Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
Deve ritenersi consentita l'integrazione dibattimentale dell'imputazione, ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen., anche sulla base di fatti per i quali sia in precedenza intervenuto provvedimento di archiviazione, quando questo sia stato adottato dal giudice per le indagini preliminari di un tribunale diverso davanti al quale è in corso il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 29212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29212 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE NARDO SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 842
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013069/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) ON AL N. IL 16/04/1955;
2) LO BE ST N. IL 26/08/1968;
3) LO BE OR N. IL 16/04/1972;
avverso SENTENZA del 20/10/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ESPOSITO V. che ha concluso:
a) rigetto del ricorso del P.G.;
b) rimessione alla Sezioni Unite, questione concernente le contestazioni suppletive;
c) in caso di mancato accoglimento della richiesta sub b), annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti oggetto di contestazione suppletiva assorbiti gli altri motivi di ricorso;
d) rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati.
Uditi i difensori Avv. Mormino per Lo BE AG: accoglimento ricorso difensivo;
rigetto ricorso P.G.;
Avv. Reina per ON: accoglimento del ricorso difensivo, rigetto ricorso P.G.;
Avv. Rizzo per Lo BE: accoglimento del ricorso difensivo;
Avv. Caratozzolo per Lo BE OR: accoglimento ricorso difensivo;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.10.2003 il Tribunale di Termini Imerese dichiarava AG Lo BE, OR Lo BE, NO ON colpevoli dei delitti di incendio pluriaggravato (artt. 110, 61 n. 2 c.p., 7 legge 203/1991, 425 n. 2, 61 n. 5, 61 n. 7, 423 c.p.) e di tentata estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 c.p., 7 legge 203/1991), commessi in Termini Imerese il 30.12.1996 e, ritenuta la continuazione tra i reati, condannava ciascuno degli imputati alla pena di anni quindici di reclusione, disponendo che, a pena espiata, gli stessi venissero sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per non meno di tre anni.
Con sentenza del 20.10.2004 la Corte d'appello di Palermo, Sezione Prima Penale, in riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere promossa per ostacolo di precedente decreto di archiviazione, confermava l'affermazione di penale responsabilità di tutti e tre gli imputati in ordine al delitto di incendio pluriaggravato e, previa concessione delle attenuanti genetiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, fatta eccezione per quella di cui all'art. 7 legge 203/1991, riduceva ad anni sette la pena inflitta dal giudice di primo grado a ciascuno degli imputati.
Da entrambe le sentenze emergeva che, intorno alle ore 21 del 30.12.1996, una pattuglia della Polizia di Stato, composta dal sovraintendente SE Porretta e dagli assistenti SE Lo Presti e Francesco D'Ascoli, nel corso di una normale operazione di controllo del territorio nella zona industriale di Termini Imerese, aveva notato che più a monte si stava sviluppando un incendio. Il sito interessato era il cantiere della società consortile a responsabilità limitata "San RD", costituita dalla r.t.i IO (ex Lodigiani), OR e VE, che si era aggiudicato i lavori del secondo lotto "San RD est", costituente il sistema di adduzione e distribuzione irrigua del complesso irriguo "San RD".
Ad avviso dei giudici di merito l'incendio, di natura dolosa, facente seguito a precedenti avvertimenti rimasti senza esito, era finalizzato a costringere le imprese aggiudicatane dell'appalto a versare a NO RÈ e, attraverso quest'ultimo, ad esponenti dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra" somme di denaro dell'ammontare pari al 2% del costo complessivo dei lavori appaltati e così procurare a RÈ e alla suddetta organizzazione un ingiusto profitto.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo e, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati.
