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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 5214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella persona del Giudice SA ON, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2025 ed all'esito della discussione orale celebrata alla medesima udienza, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5214/2024 del Ruolo Generale promossa da
Parte 1 C.F. e P. IVA n° P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
ON RO in Bologna, via Galliera n. 8, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte 1 (C.F. C.F. 1 ) residente a [...], Via Altarello n.
197;
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.4.2024, la società ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto di accertare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius Persona 1 (deceduto in Palermo il 16.10.2013), da parte di Controparte 1 odierno convenuto, nonché di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Palermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare,
di trascrivere la predetta accettazione.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
che con atto del 13.7.2011 (rep. n. 51974 - racc. n. 13967) a rogito del Notaio Dott. Persona 2 la Unipol Banca S.p.A. aveva concesso ad Persona 1 un mutuo fondiario per la somma complessiva di € 93.518,76;
a garanzia del pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il citato contratto di mutuo e da esso dipendenti, aveva costituito, in Persona 1
favore della suddetta Banca, ipoteca volontaria, iscritta in data 18.7.2011 presso la
Conservatoria dei RR.II di Palermo (Reg. Gen. 36353 - Reg. Part. n. 5868), per la somma di € 187.037,52, sul bene immobile di proprietà del medesimo per la quota di
1/1, sito nel Comune di Palermo, Via Altarello di Baida n. 197 e censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 54, part. 182, sub 6, nat. A4;
che con contratto di cessione concluso il 5.8.2022 (con efficacia giuridica decorrente
-
dal 14.12.2022 ed efficacia economica decorrente dal 1.4.2022 e pubblicato in G.U. il
20.12.2022), la Amco-Asset Management Company S.p.a., odierna ricorrente, ha ricevuto dalla cedente UnipolRec s.p.a., in blocco ex art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 e pro-soluto, un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del
22.7.2022, fra cui quello vantano nei confronti di Persona 1
che dalla visura catastale del predetto immobile si rileva l'attuale proprietà, per la quota di 1/1, in capo ad Controparte 1 (odierno convenuto), derivante da successione ex lege di Persona 1 (registrazione volume 88888 n. 33479, registrato in data 19.2.2019, trascrizione n. 6582.1/2019 Reparto P.I. di Palermo in atti dal 5.3.2019);
che dalla visura ipotecaria per immobile effettuata il 31.10.2023 non risulta trascritta alcuna dichiarazione di accettazione (tacita o espressa) di eredità; che è interesse della ricorrente, quale creditrice, accertare giudizialmente la qualità
di erede del convenuto e poterne trascrivere l'accettazione al fine di agire per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
che il convenuto ha assunto condotte che presuppongono ai sensi dell'art. 476 c.c. la volontà di accettare l'eredità, in quanto oltre alla presentazione della dichiarazione di successione avrebbe altresì provveduto la voltura catastale del citato bene immobile;
Sulla base delle esposte circostanze, Amco-Asset Management S.p.A. ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di Persona 1 da parte del convenuto Controparte 1
Quest'ultimo, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
Fissata l'udienza del 28.1.2025 per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, la parte ricorrente non è comparsa ed è pertanto stata dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c. ("se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione").
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281
terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Va rammentato in punto di diritto che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non avviene in via automatica, ma presuppone l'accettazione (atto negoziale unilaterale) da parte del soggetto che decide di acquistare l'eredità a lui devoluta e che può essere espressa (quando è contenuta, ex art. 475, comma 1, c.c., in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (laddove, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede).
L'accettazione tacita può, dunque, desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persone normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e, pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass., 6 giugno 2018,
n.14499).
L'onere di provare l'accettazione tacita grava su chi sostiene che si sia verificata ma non si applicano i limiti alla prova per testimoni ex art. 2721, perché si tratta di provare un fatto.
