Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
L'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 cod. pen. consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta; il reato di cui al successivo art. 424 è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate, o il pericolo di siffatto evento. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile questa norma, e non l'art. 424 dello stesso codice, nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'esistenza e la natura del dolo, elemento appartenente all'interiorità psichica e, come tale, insuscettibile di diretta osservazione, devono essere desunte da elementi esteriori, in specie dallo svolgimento e dalle modalità esecutive del fatto, atti a dimostrare, secondo regole di esperienza consolidate e affidabili, l'atteggiamento psicologico dell'agente e la finalità da lui perseguita).
Commentario • 1
- 1. Atti persecutori e incendio doloso: responsabilità penale e continuità del programma delittuoso (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 11026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11026 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 10/06/98
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.Relatore N. 746
3. " Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Stefano CAMPO Consigliere N. 15739/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BR Gianfranco, n. 14.5.1958 a Desio
avverso la sentenza in data 25.2.1998 della Corte d'Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile S.r.l. ITALSMEA, l'AVV. Nicodemo FURFARO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 25.2.1998 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, oltre risarcimento del danno alle parti civili, inflitta a BR Gianfranco dal G.I.P. presso il Tribunale della sede per i reati, in continuazione, di incendio (artt. 423, 425 n. 2 e 61 n. 2 C.P.), appropriazione indebita aggravata e falsità in atti privati, con attenuanti generiche prevalenti. Osservava che l'imputato aveva ammesso di avere appiccato il fuoco all'ufficio contabilità dell'azienda da cui dipendeva per distruggere la documentazione dalla quale potevano rilevarsi ammanchi a lui imputabili utilizzando 15 litri di benzina, cosparsa anche nel corridoio adiacente, nella stanza dell'elaboratore elettronico e sulle scale di accesso;
secondo la relazione dei Vigili del fuoco le fiamme avevano raggiunto ragguardevoli proporzioni, interessando un'area di oltre 80 mq.; i danni, contenuti per il tempestivo intervento, ammontavano ad oltre lire 200.000.000. Si doveva quindi ritenere che il BR avesse quanto meno accettato il rischio di cagionare non un semplice danneggiamento, ma un evento di notevoli dimensioni e forza espansiva, potenzialmente in grado di distruggere l'intero stabilimento. Tale conclusione era rafforzata dalla circostanza che, durante le indagini, un amico dell'imputato si era prestato a fare una telefonata minatoria in azienda onde accreditare l'ipotesi di un attentato della malavita a scopo estorsivo (ipotesi evidentemente compatibile solo con una effettiva ed estesa capacità distruttiva delle fiamme).
Il BR ricorre per cassazione tramite il difensore, denunciando illogicità di motivazione.
Quanto alla qualificazione del fatto come incendio, anziché come danneggiamento seguito da incendio, rileva che, secondo le dichiarazioni confessorie e la valutazione dei Carabinieri intervenuti, aveva soltanto inteso distruggere la documentazione compromettente, e non cagionare un evento disastroso. Inconferente era l'argomento in contrario individuato dal giudice di appello, perché la telefonata minatoria volta ad accreditare l'ipotesi di un attentato della malavita era un espediente estemporaneamente escogitato solo al momento in cui le indagini avevano dato luogo a concreti sospetti sul suo conto, quindi non indicativo dell'atteggiamento psicologico maturato al Momento della consumazione del reato. L'incendio doveva dunque considerarsi evento non voluto conseguente alla distruzione dei documenti, concretante perciò gli estremi del reato di cui all'art. 424, e non di quello previsto dall'art. 423 C.P. La motivazione era carente anche in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 C.P., la cui richiesta era stata ritenuta "incomprensibile" dal giudice di appello;
doveva infatti ritenersi comportamento idoneo ad attenuare le conseguenze dannose del reato la disponibilità spontaneamente manifestata ad essere riassunto presso la medesima azienda. Il ricorso è infondato. Invero: 1) L'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 C.P. consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso quale combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa essere facilmente contenuta e spenta;
il reato di cui al successivo art. 424 è invece caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate, o il pericolo di siffatto evento (cfr. Cass., Sez. II, 15.1.1977, Buonvino;
Sez. 1 24.6.1982, Meloni). Ne segue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 C.P. è applicabile questa norma, e non l'art. 424 dello stesso codice, nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente (cfr. Cass., Sez. II, 10.1.1987, Dello Russo;
Sez. I 15.11.1988, Iannone;
7.12.1990, Ricci;
9.4.1997, Rottino). Tanto premesso, anche nella particolare ipotesi in esame l'esistenza e la natura del dolo (in quanto fatto appartenente alla interiorità psichica e, come tale, non suscettibile di diretta osservazione) dovranno necessariamente essere desunte da elementi esteriori (anzitutto, dallo svolgimento e dalle modalità esecutive del fatto, nonché da ogni altra circostanza obbiettiva rilevante) atti a dimostrare, secondo regole di esperienza consolidate e affidabili, l'atteggiamento psicologico dell'agente e la finalità da lui perseguita (cfr., in generale, Cass., Sez. I, 25.11.1986, Catalano;
Sez. II 26.4.1993, P.M. e Tonsig); l'esame del movente, che deve essere aderente alla dinamica del fatto ed ai comportamenti del soggetto attivo, può assumere una funzione del tutto sussidiaria e integrativa (cfr. la sentenza da ultimo citata).
Di tali criteri la sentenza impugnata ha fatto corretta e logica applicazione, desumendo la volontà dell'imputato di cagionare un evento distruttivo pienamente rientrante nella previsione dell'art.423 C.P. (nel quale sarebbero sparite le prove delle indebite appropriazioni commesse) anzitutto dalle modalità obbiettive del fatto, e cioè dall'impiego di un rilevante quantitativo di benzina sparso non solo nella stanza in cui aveva concentrato i documenti che intendeva distruggere, ma anche in altra prossima contenente una costosa apparecchiatura elettronica, nel corridoio di collegamento e negli accessi;
condotta "a priori" evidentemente sproporzionata ed eccedente lo scopo di eliminare del materiale cartaceo, spiegabile soltanto con l'intento di inscenare un attentato da parte di persone estranee all'azienda, stornando da sè i sospetti (intento di cui la sentenza ravvisa una secondaria e non decisiva conferma nel contegno tenuto dopo il fatto).
2) Realmente "incomprensibile", e correttamente respinta dal giudice di merito, è la pretesa di ottenere, in virtù dell'offerta di essere riassunto alle dipendenze della parte offesa, l'attenuante prevista per chi spontaneamente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il ripristino del rapporto di lavoro sarebbe infatti non solo incompatibile con la sua base fiduciaria, necessariamente venuta meno dopo i gravi reati commessi, ma, avvenendo in ipotesi verso retribuzione, non arrecherebbe alcun utile che possa comunque attenuare il danno subito dall'azienda.
Il ricorso va perciò respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalla parte civile nel grado, che liquida in lire 2.300.000, di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998