Il Procuratore generale lamenta: a) violazione ed erronea interpretazione della legge penale con riferimento alla ritenuta improcedibilità dell'azione penale in ordine al delitto di tentata estorsione, essendo il disposto di cui all'art. 414 c.p.p. riferibile esclusivamente all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha adottato il relativo decreto e non al pubblico ministero presso un diverso giudice che, come nel caso in esame, effettui una contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.; b) carenza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con particolare riferimento alla ritenuta gravità dei fatti e al contesto di criminalità organizzata in cui gli stessi sono inquadrabili;
c) contraddittorietà della motivazione in ordine alla dosimetria della pena;
d) contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine all'eliminazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
I difensori degli imputati formulano doglianze comuni che possono essere così sintetizzate: a) violazione di legge e, specificamente, degli artt. 517 e 522 c.p.p. con riferimento alla contestazione suppletiva delle aggravanti di cui agli artt. 425 n. 2 c.p., 61 nn. 5 e 7 c.p.; b) violazione degli artt. 210, 12, 64 c.p.p. con riguardo all'omesso avvertimento di RÈ, esaminato nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., che, nell'accusare altri soggetti, avrebbe assunto la veste di testimone;
c) violazione di legge con riferimento ai criteri di valutazione della prova dichiarativa fissati dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; d) contraddittorietà della motivazione con riguardo alle incongruenze delle deposizioni testimoniali dei verbalizzanti in ordine alla morfologia dei luoghi, alle modalità di abbandono degli zaini, alle cause dell'incendio, alle modalità con cui lo stesso sarebbe stato cagionato, all'impronta di scarpa rinvenuta in prossimità dell'area del cantiere, alla natura del terriccio rinvenuto nelle calzature degli imputati, nonché all'esito della consulenza tecnica sugli abiti e sullo zainetto di Lo BE OR, alla testimonianza di SS SE IO, alle dichiarazioni rese da GE II;
e) violazione ed erronea applicazione della legge penale relativamente alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 423 c.p. anziché di quella di cui all'art. 424 c.p.; f) violazione ed erronea applicazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5, 425 n. 2, 61 n. 7 c.p., 7 legge 203/1991; g) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze aggravanti (difesa di Lo BE OR) h) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (difesa di Lo BE AG).
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale comprende quattro motivi di doglianza.
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Il decreto di archiviazione ha un effetto limitatamente preclusivo solo nei confronti dell'Autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione.
Invero, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e, quindi, ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale riferibile al pubblico ministero titolare delle relative funzioni presso lo stesso ufficio giudiziario.
Questa enunciazione trova conferma nell'interpretazione letterale dell'art. 414, comma 2, c.p.p., il quale dispone che, "quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 c.p.p.". L'aggettivazione nuova postula non solo la successione cronologica delle iscrizioni sullo stesso registro, ma anche e, conseguentemente, l'identità dell'ufficio del pubblico ministero procedente, che abbia iscritto sia la prima che la nuova notizia di reato (Sez. Un. 22.3.2000, ric. Finocchiaro, riv. 216004; Sez. 4^, 18.12.1998, ric.
Bruno, riv. 213140; Sez. 4^, 28.1.1997, ric. Cappello, riv. 207360;
Sez. 6^, 5.8.1997, ric. Audino, riv. 208863; Sez. 1^, 11.6.1996, ric. Morfei, riv. 205157; Sez. 1^, 2.5.1996, ric. Canfora, riv. 205136;
Sez. 6^, 12.9.1996, ric. Taglieri, riv. 205902). La disposizione in esame, per coordinarsi con il concetto di stesso fatto, è, quindi, da interpretare in stretto collegamento con le disposizioni sulla competenza territoriale.
Infatti, l'esattezza della regola, secondo la quale la competenza a disporre la riapertura appartiene allo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione, emerge dalla considerazione che un pubblico ministero territorialmente diverso non potrebbe richiedere al giudice per le indagini preliminari di altra sede giudiziaria, che ha emesso il decreto, il provvedimento di riapertura delle indagini, stante lo stretto ed esclusivo collegamento funzionale tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari operanti nella stessa sede.
La riapertura delle indagini può essere, quindi, definita come atto incidentale di quel dato procedimento e, per tale ragione, non può che riguardare la notizia di reato nella specificità degli elementi apprezzati al momento della prima iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e valutati allorquando fu consentita l'archiviazione.
