TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/09/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3523/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto
Giglio, presso il cui studio in Gravina in Puglia, alla via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta del procedimento e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 11.05.2023 e notificato il 27.06.2023, il ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, CP_2 riconosciuto con sentenza del 21.12.2022, notificata il 10.01.2023, con la quale era accertata la sussistenza del requisito sanitario di tale prestazione con decorrenza dalla visita di revisione (luglio 2020).
Ciò posto ha dedotto che l' non ha proceduto alla liquidazione della CP_2 prestazione dovuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2 prestazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_2 domanda perché non sarebbero trascorsi 120 giorni tra la notifica del decreto di omologa e l'introduzione del giudizio. In subordine ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese stante
l'intervenuto pagamento della prestazione.
LA DECISIONE
1. In primo luogo, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato, infatti, che l' ha provveduto a corrispondere quanto richiesto CP_2 da parte ricorrente nelle more del giudizio.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, se non ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali. A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
2 2. Nel caso di specie assume rilievo decisivo e assorbente la circostanza che il pagamento è intervenuto nei 120 giorni dalla notifica del modello TE09 da parte del ricorrente.
Come si evince, infatti, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, il 22.05.2023, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 27.06.2023,
l' comunicava la liquidazione della prestazione. CP_2
Con pec del 21.06.2023 il ricorrente, a mezzo del difensore costituito nel presente giudizio, trasmetteva all'Istituto modello TE09 compilato e sottoscritto, chiedendo espressamente lo sblocco degli arretrati (cfr. documentazione allegata alle note depositate il 23.01.2024 da parte ricorrente).
È quindi solo a decorrere da tale data che va considerato il lasso di tempo di 120 giorni di cui dispone l' per procedere alla liquidazione, considerato che CP_1 soltanto da questo momento, evidentemente, l' disponeva degli elementi CP_1 per procedere alla liquidazione degli arretrati, avendo già, peraltro, riconosciuto la prestazione per il futuro con la precedente liquidazione indicandone anche il relativo importo.
La liquidazione risulta poi avvenuta l'1.09.2023 e, quindi, prima che fossero decorsi 120 giorni dalla notifica del modello TE09.
L'intervenuta liquidazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del modello
TE09 giustifica la compensazione integrale delle spese processuali, atteso che non risulta, nel caso di specie, alcun ritardo imputabile all' nel liquidare la CP_1 prestazione, già riconosciuta espressamente in un momento antecedente rispetto alla notifica del ricorso e la cui liquidazione è stata possibile solo a decorrere dal momento in cui l' ha ricevuto il modello TE09. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3523/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese processuali tra le parti.
Trani, 10.09.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
3