Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 2
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
La qualifica di testimone (e dunque di pubblico ufficiale) si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione; ne consegue che, a prescindere dalla materiale ricezione di tale citazione (essendo la notifica solo un mezzo -successivo al provvedimento giudiziale- necessario per assicurare la presenza davanti alla autorità giudiziaria), la esigenza di tutelare il prestigio, di garantire la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle dichiarazioni è perseguita -anche tramite sanzione penale- sin dal momento in cui viene emesso il suddetto provvedimento, che esplica immediatamente i suoi effetti.
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La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 15542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15542 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
7 1 5542
LIRE 2000 CANCELLERIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZ PUBBLICA
BF339274 DEL 16 02/2001
LIRE 1000 SENTE! A N.
1.28.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. LA GIOIA VITO
1. Dott. GEMELLI TORQUATO CONSIGLIERE REGIS RO GENERALE
AU773663 N. 02 778/2000 2. Dott. SANTACROCE GIORGIO IT
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
UFFICIO COPIE 4. Dott. VANCHERI ANGELO IT
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. DEAn
SENTENZA / ORD per diritti 3000 sul ricorso proposto da : 1 8 OTT. 2001... il IL CANCELLIERE
N. IL 19/11/1977 1) PE RC
N. IL 07/09/1965 2) PE OR
3) PE ES N. IL 23/08/1973
4) PE TO N. IL 03/11/1953
avverso SENTENZA del 04/04/2000
di FIRENZE CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 1500 UFFICIO COPIE CANCELLERIA
Richiesta SOLE 24 dal Sig. per diritti L. 3000 il 14 APR 2001 D879174 IL CANCELLIERE
D879143
Udito il Procuratore Generale in persona del
DOTT. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha concluso peril rigetto del
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit◊ difensor Avv. FRANCESCO FAL NELLI in ses.Atrixione dell'am. PIETRO LA CAVA, che ha chiesto l'annullaments dille rentours impusquate, chowa: Plante SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.4.2000 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 3.6.1999 del Tribunale di Pistoia - che aveva dichiarato PE RC,
PE OR, PE ES e PE TO colpevoli dei reati di associazione per delinquere e di rapina aggravata commessa il 17.12.1997 all'Ufficio
Postale di Peccioli, e il solo LI CO anche del reato di minaccia a persona rivestente la qualità di pubblico ufficiale come testimone in concorso con ignoti - assolveva i predetti dal delitto associativo e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, riduceva la maggior pena inflitta per la rapina a LI
CE ad anni 5 di reclusione e £.
2.000.000 di multa, a LI NT, AT e
CO ad anni 4 e mesi 4 di reclusione e £.
1.800.000 di multa ciascuno e, per la minaccia ascritta al solo LI CO, a mesi 6 di reclusione.
Osservava la Corte suddetta:
che la colpevolezza degli imputati in ordine al reato di rapina emergeva, così come osservato anche dai giudici di prime cure, dai risultati di intercettazioni ambientali effettuate sulla loro autovettura, a bordo della quale era stata situata una microspia, attraverso cui era stato possibile ricostruire i loro movimenti il giorno della rapina;
che la responsabilità del LI CO per il reato di minaccia a P.U. - consistente nell'avere pronunciato una frase minacciosa all'indirizzo di
CI SI, chiamata a deporre come teste in un incidente probatorio disposto nell'ambito di altro procedimento penale a carico di LI
AT, al fine di costringerla a modificare le deposizioni in precedenza rese si evinceva dalle dichiarazioni della stessa parte offesa..
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, gli imputati, lamentando:
1) Carenza e illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di minaccia a P.U., ascritto al solo LI
CO, sotto il profilo che non era stata offerta la prova che quest'ultimo, al momento del fatto, avesse avuto già notizia dell'ordinanza ammissiva 2
dell'incidente probatorio e che, quindi, fosse a conoscenza della funzione che la
CI avrebbe dovuto svolgere come teste;
2) Errata applicazione dell'art. 336 c.p., sul rilievo che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che al momento del fatto, avvenuto il 30.5.1997, la CI avesse già acquisito la qualifica di testimone sol perché era stata emessa l'ordinanza che disponeva l'incidente probatorio, mentre la notifica della di lei citazione come teste non era ancora avvenuta, e solo dopo tale adempimento la predetta avrebbe formalmente assunto la qualità di testimone;
3) Illogicità della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di rapina, basata su di una affrettata e superficiale valutazione delle risultanze processuali;
4) Carenza motivazionale relativamente al giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate in ordine alla rapina, sul rilievo che, poiché nessuno dei testi presenti aveva parlato dell'uso di armi da parte degli autori del delitto, si sarebbe dovuto ravvisare soltanto l'aggravante dell'avere agito in più persone riunite e non anche quella dell'uso di armi, per cui si sarebbe dovuto formulare un giudizio di prevalenza delle generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.
