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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1311/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 4 ottobre 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi del sig. C.F._3
(nato a [...] il [...], deceduto a Persona_1
Caltagirone il 15/06/2009), assistiti e difesi dall'Avv. GULINO GESUALDO
DAVIDE
APPELLANTI
e
(C.F. ), assistito e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 651/2021 pubblicata il
04/02/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 651/2021 Trib. Catania ed in accoglimento dei suesposti motivi di gravame: - accogliere la domanda attorea e le conclusioni già rassegnate in prime cure, che di seguito si reiterano: ritenuta
e dichiarata la responsabilità del , per il contagio da HCV Controparte_1
di e per il successivo decesso del medesimo (avvenuto in Persona_1
dipendenza dell'evoluzione peggiorativa dell'originaria infezione da HCV), condannare il ridetto – in persona del Ministro e legale Controparte_1
rappr. pro tempore – al risarcimento di tutti i danni, rivendicati dagli attori iure hereditatis e iure proprio, che si quantificano nella complessiva somma di €
1.352.000,00, da imputarsi: iure hereditatis
- in ragione di € 712.000,00, a ristoro del danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius, per la grave compromissione permanente della sua integrità psico- fisica;
- in ragione di € 100.000,00, a ristoro del danno non patrimoniale, biologico terminale, in subordine catastrofale, sorto in conseguenza della perdita del bene supremo della vita;
oltre: - rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data dell'evento lesivo (1978) fino alla proposizione della domanda;
- interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
(Comma aggiunto dall'art. 17, 1° co., D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162), sulle somme via via rivalutate, dalla data di proposizione della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo. salvo diversa e migliore valutazione, anche in via equitativa;
iure proprio
- in misura di € 200.000,00, per il coniuge convivente di , Persona_1
; - in misura di € 170.000,00, per ciascuno dei figli, Parte_1
e;
oltre: - rivalutazione monetaria a Parte_2 Parte_3
pag. 2/23 decorrere dalla data della morte fino all'effettivo soddisfo;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data del decesso fino alla proposizione della domanda;
- interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (Comma aggiunto dall'art. 17, 1° co., D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162), sulle somme via via rivalutate, dalla data di proposizione della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
salvo diversa e migliore valutazione, anche in via equitativa. In conseguenza dell'accoglimento dei superiori motivi d'appello, condannare l'appellato
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore, già dichiaratosi antistatario in atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto il proposto appello e, conseguentemente, rigettarlo, confermando l'impugnata sentenza. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello come sopra proposto, voglia l'Ill.ma Corte disporre che dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento dovrà essere detratto quanto spettante agli appellati a titolo di assegno “una tantum”, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 877/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 651/2021 pubblicata il 04/02/2021, il Tribunale di Catania rigettava tutte le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del poneva Parte_3 Controparte_1
interamente e solidalmente a carico degli attori le somme liquidate al C.T.U. con pag. 3/23 decreto del 15.11.2018 e compensava interamente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- le parti attrici avevano agito anche “iure hereditatis” per il diritto al risarcimento maturato in vita dal de cuius, loro marito e padre, senza specificare se erano divenuti eredi legittimi o si fosse aperta una successione testamentaria e senza escludere la presenza di altri possibili eredi, non essendo stata neppure prodotta la denuncia di successione, sicchè, non era possibile stabilire con certezza le rispettive quote ereditarie;
- la domanda, in ogni caso, non poteva essere accolta stante che non vi era prova sufficientemente certa che i prodotti emoderivati utilizzati nel detto periodo per le trasfusioni praticate al fossero “infetti” e parte attrice non aveva Persona_1
fornito documentazione medica risalente agli anni novanta da sottoporre al
C.T.U., sicchè il giudizio di verosimiglianza da quest'ultimo espresso (in applicazione del noto principio del “più probabile che non”, che non può tuttavia prescindere dalle situazioni concrete) circa il nesso causale tra le trasfusioni del
1978 e la malattia che ha determinato il decesso del era stato Persona_1
inficiato da tale carenza assertiva e probatoria, le cui conseguenze non potevano che ricadere sugli attori.
Avverso detta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello per le ragioni meglio illustrate in motivazione,
[...]
formulando le sopra riportate conclusioni.
Ha resistito il , concludendo come riportato in epigrafe. Controparte_1
Indi, all'udienza del 4 ottobre 2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/23 Con il primo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione/errata applicazione degli artt. 476, 565, 581 c.c. - violazione/errata applicazione dell'art. 2697 c.c. - omesso esame di elementi di prova - conseguente errato rigetto della domanda di risarcimento proposta iure hereditatis.
Gli eredi di hanno rilevato che il primo giudice non ha Persona_1
considerato l'avvenuta produzione in giudizio del certificato di stato di famiglia integrale (all. 2 al fascicolo di parte del giudizio di primo grado), dal quale emergono i successibili ex lege e che tale successione legittima avviene, appunto, ope legis, mentre l'eventuale presenza di una valida scheda testamentaria in deroga (totale o parziale) alla successio ab intestato deve essere provata da chi ne deduce l'esistenza e non ha considerato che gli attori, successibili ab intestato, esercitando l'azione di risarcimento dei danni sofferti in vita dal de cuius, hanno implicitamente accettato l'eredità.
Quanto all'ulteriore questione posta dal Tribunale, secondo cui la mancata produzione della denuncia di successione renderebbe impossibile stabilire con certezza le rispettive quote ereditarie, gli appellanti hanno dedotto che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (citando così Cass. SS.UU. sentenza n. 24657 del
28/11/2007).
Il motivo è fondato sotto tutti i profili.
pag. 5/23 In primo luogo, quanto alla dimostrazione della qualità di erede, è pacifico in giurisprudenza che “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II - 12/07/2024, n. 19254).
Nel caso in esame gli attori in primo grado hanno prodotto il certificato di stato di famiglia integrale dal quale risulta la loro qualità di moglie e figli del de cuius
(v. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Inoltre, la parte non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede
(cfr. tra le altre, recentemente, Cassazione civile sez. II - 08/01/2025, n. 390).
Peraltro, nel caso in esame, il Ministero non ha mai contestato la detta qualità di eredi né l'avvenuta accettazione dell'eredità, con la conseguenza che entrambe devono ritenersi pacifiche.
Infine, in merito alla statuizione del primo giudice secondo cui non è possibile stabilire con certezza le rispettive quote ereditarie, il principio espresso dalle sezioni unite richiamate dagli appellanti è pacifico, come risulta dalla recente sentenza della Cassazione n.10585/2024.
In altra recente pronuncia (sentenza del 29/09/2023, n. 27658), la Corte di
Cassazione ha precisato che:
“secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752,754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono
pag. 6/23 automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752,757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n.
14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n.
20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (v.
Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013,
n. 9158) (Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 02; conf. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 - 01, secondo cui ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione).
In particolare, i crediti del de cuius, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c.che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché in conformità al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei
pag. 7/23 crediti nella comunione. Ne', in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e
1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez.
3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01).
Sulla scorta di tali principi, dev'essere rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis in questa sede potessero far valere il credito risarcitorio caduto in comunione ereditaria senza la previa identificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell'eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede), non tenendo conto del pieno diritto, riconoscibile in capo a costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nella sua integrità, nei confronti del danneggiante, salva la successiva (eventuale) ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione del combinato disposto degli art. 2697-2043 c.c. in tema di nesso eziologico e cause alternative di contagio – violazione/omessa applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza - errata valutazione delle prove documentali.