1.2. L'ambito di operatività della preclusione endoprocedimentale derivante dal provvedimento di archiviazione deriva, essenzialmente, dall'analisi del concetto racchiuso nell'espressione stesso fatto in correlazione alla reciproca fatto diverso.
La prima delimitazione che viene in immediata evidenza è quella connessa alla soggettività dell'ufficio d'accusa investito delle indagini e del suo referente giudice per le indagini preliminari. L'interpretazione del sistema codicistico porta necessariamente a concludere che non può definirsi stesso fatto quello oggetto di accertamento da parte di un'autorità inquirente diversa rispetto a quella operante presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento di archiviazione.
Come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un. 22.3.2000, ric. Finocchiaro, cit.), la nozione di stesso fatto comprende, pertanto, sia le componenti oggettive dell'addebito (condotta, evento, nesso di condizionamento eziologico), vale al dire il contenuto della notitia criminis, sia gli aspetti esterni al fatto di reato, per tali intendendosi l'autorità che procede (o procedette) alla investigazione, essendo chiaro che l'effetto preclusivo condiziona solo la condotta dell'ufficio investigativo che chiese e ottenne il decreto di archiviazione di quella notizia di reato e che, sopravvenendo ragioni di approfondimento delle indagini, può rivolgersi al suo giudice referente per chiedere e ottenere il decreto di cui all'art. 414 c.p.p.. Tale richiesta non potrebbe essere formulata da un pubblico ministero diverso, per territorio, rispetto a quello investito della richiesta di declaratoria della infondatezza della notizia di reato. Conclusivamente, la preclusione procedimentale non può svolgere funzione impeditiva oltre l'ambito del rapporto pubblico ministero- giudice della data indagine preliminare (Sez. Un. 22.3.2000, n. 9, ric. Finocchiaro).
Al di fuori di questa ipotesi il potere-dovere del pubblico ministero di procedere non subisce condizionamento alcuno e la stessa funzione garantista dell'istituto non ha ragione di esplicarsi.
1.3. Sulla base dei principi sinora enunciati, che trovano il loro fondamento nell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 414 c.p.p. e in un'organica lettura della decisione adottata dalle
Sezioni unite di questa Corte, il Collegio ritiene che non sussista alcuna preclusione all'integrazione in dibattimento - nel rispetto delle forme e dei limiti di cui agli artt. 516, 517, 518 c.p.p. - nell'ambito di un processo già instaurato dell'oggetto di un'azione penale già ritualmente esercitata, mediante la contestazione di un reato connesso in relazione al quale è stato in precedenza emesso decreto di archiviazione da parte del g.i.p. di un tribunale diverso da quello dinanzi al quale è in corso il processo, in accoglimento della domanda formulata dal competente ufficio del pubblico ministero (in senso conforme Sez. 6^, 21.1.1998, ric. Cubani, riv. 210032). Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza pronunziata dalla Corte d'appello di Palermo è affetta da vizio di violazione di legge nella parte in cui, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato che l'azione penale in ordine al delitto di estorsione aggravata (capo b delle imputazioni) non avrebbe potuto essere iniziata per ostacolo, non rimosso, di precedente decreto di archiviazione (f. 21 del provvedimento impugnato).
Su questo punto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione del medesimo ufficio giudiziario per nuovo giudizio, alla stregua dei principi in precedenza illustrati, in ordine al delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo b) della rubrica.
2. Non fondato è il motivo di ricorso con il quale il pubblico ministero lamenta carenza di motivazione in merito alla concessione delle attenuanti generiche.
Nel concedere o negare le attenuanti generiche - previste con riferimento a non presentabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere e sono finalizzate al più congruo adattamento della pena in concreto - il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, in quanto deve esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito e i parametri giuridici di riferimento per la concessione o il rifiuto di concessione, e deve illustrare gli elementi ritenuti decisivi nella scelta effettuata, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Sez. 1^, 4.11.1999, n. 12496, ric. Guglielmi ed altri, riv. 214570).
Tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo, indicati dall'art. 133 c.p., nonché l'incensuratezza dell'imputato (Sez. 6^, 28.5.2002, n. 20818, ric. P.G. in proc. Baia, riv. 222020). In aderenza ai principi di diritto ora enunciati, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (f. 59), ha illustrato gli elementi (incensuratezza dei prevenuti al momento di commissione del fatto, non ancora maturata piena organicità al sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra" e conseguente ragionevole aspettativa di una emenda ancora possibile) che, pur in presenza di un reato di allarme sociale, consentono la concessione delle attenuanti generiche.
Trattasi di un giudizio di fatto, sia pure articolato sulla base di precisi parametri giuridici, che, in quanto tale, non può essere sindacato in sede di legittimità.
3. Non appare meritevole di accoglimento neppure la doglianza, formulata in via subordinata dal Procuratore generale di Palermo, concernente l'asserita contraddittorietà della motivazione in merito alla dosimetria della pena.
In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, la sentenza impugnata, con motivazione logica e compiuta, ha illustrato gli elementi (qualità e natura del reato commesso, movente, ricadute sociali delle condotte antigiuridiche) su cui ha fondato il giudizio riguardante la graduazione della pena all'esito del giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, eccezion fatta per quella di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non soggetta al giudizio di bilanciamento.
4. Non fondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo lamenta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione in ordine all'eliminazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Il contenuto della libertà vigilata consiste essenzialmente in una limitazione della libertà personale del soggetto mediante un complesso di prescrizioni a contenuto positivo o negativo, diretto ad impedire il compimento di nuovi reati e a facilitare il reinserimento sociale.
L'applicazione della misura implica il concreto accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa (Corte Cost. 1102/1988). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione organica ed esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi di fatto (in quanto tali non censurabili in sede di legittimità) che, in sintonia con i parametri posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche e dell'irrogazione della pena inferiore a dieci anni di reclusione, consentono di ritenere l'idoneità e la sufficienza della sola sanzione edittale inflitta. I ricorsi degli imputati non sono fondati.
5. Priva di pregio è la doglianza concernente la violazione degli artt. 517 e 522 c.p.p. in relazione alla contestazione delle aggravanti formulata sulla base di elementi già acquisiti nella fase delle indagini preliminari.
Canone ermeneutico fondamentale è che, nell'applicare la legge, non si possa ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese:
a) dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse;
b) e dalla intenzione del legislatore. La congiunzione e sta ad indicare che l'operazione ermeneutica coinvolge in modo concorrente e paritario entrambi i criteri sopra indicati (Sez. Un. 29.10.1997, ric. Schillaci).
In applicazione di questo metodo ermeneutico, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 28.10.1998, n. 13, ric. Barbagallo) hanno stabilito che non è possibile riconoscere al dato letterale della locuzione che compare in entrambi gli artt. 516 e 517 c.p.p. (...nel corso dell'istruzione dibattimentale..,) la portata di criterio guida nell'interpretazione delle due norme e che esistono una serie di indici interpretativi (tra cui la direttiva n. 78 contenuta nell'art. 2 della legge delega 16.2.1987 n. 81 per il vigente codice di rito) che consentono di affermare che il potere del pubblico ministero di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente non è soggetto a specifici limiti temporali nell'ambito di tale fase processuale ne' consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione "suppletiva" trae causa. Si tratta di eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consentono, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un "giusto processo". Del resto la parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio, e l'esaltazione del principio del contraddittorio non possono comportare, come conseguenza ineluttabile, che, qualora il pubblico ministero, per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, apportando le necessarie modifiche all'imputazione.
La possibilità di contestazioni "suppletive" di un reato concorrente in fase dibattimentale risponde, inoltre, ad esigenze di immediatezza e di concentrazione del dibattimento stesso (direttiva n. 66 dell'art. 2 della legge delega), posti a base del "giusto processo" (Corte Costituzionale 31.5.1996 n. 177), scongiurando l'inizio di un nuovo dibattimento con un inevitabile allungamento dei tempi di definizione del processo.
Il potere di contestare una circostanza aggravante o di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento evita, a sua volta, una contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, che si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 112 Cost., concedendo al pubblico ministero la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato in sede di giudizio, in quanto gli elementi modificativi o integrativi del fatto (quali le circostanze aggravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale.
