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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
Dott. Nicola Saracino Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
145/2023 posta in deliberazione il giorno 9.4.2025
TRA
NQ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 CP_1
Avv. DESIDERI GIOVANNI;
( ) VIA CP_2 C.F._1
SARDEGNA, 50 00187 ROMA;
E
( ) CP_3 P.IVA_1
Avv. DI CARLO CARMEN FERRARA FABIO ( ) VIA CASAL C.F._2
Codi BERNOCCHI C /O RM A 73 ROMA;
E
( CP_4 P.IVA_2
Avv. FERRAGUTO ANDREA
[...
) Controparte_5 P.IVA_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8653/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. NQ DI PROCURATRICE SPECIALE DI ha proposto appello Parte_1 CP_1 avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito:
“a) rigetta ogni domanda della parte attrice e della parte Controparte_5 interveniente cessionaria del credito b) condanna parte attrice Parte_1 Controparte_5
e, in solido, la parte interveniente al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 20.000,00 (oltre spese generali 15% ed accessori come per legge) in favore, ed in parti eguali (10.000,00 euro ciascuna), delle parti convenute costituite”
Si sono costituiti in giudizio e instando per il rigetto CP_3 CP_4 dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2.Con il primo motivo l'appellante ha dedotto : “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DELL'ART.115, II COMMA C.P.C., NONCHÉ DELL'ART.2697 C.C. Con riferimento al capo di sentenza nell'ambito del quale il Tribunale ha considerato circostanza pacifica tra le parti che la produzione contabilizzata nelle fatture azionate nel corso del giudizio di primo grado per ottenere la relativa remunerazione sia stata resa al di fuori dei livelli di finanziamento individualmente assegnati negli anni di riferimento al presidio gestito dalla struttura attrice si chiede che la Corte di Appello voglia affermare che la questione del superamento del livello di finanziamento individualmente assegnato nel periodo di riferimento e per il presidio considerato (e, quindi, del conseguente carattere extra-budget della produzione resa di cui alle fatture azionate nel corso del giudizio di primo grado) non era affatto pacifica tra le parti in causa e che, per effetto dell'esistenza di tale contestazione, Cont gravava sulle controparti pubbliche ( e l'onere di provare la circostanza CP_4 dedotta (superamento del budget) ai sensi dell'art.2697, II comma c.c. Avendo le controparti pubbliche omesso di fornire la prova richiesta (che potrebbe essere raggiunta soltanto comprovando che la somma di tutti i pagamenti effettuati con riferimento ad una determinata annualità sia superiore al livello di finanziamento assegnato per quella determinata annualità), il Tribunale avrebbe dovuto accogliere tutte le domande attoree e, per l'effetto, condannare la e la , al pagamento degli importi azionati – oltre agli interessi nella Pt_2 CP_4 misura richiesta – a favore del cessionario per il tramite del procuratore Controparte_1 Pt_1
”
[...]
La doglianza è infondata.
2 In ordine a tale questione si richiama la recente sentenza di questa Corte con la quale si è affermato quanto segue.
“ Prima di approfondire il tema oggetto di causa, preme evidenziare che la questione del cd.
Budget o “tetto di spesa” sullo sfondo dei motivi di appello si riferisce all'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private in regime convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che, al fine di garantire assistenza sanitaria essenziale ed uniforme alla cittadinanza, si avvale anche di strutture private con meccanismi di rimborso economico di quanto erogato entro un preventivato “tetto di spesa” rimborsabile per ciascuna struttura per ciascun anno, secondo il sistema di 4 accreditamento di cui al dlgs n. 502/1992. Nell'ambito di questa cornice, si osserva che parte appellante, in sede di gravame, ha svolto le sue difese eminentemente sulla questione su cui si è fondato il rigetto della domanda formulata in primo grado, vale a dire il raggiungimento del tetto di spesa (c.d. budget) rimborsabile e rimborsato per le prestazioni da lei erogate in luogo del Servizio Sanitario Nazionale come fatto impeditivo al riconoscimento del suo credito fondato sulle decurtazioni tariffarie indebitamente operate Cont dall' al momento del rimborso. In particolare, l'appellante argomenta la doglianza sul piano procedurale lamentando sostanzialmente un difetto della sentenza per avere il giudice di prime cure emesso una pronuncia sul punto nonostante la mancanza di un'espressa eccezione Cont di raggiungimento del budget prefissato da parte dell' ., facendone discendere un vizio della decisione per violazione degli artt. 112 e 115 cpc. Dunque, atteso quanto sopra, il thema decidendum oggetto del presente giudizio deve intendersi limitato alla disamina dell'allegata erroneità della sentenza impugnata per avere quest'ultima statuito su una questione non esplicitamente eccepita dalla parte interessata. Quanto a questo punto, si evidenzia che il modo di procedere del giudice di prime cure deve andare – ad avviso di questa Corte – esente da censure. Nel caso di specie, con riguardo all'eccezione di raggiungimento del budget da parte Cont della struttura, si ritiene che l'allegazione difensiva e documentale operata dall' in primo grado sia sussumibile nell'alveo dell'”eccezione in senso lato” e come tale suscettibile addirittura di essere rilevata d'ufficio e non soggetta al divieto posto dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, in quanto espressamente limitato alle sole eccezioni in senso stretto. In punto di diritto, con recentissimo arresto, la Corte di
Cassazione, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio desumibili dal contratto oggetto di causa ( v. Cass. N. v. cass. 34053/2023 del 05/12/2023 in motivazione) ha statuito che “Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l'istruzione) o nella
3 rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l'istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l'efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse sono rilevabili d'ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n.