In particolare, parte appellante ha rilevato che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il nesso di causalità tra l'emotrasfusione subita da Persona_1
e la contrazione dell'Epatite Cronica HCV è stata acclarata dal CTU e
[...]
pag. 8/23 che secondo l'orientamento della giurisprudenza (anche di questa Corte) il nesso di causalità va inteso come rapporto tra l'evento dannoso ed il comportamento del soggetto (autore del fatto) o, meglio, come il legame eziologico tra un dato evento, sia esso originato da una azione umana, sia esso naturale, ed il prodursi di una conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico.
Richiamando gli orientamenti della Corte di Cassazione (e specificamente
Cass n. 4020/2018), gli appellanti hanno precisato che il nesso causale non è un fatto materiale ma un giudizio: “La causalità, in quanto tale, è una relazione stabilita dall'uomo a posteriori fra due fatti, e non una categoria a priori, oggettivamente accertabile: con la conseguenza che detto nesso non è provabile perché costituisce l'oggetto di un ragionamento deduttivo non un fatto materiale.
In altri termini gli appellanti hanno sostenuto che ciò che deve essere provato sono i fatti materiali sui quali si fonda il sillogismo sulla esistenza o l'inesistenza del nesso causale: prova che può essere anche data attraverso presunzioni e nel caso che ci occupa, la “causa” - in senso giuridico - dell'evento dedotto dagli attori, cioè la somministrazione di sangue infetto, può essere ritenuta, tra più possibili antecedenti, quella più probabile.
Il motivo è fondato.
A giudizio della Corte devono, innanzitutto, essere richiamate le conclusioni a cui è giunto il CTU di primo grado, il quale, alla luce dell'esame di tutte le cartelle cliniche in atti e anche della relazione del medico curante, rispondendo al quesito n. 3 (ossia Nel caso in cui la malattia è stata contratta successivamente alla data in cui la scienza mondiale individuò quanto sopra, accertare se le trasfusioni di sangue eseguite da abbiano Persona_1
verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa del contagio del virus da cui il de cuius era affetto) ha chiaramente risposto che “la trasfusione di sangue eseguita da
può aver verosimilmente assunto, secondo un serio Persona_1
pag. 9/23 e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa del contagio del virus dell' epatite C, contratto dal predetto de cuius, e della malattia epatica da cui lo stesso era affetto.
Inoltre, il CTU rispondendo al quesito n. 4 (Accertare, in ogni caso, sempre sulla base del suddetto criterio probabilistico, la causa del contagio), ha risposto che “In assenza di altre cause note o di altri intercorrenti fattori di rischio documentati, è possibile ritenere che il periziato possa aver contratto l' infezione da HCV per via parenterale diretta, a causa dell' emotrasfusione praticata il
10/07/78, la quale, potendo essere infetta da HCV, ha configurato un concreto fattore di rischio di contagio da HCV, in epoca in cui era stato identificato il virus dell' epatite B HBV ma non era conosciuto il virus dell' epatite C (HCV), di cui, per motivi epidemiologici, si sospettava l' esistenza, per cui veniva indicato con termini negativi quale virus NON A NON B, in tutti quei casi in cui si era certamente esclusa l' etiologia da HAV o da HBV di un' epatite virale in osservazione”.
Infine, rispondendo al quesito n. 5 (Descrivere tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la validità del defunto al momento dell' avvenuto contagio ed accertare se ed in quale misura il decesso sia imputabile alla contratta malattia epatica) ha riposto che “I precedenti morbosi interessanti la validità del defunto al momento dell' avvenuto contagio erano caratterizzati da chiari segni clinicostrumentali di colelitiasi, diabete mellito tipo 2 I. D., nefrolitiasi sn in pz con reni policistici, insufficienza renale cronica di media entità (Creatininemia oscillante intorno a 3,0 mg %), cerebrovasculopatia cronica in assenza di segni di emilato o deficit neurologici apprezzabili. Alla cirrosi epatica conclamata in classe C 10 secondo Child e Pugh, sofferta dal periziato, nel giugno 2009 sopravvenivano gravi complicanze metaboliche epatiche inducenti grave insufficienza epatica con encefalopatia porto-sistemica terminale, le quali con elevata probabilità determinavano il decesso del in data Persona_1
pag. 10/23 15/06/2009”, concludendo che il decesso del avvenuto il Persona_1
15/06/2009, è ascrivibile, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, alle complicanze metaboliche dirette della cirrosi epatica sofferta, ascrivibile alla classe C 10 secondo Child e Pugh, complicata da HCC e da grave insufficienza epatica con encefalopatia portosistemica terminale. La predetta causa di morte ha inciso, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, nella misura del cento %.
Peraltro a medesime conclusioni è giunto anche il CTU nominato nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Siracusa relativo alla richiesta avanzata dalla dei benefici di cui all'art. 2, c. III, L. 210/1992 (assegno Pt_1
una tantum), svoltosi tra le medesime parti del presente giudizio ( e Pt_1
) e quindi pienamente utilizzabile nel presente giudizio. Controparte_1
Invero il CTU ha cosi statuito “Dai documenti prodotti è stato possibile verificare la durata delle singole tappe del processo patogenetico, Epatite cronica C → Cirrosi epatica → Epatocarcinoma → Insufficienza epatica portosistemica, rapportarla con la loro durata media, desumibile dalla letteratura medica, e ridefinirla in base alle caratteristiche anagrafiche, fisiche e patofisiologiche del Ne è risultata la loro concordanza Persona_1 cronologica con l'Emotrasfusione del 10/07/1978… Tali modalità di contagio alternative sono state valutate nelle Considerazioni Medico- Legali e per ciascuna è stata calcolata la significatività statistica di rappresentare la causa della patologia dedotta in ricorso. Tuttavia, contestualizzando le tre ipotesi alla epidemiologia delle Epatiti NonA-NonB del Sud Italia/Isole di fine anni '70- primi anni '80 e alle modalità con cui le singole ipotesi avrebbero potuto esercitare il loro effetto patogeno nella peculiare storia clinica del sig.
è risultata, per tutte, una significatività inferiore rispetto a quella Persona_1
calcolata per l'Emotrasfusione del 10/07/1978. In più, sono state escluse con sufficiente accuratezza cause alternative rispetto a quelle precedentemente
pag. 11/23 indagate. Infine, le Considerazioni Medico-Legali hanno permesso di escludere che la Cirrosi epatica del derivi da una pregressa patologia non Persona_1
correlata con i fatti dedotti in Giudizio. …. La modalità con cui l'Infezione HCV si è verificata è correlata, con una probabilità compresa tra il 70.6% e il 75.5%, alla emotrasfusione praticatagli il 10/07/1978, durante il ricovero in Ortopedia.