Tale impostazione non determina nessuna compromissione del diritto di difesa dell'imputato.
Allo stesso, infatti,:
- è garantita la tempestiva conoscenza degli elementi posti a base di detta contestazione (artt. 430, comma 2, 431, 433, comma 2, 466 c.p.p.);
- è concesso un termine, non inferiore a venti giorni, pari a quello stabilito per il decreto che dispone il giudizio, e che può raggiungere i quaranta giorni (art. 519, comma 2, c.p.p.), durante il quale il dibattimento rimane sospeso, per contrastare l'accusa in parte integrata o modificata;
- è assicurato nella sua interezza il diritto di difesa in ordine all'ammissione di nuove prove (Corte Cost., sent. n. 241 del 1992);
- è riconosciuta la facoltà di chiedere il c.d. patteggiamento anche con riguardo al reato concorrente contestato in dibattimento o al reato modificato ai sensi dell'art. 516 c.p.p. (Corte Cost., sent. n. 265 del 1994);
- è consentita la richiesta di oblazione a norma degli artt. 162 e 162 bis c.p. in ordine al fatto reato modificato o al reato concorrente (Corte Cost., sent. n. 530 del 1995). Una ricostruzione del genere non è inficiata dal rilievo che la contestazione ex artt. 516 e 517 c.p.p., per fatti già conoscibili da parte del pubblico ministero a chiusura delle indagini preliminari, sarebbe di ostacolo alla richiesta di giudizio abbreviato (v. in tal senso Sez. 6^, 10.12.2001 n. 0 1431, ric. Porricelli, riv. 223844, costituente, peraltro, l'unica decisione in tale senso della medesima sezione, cui ha fatto seguito la pronunzia della Sez. 6^, 28.1.2004 n. 21085, ric. P.G. in proc. Sodano, riv. 229807 di opposto e consolidato orientamento) alla luce degli articolati principi recentemente elaborati da questa Corte in tema di giudizio abbreviato (Sez. 1^, 12.6.2003, n. 39462, ric. Gravante, riv. 225986; Sez. 1^, 13.1.2004 n. 0 4054, ric. Larocca, riv. 226923;
Sez. Un. 27.10.2004, n. 44711, ric. Wajib, riv. 229173). Alla stregua di queste considerazioni, nessuna censura può essere mossa, nel caso in esame, alla sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le doglianze difensive riguardanti la contestazione in dibattimento di ulteriori circostanze aggravanti.
6. Non fondato è anche il motivo di ricorso con cui la difesa degli imputati si duole dell'omessa osservanza delle formalità previste dall'art. 210 c.p.p. ed eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore NO RÈ ai sensi del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, 197, 64, comma 2 e 3 bis, c.p.p., per omesso avvertimento che avrebbe assunto la qualità di testimone nell'ipotesi di dichiarazioni eteroaccusatorie. Come, infatti, esattamente sottolineato nella sentenza impugnata, IO RÈ, sottoposto ad esame dibattimentale su richiesta del pubblico ministero in ordine ai temi di prova indicati all'udienza del 23.10.2002, rivestiva, in ordine ai fatti su cui ebbe a rendere le dichiarazioni, la qualità di concorrente nel reato (art. 12, comma 1 lett. a, c.p.p.) che imponeva la massima estensione delle garanzie previste dalla legge, con la nomina del difensore e l'avvertimento della facoltà di non rispondere.
La veste processuale di soggetto concorrente nel medesimo reato ascritto agli altri imputati nell'ambito del processo in cui viene assunto l'esame di un collaboratore ex art. 210 c.p.p. è incompatibile con quella di testimone assistito.
Ne consegue che nessuna censura può essere mossa, al riguardo, al provvedimento impugnato che ha correttamente ritenuto che le garanzie difensive da assicurare ad NO RÈ prevalessero sulle forme contemplate dall'ordinamento processuale per il testimone assistito.
