CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
Massime • 1
Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 30776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30776 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA PI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Michele Fino, di fiducia avverso la sentenza n. 314/22 in data 07/07/2022 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla determinazione della pena con riferimento al capo B) e rigetto nel resto;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Michele Fino, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30776 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 07/07/2022, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte (sent. n. 5376 del 11/11/2021, sesta sezione penale) sull'appello proposto da PI NA avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi in sede di rito abbreviato in data 28/01/2020 a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 16/12/2020, in parziale riforma della sentenza appellata, così statuiva: ferma restando la pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione ai capi A) d'imputazione (art. 73 d.P.R. 309/1990) e D) d'imputazione (art. 337 cod. pen.) ed esclusa la pena in ordine al reato di ricettazione (capo C) dichiarato estinto per prescrizione, rideterminava la pena complessiva in anni sette, mesi due di reclusione ed euro 21.000 di multa, di cui - come detto - anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa per i delitti di cui a capi A) e D) e la pena, già ridotta per il rito, di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa per il delitto di cui al capo B) d'imputazione (art. 23, comnia 3, I. 110/1975); confermava la statuizione di confisca del denaro in sequestro, riqualificata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nonché la confisca della pistola e delle munizioni in sequestro ed eliminava la statuizione di confisca in relazione a tutti gli altri beni in sequestro, di cui disponeva il dissequestro e la restituzione , all'avente diritto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di PI NA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 442, 597, 623, 627 cod. proc. pen., 133, 69 e 81 cod. pen. In primo grado la pena era stata così determinata: considerato come più grave il capo A), pena base, anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo D) ad anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa, diminuita per il rito ad anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa;
considerato altresì come reato più grave quello di cui al capo C), p.b. anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo B), ad anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, diminuita per il rito ad anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa. Pena finale complessiva: anni otto di reclusione ed euro 21.000 di multa. Vi è stata violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di secondo grado disposto un aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per il capo B), pari ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, allorquando il 2 giudice di primo grado, per lo stesso reato, aveva irrogato una pena aumentata a titolo di continuazione di soli mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa. La Corte territoriale, inoltre, ha commesso altro errore evidente, disponendo una pena finale di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, senza operare - con riferimento alla pena detentiva - l'integrale riduzione di un terzo per il rito: invero, partendo dalla pena base per il capo B), di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, avrebbe dovuto giungere alla pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. Da qui lo scarto in eccesso di mesi quattro di reclusione, del tutto ingiustificatamente applicati. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 441, comma 5 e 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha omesso di spiegare perché, pur in assenza di ogni indicazione sul rapporto di derivazione tra il denaro confiscato e il reato, quella somma di denaro dovrebbe qualificarsi come "proveniente" dal delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente e perché vi sarebbero le condizioni per procedere alla confisca allargata di cui all'art. 240- bis cod. pen. La Corte territoriale, in sede di rinvio, giusta ordinanza emessa in data 11/05/2022 dopo la chiusura della discussione, al fine di determinare la confisca del denaro, ha delegato delle indagini alla Guardia di Finanza per accertare le fonti reddituali lecite del prevenuto: all'esito, ha ritenuto ingiustificata la disponibilità della somma in sequestro. In tal senso è stato esercitato un potere istruttorio d'ufficio in violazione del principio del contraddittorio: invero, detto potere è stato esercitato senza alcuna sollecitazione in modo irrituale e non ai fini di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto o su circostanze influenti il trattamento sanzionatorio. In ogni caso il difensore aveva chiesto (ma non ottenuto) un rinvio dell'udienza del 07/07/2022 al fine di meglio esaminare la documentazione acquisita ed eventualmente svolgere attività integrativa d'indagine in ordine alla disponibilità di risorse economiche da parte dei famigliari dell'imputato, proprietari dell'abitazione ove il denaro venne rinvenuto. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 85 d.P.R. 309/1990. I beni confiscati sono stati rinvenuti nell'abitazione di TT Di UM, persona che non è legata da alcun vincolo coniugale con il NA residente in altro paese dal luogo di commissione del reato. Il reato spia per il quale può essere disposta la confisca allargata fu commesso dall'imputato sulla pubblica via ove, sulla vettura a lui in uso, fu trovato lo stupefacente contestato: trattasi di ipotesi di confisca allargata ai beni del terzo a cui deve accompagnarsi la prova spettante all'accusa (e del tutto mancante) dell'effettiva disponibilità da parte dell'imputato del bene attinto dalla misura cautelare. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo nei limiti di cui in dispositivo;
