Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8123 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0066990 OZ REPUBBLIC ITALIA1 2 3 Oggetto: Imposta sui redditi Ac- IN NOME DEL P O LIAN certamento A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 23358/1999 Cron. 22358 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Bruno Saccucci Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 04.02.2002 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66990 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dell'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI OR- VIETO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrenti -
contro il signor FA AN, residente in [...](Terni), Via della Fornace, n. 36; - intimato – 8 Mi 9 6 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 26 ot- tobre 1998, n. 315/04/98, depositata l'11 dicembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 febbraio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre, il 3 dicembre 1999, per la cas- sazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 26 ottobre 1998, n. 315/04/98, depositata l'11 dicembre 1998, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Orvieto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Orvieto n. 35/03/90. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 26 gennaio 1988 l'Ufficio delle imposte dirette di Orvieto notifica al si- gnor LU RI un avviso di accertamento in rettifica al reddito di- chiarato ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR per il 1983; - il 28 marzo 1988 il contribuente propone ricorso contro tale accertamento;
con sentenza 4/21 novembre 1988, n. 302/88, passata in giudicato per - mancata impugnazione, la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto dichiarava inammissibile ricorso;
-l'Ufficio iscrive a ruolo i tributi evasi in tre fasi successive e procede alla notifica di tre cartelle esattoriali, contro le quali il contribuente propone al- trettanti ricorsi;
- il primo ricorso avverso l'iscrizione di 1/3 del tributo è pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale;
2 gli altri due ricorsi sono stati decisi con sentenze, sfavorevoli al contri- buente, della Commissione tributaria di primo grado di Orvieto n. 35/90 e n. 919/90, contro le quali il contribuente ha proposto appello alla Commissione tributaria di secondo grado di Terni, la quale ha dichiarato l'estinzione di tali giudizi per intervenuto condono;
à l'Ufficio chiede la revoca di tali ordinanze;
- la Commissione tributaria regionale respinge l'appello con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 26 ottobre 1998, n. 315/04/98, è così motivata: risulta, e non è contestato dall'Ufficio, che alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413, erano ancora pendenti due procedimenti, di cui uno relativo all'im- pugnazione dell'iscrizione a ruolo di un terzo (ricorso dell'Ufficio alla Commissione tributaria centrale del 15 maggio 1993) e l'altro relativo al se- condo ricorso presentato avverso l'accertamento, deciso solo il primo marzo 1993 con conferma della decisione di primo grado sfavorevole alla parte.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente non specifica le sue conclusioni.
3. Il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione.
4.1. Il Ministero delle finanze denuncia, con l'unico motivo del suo ricorso per cassazione, la violazione e la falsa applicazione degli art. 54 e seguenti legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 4, cpc. سال 3 4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza sarebbe errata in quanto ha ritenuto applicabile il condono, sebbene la controversia sul rap- porto tributario fosse ormai definita, già prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a seguito della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Orvieto n. 302/88, passata in giudicato, che ave- va dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'accertamento. Né varrebbe, a configurare la pendenza della lite idonea agli effetti del con- dono, la proposizione di un secondo ricorso avverso lo stesso avviso di ac- certamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza anzidetta. Neppure sarebbero idonei, ai fini in questione, i ricorsi proposti contro i ruoli, che non possono incidere sulla definitività del titolo (accertamento) posto in e- secuzione mediante i ruoli stessi.
4.3. Il motivo è inammissibile. Infatti, se si raffrontano le argomen- tazioni addotte a sostegno dell'unico motivo proposto nel ricorso per cassa- zione dal Ministero delle finanze e qui riprodotte al punto 4.2, con la moti- vazione della sentenza impugnata, di cui si è riferito al punto 1.3, è agevole constatare che l'oggetto delle argomentazioni di censura non trovano alcuna rispondenza nelle affabulazioni argomentative che formano la motivazione della sentenza d'appello. Inoltre, nel ricorso per cassazione si dà per esistente una fattispecie, l'adozione della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Orvieto n. 302/88, e del suo passaggio in giudicato. Tuttavia, non risulta dal ricorso per cassazione se già nei giudizi di merito, che si sono conclusi con la dichiarazione di estinzione per intervenuto condono, sia stata dedotta, da parte dell'Ufficio, l'eccezione relativa al passaggio in giudicato della senten- و سلام 4 za di cui si è invocata l'efficacia nel giudizio di revoca delle ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Terni, conclusosi con la senten- za qui impugnata per cassazione.
5. Per le considerazioni esposte il ricorso dev'essere dichiarato i- nammissibile.
6. Poiché la parte intimata non si è costituita in giudizio, mancano i presupposti perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2002. Il Presidente Гассист Il relatore ed estensore FRE01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 GIU 2002Oggi IL CANCERERE C1 Innocent Batista 5