Sentenza 10 dicembre 2001
Massime • 1
La contestazione in dibattimento di un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., o di una circostanza aggravante di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso della istruttoria dibattimentale. Tale soluzione, suggerita dalla lettera della legge e dalla necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, appare oggi la sola congruente con nuovi ed essenziali profili del processo penale, dalla configurazione dell'accesso al rito abbreviato quale diritto dell'imputato alla conseguente possibilità di retrocessione del giudizio verso l'udienza preliminare nei casi in cui la modifica dell'imputazione (art. 516 , comma 1-ter, cod. proc. pen.) o la contestazione di nuovi reati (art. 517, comma 1-bis) riguardino fattispecie sottratte alla citazione diretta. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla a mente del comma 2 dell'art. 522 cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante (conf. sez. VI, 15 gennaio 2002 - u.p. 10 dicembre 2001 - , n. 1430, ric. P.G. e Graceffo, non massimata).
Commentari • 2
- 1. Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
Leggi di più… - 2. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2001, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giovanni CASO Presidente
1. Dott. Bruno OLIVA Consigliere
2. Dott. Antonio AGRÒ "
3. Dott. Arturo CORTESE "
4. Dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR UA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza, resa il 6 aprile 2001, dalla Corte di appello di Bologna. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente alla truffa e, nel resto, rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avv. Giovanni Aricò, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la truffa ed annullamento con rinvio per la simulazione di reato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL QU propone ricorso avverso la sentenza resa, il 6 aprile 2001, dalla Corte di appello di Bologna che confermava la sentenza del Pretore di Bologna con la quale egli era stato dichiarato responsabile dei delitti di simulazione di reato e tentata truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
La Corte territoriale confermava la ricostruzione della vicenda effettuata dal Pretore e, in particolare, ribadiva che il quadro probatorio delineato dal primo giudice fosse di tale convergenza da fare ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, il EL responsabile di avere falsamente denunciato come rubata da ignoti merce per circa trecento milioni di lire, depositata presso un capannone sito nella zona industriale di Bologna e di avere tentato di incassare il risarcimento dei danni subito dalla compagnia di assicurazione.
La falsità della denuncia sarebbe provata, secondo il giudice d'appello, da molteplici elementi. Anzitutto, dalla deposizione del comandante della stazione dei Carabinieri, intervenuto sul luogo del furto, il quale aveva escluso che all'interno del magazzino vi fossero mobili e scaffalature per il deposito di merce e, oltre a precisare che la zona in questione era sorvegliata continuamente da auto di servizio e che non era stata notata dai carabinieri alcuna presenza sospetta, aveva riferito che nessun movimento di merce era stato notato dai vicini. Risultava, altresì, provata - oltre che per le dichiarazioni del teste OS anche per la non riscontrata ricostruzione dei suoi spostamenti del mattino in cui si sarebbe verificato il furto denunciato - la presenza del EL nei pressi del magazzino in epoca anteriore rispetto a quella che egli stesso avrebbe tentato di fare accreditare per escludere ogni sospetto di simulazione.
La circostanza che la documentazione prodotta circa l'acquisto di merce presso ditte del napoletano non offrirebbe la prova che la stessa merce sia stata, poi, trasferta a Bologna sarebbe confermata dalla deposizione del teste OS, che ha escluso di avere notato movimentazione di merce nel capannone nei giorni precedenti la data del furto e dall'assenza di mobili e scaffalature che farebbe escludere che i locali fossero attrezzati per svolgere allo interno attività commerciale.