Il presente giudizio ha natura di accertativa alla cui base vi è l'interesse e la necessità per la ricorrente (creditrice) di accertare che abbia accettato l'eredità del Controparte_1
e, conseguentemente, ottenere un titolo trascrivibile ai sensi figlio Persona 1
dell'art. 2648 c.c. in attuazione del principio della continuità delle trascrizioni e, dall'altro lato, che il suddetto è volto ad eliminare una situazione di incertezza sulla proprietà, da parte del predetto convenuto, dell'immobile facente parte dell'asse ereditario e, quindi, sulla possibilità per il creditore di ottenere un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente, al fine di provare la propria domanda ha prodotto:
la visura catastale dell'immobile sito nel Comune di Palermo, Via Altarello
di Baida n. 197 (censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 54, part. 182, sub 6, nat. A4) ove sono riportati i dati dell'attuale intestatario catastale del cespite in oggetto (ovvero l'odierno convenuto), con l'indicazione che tale intestazione deriva "da successione ex lege di del 16.10.2013 Persona 1
(registrazione volume 88888 n. 33479 del 19.2.2019 trascrizione n. 6582.I/2019 del
5.3.2019)";
la visura ipotecaria del medesimo immobile, alla data del 30.10.2023, ove oltre all'indicazione dell'intestatario Controparte 1 sono anche qui riportati i '
dati della dichiarazione di successione, devoluta per legge, presentata all'ufficio del
Registro di Palermo l'1.3.2019 al n. 33479/88888, trascritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Palermo il 5.3.2019 al n. 6582 di formalità, a favore di Controparte 1
Non risulta allo stato provato né che il convenuto Controparte_1 sia effettivamente Persona 1 - non essendo stato prodotto il certificato dello chiamato all'eredità di stato di famiglia, né altro documento equipollente ed essendo emerso il rapporto di parentela tra gli stessi (padre/figlio) dalla dichiarazione resa in udienza dal medesimo convenuto, personalmente comparso senza l'assistenza di un difensore e pertanto congedato né che lo stesso abbia compiuto atti espressivi della volontà di accettare
-
l'eredità del figlio.
Giova a questo punto osservare che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che "a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità" (Cass. ord. 12259/2022)
e che pertanto "L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi" (Cass. n. 11478/2021).
Tuttavia, trattandosi sostanzialmente di un atto con cui avviene l'aggiornamento della situazione catastale attraverso l'inserimento, nel sistema informatico dell'Agenzia delle
Entrate, del trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile, occorre distinguere il caso in cui la voltura avvenga su istanza del chiamato all'eredità – nel qual caso esso costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la
-
fattispecie di accettazione tacita dell'eredità (sarebbe irragionevole che il chiamato, pur non volendo accettare l'eredità si premuri comunque di comunicare all'Agenzia delle
Entrate il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario) - dalla diversa e frequente ipotesi in cui tale aggiornamento catastale avvenga in modo automatico in seguito alla presentazione e trascrizione, da parte del chiamato, della dichiarazione di successione.
Nel caso di specie, non essendo stato provato - mediante la produzione della relativa
-che la voltura sia avvenuta su iniziativa del chiamato, essa potrebbe essere istanza riconducibile al compimento dell'atto dovuto a fini fiscali della dichiarazione di successione (per evitare di incorrere nella sanzione prevista per il ritardo) al quale non è sempre necessariamente riconducibile una reale e concreta volontà di accettare l'eredità.
Del resto, come si è detto, la società ricorrente non essendo comparsa alla relativa udienza,
è stata dichiarata decaduta dal diritto di far assumere la prova orale richiesta ed ammessa, nello specifico l'interrogatorio formale di Controparte 1 perdendo in tal modo la '
possibilità di dimostrare che la voltura sia stata eseguita su iniziativa del convenuto o che lo stesso avesse compiuto altri atti di accettazione tacita.
