Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
CC.66924. SENTE DA REGISTRA: AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/ N. 131 TAR. ALL. B - N. MATERIA TRIBUTAR. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributari 00 4 9 8 4 / Ampoule si un atë Composta M istrati: 41 C. 30,x . $14. AR RE Dett. Francesco R.G.N. 23124/ Cron..11071 Fresidente Dott. Giovanni PAOLINI Bel Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Od. 27/09/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dott. Gi appe MARIJUCE I Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 66924 sul ricorso proposto da: COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIAN ROBERTO CALDARA, difeso dall'avvocato SANDRO TOMASSINI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, L'AVVOCATURA GENERALE DELLC STATO, che 10 2002 presso rappresenta e difende ope legis;
3382 -1- - controricorrente nonchè
contro
D.R.E. DIREZIONE REGIONALE ENTRATE UMBRIA;
intimato avverso la sentenza л. 103/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cel 27/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato GIAN ROBERTO CALDARA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il rigetto del ricorso. Prac Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l Comune di Narni ricorre, con censure Don puntualmente articolate, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria in data 10 novembre 1998, di cui in epigrafe, recarte definizione in appellc d fra esso vertonza intercoraa ricorrente e ia per l'Umbria conDirezione regionale delle entrate riferimento alla sussistenza di 1101 suo obbligo di versare tributi di cui all'art. 11 L.30 XII.1991 n.413. Il ricorso risulta proposto nei confronti della suindicata direzione regionale delie entrate ed è stato notificato sia a cale p.a., sia al Ministero do le finanze i 2 dicembre 1999. 11 ministero suddetto resiste al gravame con cortroricorso del 10 gennaio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE J1 ricorso ė, €! deve essere dichiarato inanmissibile. chiamare il AL riguardo, su ficiente della giurisprudenza di consolidato orientamento i 1 quale, in toma di questa Corte Suprema, per contenzioso tributario, - 1 ricorso per cassazione proposte, COTE quello in osame, non
contro
Ministero delie Finanze ma, contro l'ufficio .-iferico dell'amministrazione finanziaria stato parte del processo nei pregressi stadi di merito va ravvisato senz'altro con armissibile, alteso che l'ufficio periferico de' ministero predetto risulta privo di soggettività esterna con riferimento al giudizio di cassazione (1A relativa soggettività processuale esaurendosi ne] giudizio d'appello ributaria regionale,dinanzi alla commissione sicchè il gravame considerato risulta proposto nei confronti di organe no: capace = legittimatC contraddirvi a шепте doil'art.
1- r.d. 30.X.1933 n. 1611 (cfr.. in proposito, fra _E ultime, Cass. Sez. trib., sent. n. 15233 del 3.X11.2001, id. sent. 01.217 del 10.1.2002, id., sent.
0.456 de_ 18.1.2002, _d.,id. sent. n. 322 del 17.1.2002, sent. n.1099 del 29.IT.2002). La circostanza, evidenziata in narrativa, che 11 ricorso Bia stato nctificato, anche, a] Ministero delle finanze, nei cui riquarci, come detto, avrobbe aovulo essere esclusivamente proposto, Пon può va leze El sanace la Core sopra rilevata originaria e irrimediabile acuna intrinseca dello atto (mancanza dell'indicazione de lie parti legittimale ¿ Stare in giudizio in 4 cassazione: art. 365, comma 1.1, cod. proc. civ. E' irrilevante, altresì, ne la radicale inammissibilità originaria dell'alto istitutivo del giudizio, il fatto che 'amministrazione ziaria si sia costituita nel presente giudizio prospettando in questo soltanto difese di merito. Le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile j l ricorso e compersa fra le partile spese del presente gicitizio_ Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del_a Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, ± 27 settembre 2002. Lievenni Booki IL RELATORE IL PRESIDENTE C all Oust ветлой И IL CANCELLIERE 01 Paolajalarico Valezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma* 1 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 5