per il resto, lo stesso si profila come inammissibile 2. Fondato, come detto, è il primo motivo. Come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio, l'ambito della propria cognizione, una volta annullata senza rinvio la sentenza precedentemente impugnata in relazione al capo C) e ritenuta illegittima la confisca del denaro in sequestro, era necessariamente delimitato al giudizio in ordine alla rideterminazione della pena per i residui reati di cui ai capi A), 13) e D) e in ordine alla confisca. 2.1. Invero, il primo giudice aveva unificato sotto il vincolo della continuazione, da un lato, i reati di cui ai capi A) e D) e, dall'altro, i capi B) e C). Restando invariata la pena determinata dal primo giudice per i reati di cui ai capi A) e D), statuizione non attinta dall'annullamento disposto dalla Suprema Corte, nella misura - già diminuita per il rito - di anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, il giudice del rinvio ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B), nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa. A questo punto, operando la riduzione per il rito, il giudice ha fissato la pena, in luogo di quella di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quella (errata per eccesso, quella detentiva) di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa: ne consegue che è stata irrogata una pena detentiva in eccesso di mesi quattro di reclusione che può (e deve) essere emendata da questa Corte, non comportando l'operazione de qua l'esercizio di alcun potere discrezionale necessariamente riservato al giudice di merito. La pena complessiva, già diminuita per il rito, per i reati di cui ai capi A), B) e D) è, pertanto, pari ad anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa. 2.2. L'aumento di pena irrogato per il capo B), anche nella misura diminuita disposta in questa sede, pur se maggiore rispetto a quello inflitto in primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, giusto il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare seguito, secondo cui non viola il divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr., Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376; nello stesso senso, Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, 4 Jerevija, Rv. 276196; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214; Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, Lo Presti, Rv. 284301). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente censura la statuizione di confisca allargata, susseguente ad un accertamento disposto d'ufficio dal giudice di merito (sui redditi dell'imputato) senza contraddittorio tra le parti, pure sollecitato con espressa richiesta di rinvio dell'udienza del 7 luglio 2022. 3.1. Il giudice del rinvio ha confermato la statuizione di confisca della somma in denaro in sequestro, previa sua riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. (disposizione applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) di cui ricorrono le condizioni, e precisamente: la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica. La ricorrenza di entrambe le citate condizioni determina una vera e propria presunzione che il patrimonio del condannato derivi da attività criminose, anche se non specificamente accertate, con la conseguenza che detta confisca deve essere obbligatoriamente disposta (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 3.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come, per prevalente giurisprudenza, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (cfr., Sez. 2„ n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158). 3.2.1. L'eventuale integrazione probatoria officiosa disposta nell'ambito del giudizio d'appello, instaurato a seguito d'impugnazione avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, invero, trova un solido riferimento normativo nell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice di secondo grado, anche in detta sede, il potere di disporre la motivata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di un'assoluta esigenza probatoria. Il valore probatorio dell'elemento da acquisire va assunto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 cod. proc. pen. Pertanto, va ribadito il principio di diritto secondo cui la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di 5 disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso l'eventuale riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditai:o e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Detta rinnovazione, pertanto, può involgere, qualunque fatto oggetto di decisione, ivi necessariamente ricompreso l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale oggetto di censura. 