Può concludersi che nel caso di specie gli elementi forniti dalla ricorrente non si valutano idonei a dimostrare che siano stati compiuti atti o condotte utili, ai sensi dell'art. 476 c.c., ad integrare la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della mancata costituzione del resistente le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti contrariis reiectis così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 31 ottobre 2025
Il Giudice
SA ON
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nella persona del Giudice SA ON, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2025 ed all'esito della discussione orale celebrata alla medesima udienza, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5214/2024 del Ruolo Generale promossa da
Parte 1 C.F. e P. IVA n° P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
ON RO in Bologna, via Galliera n. 8, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte 1 (C.F. C.F. 1 ) residente a [...], Via Altarello n.
197;
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.4.2024, la società ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto di accertare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius Persona 1 (deceduto in Palermo il 16.10.2013), da parte di Controparte 1 odierno convenuto, nonché di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Palermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare,
di trascrivere la predetta accettazione.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
che con atto del 13.7.2011 (rep. n. 51974 - racc. n. 13967) a rogito del Notaio Dott. Persona 2 la Unipol Banca S.p.A. aveva concesso ad Persona 1 un mutuo fondiario per la somma complessiva di € 93.518,76;
a garanzia del pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il citato contratto di mutuo e da esso dipendenti, aveva costituito, in Persona 1
favore della suddetta Banca, ipoteca volontaria, iscritta in data 18.7.2011 presso la
Conservatoria dei RR.II di Palermo (Reg. Gen. 36353 - Reg. Part. n. 5868), per la somma di € 187.037,52, sul bene immobile di proprietà del medesimo per la quota di
1/1, sito nel Comune di Palermo, Via Altarello di Baida n. 197 e censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 54, part. 182, sub 6, nat. A4;
che con contratto di cessione concluso il 5.8.2022 (con efficacia giuridica decorrente
-
dal 14.12.2022 ed efficacia economica decorrente dal 1.4.2022 e pubblicato in G.U. il
20.12.2022), la Amco-Asset Management Company S.p.a., odierna ricorrente, ha ricevuto dalla cedente UnipolRec s.p.a., in blocco ex art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 e pro-soluto, un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del
22.7.2022, fra cui quello vantano nei confronti di Persona 1
che dalla visura catastale del predetto immobile si rileva l'attuale proprietà, per la quota di 1/1, in capo ad Controparte 1 (odierno convenuto), derivante da successione ex lege di Persona 1 (registrazione volume 88888 n. 33479, registrato in data 19.2.2019, trascrizione n. 6582.1/2019 Reparto P.I. di Palermo in atti dal 5.3.2019);
che dalla visura ipotecaria per immobile effettuata il 31.10.2023 non risulta trascritta alcuna dichiarazione di accettazione (tacita o espressa) di eredità; che è interesse della ricorrente, quale creditrice, accertare giudizialmente la qualità
di erede del convenuto e poterne trascrivere l'accettazione al fine di agire per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
che il convenuto ha assunto condotte che presuppongono ai sensi dell'art. 476 c.c. la volontà di accettare l'eredità, in quanto oltre alla presentazione della dichiarazione di successione avrebbe altresì provveduto la voltura catastale del citato bene immobile;
Sulla base delle esposte circostanze, Amco-Asset Management S.p.A. ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di Persona 1 da parte del convenuto Controparte 1
Quest'ultimo, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
Fissata l'udienza del 28.1.2025 per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, la parte ricorrente non è comparsa ed è pertanto stata dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c. ("se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione").
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281
terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Va rammentato in punto di diritto che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non avviene in via automatica, ma presuppone l'accettazione (atto negoziale unilaterale) da parte del soggetto che decide di acquistare l'eredità a lui devoluta e che può essere espressa (quando è contenuta, ex art. 475, comma 1, c.c., in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (laddove, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede).
L'accettazione tacita può, dunque, desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persone normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e, pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass., 6 giugno 2018,
n.14499).
L'onere di provare l'accettazione tacita grava su chi sostiene che si sia verificata ma non si applicano i limiti alla prova per testimoni ex art. 2721, perché si tratta di provare un fatto.