Propone ricorso il difensore del EL e deduce:
- la violazione ed erronea applicazione dell'art. 517 c.p.p. per avere il giudice di giudice di primo grado condannato l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del delitto di simulazione di reato, anche per il delitto di tentata truffa aggravata, contestato in udienza dal pubblico ministero, nonostante che i fatti oggetto di contestazione risultassero già nella fase delle indagini;
la disposizione in parola consentirebbe al pubblico ministero di contestare un reato connesso o una circostanza aggravante non conosciuta nella fase delle indagini ed emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, se così non fosse il pubblico ministero sarebbe legittimato ad integrare l'imputazione in ogni momento ed a proprio arbitrio, senza rispettare l'obbligo di enunciare nel decreto che dispone il giudizio tutti i fatti oggetto di imputazione;
- il difetto di motivazione sulle ragioni del rigetto della dedotta violazione dell'art. 517 c.p.p.; nonostante la questione fosse stata dedotta nei motivi di appello, nel provvedimento impugnato non sarebbe non vi sarebbe alcuna giustificazione al riguardo e la cesura risulterebbe rigettata solo perché il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della decisione resa dalla Corte di appello, la cui giustificazione sarebbe fondata in via esclusiva sulle incongruenze dell'orario di arrivo del EL sul luogo dove sarebbe avvenuto il furto e su mere congetture utilizzate per smentire il trasporto di merce dal luogo dell'acquisto al magazzino di Bologna;
- la violazione degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p., in quanto la Corte avrebbe fatto ricorso a mere ipotesi per ricostruire la vicenda oggetto dell'imputazione ed avrebbe raggiunto certezze senza che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti, tanto che per giungere all'affermazione di responsabilità avrebbe solo valorizzato gli errori sull'orario di arrivo del EL sul luogo del furto, elemento che non potrebbe legittimare alcun provvedimento di condanna;
tale non corretta metodologia avrebbe viziato la decisione impugnata e ciò anche per i riflessi che essa avrebbe sulla logicità e sulla coerenza della motivazione;
- la mancanza di motivazione e la violazione dell'art. 61 n.7 c.p., in riferimento anche all'art. 640, ultimo comma, c.p., in quanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la compatibilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità con il tentativo di truffa, in tal modo rendendo il reato procedibile d'ufficio e non a querela di parte come avrebbe dovuto essere se fosse stata correttamente esclusa l'aggravante de qua. Inoltre, nonostante tale questione fosse stata dedotta come specifico motivo di appello, la Corte avrebbe omesso del tutto di motivare sul punto, limitandosi a confermare integralmente la decisione resa dal Pretore che, tra l'altro, avrebbe escluso con ordinanza la costituzione di parte civile nel corso del giudizio di primo grado, condannando, poi, l'imputato per il delitto di tentata truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità; anche su tale ultimo profilo il giudice di appello non avrebbe reso alcuna risposta o giustificazione;
- la mancanza di motivazione in ordine al profilo sanzionatorio, avendo la Corte territoriale confermato la pena stabilita dal giudice di primo grado, senza esprimere, al riguardo, le ragioni della determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il delitto di tentata truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità è stato contestato nel corso del dibattimento di primo grado, nonostante la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione fosse già nota nel corso delle indagini. In realtà, tale questione fu risolta dalle Sezione unite nel senso che la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e, dunque, anche sulla sola base degli elementi già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. un., 28 ottobre 1998, dep. 11 marzo 1999, n. 13 Barbagallo, rv. 212757). Senonché, Sez. VI, 22 marzo 2000, dep. 29 maggio 2000, n. 6251, Apicella, rv. 216313, ha, viceversa, affermato che, affinché si possa procedere a contestazione suppletiva, occorre che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche qualora essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione. La lettera della norma non appare - sempre secondo Sez. VI, 22 marzo 2000 cit. - suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il principio di difesa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale poteva essere predisposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengano poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti alternativi, quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato una volta conosciuta "ab origine" l'intera estensione dell'imputazione; ne consegue che la contestazione suppletiva di un reato concorrente non emergente dalla istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal pubblico ministero, è illegittimità e comporta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa.
Tale diverso indirizzo, che potrebbe apparire in contrasto con la decisione delle Sezioni unite dianzi evocata, in realtà si inserisce in un diverso contesto normativo che rende il percorso interpretativo all'epoca seguito dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione, non condiviso dalle scelte normative operate con la legge 16 novembre 1999, n. 479. Il sistema delle nuove contestazioni - come originariamente configurato nel Capo IV del Titolo II del Libro VII - è stato rimodulato nel senso che, qualora dalla modifica dell'imputazione iniziale risulti un reato per il quale sia prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, "...l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ...".
Oltre che la configurazione dell'udienza preliminare, anche nell'ipotesi di nuove contestazioni in dibattimento, come diritto imprescindibile dell'imputato - in virtù del nuovo comma 1 ter dell'art. 516 c.p.p.(modifica dell'imputazione), al quale fa espresso rinvio il comma 1 bis del successivo art .517 c.p.p., (contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante) -, anche la trasformazione del giudizio abbreviato, da una semplice aspettativa ad un diritto dell'imputato, e la ridefinizione dei tempi per la scelta del patteggiamento sono tutti indici sintomatici di un diversa voluntas legis , già espressa - pur se in termini ambigui - nell'originaria formulazione della disposizione in parola: le nuove contestazione non possono che avere origine dall'istruttoria dibattimentale e, qualora gli elementi oggetto delle nuove contestazioni siano già noti nella fase delle indagini, la relativa contestazione sia stata operata in dibattimento comporta la nullità della sentenza ex art. 522, comma 2, c.p.p. "soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante".