7. Priva di pregio è la doglianza con la quale di deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa. Sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti, la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di coloro che hanno reso le dichiarazioni, alle loro condizioni socio-economiche e familiari, al loro passato, ai loro rapporti con gli accusati, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio delle dichiarazioni accusatorie.
Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato, in relazione alle dinamiche spazio- temporali, alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di commissione delle azioni criminose.
E però, la presenza di riscontri esterni dimostrativi della sicura conoscenza da parte dei chiamanti delle modalità obiettive dei fatti dedotti nelle imputazioni non giustifica ancora l'affermazione giudiziale di responsabilità e la pronuncia di condanna in assenza di riscontri "individualizzanti", attinenti cioè anche alla partecipazione del singolo imputato a ciascuno degli episodi criminosi a lui addebitati.
Risulta, invero, ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192, comma 3, c.p.p., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, i quali debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.
E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse in confronto di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti.
È, inoltre, pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere, cioè, individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta, ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato, in relazione alle posizioni dei singoli ricorrenti, i motivi per i quali le dichiarazioni acquisite sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da elementi di riscontro esterno "individualizzanti".
Essi sono costituiti dalle deposizioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti nell'immediatezza dell'accaduto e da quelli incaricati dello svolgimento delle indagini che hanno riferito in ordine all'esito dei servizi di osservazione, pedinamento, sopralluogo svolti, agli spostamenti degli imputati, alle circostanze di tempo e di luogo in cui essi ebbero a sbarazzarsi degli zaini dentro i quali vennero rinvenuti oggetti pertinenti e probatoriamente significativi in rapporto alla commissione degli illeciti, dalle testimonianze della guardia giurata Di Fiore, addetta alla vigilanza del cantiere, dell'assistente della Polizia municipale SE SS IO, dei vigili del fuoco, intervenuti per domare l'incendio, nonché dalle risultanze delle perquisizioni e dei sequestri operati, dalle consulenze tecniche espletate, dalle dichiarazioni rese da GE II.
La motivazione della pronuncia si sottrae, quindi, alla censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma, 3 c.p.p., oltre che a quella di manifesta illogicità, secondo quanto meglio precisato di seguito.
8. Quanto al vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione - prospettato dagli imputati, la Corte, nel richiamare le considerazioni in precedenza svolte al paragrafo 7), evidenzia che le doglianze non meritano accoglimento.
Prima di esaminare le motivazioni poste a base dei ricorsi, il Collegio ritiene necessaria una premessa di carattere generale. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni. Allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). Il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile :1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente spiegato, con riguardo alle posizioni dei ricorrenti, gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità degli stessi in ordine al delitto loro rispettivamente ascritto.
I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità degli imputati sulla base delle seguenti prove: a) deposizioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali avevano intercettato la Renault Clio a bordo della quale viaggiavano, a fari spenti, i tre imputati nelle immediate vicinanze della strada di accesso al cantiere e, dopo un concitato inseguimento nel corso del quale gli imputati si sbarazzavano di due zaini, li traevano in arresto dopo un breve tentativo di fuga a piedi: b) sequestro dei due zaini in disponibilità degli imputati, emananti un forte odore di liquido combustibile, all'interno dei quali erano custoditi guanti, passamontagna, una piccozza, una tenaglia, oggetti utili per aprirsi un varco nella rete di recinzione apposta attorno al perimetro del cantiere, secondo quanto risultante dalla documentazione fotografica acquisita;
c) rinvenimento addosso ad AG Lo BE di un paio di guanti, emanante odore di cherosene, analogo a quello trovato in uno degli zainetti lanciati dall'auto in corsa;
d) consulenza tecnica effettuata sull'impronta di scarpa "Lumberjack", dalla quale emergeva la compatibilità con la suola delle scarpe indossate la notte dell'attentato da AG Lo BE;