Il predetto CTU ha quindi concluso affermando “che la patologia che condusse a morte il sig. ha rappresentato, in termini di elevata probabilità Persona_1
scientifica, l'epifenomeno conclusivo di un processo epatitico post-trasfusionale cronicizzatosi, evoluto in cirrosi, trasformatosi in patologia tumorale e complicatosi con encefalopatia portosistemica, che ha preso origine dalla trasfusione effettuata il 10/07/1978 durante il ricovero ospedaliero presso la
Divisione di Ortopedia dell'ospedale “Umberto I” di Siracusa. È altresì possibile affermare che se quella unità di sangue da 300 cc non fosse stata somministrata, ciò avrebbe impedito, in termini di elevata probabilità scientifica, il verificarsi degli eventi epatici descritti e il decesso ad essi correlato”.
Gli approdi cui sono giunti gli ausiliari sono del resto in linea con gli orientamenti tracciati dalla giudice di legittimità sulla specifica tematica della prova relativa al nesso causale in tema di danni derivanti dalla somministrazione di emoderivati.
In particolare, è stato fondatamente affermato che “a carico dell'interessato la legge pone l'onere di provare l'effettuazione della trasfusione, l'insorgenza dell'epatite come conseguenza della stessa, il danno irreversibile che ne è derivato. Il rapporto di causalità tra la trasfusione e la patologia, in applicazione del criterio ampiamente seguito dalla giurisprudenza può esser dimostrato su base probabilistica, in base ai canoni propri della scienza medica
(Cass. n.753/05).
La validità dell'accertamento del nesso di causa secondo criteri probabilistici è peraltro riconosciuta dalla Suprema Corte in via generale anche in ambiti diversi pag. 12/23 e spesso lontani da quello sanitario (v., per due ipotesi fra loro eterogenee, Cass.
3 gennaio 2003 n. 4, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89; Cass.
25 gennaio 1986 n. 498, in tema di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, con riferimento alla mancata coabitazione dei coniugi).
Non privo di significato è poi, l'indirizzo seguito dalla Corte di giustizia CE , inteso ad accettare, sia pure in diversi ambiti rispetto a quello strettamente sanitario di cui si discute, che la causalità non possa che poggiare su logiche di tipo probabilistico (vedi CGE 13/7/06 n.295 e CGCE 15/2/05 n.12).
In tale prospettiva, non appare quindi condivisibile la motivazione del primo giudice (e la linea difensiva formulata dal ), tesa a confutare l'esistenza CP_1
di un nesso causale fra trasfusione praticata ed insorgenza della epatopatia, fondata sul mero decorso del tempo intercorso fra il fatto che si assume abbia provocato il contagio, e la scoperta della malattia, in considerazione del motivato parere espresso da ben due ausiliari nominati nel corso dei due giudizi, che sul punto, sono giunti alle medesime conclusioni, considerando l'assenza di pregressi segni clinici laboratoristici di sofferenza epatica, nonché l'elettiva via ematologica di trasmissione del virus attraverso la somministrazione del sangue e di emoderivati, ed entrambi hanno ritenuto con criterio di elevata probabilità, che il contagio con il virus fosse avvenuto attraverso le trasfusioni praticate presso la struttura pubblica ove era stato ricoverato nel 1978.
Infine, sebbene il nel costituirsi in giudizio non abbia riproposto la CP_1
questione sollevata in primo grado (secondo cui la patologia da cui il defunto era affetto, all'epoca delle trasfusioni subite, ossia il 1978, era sconosciuta, come erano sconosciute le cause che la determinavano con la conseguenza che, nessuna colpa, quindi, può attribuirsi all'Amm.ne convenuta), deve ricordarsi che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza (anche di questa Corte), è errata pag. 13/23 la tesi secondo la quale, fino ad epoca antecedente alla legge del 1967 n.592, il non avesse l'obbligo di controllare il sangue raccolto dai donatori CP_1
essendo stato introdotto tale obbligo solo con la sopra citata normativa, dovendosi escludere in tal modo la colpa omissiva in capo al . CP_1
Anche di recente, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in Controparte_1
epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli Controparte_1
obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una infezione da Controparte_1
epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21145; ibidem Cassazione civile sez. III,
22/01/2019, n.1566).
Alle luce delle su esposte considerazioni ben può affermarsi che la patologia che condusse a morte il sig. ha rappresentato, in termini di elevata Persona_1 probabilità scientifica, l'epifenomeno conclusivo di un processo epatitico post- trasfusionale cronicizzatosi, evoluto in cirrosi, trasformatosi in patologia tumorale e complicatosi con encefalopatia portosistemica, che ha preso origine pag. 14/23 dalla trasfusione effettuata il 10/07/1978 durante il ricovero ospedaliero presso la
Divisione di Ortopedia dell'ospedale “Umberto I” di Siracusa.
Il deve, pertanto, essere ritenuto responsabile del Controparte_1
contagio da HCV di e del suo successivo decesso. Persona_1
In merito alla quantificazione dei danni richiesti gli attori, nell'atto di citazione gli stessi hanno formulato le seguenti domande.
A) Danno permanente all'integrità psicofisica sofferto in vita da e Danno biologico terminale e/o catastrofale sofferto dal Persona_1
per la perdita della propria vita. Persona_1
Parte appellante ha sostenuto che il decesso di è Persona_1 correlabile alla patologia epatica discendente dall'originaria infezione da Virus
C, per nesso causale diretto, con la conseguenza che spetta ai suoi eredi il risarcimento del danno non patrimoniale riconducibile alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica subita in vita dal de cuius (compromessa, in fase di stabilità, in misura dell'90%) ed è certamente configurabile anche l'ulteriore danno c.d. biologico terminale/catastrofale, in relazione alle ultime settimane di vita del de cuius laddove, tra il repentino aggravamento delle patologie e l'evento morte, è trascorso un periodo di tempo sufficiente, in cui il de cuius, cosciente e vigile, ha indubbiamente percepito l'approssimarsi della sua fine, quindi, vissuto il consequenziale patema d'animo.
Orbene, con riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali sofferti in vita dal de cuius (danno permanente all'integrità psicofisica – danno biologico terminale e/o catastrofale), oggi rivendicati iure successionis dagli odierni attori, deve rilevarsi che secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. 21/02/2024, n. 4658) “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la
pag. 15/23 necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Ne consegue che, nel caso in esame, deve considerarsi:
- il lasso di tempo intercorso tra la manifestazione dei sintomi della malattia
- ossia, in mancanza di altri dati certi offerti dagli appellanti, il primo ricovero avvenuto il 5 dicembre 2003 – e la morte, avvenuta il 15 giugno
2009;
- il grado di invalidità riconosciuto dal CTU nominato in primo grado, il quale ha precisato che l'evoluzione in cirrosi epatica conclamata documentata dal dicembre del 2003 fino all' inizio del 2009 “era quantificabile nella misura del 60 % (Sessanta %). La progressione peggiorativa in cirrosi epatica ascrivibile alla classe C 10 di CHILD e
PUGH, complicata da HCC e da grave insufficienza epatica con encefalopatia porto-sistemica terminale, accertata dal marzo del 2009 fino al 15/06/2009, epoca del decesso del periziato, era quantificabile nella misura del 70 % (Settanta %).