Il presente giudizio ha natura di accertativa alla cui base vi è l'interesse e la necessità per la ricorrente (creditrice) di accertare che abbia accettato l'eredità del Controparte_1
e, conseguentemente, ottenere un titolo trascrivibile ai sensi figlio Persona 1
dell'art. 2648 c.c. in attuazione del principio della continuità delle trascrizioni e, dall'altro lato, che il suddetto è volto ad eliminare una situazione di incertezza sulla proprietà, da parte del predetto convenuto, dell'immobile facente parte dell'asse ereditario e, quindi, sulla possibilità per il creditore di ottenere un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente, al fine di provare la propria domanda ha prodotto:
la visura catastale dell'immobile sito nel Comune di Palermo, Via Altarello
di Baida n. 197 (censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 54, part. 182, sub 6, nat. A4) ove sono riportati i dati dell'attuale intestatario catastale del cespite in oggetto (ovvero l'odierno convenuto), con l'indicazione che tale intestazione deriva "da successione ex lege di del 16.10.2013 Persona 1
(registrazione volume 88888 n. 33479 del 19.2.2019 trascrizione n. 6582.I/2019 del
5.3.2019)";
la visura ipotecaria del medesimo immobile, alla data del 30.10.2023, ove oltre all'indicazione dell'intestatario Controparte 1 sono anche qui riportati i '
dati della dichiarazione di successione, devoluta per legge, presentata all'ufficio del
Registro di Palermo l'1.3.2019 al n. 33479/88888, trascritta presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Palermo il 5.3.2019 al n. 6582 di formalità, a favore di Controparte 1
Non risulta allo stato provato né che il convenuto Controparte_1 sia effettivamente Persona 1 - non essendo stato prodotto il certificato dello chiamato all'eredità di stato di famiglia, né altro documento equipollente ed essendo emerso il rapporto di parentela tra gli stessi (padre/figlio) dalla dichiarazione resa in udienza dal medesimo convenuto, personalmente comparso senza l'assistenza di un difensore e pertanto congedato né che lo stesso abbia compiuto atti espressivi della volontà di accettare
-
l'eredità del figlio.
Giova a questo punto osservare che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che "a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità" (Cass. ord. 12259/2022)
e che pertanto "L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi" (Cass. n. 11478/2021).
Tuttavia, trattandosi sostanzialmente di un atto con cui avviene l'aggiornamento della situazione catastale attraverso l'inserimento, nel sistema informatico dell'Agenzia delle
Entrate, del trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile, occorre distinguere il caso in cui la voltura avvenga su istanza del chiamato all'eredità – nel qual caso esso costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la
-
fattispecie di accettazione tacita dell'eredità (sarebbe irragionevole che il chiamato, pur non volendo accettare l'eredità si premuri comunque di comunicare all'Agenzia delle
Entrate il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario) - dalla diversa e frequente ipotesi in cui tale aggiornamento catastale avvenga in modo automatico in seguito alla presentazione e trascrizione, da parte del chiamato, della dichiarazione di successione.
Nel caso di specie, non essendo stato provato - mediante la produzione della relativa
-che la voltura sia avvenuta su iniziativa del chiamato, essa potrebbe essere istanza riconducibile al compimento dell'atto dovuto a fini fiscali della dichiarazione di successione (per evitare di incorrere nella sanzione prevista per il ritardo) al quale non è sempre necessariamente riconducibile una reale e concreta volontà di accettare l'eredità.
Del resto, come si è detto, la società ricorrente non essendo comparsa alla relativa udienza,
è stata dichiarata decaduta dal diritto di far assumere la prova orale richiesta ed ammessa, nello specifico l'interrogatorio formale di Controparte 1 perdendo in tal modo la '
possibilità di dimostrare che la voltura sia stata eseguita su iniziativa del convenuto o che lo stesso avesse compiuto altri atti di accettazione tacita.
Può concludersi che nel caso di specie gli elementi forniti dalla ricorrente non si valutano idonei a dimostrare che siano stati compiuti atti o condotte utili, ai sensi dell'art. 476 c.c., ad integrare la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della mancata costituzione del resistente le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti contrariis reiectis così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 31 ottobre 2025
Il Giudice
SA ON