Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 5569 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5569 Anno 2013 Presidente: FOTI GIACOMO Relatore: MASSAFRA UMBERTO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) LOCATELLI ROBERTO N. IL 02/09/1940 avverso la sentenza n. 2660/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/10/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA; Data Udienza: 21/11/2012 Osserva Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Locatelli Roberto avverso la sentenza emessa in data 26.10.2011 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Milano in data 8.2.2011 con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 189 comma 1 e 6 C.d.S. e 189 commi 1 e 7 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2007, n. 43403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43403 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/10/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1519
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 038068/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IA NC, N. IL 19/07/1965;
avverso SENTENZA del 09/02/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presentava richiesta di rinvio a giudizio a carico di IT EL NC ed UR NT per il reato di omicidio colposo secondo la seguente contestazione: per aver cagionato, ciascuno con condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza e imprudenza e in violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di GI RE AT;
in particolare IT EL NC, alla guida dell'autoveicolo Fiat "Tipo" tg. ME-531673, percorrendo la SS 18 in direzione Lamezia Terme - Acconia di Curinga ad una velocità molto elevata e pericolosa pari a 130 km/h e, quindi, in violazione degli artt. 142 e 141 C.d.S., collideva con l'autoveicolo Volkswagen tg. CZ-412918, proveniente dalla direzione opposta, condotto da UR NT mentre quest'ultimo eseguiva la manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi in una strada interpoderale senza assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada ed omettendo di accostarsi il più possibile al centro della carreggiata (in violazione dell'art. 154 C.d.S.), così cagionando entrambi la morte del GI seduto al lato passeggero dell'autovettura Volkswagen. In sede di udienza preliminare l'IT veniva condannato dal GUP del Tribunale di Lamezia Terme, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti sull'aggravante contestata e con la diminuente per la scelta del rito. Per come è dato rilevare dagli atti di causa, ed in particolare dalle integrative pronunce di primo e secondo grado, in conseguenza dell'urto tra l'auto dell'IT e quella dell'UR, l'auto di quest'ultimo era entrata in collisione anche con una terza auto, da poco sorpassata, condotta da MO NT: era stata poi quest'ultima vettura ad investire il GI sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto dell'UR.
A seguito di gravame ritualmente proposto dall'imputato IT, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava l'affermazione di colpevolezza di quest'ultimo. Nel disattendere le deduzioni difensive in punto di penale responsabilità, la Corte di merito motivava il proprio convincimento richiamando espressamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento dell'affermazione di colpevolezza dell'IT, ritenendole pienamente condivisibili, e precisando che il Tribunale, sulla base degli elementi probatori acquisiti, aveva ricostruito in modo analitico le modalità del sinistro.
La Corte di merito, pur dando atto della puntualità ed accuratezza delle considerazioni svolte dall'appellante nell'atto di impugnazione, riteneva tuttavia le stesse inidonee a scalfire l'apparato motivazionale posto dal primo giudice a sostegno della propria statuizione. In particolare la Corte distrettuale sottolineava quanto segue: a) il perito di ufficio aveva accertato - utilizzando una metodica di sicura affidabilità, e sulla base di considerazioni scientifiche, tecniche e logiche, ancorate alle circostanze acclarate, tali da rendere assolutamente condivisibili le sue conclusioni perché confortate da un supporto di probabilità statistica prossima alla certezza - che l'auto dell'IT, al momento dell'incidente, procedeva ad una velocità ricompresa tra un minimo di 113 km/h ed un massimo di 137 km/h, mentre il veicolo dell'UR viaggiava ad una velocità tra un minimo di 58 km/h ed un massimo di 64 km/h; b) pur dovendo ritenere sussistente un contributo causale al sinistro da parte dell'UR, l'IT non poteva andare esente da responsabilità, posto che la velocità alla quale viaggiava al momento dell'incidente era superiore al limite previsto in quel tratto di strada e comunque del tutto inadeguata alle caratteristiche del percorso, alla non perfetta visibilità per l'orario mattutino, alle dimensioni della carreggiata (di larghezza modesta), all'esistenza di numerosi incroci ed intersezioni, all'usura oltre il limite consentito dei pneumatici della sua vettura;