Alla luce di tali risultanze e facendo riferimento ai valori monetari della componente del danno non patrimoniale “temporaneo” corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100% indicati nelle Tabelle di Milano del 2024 in € 115,00 al giorno (somma che ricomprende il danno biologico/dinamicorelazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore media pag. 16/23 presumibile) deve, quindi, liquidarsi la somma di € 133.633,00 con riferimento al periodo dal 5/12/2003 al 28/3/2009 (giorni 1937 moltiplicati per € 69 pari al
60% di € 115) e la somma di € 6.359,50 con riferimento al periodo dal 28/3/2009 al 15/06/2009 (giorni 79 moltiplicati per € 80,5 pari al 70% di 115), per un totale complessivo di € 140.012,50, spettante agli appellanti iure hereditatis.
Viceversa a parere del Collegio non può essere riconosciuto il danno c.d terminale.
Tale danno è stato cristallizzato dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n.
15350/2015) come la posta di danno liquidabile iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni e viene riconosciuto ricomprendendo al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Come chiarito dalla giurisprudenza (riportata anche dall'Osservatorio milanese nella redazione delle Tabelle del 2024), per il riconoscimento di tale danno è necessaria la prova della coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. In altri termini deve essere provata la consapevolezza della fine vita da parte della vittima che costituisce, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale.
Tuttavia, nel caso in esame, difetta la prova di tale consapevolezza, essendo all'uopo insufficienti le cartelle cliniche prodotte (doc. 7 e 8) dalle quali emerge solo uno stato cachettico del , ossia un'estrema magrezza Persona_1
e debolezza del de cuius.
Nessun altra prova o richiesta istruttoria è stata formulata dagli appellanti, con la conseguenza che tale domanda va rigettata.
B) Diritto dei congiunti di al risarcimento, iure Persona_1
proprio, del danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto pag. 17/23 parentale quale conseguenza risarcibile della condotta illecita ascrivibile al
. Controparte_1
Secondo la prospettazione degli appellanti, tale diritto discende dal pregiudizio che gli odierni attori hanno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale, quale evento esclusivamente riconducibile all'aggravamento della patologia epatica contratta dal de cuius in occasione delle trasfusioni di sangue subite nel
1978 (fonte di responsabilità del convenuto per condotta colposa CP_1
omissiva). L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta, nel caso di specie, nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost..
Rileva questa Corte che, come chiarito nelle numerose pronunce della Corte di legittimità, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, moglie e figli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale
(ossia ciò che solitamente accade) che la moglie e i figli soffrano per le pag. 18/23 gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
In particolare la Corte di Cassazione (cfr. la già citata sentenza n. 27658/2023) ha precisato che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del
15/07/2022, Rv. 665266 - 01). In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici
e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv.
665444 - 01).
Orbene, nel caso in esame, dalla produzione dello stato di famiglia emerge che gli appellanti sono la moglie e i figli del de cuius e dalla stessa prospettazione di pag. 19/23 cui all'atto di citazione emerge che i figli non erano conviventi con il de cuius.
Sono state, quindi, forniti gli elementi che consentono di determinare la sussistenza del danno subito dagli eredi iure proprio, ben potendosi, appunto, presumere che la perdita del congiunto ha comportato il venir meno di un effettivo e valido sostegno morale e/o economico nonché una grave alterazione delle condizioni di vita.
In merito alla liquidazione del suddetto danno questa Corte ritiene di applicare le tabelle integrate a punti Edizione 2024 del Tribunale di Milano le quali hanno indicato il “valore punto” in € 3.911,00 e i criteri per la distribuzione dei punti.
Sulla base di tali tabelle alla , moglie del de cuius, possono essere Pt_1
riconosciuti n. 40 punti, pari alla somma di 8 punti (in relazione all'età della vittima primaria, che al momento del decesso aveva 81 anni) di 16 punti (in relazione all'età della vittima secondaria che al momento del decesso del coniuge aveva 70 anni) e di 16 (per la convivenza).
Medesimi punti spettano a ciascuno dei figli, dovendosi sommare: punti 8 in relazione all'età della vittima primaria), punti 20 (in relazione all'età dei figli al momento del decesso, rispettivamente di 43 e 49 anni) e punti 12 (considerando i punti previsti per i familiari non conviventi e la sussistenza di due superstiti).
Moltiplicando i 40 punti per l'importo di € 3.911,00, la somma spettante a ciascuno degli appellanti risulta pari ad € 156.440,00.
Tuttavia, in relazione alla posizione della da tale importo deve essere Pt_1
detratto quello dell'assegno percepito una tantum dal coniuge di un soggetto deceduto in seguito a emotrasfusioni azionato iure proprio, di cui all'art. 2 comma 3 l. n. 210 del 1992, nelle more del presente giudizio in forza della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 877/2020 del 16.10.2020
(che si deposita in atti e confermata dalla sentenza 123/2023 della Corte
d'appello di Catania sezione lavoro), pari ad € 77.468,53.
pag. 20/23 Invero è ormai ius receptum che nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a Controparte_1
seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del
1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno qualora sia determinato nel suo preciso ammontare da parte del
. CP_1
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, affermarsi la responsabilità del in merito al contagio da HCV di e Controparte_1 Persona_1
del suo successivo decesso e lo stesso va condannato al risarcimento CP_1
del danno subito dal de cuius in favore degli eredi di , Persona_1
, e , nella misura Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva di € 140.012,50, nonché al risarcimento del danno subito iure proprio dai predetti eredi per la lesione del rapporto parentale e, specificamente, al pagamento di € 78.971,47 in favore di e di € 156.440,00 Parte_1
ciascuno in favore di e . Parte_2 Parte_3
Le somme come sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno andranno devalutate alla data del decesso del (15.06.2009), e Persona_1
quindi rivalutate calcolando, sulla somma di anno in anno rivalutata, gli interessi legali fino alla data della presente sentenza e, successivamente, gli interessi legali sul coacervo fino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma complessivamente riconosciuta e tenuto conto dell'aumento del 20% ex l'art. 4 co. 2 del dm 55/2014 richiesto nella nota spese, esclusa la fase di trattazione non effettuata nel presente giudizio di gravame), somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Gesualdo Davide Gulino.
P.Q.M.
pag. 21/23 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 651/2021 pubblicata il
04/02/2021, in totale riforma della sentenza, così provvede:
1) dichiara la responsabilità del , per il contagio da HCV di Controparte_1
e per il successivo decesso del medesimo;
Persona_1
2) condanna il al risarcimento dei danni e specificamente: Controparte_1
- al pagamento della somma complessiva di € 140.012,50, a titolo di danno biologico subito dal de cuius, in favore di , Parte_1
e , nella loro qualità Parte_2 Parte_3
di eredi di , devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e Persona_1
con gli interessi legali come in motivazione;
- al pagamento della somma di € 78.971,47, a titolo di risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale, in favore di
[...]
, devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e con gli interessi legali Pt_1
come in motivazione;
- al pagamento della somma di € 156.440,00, a titolo di risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale, in favore di Parte_2
, devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e con gli interessi legali
[...]
come in motivazione;
- al pagamento della somma di € 156.440,00, a titolo di risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale, in favore di Parte_3
, devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e con gli interessi legali
[...]
come in motivazione;
3) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 26.948,40, quanto al primo grado del giudizio, ed in complessivi € 17.086,80 quanto al pag. 22/23 presente gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Gesualdo Davide
Gulino;
4) pone definitivamente le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto nel giudizio di primo grado, a carico del appellato. CP_1
Così deciso, in data 21/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1311/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 4 ottobre 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi del sig. C.F._3
(nato a [...] il [...], deceduto a Persona_1
Caltagirone il 15/06/2009), assistiti e difesi dall'Avv. GULINO GESUALDO
DAVIDE
APPELLANTI
e
(C.F. ), assistito e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 651/2021 pubblicata il
04/02/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 651/2021 Trib. Catania ed in accoglimento dei suesposti motivi di gravame: - accogliere la domanda attorea e le conclusioni già rassegnate in prime cure, che di seguito si reiterano: ritenuta
e dichiarata la responsabilità del , per il contagio da HCV Controparte_1
di e per il successivo decesso del medesimo (avvenuto in Persona_1
dipendenza dell'evoluzione peggiorativa dell'originaria infezione da HCV), condannare il ridetto – in persona del Ministro e legale Controparte_1
rappr. pro tempore – al risarcimento di tutti i danni, rivendicati dagli attori iure hereditatis e iure proprio, che si quantificano nella complessiva somma di €
1.352.000,00, da imputarsi: iure hereditatis
- in ragione di € 712.000,00, a ristoro del danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius, per la grave compromissione permanente della sua integrità psico- fisica;
- in ragione di € 100.000,00, a ristoro del danno non patrimoniale, biologico terminale, in subordine catastrofale, sorto in conseguenza della perdita del bene supremo della vita;
oltre: - rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data dell'evento lesivo (1978) fino alla proposizione della domanda;
- interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
(Comma aggiunto dall'art. 17, 1° co., D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162), sulle somme via via rivalutate, dalla data di proposizione della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo. salvo diversa e migliore valutazione, anche in via equitativa;
iure proprio
- in misura di € 200.000,00, per il coniuge convivente di , Persona_1
; - in misura di € 170.000,00, per ciascuno dei figli, Parte_1
e;
oltre: - rivalutazione monetaria a Parte_2 Parte_3
pag. 2/23 decorrere dalla data della morte fino all'effettivo soddisfo;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data del decesso fino alla proposizione della domanda;
- interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (Comma aggiunto dall'art. 17, 1° co., D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162), sulle somme via via rivalutate, dalla data di proposizione della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
salvo diversa e migliore valutazione, anche in via equitativa. In conseguenza dell'accoglimento dei superiori motivi d'appello, condannare l'appellato
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore, già dichiaratosi antistatario in atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto il proposto appello e, conseguentemente, rigettarlo, confermando l'impugnata sentenza. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello come sopra proposto, voglia l'Ill.ma Corte disporre che dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento dovrà essere detratto quanto spettante agli appellati a titolo di assegno “una tantum”, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 877/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 651/2021 pubblicata il 04/02/2021, il Tribunale di Catania rigettava tutte le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del poneva Parte_3 Controparte_1
interamente e solidalmente a carico degli attori le somme liquidate al C.T.U. con pag. 3/23 decreto del 15.11.2018 e compensava interamente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- le parti attrici avevano agito anche “iure hereditatis” per il diritto al risarcimento maturato in vita dal de cuius, loro marito e padre, senza specificare se erano divenuti eredi legittimi o si fosse aperta una successione testamentaria e senza escludere la presenza di altri possibili eredi, non essendo stata neppure prodotta la denuncia di successione, sicchè, non era possibile stabilire con certezza le rispettive quote ereditarie;
- la domanda, in ogni caso, non poteva essere accolta stante che non vi era prova sufficientemente certa che i prodotti emoderivati utilizzati nel detto periodo per le trasfusioni praticate al fossero “infetti” e parte attrice non aveva Persona_1
fornito documentazione medica risalente agli anni novanta da sottoporre al
C.T.U., sicchè il giudizio di verosimiglianza da quest'ultimo espresso (in applicazione del noto principio del “più probabile che non”, che non può tuttavia prescindere dalle situazioni concrete) circa il nesso causale tra le trasfusioni del
1978 e la malattia che ha determinato il decesso del era stato Persona_1
inficiato da tale carenza assertiva e probatoria, le cui conseguenze non potevano che ricadere sugli attori.
Avverso detta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello per le ragioni meglio illustrate in motivazione,
[...]
formulando le sopra riportate conclusioni.
Ha resistito il , concludendo come riportato in epigrafe. Controparte_1
Indi, all'udienza del 4 ottobre 2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/23 Con il primo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione/errata applicazione degli artt. 476, 565, 581 c.c. - violazione/errata applicazione dell'art. 2697 c.c. - omesso esame di elementi di prova - conseguente errato rigetto della domanda di risarcimento proposta iure hereditatis.
Gli eredi di hanno rilevato che il primo giudice non ha Persona_1
considerato l'avvenuta produzione in giudizio del certificato di stato di famiglia integrale (all. 2 al fascicolo di parte del giudizio di primo grado), dal quale emergono i successibili ex lege e che tale successione legittima avviene, appunto, ope legis, mentre l'eventuale presenza di una valida scheda testamentaria in deroga (totale o parziale) alla successio ab intestato deve essere provata da chi ne deduce l'esistenza e non ha considerato che gli attori, successibili ab intestato, esercitando l'azione di risarcimento dei danni sofferti in vita dal de cuius, hanno implicitamente accettato l'eredità.
Quanto all'ulteriore questione posta dal Tribunale, secondo cui la mancata produzione della denuncia di successione renderebbe impossibile stabilire con certezza le rispettive quote ereditarie, gli appellanti hanno dedotto che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (citando così Cass. SS.UU. sentenza n. 24657 del
28/11/2007).
Il motivo è fondato sotto tutti i profili.
pag. 5/23 In primo luogo, quanto alla dimostrazione della qualità di erede, è pacifico in giurisprudenza che “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II - 12/07/2024, n. 19254).
Nel caso in esame gli attori in primo grado hanno prodotto il certificato di stato di famiglia integrale dal quale risulta la loro qualità di moglie e figli del de cuius
(v. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Inoltre, la parte non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede
(cfr. tra le altre, recentemente, Cassazione civile sez. II - 08/01/2025, n. 390).
Peraltro, nel caso in esame, il Ministero non ha mai contestato la detta qualità di eredi né l'avvenuta accettazione dell'eredità, con la conseguenza che entrambe devono ritenersi pacifiche.
Infine, in merito alla statuizione del primo giudice secondo cui non è possibile stabilire con certezza le rispettive quote ereditarie, il principio espresso dalle sezioni unite richiamate dagli appellanti è pacifico, come risulta dalla recente sentenza della Cassazione n.10585/2024.
In altra recente pronuncia (sentenza del 29/09/2023, n. 27658), la Corte di
Cassazione ha precisato che:
“secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752,754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono
pag. 6/23 automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752,757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n.
14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n.
20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (v.
Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013,
n. 9158) (Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 02; conf. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 - 01, secondo cui ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione).
In particolare, i crediti del de cuius, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c.che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché in conformità al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei
pag. 7/23 crediti nella comunione. Ne', in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e
1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez.
3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01).
Sulla scorta di tali principi, dev'essere rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis in questa sede potessero far valere il credito risarcitorio caduto in comunione ereditaria senza la previa identificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell'eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede), non tenendo conto del pieno diritto, riconoscibile in capo a costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nella sua integrità, nei confronti del danneggiante, salva la successiva (eventuale) ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno denunciato la violazione del combinato disposto degli art. 2697-2043 c.c. in tema di nesso eziologico e cause alternative di contagio – violazione/omessa applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza - errata valutazione delle prove documentali.
