Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 29 57 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 11202/98 Consigliere Cron.6205 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Rep Dott. Giovanni MAZZARELLA . Rel. Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - - Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ES AN;
- intimato avverso la sentenza n. 2667/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/06/97 R.G.N. 42858/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5508 udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco -1- i Antonio MAIORANO;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Marcello MATERA che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbito il primo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli del 7/2/94 LV Antonio conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per il pagamento della somma di £ 9.874.548 a titolo di rivalutazione ed interessi (dovuti a seguito di sentenza della Consulta n. 196 del 1993) sui ratei corrisposti in ritardo relativi ad una prestazione assistenziale decorrente dal 1/1/81, ma pagata soltanto in data 28/10/85. Il Ministero contrastava la domanda, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale ed il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Napoli, investito in grado di appello ad istanza dell'originario ricorrente, con appello incidentale del Ministero, con 11/6/97, rigettava l'appello incidentale ed sentenza del 13/2 - accoglieva la domanda. Precisava il giudice del riesame che infondata era la censura proposta con l'appello incidentale, secondo cui la sentenza della Corte Cost. n. 193/96 non era applicabile a rapporti esauriti per essere stata pagata la sorte capitale prima della emanazione di detta pronuncia: il parziale adempimento della prestazione non comportava l'esaurimento del rapporto, che conseguiva, invece, solo da fatti o atti giuridici idonei a rendere definita una certa situazione, quali il giudicato, la prescrizione o decadenza;
l'accettazione di un pagamento parziale (nella specie, della sorte capitale senza gli accessori, maturati automaticamente ai sensi dell'art. 429 CPC) non comportava nessuna rinuncia a far valere l'intero credito. L'appello incidentale doveva quindi essere disatteso. 1 Fondato era invece l'appello principale, col quale si denunciava l'erroneità della decisione per avere ritenuto che il credito era soggetto a prescrizione quinquennale: con la parificazione dei crediti previdenziali ed assistenziali ai redditi da lavoro (conseguente alle sentenze della Consulta n. 156/91 e 196/93) era applicabile anche ai primi il meccanismo di rivalutazione automatica ex all'art. 429 CPC previsto per i secondi;
detta rivalutazione era una qualità del credito cui accedeva, con la conseguenza che alla stessa andava applicato il medesimo termine prescrizionale di 5 anni per i crediti previdenziali nei confronti dell'INPS (ex art. 129 RDL n. 1827/35 convertito in L. n. 1155/36, per i ratei già liquidati e posti in pagamento dall'Istituto, ma non riscossi dall'assicurato) e di 10 anni per tutti gli altri casi (ai sensi dell'art. 2946 c.c.) e quindi anche per i benefici assistenziali, per i quali non operava il citato art. 129, per ratei di pensione scaduti e non posti in pagamento. Il principio era applicabile anche al caso di prestazioni di assistenza obbligatoria, come nella specie, cui andava applicata la prescrizione decennale. In primo grado, però, era stata eccepita solo la prescrizione quinquennale, mentre quella decennale era stata contestata solo in appello;
questa modificazione in appello non era consentita, in quanto eccezione nuova, preclusa ex art. 437 CPC;
né era consentita la applicazione d'ufficio della prescrizione decennale, stante il carattere " dispositivo dell'eccezione, con la conseguenza che doveva essere accolta la domanda proposta con l'atto introduttivo. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il 2 Ministero dell'Interno, fondato su due motivi. Non si è costituito in giudizio il LV. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2948 c.c. e 129, comma I, RDL n. 1827 del 1935, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che pacifica in causa era la circostanza che la domanda era stata proposta oltre il quinquennio dalla data di liquidazione dei ratei pensionistici arretrati e quindi non poteva valere la prescrizione decennale perché la sorte capitale era stata già liquidata e riscossa e non ricorreva invece la diversa ipotesi relativa ai ratei illiquidi. La liquidazione della sorte capitale incideva sulla durata del termine anche per gli accessori, sia per la natura del credito, essendo una componente essenziale dello stesso, sia per il carattere accessorio del credito per interessi. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 - 2946 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che una volta eccepita la prescrizione estintiva, sia pure quinquennale, nulla impediva al giudice di rilevare ed applicare quella decennale, per il principio "jura novit curia". Considerata l'inerzia della parte prima della notifica del ricorso in data 19/5/94 e l'applicabilità del termine prescrizionale decennale, il riconoscimento degli accessori sui ratei corrisposti tardivamente poteva riguardare 3 solo i ratei maturati dopo il 19/5/84. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre infondato è il primo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, • condivisa dal Collegio, la rivalutazione e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali sono (in virtù dei principi affermati nelle sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91 e n. 196/93, che estendono ai detti crediti la disciplina prevista all'art. 429 CPC per i crediti di lavoro) componenti essenziali del credito, nel u senso che ne rappresentano una indicizzazione destinata a mantenere M costante nel tempo il valore della prestazione durante la mora del • debitore. Da ciò discende che il pagamento ritardato della sola sorte capitale costituisce un adempimento parziale della obbligazione che ha per oggetto il medesimo credito nel suo importo totale, comprensivo di detti accessori, con la conseguenza che il residuo è una parte del medesimo credito previdenziale o assistenziale, soggetto allo stesso regime prescrizionale, sia pure con diversa decorrenza (120 giorni dopo la domanda amministrativa per la prima rata e scadenza rata per le successive). Il termine ordinario di prescrizione per i crediti previdenziali ed assistenziali è quello decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei liquidi, per i quali sia intervenuto il provvedimento amministrativo di liquidazione della spesa, ma non il pagamento effettivo della somma che pure sia stata messa a disposizione dell'interessato. 4 Al pagamento parziale del credito, nel senso sopra chiarito, sopravvive un residuo credito previdenziale o assistenziale, che rimane illiquido e quindi soggetto alla prescrizione decennale. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e va rigettato. Il secondo motivo, però, è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la manifestazione in modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati;
conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti e le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine -quinquennale, decennale, ecc.- ha valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo" (Cass. N. 9825 del 26/7/2000). Il Collegio condivide questo principio, sul rilievo essenziale che la parte ha esaurito il suo potere dispositivo manifestando la sua volontà di avvalersi della efficacia estintiva del rapporto collegata al decorso del tempo, mentre la qualificazione giuridica del fatto e quindi la individuazione della prescrizione applicabile nella specie spetta al giudice. Il motivo di censura va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Napoli, che deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra esposto e provvederà anche in ordine alle spese del 15 presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Roma 18 dicembre 2000 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE brylichu swault Hell I D , O L IL CANCELLIERE L A 0 S O 3 1 Depositato in Cancelleria S B 3 . A I 5 T T D R , oggi, -1 MAR. 2001 . A A A ' N S T L E S L P 3 E O S IL CANCELLERE 7 P I - D 8 N H O N I M - I S G 1 N O A 1 E D A S E D E I G T E A , N G O E O E S T R L E T T I S I A R I G L E D L R E O D 6