c) quanto all'asserito mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, trattavasi di circostanza il cui relativo onere probatorio gravava sulla parte che l'aveva dedotta:
inoltre si sarebbe trattato comunque di fatto non imputabile alla vittima quanto piuttosto alla mancata vigilanza da parte del conducente;
d) il comportamento della vittima, in relazione all'asserito mancato uso della cintura di sicurezza, per quanto anomalo, non poteva ritenersi del tutto imprevedibile perché, per quanto imprudente, "rientra pur sempre nella media dei comportamenti umani" (per come testualmente si legge a pag. 8 della sentenza della Corte d'Appello); e) nessun rilievo presentava la causa finale della morte del GI - verificatasi in conseguenza dello sbandamento dell'auto sulla quale egli viaggiava (e dal cui abitacolo era stato sbalzato) e del successivo investimento da parte dell'auto condotta dal MO - "avendo la condotta dell'imputato dato corso, quale primo atto di una complessa serie causale, ad una concatenazione di eventi che hanno prodotto l'exitus, e senza il quale l'evento non si sarebbe prodotto, senza che l'imputato possa addurre l'interruzione del nesso di causalità" (così letteralmente ancora a pag. 8 della sentenza di secondo grado). Conclusivamente, così testualmente si esprimeva la Corte territoriale: "specie in tema di omicidio colposo, atteso il principio dell'equivalenza delle cause, stabilito nell'art.41 c.p., comma 1, la condotta, pur colposa, della vittima del reato,
quando non sia caratterizzata da eccezionalità, abnormità e straordinarietà - nella specie non ricorrenti - tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti e da farla quindi assurgere al ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l'evento, non può escludere il rapporto di causalità fra quest'ultimo e le cause preesistenti, poste in essere da altri soggetti;
sicché, se la precedente violazione di regole comportamentali da parte del conducente del veicolo investitore sia di per sè colpevole, anche il concorso di colpa di terzi non vale ad interrompere il nesso di causalità" (pag. 10 della sentenza). Ha proposto ricorso per Cassazione l'IT, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale - anche sotto il profilo dell'asserita erronea valutazione delle risultanze processuali e degli accertamenti peritali, ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro - sottolineando in particolare che la Corte territoriale avrebbe indebitamente sottovalutato elementi di fatto asseritamente decisivi, con particolare riferimento alle condotte degli altri soggetti coinvolti nell'incidente in oggetto, ivi compreso il comportamento della vittima per non aver fatto uso della cintura di sicurezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché basato su censure infondate nonché tendenti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. SI ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non fa che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dalla Corte territoriale. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultima non si è limitata a riportarsi acriticamente alle argomentazioni del primo giudice, ma, dimostrando di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni difensive dedotte con l'atto di appello, ha esplicitamente ed espressamente richiamato le più significative risultanze probatorie, in particolare indicando espressamente le ragioni che hanno indotto la Corte stessa a recepire le conclusioni cui era pervenuto il perito di ufficio in ordine alla dinamica dell'incidente ed alla ricostruzione della velocità alla quale procedevano le auto al momento della collisione: ragioni non solo prive di qualsiasi connotazione di illogicità, ma anzi corroborate dal riferimento all'elevata probabilità statistica prossima alla certezza. Quanto al denunciato vizio di motivazione, per quanto concerne l'asserito mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, è solo il caso di precisare che tale circostanza non risulta provata sulla scorta di quanto emerge dalle integrative sentenze di primo e secondo grado;
inoltre, pur se si volesse ipotizzare il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del GI, il ricorrente non ha comunque addotto alcun elemento, scientificamente e/o tecnicamente affidabile, da cui poter desumere, in termini di "alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica" (secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite), che il rispetto dell'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza avrebbe evitato la morte del GI.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007