Legge 6 febbraio 2007, n. 13

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  • 1Sentenza 2/2016: obblighi internazionali
    https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 2La certificazione energetica nelle Regioni che hanno legiferato
    https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5ENERGIA: Attività di distribuzione del gas naturale, previsione dell’obbligo per il gestore uscente al pagamento del canone di concessione.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dal Collegio arbitrale presso la Camera arbitrale dell'Autorita' nazionale …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2019, n. 11747
    Provvedimento: 1 1747-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIOVANNI MAMMONE Primo Presidente - CIVILE MAGISTRATI AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Ud. 15/01/2019 - PU FELICE MANNA - Presidente Sezione - R.G.N. 19409/2017 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Can Malt Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - eu ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -ANGELINA MARIA PERRINO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19409-2017 proposto da: CI LE, nella qualità di erede di LI CE, LI …
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    • art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015·
    • grave violazione di legge·
    • decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità·
    • ruolo della motivazione·
    • individuazione·
    • tipologie·
    • errore sottratto alla clausola di salvaguardia·
    • esclusione·
    • responsabilità per grave violazione di legge·
    • condizioni·
    • responsabilita' civile·
    • magistrati·
    • magistrati e funzionari giudiziari

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 28/03/2025, n. 2463
    Provvedimento: Sentenza n. 2463/2025 Depositato il 28/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ZINGALE PI, Presidente IACUZZO SALVATORE, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 624/2016 spedito il 22/01/2016 proposto da Ricorrente_2- Ricorrente_2 Ricorrente_3 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Società_1 Società_1 Società_1 Ricorrente_2 - CF_Difensore_2 Difensore_4 Società_1 Società_1 Società_1 Ricorrente_2 - …
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    • inammissibilità ricorso·
    • contratto di tolling·
    • diniego rimborso·
    • accise·
    • traslazione tributo·
    • silenzio rifiuto·
    • art. 19 D.L. n. 688/1982·
    • prova presuntiva bilancio·
    • ingiustificato arricchimento·
    • onere della prova

  • 3Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 464
    Provvedimento: CORTE di APPELLO di MESSINA Prima sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori: 1) dr. Augusto SABATINI Presidente 2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere 3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti, in grado di appello, iscritti ai nn. 915/2021 R. G. e 919/2021 R. G., vertenti: il n. 915/2021 R. G., tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 e nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pruiti Ciarello (con PEC indicata) per procura rilasciata su …
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    • precisazione delle conclusioni·
    • art. 91 c.p.c.·
    • art. 303 c.p.c.·
    • art. 332 c.p.c.·
    • principio di causalità·
    • legittimazione passiva·
    • art. 111 Cost.·
    • adempimento contrattuale·
    • riassunzione del processo·
    • onere della prova

  • 4TAR Milano, sez. IV, sentenza 26/11/2024, n. 3368
    Provvedimento: Pubblicato il 26/11/2024 N. 03368/2024 REG.PROV.COLL. N. 00439/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 439 del 2021, proposto da UI RT IT, SS TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo De Vincenti e Giuseppe Tiripicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Besana in Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, Provincia di Monza e della Brianza, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , Regione Lombardia, in persona del proprio …
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    • art. 35 c.p.a.·
    • difetto di interesse·
    • violazione di legge·
    • revoca delibera comunale·
    • compensazione spese giudizio·
    • improcedibilità ricorso·
    • Piano di Governo del Territorio·
    • eccesso di potere·
    • art. 87 c.p.a.·
    • variante urbanistica

  • 5Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 859
    Provvedimento: N. R.G. 1264/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1264/2023 con OGGETTO: Leasing promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 ROSSI ANTONIO. APPELLANTE contro (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANTI- Controparte_1 P.IVA_1 NI DANIELE, DE CRESCENZO ENRICO e DE CRESCENZO FRANCESCO. …
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    • leasing·
    • fideiussione·
    • art. 1526 c.c.·
    • regresso·
    • successione a titolo universale·
    • querela di falso·
    • penale eccessiva·
    • interessi usurari·
    • art. 1384 c.c.·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Capo I : Delega al governo per l'attuazione di direttive comunitarie
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
    Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 ; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 ; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 ; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005 ; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 ; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005 ; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005 ; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 ; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005 ; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005 ; 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005 ; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005 ; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 .
    5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
    6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e con le procedure ivi previste.
    7. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall' articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005 .
    8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
    9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
    Note all'art. 1.
    - Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
    «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
    - Si riporta il testo dell' art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , recante: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio».
    «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
    (Omissis).
    2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».
    - Il testo dell' art. 81 della Costituzione cosi' recita:
    «Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
    - Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 191 del 22 luglio 2005.
    - La direttiva 2005/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 255 del 30 settembre 2005.
    - La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 195 del 27 luglio 2005.
    - La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 310 del 25 novembre 2005.
    - Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 256 del 1° ottobre 2005.
    - La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 310 del 25 novembre 2005.
    - La direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 289 del 3 novembre 2005.
    - La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 312 del 29 novembre 2005.
    - La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 326 del 13 dicembre 2005.
    - La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 10 del 14 gennaio 2006.
    - La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
    n. L 204 del 26 luglio 2006.
    - Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , cosi' recita:
    «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e) (abrogata)».
    - Si riporta il testo degli articoli 9 , 11 e 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».
    «Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
    a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;
    b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla commissione delle Comunita' europee nei confronti della Repubblica italiana;
    c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del consiglio o della commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a) e c), del comma 2, dell'art. 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
    d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11;
    e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
    f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all' art. 117, terzo comma, della Costituzione ;
    g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
    h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all' art. 117, quinto comma, della Costituzione , in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3.
    2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».
    «Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all' art. 117, secondo comma, della Costituzione , gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d).
    2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell' art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n 400 , e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
    Sugli schemi di regolamento e' altresi acquisito, se cosi' dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
    3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
    a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta';
    b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
    c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
    d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all' art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.
    4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
    5. Nelle materie di cui all' art. 117, secondo comma, della Costituzione , non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
    6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
    7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
    a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
    b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
    8. In relazione a quanto disposto dall' art. 117, quinto comma, della Costituzione , gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
    «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). (Omissis).
    3. Ai fini di cui all' art. 117, quinto comma, della Costituzione , le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
    - L' art. 117, quinto comma, della Costituzione , cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
  • Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
    b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
    c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
    d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
    e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
    g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
    Note all' art. 2 :
    - L' art. 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell' art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ) fanno parte del Titolo II recante:
    «Titolo II
    Sanzioni applicabili dal giudice di pace».
    - Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, pubblicata nel Sup. Ord. n. 109 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1987): «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
    a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
    d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 .».