Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 11026
CASS
Sentenza 10 giugno 1998

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Massime1

L'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 cod. pen. consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta; il reato di cui al successivo art. 424 è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate, o il pericolo di siffatto evento. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile questa norma, e non l'art. 424 dello stesso codice, nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'esistenza e la natura del dolo, elemento appartenente all'interiorità psichica e, come tale, insuscettibile di diretta osservazione, devono essere desunte da elementi esteriori, in specie dallo svolgimento e dalle modalità esecutive del fatto, atti a dimostrare, secondo regole di esperienza consolidate e affidabili, l'atteggiamento psicologico dell'agente e la finalità da lui perseguita).

Commentario1

  • 1Atti persecutori e incendio doloso: responsabilità penale e continuità del programma delittuoso (Giudice Arnaldo Merola)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 11026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11026
Data del deposito : 10 giugno 1998

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