In particolare, parte appellante ha rilevato che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il nesso di causalità tra l'emotrasfusione subita da Persona_1
e la contrazione dell'Epatite Cronica HCV è stata acclarata dal CTU e
[...]
pag. 8/23 che secondo l'orientamento della giurisprudenza (anche di questa Corte) il nesso di causalità va inteso come rapporto tra l'evento dannoso ed il comportamento del soggetto (autore del fatto) o, meglio, come il legame eziologico tra un dato evento, sia esso originato da una azione umana, sia esso naturale, ed il prodursi di una conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico.
Richiamando gli orientamenti della Corte di Cassazione (e specificamente
Cass n. 4020/2018), gli appellanti hanno precisato che il nesso causale non è un fatto materiale ma un giudizio: “La causalità, in quanto tale, è una relazione stabilita dall'uomo a posteriori fra due fatti, e non una categoria a priori, oggettivamente accertabile: con la conseguenza che detto nesso non è provabile perché costituisce l'oggetto di un ragionamento deduttivo non un fatto materiale.
In altri termini gli appellanti hanno sostenuto che ciò che deve essere provato sono i fatti materiali sui quali si fonda il sillogismo sulla esistenza o l'inesistenza del nesso causale: prova che può essere anche data attraverso presunzioni e nel caso che ci occupa, la “causa” - in senso giuridico - dell'evento dedotto dagli attori, cioè la somministrazione di sangue infetto, può essere ritenuta, tra più possibili antecedenti, quella più probabile.
Il motivo è fondato.
A giudizio della Corte devono, innanzitutto, essere richiamate le conclusioni a cui è giunto il CTU di primo grado, il quale, alla luce dell'esame di tutte le cartelle cliniche in atti e anche della relazione del medico curante, rispondendo al quesito n. 3 (ossia Nel caso in cui la malattia è stata contratta successivamente alla data in cui la scienza mondiale individuò quanto sopra, accertare se le trasfusioni di sangue eseguite da abbiano Persona_1
verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa del contagio del virus da cui il de cuius era affetto) ha chiaramente risposto che “la trasfusione di sangue eseguita da
può aver verosimilmente assunto, secondo un serio Persona_1
pag. 9/23 e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa del contagio del virus dell' epatite C, contratto dal predetto de cuius, e della malattia epatica da cui lo stesso era affetto.
Inoltre, il CTU rispondendo al quesito n. 4 (Accertare, in ogni caso, sempre sulla base del suddetto criterio probabilistico, la causa del contagio), ha risposto che “In assenza di altre cause note o di altri intercorrenti fattori di rischio documentati, è possibile ritenere che il periziato possa aver contratto l' infezione da HCV per via parenterale diretta, a causa dell' emotrasfusione praticata il
10/07/78, la quale, potendo essere infetta da HCV, ha configurato un concreto fattore di rischio di contagio da HCV, in epoca in cui era stato identificato il virus dell' epatite B HBV ma non era conosciuto il virus dell' epatite C (HCV), di cui, per motivi epidemiologici, si sospettava l' esistenza, per cui veniva indicato con termini negativi quale virus NON A NON B, in tutti quei casi in cui si era certamente esclusa l' etiologia da HAV o da HBV di un' epatite virale in osservazione”.
Infine, rispondendo al quesito n. 5 (Descrivere tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la validità del defunto al momento dell' avvenuto contagio ed accertare se ed in quale misura il decesso sia imputabile alla contratta malattia epatica) ha riposto che “I precedenti morbosi interessanti la validità del defunto al momento dell' avvenuto contagio erano caratterizzati da chiari segni clinicostrumentali di colelitiasi, diabete mellito tipo 2 I. D., nefrolitiasi sn in pz con reni policistici, insufficienza renale cronica di media entità (Creatininemia oscillante intorno a 3,0 mg %), cerebrovasculopatia cronica in assenza di segni di emilato o deficit neurologici apprezzabili. Alla cirrosi epatica conclamata in classe C 10 secondo Child e Pugh, sofferta dal periziato, nel giugno 2009 sopravvenivano gravi complicanze metaboliche epatiche inducenti grave insufficienza epatica con encefalopatia porto-sistemica terminale, le quali con elevata probabilità determinavano il decesso del in data Persona_1
pag. 10/23 15/06/2009”, concludendo che il decesso del avvenuto il Persona_1
15/06/2009, è ascrivibile, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, alle complicanze metaboliche dirette della cirrosi epatica sofferta, ascrivibile alla classe C 10 secondo Child e Pugh, complicata da HCC e da grave insufficienza epatica con encefalopatia portosistemica terminale. La predetta causa di morte ha inciso, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, nella misura del cento %.
Peraltro a medesime conclusioni è giunto anche il CTU nominato nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Siracusa relativo alla richiesta avanzata dalla dei benefici di cui all'art. 2, c. III, L. 210/1992 (assegno Pt_1
una tantum), svoltosi tra le medesime parti del presente giudizio ( e Pt_1
) e quindi pienamente utilizzabile nel presente giudizio. Controparte_1
Invero il CTU ha cosi statuito “Dai documenti prodotti è stato possibile verificare la durata delle singole tappe del processo patogenetico, Epatite cronica C → Cirrosi epatica → Epatocarcinoma → Insufficienza epatica portosistemica, rapportarla con la loro durata media, desumibile dalla letteratura medica, e ridefinirla in base alle caratteristiche anagrafiche, fisiche e patofisiologiche del Ne è risultata la loro concordanza Persona_1 cronologica con l'Emotrasfusione del 10/07/1978… Tali modalità di contagio alternative sono state valutate nelle Considerazioni Medico- Legali e per ciascuna è stata calcolata la significatività statistica di rappresentare la causa della patologia dedotta in ricorso. Tuttavia, contestualizzando le tre ipotesi alla epidemiologia delle Epatiti NonA-NonB del Sud Italia/Isole di fine anni '70- primi anni '80 e alle modalità con cui le singole ipotesi avrebbero potuto esercitare il loro effetto patogeno nella peculiare storia clinica del sig.
è risultata, per tutte, una significatività inferiore rispetto a quella Persona_1
calcolata per l'Emotrasfusione del 10/07/1978. In più, sono state escluse con sufficiente accuratezza cause alternative rispetto a quelle precedentemente
pag. 11/23 indagate. Infine, le Considerazioni Medico-Legali hanno permesso di escludere che la Cirrosi epatica del derivi da una pregressa patologia non Persona_1
correlata con i fatti dedotti in Giudizio. …. La modalità con cui l'Infezione HCV si è verificata è correlata, con una probabilità compresa tra il 70.6% e il 75.5%, alla emotrasfusione praticatagli il 10/07/1978, durante il ricovero in Ortopedia.