1. In ordine alle doglianze espresse relativamente al reato di minaccia a pubblico ufficiale, ascritto al LI CO in concorso con ignoti, va innanzitutto sottolineato che la sussistenza dell'elemento psicologico di tale reato in capo all'imputato è stata congruamente e convincentemente dimostrata dai giudici di merito.
Giova in proposito richiamare la parte della impugnata sentenza, nella quale la Corte di Appello di Firenze ha precisato che la parte offesa percepì chiaramente le minacce come riferibili al fatto che la stessa aveva riconosciuto in fotografia l'imputato come uno dei partecipanti alla rapina al supermercato in cui lavorava e, inoltre, la stessa
Members 3
precisò che le persone a lei ignote, che ribadirono le minacce a lei già rivolte dal
LI, fecero espresso riferimento alla udienza nella quale la medesima avrebbe deposto innanzi al GIP.
E' quindi evidente che la minaccia venne rivolta alla CI, avendo l'imputato e i suoi ignoti correi piena coscienza della qualità di testimone che la predetta aveva assunto e della funzione che avrebbe da lì a qualche giorno svolto.
Per quanto riguarda, poi la questione relativa alla individuazione del momento in cui una persona chiamata a testimoniare acquisisce formalmente la qualifica di pubblico ufficiale, sollevata dalla difesa dell'imputato in riferimento al fatto che, al momento in cui le minacce furono profferite, la CI non aveva ancora ricevuto la citazione a presentarsi avanti al GIP, va affermato il principio che la suddetta qualifica si acquisisce sin dal momento in cui il giudice dispone la citazione della persona chiamata a testimoniare, a prescindere dalla materiale ricezione della citazione, essendo la notifica di tale atto nient'altro che un mezzo, estraneo e successivo al provvedimento giudiziale, necessario per assicurarne la presenza davanti al giudice.
Bisogna infatti distinguere nettamente il sistema in uso sotto il vigore del vecchio codice di rito nel quale la citazione dei testi veniva disposta d'ufficio direttamente
-
dal pretore, dal giudice istruttore o dal presidente del tribunale, a seconda della competenza e della fase processuale, senza alcun impulso di parte (salva, ovviamente, la possibilità, per gli interessati, di sollecitare la citazione di testi a carico o a difesa) - da quello previsto dal vigente codice di procedura penale, nel quale la citazione dei testi davanti al GIP nell'ambito di un incidente probatorio o davanti al tribunale nella fase del giudizio avviene di regola, tranne casi particolari espressamente previsti, su richiesta di parte e previa delibazione, da parte del giudice competente, circa la ammissibilità della richiesta prova testimoniale (v. art. 190
c.p.p.).
Quindi, mentre nel vecchio sistema la qualità di pubblico ufficiale veniva acquisita al momento della "citazione” da parte del giudice, nel nuovo tale qualità si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo avere valutato la domanda, abbia ritenuto la ammissibilità della prova e disposto la citazione del teste a norma dell'art. 398 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari, a norma dell'art. 468 nella fase +
predibattimentale, e a norma dell'art. 495 nella fase dibattimentale, nella ipotesi di presentazione diretta dei testi ex comma 3 dell'art. 468.
Il concetto è ulteriormente ribadito, con riferimento all'incidente probatorio, dall'art. 124 Disp. Att. C.P.P., che recita testualmente: "con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova". Ciò costituisce la riprova che è il provvedimento del giudice ad attribuire al soggetto la qualità di testimone, e quindi di pubblico ufficiale, e non certo la notifica della citazione.
In altri termini, la prova, anche quella testimoniale, è ora rimessa alla iniziativa delle parti e spetta al giudice valutarne e disporne l'ammissione mediante un proprio provvedimento. La acquisizione della qualità di testimone non può pertanto che coincidere con il momento in cui viene emesso il suddetto provvedimento, che esplica immediatamente i suoi effetti, mentre la notifica della citazione altro non è che un atto di mera esecuzione di tale provvedimento, indipendente e avulso dal primo.