3.2.2. Come è stato opportunamente rilevato al riguardo, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapicia definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320). Sicché, una volta che il giudice di secondo grado abbia fornito una specifica e congrua motivazione sulla necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione, come avvenuto nel caso in esame, la sua valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181). 3.3. Il modo con cui la giurisprudenza di legittimità ha definito il tema dei poteri istruttori del giudice di appello chiamato a pronunciarsi su di una sentenza resa in sede di giudizio abbreviato, consente di risolvere, nei sensi dell'assoluta infondatezza, anche l'ulteriore profilo di censura relativo alla mancata concessione di termine alla difesa al fine di meglio esaminare la documentazione acquisita ed eventualmente svolgere attività integrativa d'indagine in ordine alla disponibilità di risorse economiche da parte dei famigliari dell'imputato, proprietari dell'abitazione ove il denaro venne rinvenuto. A parere del Collegio la decisione della Corte territoriale non integra alcuna nullità processuale. Ed invero, poiché - come si è detto - nel giudizio abbreviato d'appello, l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria. Pertanto, attesa l'esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti", a richiedere alcuna integrazione probatoria, nessuna nullità è configurabile sia nel caso di mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato (cfr., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663; Sez. 1, n. 51442 del 07/03/2013, Carrera, n.m.) sia nel caso di rigetto della richiesta difensiva di essere ammessi alla controprova sull'oggetto della prova acquisita d'ufficio. 6 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Con lo stesso il ricorrente censura ulteriormente la statuizione di confisca allargata sotto altro profilo, assumendo come i beni sequestrati siano di esclusiva proprietà di TT Di UM in un'abitazione ove l'imputato non vive. Il motivo evoca un non consentito accertamento in fatto, pur a fronte di una motivazione da parte della Corte territoriale del tutto priva di vizi logico- giuridici in merito alla titolarità esclusiva in capo all'imputato del denaro sulla scorta delle stesse dichiarazioni del NA e della Di UM (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che viene rideterminato in anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa;
-la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso, senza alcuna condanna alle spese, atteso il suo accoglimento parziale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatameni:e al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 10/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla determinazione della pena con riferimento al capo B) e rigetto nel resto;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Michele Fino, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30776 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 07/07/2022, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte (sent. n. 5376 del 11/11/2021, sesta sezione penale) sull'appello proposto da PI NA avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi in sede di rito abbreviato in data 28/01/2020 a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 16/12/2020, in parziale riforma della sentenza appellata, così statuiva: ferma restando la pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione ai capi A) d'imputazione (art. 73 d.P.R. 309/1990) e D) d'imputazione (art. 337 cod. pen.) ed esclusa la pena in ordine al reato di ricettazione (capo C) dichiarato estinto per prescrizione, rideterminava la pena complessiva in anni sette, mesi due di reclusione ed euro 21.000 di multa, di cui - come detto - anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa per i delitti di cui a capi A) e D) e la pena, già ridotta per il rito, di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa per il delitto di cui al capo B) d'imputazione (art. 23, comnia 3, I. 110/1975); confermava la statuizione di confisca del denaro in sequestro, riqualificata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. nonché la confisca della pistola e delle munizioni in sequestro ed eliminava la statuizione di confisca in relazione a tutti gli altri beni in sequestro, di cui disponeva il dissequestro e la restituzione , all'avente diritto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di PI NA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 442, 597, 623, 627 cod. proc. pen., 133, 69 e 81 cod. pen. In primo grado la pena era stata così determinata: considerato come più grave il capo A), pena base, anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo D) ad anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa, diminuita per il rito ad anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa;