e) consulenza tecnica effettuata sugli abiti indossati dai tre imputati all'atto dell'arresto e sugli oggetti trovati negli zaini, tutti evidenzianti la presenza di residui di prodotti infiammabili;
f) rilevazione di tracce di bassobollenti sugli indumenti indossati da LF ON;
g) deposizioni testimoniali dei vigili del fuoco di Termini Imprese, i quali avevano accertato la natura dolosa dell'incendio, il contemporaneo divampare del fuoco nei due capannoni interessati;
h) deposizione della guardia giurata Di Fiore, che, la sera del fatto, trovava aperta la porta del capannone centrale che, nel corso dell'ultimo controllo da lui effettuato, era, invece, regolarmente chiusa;
i) testimonianza dell'assistente della Polizia municipale SE SS IO, che, la sera dell'attentato, transitando nella zona della stazione ferroviaria di Fiumetorto, aveva incrociato una Fiat Tipo bianca con a bordo RD Lo BE, padre di OR e AG, il quale, nel frangente, aveva spento le luci anabbaglianti ed abbassato il viso;
l) dichiarazioni di NO RÈ, il quale si accusava di essere il mandante dell'azione dimostrativa nei confronti della società titolare del cantiere, susseguente a precedenti avvertimenti e volta a dare un segnale forte in chiave estorsiva, ma autonomamente portato dai Lo BE e da ON a ben più gravi conseguenze;
m) dichiarazioni di GE II, il quale riferiva il reale significato della rassicurazione da lui fornita a ZA, titolare dell'A.T.I. che aveva dato vita alla società consortile "San RD", il quale si era lamentato di avere subito un attentato incendiario in un cantiere, pur avendo avuto, in precedenza, garanzia da GE II che per i lavori non avrebbe subito alcuna "messa a posto" con i mafiosi del luogo.
In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed, infine, esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Quindi - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui ha saggiato la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, per tale via, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito di riscontrare l'esistenza dei vizi denunciati.
È, inoltre, preclusa a questo giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nei ricorsi, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dalle difese dei ricorrenti.
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Le argomentazioni svolte al riguardo dalle difese dei ricorrenti attengono pressocché esclusivamente a profili di fatto e mirano a suggerire di volta in volta una diversa interpretazione di singole risultanze processuali o una possibile lettura alternativa delle vicende di cui è processo, ma non valgono ad inficiare l'impianto logico della sentenza impugnata ora per la loro intrinseca debolezza ora per la loro genericità e per la carente individuazione dei passaggi della motivazione della decisione impugnata asseritamente contraddittori o viziati da manifesta illogicità oppure inidonei a svolgere la funzione esplicativa di quanto deciso.
9. Non fondati sono i motivi di ricorso con i quali viene denunciata la contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla configurabilità delle singole aggravanti contestate.
9.1. Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è costituito dall'elemento psicologico del reato.
Il delitto previsto dall'art. 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio o il pericolo di siffatto evento, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta.
Al contrario, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 423 c.p. è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà di cagionare un incendio nell'accezione in precedenza precisata. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà da cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è configurato come evento che esula dall'intenzione dell'agente ed è una conseguenza non voluta, causalmente riferibile (per colpa) alla sua azione o omissione (Sez. 1^, 7.2.1997, n. 0 5362, ric. D'Avanzo, riv. 207813; Sez. 1^, 15.1.1997, n. 00 217, ric. Rottino, riv. 207250; Sez. 1^, 10.6.1998, n. 11026, ric. Calabrò, riv. 211607; Sez. 1^, 7.5.2003, n. 25781, ric. Sgambellone ed altri, riv. 227377).
La Corte d'appello di Palermo ha fatto corretta applicazione di questi principi giuridici, evidenziando che le modalità della condotta, consistita nell'appiccare fuoco in più punti e in due manufatti di ampia estensione, costruiti (specialmente il capannone dormitorio) con materiali facilmente infiammabili, denotavano la consapevolezza di cagionare un incendio secondo il significato sopra chiarito e che, in tale contesto complessivo, non assumeva rilievo la circostanza che quel gesto fosse stato il frutto di un errore di valutazione dei suoi autori circa i limiti del "segnale" che erano stati incaricati di dare.