La eventuale mancata conoscenza, da parte dell'agente, dala esistenza di tale provvedimento può, semmai, riverberarsi soltanto sull'elemento psicologico del reato commesso (minaccia, corruzione, subornazione ecc.), ipotesi di escludere, come più avanti rilevato, nel caso in esame.
I richiami, nei motivi di ricorso, ad alcuni arresti giurisprudenziali di questa Corte sono pertanto impropri e, in ogni caso, non risolvono il problema.
Ed invero la sentenza n.8412 del 4.3.1989, ric. Piserchia, della Sezione VI (non IV) risale ad epoca nella quale era in vigore l'abrogato codice di procedura penale;
mentre la sentenza n. 6406 del 10.5.1996 (non 1995), ric. Arcuri, della medesima
Sez. VI contenente l'affermazione secondo cui il testimone riveste la qualità di
-non ha pubblico ufficiale ex art. 357 C.P. "sin dal momento della sua citazione" affrontato il problema ex professo, essendosi limitata a fare un fugace accenno, che deve essere correttamente interpretato nel senso che l'acquisizione di tale qualità avviene legalmente sin dal momento in cui viene disposta la sua citazione. Ed è chiaramente dal medesimo istante che si pone l'esigenza di tutelarne il prestigio, di garantirne la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle sue dichiarazioni.
Machin 105
2. Le doglianze relative alla affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine alla rapina ai danni dell'ufficio postale di Peccioli, pur denunciando formalmente violazioni di legge e illogicità di motivazione, consistono in effetti in osservazioni che propongono sic et simpliciter una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze già ampiamente ed esaurientemente valutate in sede di merito.
In altre parole, i rilievi prospettati sono tutti, nessuno escluso, censure in punto di fatto, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare che i giudici di merito avevano manifestato il loro giudizio di colpevolezza attraverso una erronea interpretazione degli elementi di prova acquisiti e non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi che invece, a parere della difesa degli imputati, avrebbero dovuto condurli a conclusioni diverse.
Il dire, ad esempio, che la corte territoriale non ha spiegato come la autovettura utilizzata per la rapina sia stata spostata da Agliana a Peccioli, significa fare riferimento ad una circostanza che la Corte di merito ha motivatamente considerato di mero dettaglio, dal momento che le prove circa il coinvolgimento degli imputati sia nella fase organizzativa che in quella esecutiva erano da considerare schiaccianti, grazie agli eloquenti risultati delle intercettazioni ambiental, che avevano consentito di seguire quasi "in diretta" sia le fasi di preparazione della rapina che quelle successive alla esecuzione del delitto.
Come è evidente, ai sensi dell'art.606 c.p.p. è da escludere che in sede di legittimità si possa procedere ad una rivisitazione degli elementi fattuali della vicenda e valutare la portata e lo spessore delle prove, se non attraverso la prospettazione di aspetti di illogicità, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, che non sono in alcun modo ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata.
Questa Corte ha più volte affermato, anche a sezioni unite, che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato
- per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato
-
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli 6
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. Un., sent. n. 6402 del 02-07-1997,
Dessimone; Sez. Un., sent. n. 16 del 22.10.1996, Di Francesco ecc.).
Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili.
3. Manifestamente infondata appare infine anche la doglianza relativa al giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
-Ed invero a parte il fatto che risulta pacifico che la rapina venne commessa mediante l'uso di armi da taglio e, a fronte delle aggravanti dipendenti da tale uso e dall'essere stata la rapina compiuta da più persone riunite e travisate, vi erano solo le attenuanti generiche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell'equivalenza l'avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Cass., Sez.
I, sent. n. 3232 del 18-03-1994, Palmisano;
Sez. I, sent. n. 758 del 26-01-1994,
Braccio, Sez. II, sent. n. 17417 del 18-12-1989, Lana, Sez. IV, sent. n. 2648 del 22-
,
03-1984, Sirigu ecc.).
Orbene, nella specie si è adeguatamente spiegato che si è optato per il giudizio di equivalenza (e non per quello di prevalenza delle attenuanti) in considerazione della valenza criminale delle aggravanti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Marke
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001
IL CONSIGLIERE EST.
IL CANCELLIERE Michelina Romeo
Mich
pagamento in solido delle spese
IL PRESIDENTE.
I lul
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
13 APR. 2001
IL CANCELLIERE