1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661). In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v.
Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U.
25/05/2001, n. 226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998; Cass.
n. 8525 del 06/05/2020). Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente “ E ancora, Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost.
e 6 CEDU. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 – in massima ). Inoltre, Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (v. Sez. U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 – in massima ) I recenti arresti giurisprudenziali appena menzionati si pongono sostanzialmente in linea di continuità rispetto a più risalenti arresti sul distinguo tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto come espressione di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato. Sul punto, infatti, la Cassazione a Sezioni Unite, già tempo
4 addietro, aveva statuito che È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte. Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione;
nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia qui in questione, nell'art. 2938 quanto all'eccezione di prescrizione. Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa
Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n.1099, ha provveduto alla sistemazione della materia. La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato". La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale. Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte. Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non
è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza,
5 la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà. La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 266, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonché dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21 agosto 2004
n. 16501. ( V. Cass. SSUU. N. 15661/2005- in motivazione). Ciò premesso in punto di eccezione in senso lato, preme anche osservare che assolutamente incompatibili con tale ricostruzione sistematica si presentano gli arresti della Cassazione sull'onere probatorio di superamento del budget gravante sull' ente debitore ( v. Cass. N. 5661/2021 e n. 10182/2021 –e, da ultimo
29474/2024-), muovendosi i due momenti procedurali su piani differenti e per certi aspetti complementari, essendo l'onere della prova relativo all'introduzione nel processo del presupposto dato documentale e/o probatorio in genere del budget e l'eccezione in senso lato relativa alle difese ed alle valutazioni inferenziali, in termini impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata, che su tale allegazione riposano. Nel caso di specie, occorre evidenziare che il dato del superamento del budget è stato introdotto in causa già nel ricorso ex art. 702 bis cpc della struttura, che nel calcolo del proprio credito per differenza tariffaria, oltre a dare per acquisito l'intervenuto pagamento delle fatture relative ai vari mesi del quadriennio in contestazione (2010- 2013( fino ad agosto 2013)), ha anche sollevato un'eccezione ex art.1460 cc tesa a paralizzare ogni eventuale contro pretesa di raggiungimento del tetto di spesa Cont reclamando l'inapplicabilità del budget massimo a fronte dell'inadempimento dell' nella corresponsione della tariffa ritenuta esatta;
inoltre, la stessa parte ricorrente allegava le Cont fatture di pagamento da parte dell' e gli accordi Clodio Fisiochinesiterapia – ASL relativi al medesimo quadriennio, in cui si fissava come condizione ineludibile degli accordi il raggiungimento del limite di budget predeterminato e la rimborsabilità delle prestazioni Cont erogate entro quei limiti. Il prospetto allegato dall di cui alla sentenza gravata non fa altro che riepilogare i rimborsi corrisposti alla struttura per il quadriennio in contestazione, in massima parte facendo riferimento alle medesime fatture già allegate da parte appellante ed ai pagamenti ulteriori ( rispetto a quelli cui si riferisce la pretesa di parte appellante fino ad Cont agosto 2013 e supportate dalle specifiche determine allegate dall' ), e la concorrenza di tutto quanto corrisposto per ciascun anno al raggiungimento del budget annuale fissato per la struttura per ciascun anno. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, dunque, il dato del raggiungimento del budget da parte della struttura era, già in primo grado, sia a livello allegativo che probatorio, incontrovertibilmente e ritualmente negli atti di causa e dato
6 per acquisito. Quanto, poi, agli effetti impeditivi della pretesa creditoria della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III,
29 Ottobre 2019, n. 27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con.
Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III,
14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III,
10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi
— l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui. Cons. Stato, Ad.
Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n.
418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992,
n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi. Dato il
7 carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture Cont sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206)). Consegue a quanto sopra che le argomentazioni di parte appellante sul punto non possono essere accolte.
“
In conclusione, osserva il Collegio che, trattandosi di eccezione in senso lato, era onere dell'appellante, non assolto, di fornire la prova del mancato superamento dei tetti di spesa . Ciò
a prescindere dal fatto che, in ogni caso, sussiste la prova del superamento dei tetti di spesa.
Correttamente infatti il tribunale, pur muovendo dall'erroneo presupposto che l'onere della prova del superamento del budget gravasse sui convenuti ha affermato: Si condivide la tesi Cont dell' quando osserva che il superamento del budget appare pacifico: non si comprenderebbe appieno l'eccezione di nullità del tetto di spesa sollevata sia dalla
[...]
che dalla e la domanda subordinata di indebito arricchimento la quale CP_5 Parte_1 rileva un'ammissione implicita di svolgimento di prestazioni sanitarie rese sine titulo;
quindi ulteriori rispetto al budget prestabilito. La stessa nel proprio atto di citazione CP_6 richiama l'esistenza di un tetto di spesa e ritiene che la controversia abbia ad oggetto prestazioni rese extra-budget (pag. 3 dell'atto di citazione). Nel dettaglio la richiesta di pagamento si fonda sull'emissione a saldo di n. 4 fatture. La fattura n. 7 del 28.02.2011 era stata emessa a fronte delle prestazioni di ), erogate dall' Parte_3 [...]
nel mese di febbraio 2011. Tali prestazioni non erano state riconosciute ed erano CP_7 state contestate con nota prot. n. 60918/2014 in quanto, sebbene con DCA n. 109 del Parte 24.11.2011 sia stato definito il budget per le prestazioni di pari ad € 600.530,00, dette prestazioni non erano mai state validate dall' in quanto extra- Controparte_8 budget. Analogamente, la fattura n. 2 emessa a saldo per l'anno 2012 e le fatture nn. 3 e 4 emesse a saldo per l'anno 2013 erano relative a somme per le quali l'I.R.C.C.S. San Raffaele
Pisana aveva già emesso fatture di saldo per gli anni 2012 e 2013, in applicazione della D.G.R.
n. 51 del 17.02.2012.
3. Ciò trova peraltro conferma nel secondo motivo di appello rubricato che si fonda sostanzialmente sulla inadeguatezza dei tetti di spesa ovvero sulla non applicabilità dei tetti di spesa per le prestazioni erogate ricomprese nei livelli essenziali assistenziali “ SUL TEMA
FONDAMENTALE DELLA CAUSA: LA FONDATEZZA DEL CREDITO AZIONATO DA SAN
8 RAFFAELE PER LE PRESTAZIONI EROGATE RICOMPRESE NEI LIVELLI ESSENZIALI
ASSISTENZIALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 ED 8 QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992
E SMI, DEGLI ARTT. 41, 54 E 97 COST., DELL'ART. 2 COMMA 5 LETTERA B) DEL DPR
14 GENNAIO 1997 N. 37, DELL'ART. 27 D. LGS. N. 68/2011, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1418
E 1419 COD. CIV. IN TEMA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO.
Ha invece correttamente affermato il Tribunale: “ Si ritiene che dopo l'entrata in vigore del
D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n.
27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez.
III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016,
n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons.
Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen.,
12/04/2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418;
Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n.
356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima
9 efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.”
Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività
è ormai costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione.
4. Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art 2041 c.c. è palesemente infondato.
A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione 25514 /2024: “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la
P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c..”