Anche prima della rimodulazione del sistema nei termini delineati - ridefinizione che non può che essere letta nel senso di una chiara esplicitazione dell'originaria voluntas legis - era, dunque, da ritenere che, affinché potesse procedersi a contestazione suppletiva, occorreva che la sussistenza dei reati concorrenti fosse emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi fossero già noti nel corso delle indagini e, ciononostante, non se ne fosse fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione.
Il delitto di tentata truffa aggravata, già noto al pubblico ministero nella fase delle indagini, è stato contestato al EL in dibattimento, in violazione dell'art. 517 c.p.p. e ciò comporta ex art. 522 c.p.p. la nullità della sentenza, soltanto nella parte relativa alla condanna per tale reato concorrente.
A norma dell'art. 620 lett. e) c.p.p. la sentenza, nella parte relativa alla condanna per il delitto di tentata truffa aggravata, deve essere, dunque, annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Infondate, invece, le doglianze relative al delitto di simulazione di reato.
La vicenda, come descritta nel provvedimento impugnato è puntualmente riferita alle risultanze processuali, in base alle quali il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto della simulazione del reato di furto.
Una sintesi dei punti nodali del discorso giustificativo ne conferma ampiamente la coerenza e l'assenza di aporie, nonché denota il rispetto dei fondamentali canoni probatori richiesti per la corretta ricostruzione dei fatti.
La falsità della denuncia è provata - secondo il giudice d'appello - da molteplici elementi.
Anzitutto, dalla deposizione del comandante della stazione dei Carabinieri, intervenuto sul luogo del furto, il quale ha escluso che all'interno del magazzino vi fossero mobili e scaffalature per il deposito di merce e, oltre a precisare che la zona in questione era sorvegliata continuamente da auto di servizio e che non era stata notata dai carabinieri alcuna presenza sospetta, aveva riferito che nessun movimento di merce era stato notato dai vicini. Risultava, altresì, provata - oltre che per le dichiarazioni del teste OS anche per la non riscontrata ricostruzione dei suoi spostamenti del mattino in cui si sarebbe verificato il furto denunciato - la presenza del EL nei pressi del magazzino in epoca anteriore rispetto a quella che egli stesso avrebbe tentato di fare accreditare per escludere ogni coinvolgimento nella sottrazione della merce ed il sospetto di simulazione.
La circostanza che la documentazione prodotta circa l'acquisto di merce presso ditte del napoletano non offra la prova che la stessa merce sia stata, poi, trasferta realmente a Bologna trova riscontro nella deposizione del teste OS, che ha escluso di avere notato movimentazione di merce nel capannone nei giorni precedenti la data del furto, da un lato, e, dall'altra, nell'assenza di mobili e scaffalature, riferita dagli organi di polizia giudiziaria, che farebbe escludere la predisposizione nei locali di attrezzature per svolgere allo interno attività commerciale.
Una diversa ricostruzione della vicenda, in assenza di vizi logici della motivazione, si risolverebbe in un inammissibile sindacato nel merito.
Come noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha limiti circoscritti, in quanto il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la rispondenza alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. Un., 16 dicembre 1999, Spina, rv. 214794). Il ricorso in punto di responsabilità, dunque, va rigettato. Mentre, l'annullamento della sentenza va disposto unicamente per una nuova rideterminazione della pena in virtù dell'annullamento del capo della sentenza relativo al tentativo di truffa. Il giudice di rinvio deve, dunque, provvedere oltre che a determinare la pena, una volta detratta la pena inflitta per il delitto di tentata truffa aggravata e tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, per il delitto di simulazione di reato, anche a valutare se ricorrano le condizioni per la concedibilità della sospensione condizionale e della non menzione della condanna che il giudice di merito aveva escluso in relazione alla pena di due anni di reclusione complessivamente inflitta al EL.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza del Pretore di Bologna in data 27 maggio 1998, limitatamente al reato di truffa, ex art. 522 c.p.p., e dispone che del presente provvedimento sia data notizia al Pubblico Ministero di Bologna. Annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di simulazione limitatamente alla determinazione della pena e alla concedibilità dei benefici, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GENNAIO 2002