Il predetto CTU ha quindi concluso affermando “che la patologia che condusse a morte il sig. ha rappresentato, in termini di elevata probabilità Persona_1
scientifica, l'epifenomeno conclusivo di un processo epatitico post-trasfusionale cronicizzatosi, evoluto in cirrosi, trasformatosi in patologia tumorale e complicatosi con encefalopatia portosistemica, che ha preso origine dalla trasfusione effettuata il 10/07/1978 durante il ricovero ospedaliero presso la
Divisione di Ortopedia dell'ospedale “Umberto I” di Siracusa. È altresì possibile affermare che se quella unità di sangue da 300 cc non fosse stata somministrata, ciò avrebbe impedito, in termini di elevata probabilità scientifica, il verificarsi degli eventi epatici descritti e il decesso ad essi correlato”.
Gli approdi cui sono giunti gli ausiliari sono del resto in linea con gli orientamenti tracciati dalla giudice di legittimità sulla specifica tematica della prova relativa al nesso causale in tema di danni derivanti dalla somministrazione di emoderivati.
In particolare, è stato fondatamente affermato che “a carico dell'interessato la legge pone l'onere di provare l'effettuazione della trasfusione, l'insorgenza dell'epatite come conseguenza della stessa, il danno irreversibile che ne è derivato. Il rapporto di causalità tra la trasfusione e la patologia, in applicazione del criterio ampiamente seguito dalla giurisprudenza può esser dimostrato su base probabilistica, in base ai canoni propri della scienza medica
(Cass. n.753/05).
La validità dell'accertamento del nesso di causa secondo criteri probabilistici è peraltro riconosciuta dalla Suprema Corte in via generale anche in ambiti diversi pag. 12/23 e spesso lontani da quello sanitario (v., per due ipotesi fra loro eterogenee, Cass.
3 gennaio 2003 n. 4, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89; Cass.
25 gennaio 1986 n. 498, in tema di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, con riferimento alla mancata coabitazione dei coniugi).
Non privo di significato è poi, l'indirizzo seguito dalla Corte di giustizia CE , inteso ad accettare, sia pure in diversi ambiti rispetto a quello strettamente sanitario di cui si discute, che la causalità non possa che poggiare su logiche di tipo probabilistico (vedi CGE 13/7/06 n.295 e CGCE 15/2/05 n.12).
In tale prospettiva, non appare quindi condivisibile la motivazione del primo giudice (e la linea difensiva formulata dal ), tesa a confutare l'esistenza CP_1
di un nesso causale fra trasfusione praticata ed insorgenza della epatopatia, fondata sul mero decorso del tempo intercorso fra il fatto che si assume abbia provocato il contagio, e la scoperta della malattia, in considerazione del motivato parere espresso da ben due ausiliari nominati nel corso dei due giudizi, che sul punto, sono giunti alle medesime conclusioni, considerando l'assenza di pregressi segni clinici laboratoristici di sofferenza epatica, nonché l'elettiva via ematologica di trasmissione del virus attraverso la somministrazione del sangue e di emoderivati, ed entrambi hanno ritenuto con criterio di elevata probabilità, che il contagio con il virus fosse avvenuto attraverso le trasfusioni praticate presso la struttura pubblica ove era stato ricoverato nel 1978.
Infine, sebbene il nel costituirsi in giudizio non abbia riproposto la CP_1
questione sollevata in primo grado (secondo cui la patologia da cui il defunto era affetto, all'epoca delle trasfusioni subite, ossia il 1978, era sconosciuta, come erano sconosciute le cause che la determinavano con la conseguenza che, nessuna colpa, quindi, può attribuirsi all'Amm.ne convenuta), deve ricordarsi che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza (anche di questa Corte), è errata pag. 13/23 la tesi secondo la quale, fino ad epoca antecedente alla legge del 1967 n.592, il non avesse l'obbligo di controllare il sangue raccolto dai donatori CP_1
essendo stato introdotto tale obbligo solo con la sopra citata normativa, dovendosi escludere in tal modo la colpa omissiva in capo al . CP_1
Anche di recente, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in Controparte_1
epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli Controparte_1
obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una infezione da Controparte_1
epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21145; ibidem Cassazione civile sez. III,
22/01/2019, n.1566).
Alle luce delle su esposte considerazioni ben può affermarsi che la patologia che condusse a morte il sig. ha rappresentato, in termini di elevata Persona_1 probabilità scientifica, l'epifenomeno conclusivo di un processo epatitico post- trasfusionale cronicizzatosi, evoluto in cirrosi, trasformatosi in patologia tumorale e complicatosi con encefalopatia portosistemica, che ha preso origine pag. 14/23 dalla trasfusione effettuata il 10/07/1978 durante il ricovero ospedaliero presso la
Divisione di Ortopedia dell'ospedale “Umberto I” di Siracusa.
Il deve, pertanto, essere ritenuto responsabile del Controparte_1
contagio da HCV di e del suo successivo decesso. Persona_1
In merito alla quantificazione dei danni richiesti gli attori, nell'atto di citazione gli stessi hanno formulato le seguenti domande.
A) Danno permanente all'integrità psicofisica sofferto in vita da e Danno biologico terminale e/o catastrofale sofferto dal Persona_1
per la perdita della propria vita. Persona_1
Parte appellante ha sostenuto che il decesso di è Persona_1 correlabile alla patologia epatica discendente dall'originaria infezione da Virus
C, per nesso causale diretto, con la conseguenza che spetta ai suoi eredi il risarcimento del danno non patrimoniale riconducibile alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica subita in vita dal de cuius (compromessa, in fase di stabilità, in misura dell'90%) ed è certamente configurabile anche l'ulteriore danno c.d. biologico terminale/catastrofale, in relazione alle ultime settimane di vita del de cuius laddove, tra il repentino aggravamento delle patologie e l'evento morte, è trascorso un periodo di tempo sufficiente, in cui il de cuius, cosciente e vigile, ha indubbiamente percepito l'approssimarsi della sua fine, quindi, vissuto il consequenziale patema d'animo.
Orbene, con riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali sofferti in vita dal de cuius (danno permanente all'integrità psicofisica – danno biologico terminale e/o catastrofale), oggi rivendicati iure successionis dagli odierni attori, deve rilevarsi che secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. 21/02/2024, n. 4658) “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la
pag. 15/23 necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Ne consegue che, nel caso in esame, deve considerarsi:
- il lasso di tempo intercorso tra la manifestazione dei sintomi della malattia
- ossia, in mancanza di altri dati certi offerti dagli appellanti, il primo ricovero avvenuto il 5 dicembre 2003 – e la morte, avvenuta il 15 giugno
2009;
- il grado di invalidità riconosciuto dal CTU nominato in primo grado, il quale ha precisato che l'evoluzione in cirrosi epatica conclamata documentata dal dicembre del 2003 fino all' inizio del 2009 “era quantificabile nella misura del 60 % (Sessanta %). La progressione peggiorativa in cirrosi epatica ascrivibile alla classe C 10 di CHILD e
PUGH, complicata da HCC e da grave insufficienza epatica con encefalopatia porto-sistemica terminale, accertata dal marzo del 2009 fino al 15/06/2009, epoca del decesso del periziato, era quantificabile nella misura del 70 % (Settanta %).
Alla luce di tali risultanze e facendo riferimento ai valori monetari della componente del danno non patrimoniale “temporaneo” corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100% indicati nelle Tabelle di Milano del 2024 in € 115,00 al giorno (somma che ricomprende il danno biologico/dinamicorelazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore media pag. 16/23 presumibile) deve, quindi, liquidarsi la somma di € 133.633,00 con riferimento al periodo dal 5/12/2003 al 28/3/2009 (giorni 1937 moltiplicati per € 69 pari al
60% di € 115) e la somma di € 6.359,50 con riferimento al periodo dal 28/3/2009 al 15/06/2009 (giorni 79 moltiplicati per € 80,5 pari al 70% di 115), per un totale complessivo di € 140.012,50, spettante agli appellanti iure hereditatis.