5. Ogni altra domanda è assorbita e istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto sono irrilevanti ai fini del decidere.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna Q DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 CP_1 alla rifusione delle spese del grado in favore di di 3 e di
[...] CP_3 CP_4 che liquida per ciascuna di esse in E 24.000,00, per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma, 25.5.2025
IL PRESIDENTE EST
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
Dott. Nicola Saracino Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
145/2023 posta in deliberazione il giorno 9.4.2025
TRA
NQ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 CP_1
Avv. DESIDERI GIOVANNI;
( ) VIA CP_2 C.F._1
SARDEGNA, 50 00187 ROMA;
E
( ) CP_3 P.IVA_1
Avv. DI CARLO CARMEN FERRARA FABIO ( ) VIA CASAL C.F._2
Codi BERNOCCHI C /O RM A 73 ROMA;
E
( CP_4 P.IVA_2
Avv. FERRAGUTO ANDREA
[...
) Controparte_5 P.IVA_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8653/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. NQ DI PROCURATRICE SPECIALE DI ha proposto appello Parte_1 CP_1 avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito:
“a) rigetta ogni domanda della parte attrice e della parte Controparte_5 interveniente cessionaria del credito b) condanna parte attrice Parte_1 Controparte_5
e, in solido, la parte interveniente al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 20.000,00 (oltre spese generali 15% ed accessori come per legge) in favore, ed in parti eguali (10.000,00 euro ciascuna), delle parti convenute costituite”
Si sono costituiti in giudizio e instando per il rigetto CP_3 CP_4 dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2.Con il primo motivo l'appellante ha dedotto : “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DELL'ART.115, II COMMA C.P.C., NONCHÉ DELL'ART.2697 C.C. Con riferimento al capo di sentenza nell'ambito del quale il Tribunale ha considerato circostanza pacifica tra le parti che la produzione contabilizzata nelle fatture azionate nel corso del giudizio di primo grado per ottenere la relativa remunerazione sia stata resa al di fuori dei livelli di finanziamento individualmente assegnati negli anni di riferimento al presidio gestito dalla struttura attrice si chiede che la Corte di Appello voglia affermare che la questione del superamento del livello di finanziamento individualmente assegnato nel periodo di riferimento e per il presidio considerato (e, quindi, del conseguente carattere extra-budget della produzione resa di cui alle fatture azionate nel corso del giudizio di primo grado) non era affatto pacifica tra le parti in causa e che, per effetto dell'esistenza di tale contestazione, Cont gravava sulle controparti pubbliche ( e l'onere di provare la circostanza CP_4 dedotta (superamento del budget) ai sensi dell'art.2697, II comma c.c. Avendo le controparti pubbliche omesso di fornire la prova richiesta (che potrebbe essere raggiunta soltanto comprovando che la somma di tutti i pagamenti effettuati con riferimento ad una determinata annualità sia superiore al livello di finanziamento assegnato per quella determinata annualità), il Tribunale avrebbe dovuto accogliere tutte le domande attoree e, per l'effetto, condannare la e la , al pagamento degli importi azionati – oltre agli interessi nella Pt_2 CP_4 misura richiesta – a favore del cessionario per il tramite del procuratore Controparte_1 Pt_1
”
[...]
La doglianza è infondata.
2 In ordine a tale questione si richiama la recente sentenza di questa Corte con la quale si è affermato quanto segue.
“ Prima di approfondire il tema oggetto di causa, preme evidenziare che la questione del cd.
Budget o “tetto di spesa” sullo sfondo dei motivi di appello si riferisce all'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private in regime convenzionato con il sistema sanitario nazionale, che, al fine di garantire assistenza sanitaria essenziale ed uniforme alla cittadinanza, si avvale anche di strutture private con meccanismi di rimborso economico di quanto erogato entro un preventivato “tetto di spesa” rimborsabile per ciascuna struttura per ciascun anno, secondo il sistema di 4 accreditamento di cui al dlgs n. 502/1992. Nell'ambito di questa cornice, si osserva che parte appellante, in sede di gravame, ha svolto le sue difese eminentemente sulla questione su cui si è fondato il rigetto della domanda formulata in primo grado, vale a dire il raggiungimento del tetto di spesa (c.d. budget) rimborsabile e rimborsato per le prestazioni da lei erogate in luogo del Servizio Sanitario Nazionale come fatto impeditivo al riconoscimento del suo credito fondato sulle decurtazioni tariffarie indebitamente operate Cont dall' al momento del rimborso. In particolare, l'appellante argomenta la doglianza sul piano procedurale lamentando sostanzialmente un difetto della sentenza per avere il giudice di prime cure emesso una pronuncia sul punto nonostante la mancanza di un'espressa eccezione Cont di raggiungimento del budget prefissato da parte dell' ., facendone discendere un vizio della decisione per violazione degli artt. 112 e 115 cpc. Dunque, atteso quanto sopra, il thema decidendum oggetto del presente giudizio deve intendersi limitato alla disamina dell'allegata erroneità della sentenza impugnata per avere quest'ultima statuito su una questione non esplicitamente eccepita dalla parte interessata. Quanto a questo punto, si evidenzia che il modo di procedere del giudice di prime cure deve andare – ad avviso di questa Corte – esente da censure. Nel caso di specie, con riguardo all'eccezione di raggiungimento del budget da parte Cont della struttura, si ritiene che l'allegazione difensiva e documentale operata dall' in primo grado sia sussumibile nell'alveo dell'”eccezione in senso lato” e come tale suscettibile addirittura di essere rilevata d'ufficio e non soggetta al divieto posto dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, in quanto espressamente limitato alle sole eccezioni in senso stretto. In punto di diritto, con recentissimo arresto, la Corte di
Cassazione, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio desumibili dal contratto oggetto di causa ( v. Cass. N. v. cass. 34053/2023 del 05/12/2023 in motivazione) ha statuito che “Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l'istruzione) o nella
3 rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l'istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l'efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse sono rilevabili d'ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n.