considerato altresì come reato più grave quello di cui al capo C), p.b. anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo B), ad anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, diminuita per il rito ad anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa. Pena finale complessiva: anni otto di reclusione ed euro 21.000 di multa. Vi è stata violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di secondo grado disposto un aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per il capo B), pari ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, allorquando il 2 giudice di primo grado, per lo stesso reato, aveva irrogato una pena aumentata a titolo di continuazione di soli mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa. La Corte territoriale, inoltre, ha commesso altro errore evidente, disponendo una pena finale di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, senza operare - con riferimento alla pena detentiva - l'integrale riduzione di un terzo per il rito: invero, partendo dalla pena base per il capo B), di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, avrebbe dovuto giungere alla pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. Da qui lo scarto in eccesso di mesi quattro di reclusione, del tutto ingiustificatamente applicati. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 441, comma 5 e 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha omesso di spiegare perché, pur in assenza di ogni indicazione sul rapporto di derivazione tra il denaro confiscato e il reato, quella somma di denaro dovrebbe qualificarsi come "proveniente" dal delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente e perché vi sarebbero le condizioni per procedere alla confisca allargata di cui all'art. 240- bis cod. pen. La Corte territoriale, in sede di rinvio, giusta ordinanza emessa in data 11/05/2022 dopo la chiusura della discussione, al fine di determinare la confisca del denaro, ha delegato delle indagini alla Guardia di Finanza per accertare le fonti reddituali lecite del prevenuto: all'esito, ha ritenuto ingiustificata la disponibilità della somma in sequestro. In tal senso è stato esercitato un potere istruttorio d'ufficio in violazione del principio del contraddittorio: invero, detto potere è stato esercitato senza alcuna sollecitazione in modo irrituale e non ai fini di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto o su circostanze influenti il trattamento sanzionatorio. In ogni caso il difensore aveva chiesto (ma non ottenuto) un rinvio dell'udienza del 07/07/2022 al fine di meglio esaminare la documentazione acquisita ed eventualmente svolgere attività integrativa d'indagine in ordine alla disponibilità di risorse economiche da parte dei famigliari dell'imputato, proprietari dell'abitazione ove il denaro venne rinvenuto. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 85 d.P.R. 309/1990. I beni confiscati sono stati rinvenuti nell'abitazione di TT Di UM, persona che non è legata da alcun vincolo coniugale con il NA residente in altro paese dal luogo di commissione del reato. Il reato spia per il quale può essere disposta la confisca allargata fu commesso dall'imputato sulla pubblica via ove, sulla vettura a lui in uso, fu trovato lo stupefacente contestato: trattasi di ipotesi di confisca allargata ai beni del terzo a cui deve accompagnarsi la prova spettante all'accusa (e del tutto mancante) dell'effettiva disponibilità da parte dell'imputato del bene attinto dalla misura cautelare. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo nei limiti di cui in dispositivo;
per il resto, lo stesso si profila come inammissibile 2. Fondato, come detto, è il primo motivo. Come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio, l'ambito della propria cognizione, una volta annullata senza rinvio la sentenza precedentemente impugnata in relazione al capo C) e ritenuta illegittima la confisca del denaro in sequestro, era necessariamente delimitato al giudizio in ordine alla rideterminazione della pena per i residui reati di cui ai capi A), 13) e D) e in ordine alla confisca. 2.1. Invero, il primo giudice aveva unificato sotto il vincolo della continuazione, da un lato, i reati di cui ai capi A) e D) e, dall'altro, i capi B) e C). Restando invariata la pena determinata dal primo giudice per i reati di cui ai capi A) e D), statuizione non attinta dall'annullamento disposto dalla Suprema Corte, nella misura - già diminuita per il rito - di anni sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, il giudice del rinvio ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B), nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa. A questo punto, operando la riduzione per il rito, il giudice ha fissato la pena, in luogo di quella di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quella (errata per eccesso, quella detentiva) di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa: ne consegue che è stata irrogata una pena detentiva in eccesso di mesi quattro di reclusione che può (e deve) essere emendata da questa Corte, non comportando l'operazione de qua l'esercizio di alcun potere discrezionale necessariamente riservato al giudice di merito. La pena complessiva, già diminuita per il rito, per i reati di cui ai capi A), B) e D) è, pertanto, pari ad anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa. 2.2. L'aumento di pena irrogato per il capo B), anche nella misura diminuita disposta in questa sede, pur se maggiore rispetto a quello inflitto in primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, giusto il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare seguito, secondo cui non viola il divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr., Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376; nello stesso senso, Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, 4 Jerevija, Rv. 276196; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214; Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, Lo Presti, Rv. 284301). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente censura la statuizione di confisca allargata, susseguente ad un accertamento disposto d'ufficio dal giudice di merito (sui redditi dell'imputato) senza contraddittorio tra le parti, pure sollecitato con espressa richiesta di rinvio dell'udienza del 7 luglio 2022. 3.1. Il giudice del rinvio ha confermato la statuizione di confisca della somma in denaro in sequestro, previa sua riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. (disposizione applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) di cui ricorrono le condizioni, e precisamente: la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica. La ricorrenza di entrambe le citate condizioni determina una vera e propria presunzione che il patrimonio del condannato derivi da attività criminose, anche se non specificamente accertate, con la conseguenza che detta confisca deve essere obbligatoriamente disposta (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 3.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come, per prevalente giurisprudenza, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (cfr., Sez. 2„ n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158). 3.2.1. L'eventuale integrazione probatoria officiosa disposta nell'ambito del giudizio d'appello, instaurato a seguito d'impugnazione avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, invero, trova un solido riferimento normativo nell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice di secondo grado, anche in detta sede, il potere di disporre la motivata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di un'assoluta esigenza probatoria. Il valore probatorio dell'elemento da acquisire va assunto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 cod. proc. pen. Pertanto, va ribadito il principio di diritto secondo cui la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di 5 disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso l'eventuale riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditai:o e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Detta rinnovazione, pertanto, può involgere, qualunque fatto oggetto di decisione, ivi necessariamente ricompreso l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale oggetto di censura. 3.2.2. Come è stato opportunamente rilevato al riguardo, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapicia definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320). Sicché, una volta che il giudice di secondo grado abbia fornito una specifica e congrua motivazione sulla necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione, come avvenuto nel caso in esame, la sua valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181). 3.3. Il modo con cui la giurisprudenza di legittimità ha definito il tema dei poteri istruttori del giudice di appello chiamato a pronunciarsi su di una sentenza resa in sede di giudizio abbreviato, consente di risolvere, nei sensi dell'assoluta infondatezza, anche l'ulteriore profilo di censura relativo alla mancata concessione di termine alla difesa al fine di meglio esaminare la documentazione acquisita ed eventualmente svolgere attività integrativa d'indagine in ordine alla disponibilità di risorse economiche da parte dei famigliari dell'imputato, proprietari dell'abitazione ove il denaro venne rinvenuto. A parere del Collegio la decisione della Corte territoriale non integra alcuna nullità processuale. Ed invero, poiché - come si è detto - nel giudizio abbreviato d'appello, l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria. Pertanto, attesa l'esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti", a richiedere alcuna integrazione probatoria, nessuna nullità è configurabile sia nel caso di mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato (cfr., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663; Sez. 1, n. 51442 del 07/03/2013, Carrera, n.m.) sia nel caso di rigetto della richiesta difensiva di essere ammessi alla controprova sull'oggetto della prova acquisita d'ufficio. 6 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Con lo stesso il ricorrente censura ulteriormente la statuizione di confisca allargata sotto altro profilo, assumendo come i beni sequestrati siano di esclusiva proprietà di TT Di UM in un'abitazione ove l'imputato non vive. Il motivo evoca un non consentito accertamento in fatto, pur a fronte di una motivazione da parte della Corte territoriale del tutto priva di vizi logico- giuridici in merito alla titolarità esclusiva in capo all'imputato del denaro sulla scorta delle stesse dichiarazioni del NA e della Di UM (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che viene rideterminato in anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa;
-la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso, senza alcuna condanna alle spese, atteso il suo accoglimento parziale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatameni:e al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 10/05/2023.