Viceversa a parere del Collegio non può essere riconosciuto il danno c.d terminale.
Tale danno è stato cristallizzato dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n.
15350/2015) come la posta di danno liquidabile iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni e viene riconosciuto ricomprendendo al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Come chiarito dalla giurisprudenza (riportata anche dall'Osservatorio milanese nella redazione delle Tabelle del 2024), per il riconoscimento di tale danno è necessaria la prova della coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. In altri termini deve essere provata la consapevolezza della fine vita da parte della vittima che costituisce, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale.
Tuttavia, nel caso in esame, difetta la prova di tale consapevolezza, essendo all'uopo insufficienti le cartelle cliniche prodotte (doc. 7 e 8) dalle quali emerge solo uno stato cachettico del , ossia un'estrema magrezza Persona_1
e debolezza del de cuius.
Nessun altra prova o richiesta istruttoria è stata formulata dagli appellanti, con la conseguenza che tale domanda va rigettata.
B) Diritto dei congiunti di al risarcimento, iure Persona_1
proprio, del danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto pag. 17/23 parentale quale conseguenza risarcibile della condotta illecita ascrivibile al
. Controparte_1
Secondo la prospettazione degli appellanti, tale diritto discende dal pregiudizio che gli odierni attori hanno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale, quale evento esclusivamente riconducibile all'aggravamento della patologia epatica contratta dal de cuius in occasione delle trasfusioni di sangue subite nel
1978 (fonte di responsabilità del convenuto per condotta colposa CP_1
omissiva). L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta, nel caso di specie, nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost..
Rileva questa Corte che, come chiarito nelle numerose pronunce della Corte di legittimità, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, moglie e figli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale
(ossia ciò che solitamente accade) che la moglie e i figli soffrano per le pag. 18/23 gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
In particolare la Corte di Cassazione (cfr. la già citata sentenza n. 27658/2023) ha precisato che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del
15/07/2022, Rv. 665266 - 01). In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici
e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv.
665444 - 01).
Orbene, nel caso in esame, dalla produzione dello stato di famiglia emerge che gli appellanti sono la moglie e i figli del de cuius e dalla stessa prospettazione di pag. 19/23 cui all'atto di citazione emerge che i figli non erano conviventi con il de cuius.
Sono state, quindi, forniti gli elementi che consentono di determinare la sussistenza del danno subito dagli eredi iure proprio, ben potendosi, appunto, presumere che la perdita del congiunto ha comportato il venir meno di un effettivo e valido sostegno morale e/o economico nonché una grave alterazione delle condizioni di vita.
In merito alla liquidazione del suddetto danno questa Corte ritiene di applicare le tabelle integrate a punti Edizione 2024 del Tribunale di Milano le quali hanno indicato il “valore punto” in € 3.911,00 e i criteri per la distribuzione dei punti.
Sulla base di tali tabelle alla , moglie del de cuius, possono essere Pt_1
riconosciuti n. 40 punti, pari alla somma di 8 punti (in relazione all'età della vittima primaria, che al momento del decesso aveva 81 anni) di 16 punti (in relazione all'età della vittima secondaria che al momento del decesso del coniuge aveva 70 anni) e di 16 (per la convivenza).
Medesimi punti spettano a ciascuno dei figli, dovendosi sommare: punti 8 in relazione all'età della vittima primaria), punti 20 (in relazione all'età dei figli al momento del decesso, rispettivamente di 43 e 49 anni) e punti 12 (considerando i punti previsti per i familiari non conviventi e la sussistenza di due superstiti).
Moltiplicando i 40 punti per l'importo di € 3.911,00, la somma spettante a ciascuno degli appellanti risulta pari ad € 156.440,00.
Tuttavia, in relazione alla posizione della da tale importo deve essere Pt_1
detratto quello dell'assegno percepito una tantum dal coniuge di un soggetto deceduto in seguito a emotrasfusioni azionato iure proprio, di cui all'art. 2 comma 3 l. n. 210 del 1992, nelle more del presente giudizio in forza della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 877/2020 del 16.10.2020
(che si deposita in atti e confermata dalla sentenza 123/2023 della Corte
d'appello di Catania sezione lavoro), pari ad € 77.468,53.
pag. 20/23 Invero è ormai ius receptum che nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a Controparte_1
seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del
1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno qualora sia determinato nel suo preciso ammontare da parte del
. CP_1
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, affermarsi la responsabilità del in merito al contagio da HCV di e Controparte_1 Persona_1
del suo successivo decesso e lo stesso va condannato al risarcimento CP_1
del danno subito dal de cuius in favore degli eredi di , Persona_1
, e , nella misura Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva di € 140.012,50, nonché al risarcimento del danno subito iure proprio dai predetti eredi per la lesione del rapporto parentale e, specificamente, al pagamento di € 78.971,47 in favore di e di € 156.440,00 Parte_1
ciascuno in favore di e . Parte_2 Parte_3
Le somme come sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno andranno devalutate alla data del decesso del (15.06.2009), e Persona_1
quindi rivalutate calcolando, sulla somma di anno in anno rivalutata, gli interessi legali fino alla data della presente sentenza e, successivamente, gli interessi legali sul coacervo fino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma complessivamente riconosciuta e tenuto conto dell'aumento del 20% ex l'art. 4 co. 2 del dm 55/2014 richiesto nella nota spese, esclusa la fase di trattazione non effettuata nel presente giudizio di gravame), somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Gesualdo Davide Gulino.
P.Q.M.
pag. 21/23 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 651/2021 pubblicata il
04/02/2021, in totale riforma della sentenza, così provvede:
1) dichiara la responsabilità del , per il contagio da HCV di Controparte_1
e per il successivo decesso del medesimo;
Persona_1
2) condanna il al risarcimento dei danni e specificamente: Controparte_1
- al pagamento della somma complessiva di € 140.012,50, a titolo di danno biologico subito dal de cuius, in favore di , Parte_1
e , nella loro qualità Parte_2 Parte_3
di eredi di , devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e Persona_1
con gli interessi legali come in motivazione;
- al pagamento della somma di € 78.971,47, a titolo di risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale, in favore di
[...]
, devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e con gli interessi legali Pt_1
come in motivazione;
- al pagamento della somma di € 156.440,00, a titolo di risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale, in favore di Parte_2
, devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e con gli interessi legali
[...]
come in motivazione;
- al pagamento della somma di € 156.440,00, a titolo di risarcimento del danno iure proprio per lesione del rapporto parentale, in favore di Parte_3
, devalutata al 15.06.2009 e poi rivalutata e con gli interessi legali
[...]
come in motivazione;
3) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 26.948,40, quanto al primo grado del giudizio, ed in complessivi € 17.086,80 quanto al pag. 22/23 presente gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Gesualdo Davide
Gulino;
4) pone definitivamente le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto nel giudizio di primo grado, a carico del appellato. CP_1
Così deciso, in data 21/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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