9.2 Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. non si richiede che la pubblica o la privata difesa sia del tutto impossibile, essendo sufficiente che questa sia semplicemente ostacolata (Sez. 2^, 8.7.2004, n. 44624, ric. Alcamo, riv. 230244; Sez. 2^, 7.1.1988, ric. La Turra;
Sez. 1^, 20.5.1987, ric. Rodato). Essa, quindi, è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della sussistenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa.
Alla stregua di questi principi correttamente il provvedimento impugnato, con motivazione compiuta, ha valorizzato, quali elementi indicativi della ritenuta sussistenza dell'aggravante, le caratteristiche dei luoghi (lontananza dal centro abitato, ubicazione in un luogo isolato e non visibile dalla strada statale) e l'ora notturna in cui si è svolta l'azione.
In modo altrettanto corretto e conforme ai parametri elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Corte è stata ravvisata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., attesa l'entità del danno cagionato (nell'ordine di circa ottocento milioni di vecchie lire) ai capannoni, alle attrezzature d'ufficio, alla strumentazione topografica, alla documentazione cartacea di valore. Non merita censura neppure il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 425 n. 2 c.p.. La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 2 c.p., relativa ad incendio cagionato ad un cantiere, deve essere riferita alla natura della cosa oggetto dell'azione criminosa e alla sua destinazione a tale uso, anche se in modo provvisorio o precario, al momento del fatto. Nella nozione di cantiere sono comprese tutte le parti che lo compongono.
Nessuna censura, pertanto, può essere mossa al provvedimento impugnato che, in tale prospettiva, ha valorizzato il fatto che il cantiere era ancora aperto e attivo, che non erano ancora stati realizzati il sistema di telecomando e di telecontrollo, l'automatizzazione delle apparecchiature idrauliche, che non era intervenuto il collaudo dell'opera, atto che libera l'appaltatore e consente il pagamento della rata di saldo.
Infine, l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13.5.1991 n. 152, convertito con modificazioni nella legge 203/1991, è configurabile rispetto ad ogni delitto, non punito con l'ergastolo, realizzato attraverso una condotta che ricolleghi l'atto intimidatorio alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso e alle finalità dallo stesso perseguite e dia un contributo al raggiungimento dei fini dell'associazione, indipendentemente dal fatto che il soggetto agente faccia parte o meno del sodalizio mafioso (Sez. 1^, 5.3.2004, n. 22629, ric. Sessa, riv. 228195; Sez. 2^, 27.9.2004, n. 44402, ric. Colicchia, riv. 231010; Sez. 1^, 9.3.2004, n. 16486, ric. Totano, riv. 227932). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha chiarito che l'incendio venne perpetrato su indicazione di NO RÈ in un contesto in cui veniva avvertita l'esigenza di ristabilire gli equilibri criminali e rafforzare la consorteria mafiosa nei suoi apparati locali di vertice, rappresentati dallo stesso RÈ, capo mandamento di Cacciamo, territorio comprensivo di quello di Termini Imerese, dove si svolse il fatto.
10. Non merita accoglimento neppure la doglianza riguardante la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
Le statuizioni del giudice di merito concernenti il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione unicamente nel caso in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico Sez. 1^, 13.1.1994, n. 0 3232, ric. Palmisano, riv. 199100; Sez. 1^, 16.2.2001, n. 15542, ric. Pelini ed altri, riv. 219263). Tanto premesso, il Collegio osserva che l'art. 69 c.p. si riferisce al piano di individualizzazione della pena, affidato ai criteri dell'art. 133 c.p., i quali costituiscono il limite per ogni giudizio discrezionale.
In tal modo si permette al giudice di cogliere il fatto nel suo manifestarsi concreto e gli si affida una valutazione di sintesi, che consente di rendere la sanzione proporzionata al fatto criminoso, avuto in particolare riguardo alla specifica personalità del reo, considerata sotto ogni aspetto sintomatica, nonché alla condotta illecita.
In questa prospettiva la gravità del fatto può validamente costituire un elemento significativo per giustificare, come nel caso di specie, un parametro di giudizio e nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato che ha fatto corretta applicazione in proposito dei consolidati principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore generale. Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 6 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2005