della documentazione fiscale. Tanto esclude la decisività del relativo motivo di appello, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia di secondo grado che abbia omesso ogni analisi sul punto (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 7. Il decimo motivo di appello è inammissibile. La difesa si limita a censurare genericamente il mancato specifico esame del settimo e dell'ottavo motivo di appello, senza riproporre le censure specificamente sollevate nel secondo grado di merito. Va ricordato che, in terna di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al 5; - mplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, o a un mero ed insufficiente richiamo parziale allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infetti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudiz o ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2023, Casamento;
Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21358 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/1 12013, dep. 2014, Rv. 258962). Del resto, la Corte di appello ha offerto una motivazione, seppur sintetica, sui reati contestati per i quali non è maturato il termine di prescrizione, ribadendo - ' all'esito di integrazione istruttoria - quanto già affermato dal primo giudice, ovverosia che, per l'anno di imposta 201:3. erano state rilevate delle movimentazioni bancarie elevate con società anche etere in assenza di corrispondente documentazione contabile: si trattava di elevati 13 importi accreditati sui conti correnti (quantificati per l'anno 2013 in euro 1.042.308,14) senza documentazione fiscale giustificativa e senza che le dimensioni organizzative dell'azienda giustificassero dette movimentazi)ni per così elevati importi (l'azienda non possedeva un deposito ed il magazzino era molto piccolo), integrando delle vendite in nero e, quindi, dei ricevi non contabilizzati per importi superiori alla soglia di punibilità, elementi descritti in sentenza, integranti il dolo specifico perché funzionali ad evasione d'impo:;ta, ma non censurati nel motivo di ricorso esaminato. 8. Il settimo, il tredicesimo e il quattordicesimo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, sono fondati limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A, C) e G). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di legittimità e ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca ur diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda e emeinti di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 2834:39; SeZ. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di Mel ito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione di1ensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante ri evanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/20: 6, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far er )ergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41:l65 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminarE tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a qual.? si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42( ,88 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con moti /azione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sinciacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente m )tivata, 14 neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Scendendo in concreto, i giudici di seconda cura hanno ritenuto che, in ragione della gravità dei fatti, in particolare della entità delle somme sDttralite all'Erario e del ruolo assunto, IZ quale effettiva titolare di ditte collegate, TO quale amministratore di fatto, entrambi gli imputati non fossero meritevoli del riconoscimento di ogni ulteriore beneficio, non essendo' stato alcun concreto segno di resipiscenza a fronte del danno cagionato. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici chiarito quali elernenti di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione ai fini del diniego di ilteriori benefici, e quindi anche delle circostanze attenuanti generiche invocate, elementi che non vengono superati in ricorso, dal momento che l'element) della incensuratezza è, di per sè solo, irrilevante ai fini invocati ai sensi dell'art. 62- bis, comma 3, cod. pen., mentre le indicazioni difensive circa la non rilevante gravità dei fatti e la circostanza dell'essere le condotte circoscritte nel tempo sono smentite dall'articolato quadro di evasione fiscale contestato M 2SSO in evidenza dai giudici di merito riguardante più annualità d'imposta. Quanto al settimo motivo di ricorso che denuncia la condanna dell'ir iputata IZ per i capi A, B, C, H, a fronte di una contestazione riguardanti i Ca )i A, B, C, D, occorre precisare che, effettivamente, il giudice di primo grado è ini:orso in un errore avendo, nella parte motiva, parametrato la pena base sul reati) di cui al capo h non contestato alla ricorrente. Tuttavia, il dispositivo della sentifiza, in cui la ricorrente viene condannata per tutti i reati a lei ascritti, e la motivazione della sentenza stessa, in cui si spiegano le ragioni per la responsabilità penale della ricorrente relativamente ai reati contestatile ai capi A, B, C, D rendono esplicito come il riferimento al capo H come pena base fosse frutto di un errore, poiché, essendo poi quantificati aumenti di pena per i reati di cui ai capi ,X, C, D, il riferimento corretto sarebbe stato al capo B. In ogni caso, la ridetermilazione del trattamento sanzionatorio sulle imputazioni residue va demandato a giudici del rinvio, sicchè il quattordicesimo motivo è da considerarsi assorbito. ] giudici del rinvio dovranno anche riparametrare le pene accessorie e ricilcolare l'importo della confisca-sanzione (confisca per equivalente) sulle restanti imputazioni di cui ai capi B, F, nonché D e H limitatamente alle condotte relative all'anno d'imposta 2013, per le quali è irrevocabile l'accertamt nto di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 9. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) ascritti a IZ NE, nc nché al 15 capo G) ascritto a TO JO essendo i reati estinti per prescrizi )ne. La sentenza deve essere poi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di AL per la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo alle imputazioni residue. I ricorsi devono poi essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) ascritti a IZ NE, nonché al capo G) ascritto a ET.o JO essendo i predetti reati estinti per prescrizione e con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di AL. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso il 18/11/2024