1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661). In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v.
Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U.
25/05/2001, n. 226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998; Cass.
n. 8525 del 06/05/2020). Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente “ E ancora, Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost.
e 6 CEDU. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 – in massima ). Inoltre, Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. (v. Sez. U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 – in massima ) I recenti arresti giurisprudenziali appena menzionati si pongono sostanzialmente in linea di continuità rispetto a più risalenti arresti sul distinguo tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto come espressione di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato. Sul punto, infatti, la Cassazione a Sezioni Unite, già tempo
4 addietro, aveva statuito che È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte. Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione;
nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia qui in questione, nell'art. 2938 quanto all'eccezione di prescrizione. Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa
Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n.1099, ha provveduto alla sistemazione della materia. La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato". La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale. Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte. Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non
è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza,
5 la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà. La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 266, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonché dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21 agosto 2004
n. 16501. ( V. Cass. SSUU. N. 15661/2005- in motivazione). Ciò premesso in punto di eccezione in senso lato, preme anche osservare che assolutamente incompatibili con tale ricostruzione sistematica si presentano gli arresti della Cassazione sull'onere probatorio di superamento del budget gravante sull' ente debitore ( v. Cass. N. 5661/2021 e n. 10182/2021 –e, da ultimo
29474/2024-), muovendosi i due momenti procedurali su piani differenti e per certi aspetti complementari, essendo l'onere della prova relativo all'introduzione nel processo del presupposto dato documentale e/o probatorio in genere del budget e l'eccezione in senso lato relativa alle difese ed alle valutazioni inferenziali, in termini impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata, che su tale allegazione riposano. Nel caso di specie, occorre evidenziare che il dato del superamento del budget è stato introdotto in causa già nel ricorso ex art. 702 bis cpc della struttura, che nel calcolo del proprio credito per differenza tariffaria, oltre a dare per acquisito l'intervenuto pagamento delle fatture relative ai vari mesi del quadriennio in contestazione (2010- 2013( fino ad agosto 2013)), ha anche sollevato un'eccezione ex art.1460 cc tesa a paralizzare ogni eventuale contro pretesa di raggiungimento del tetto di spesa Cont reclamando l'inapplicabilità del budget massimo a fronte dell'inadempimento dell' nella corresponsione della tariffa ritenuta esatta;
inoltre, la stessa parte ricorrente allegava le Cont fatture di pagamento da parte dell' e gli accordi Clodio Fisiochinesiterapia – ASL relativi al medesimo quadriennio, in cui si fissava come condizione ineludibile degli accordi il raggiungimento del limite di budget predeterminato e la rimborsabilità delle prestazioni Cont erogate entro quei limiti. Il prospetto allegato dall di cui alla sentenza gravata non fa altro che riepilogare i rimborsi corrisposti alla struttura per il quadriennio in contestazione, in massima parte facendo riferimento alle medesime fatture già allegate da parte appellante ed ai pagamenti ulteriori ( rispetto a quelli cui si riferisce la pretesa di parte appellante fino ad Cont agosto 2013 e supportate dalle specifiche determine allegate dall' ), e la concorrenza di tutto quanto corrisposto per ciascun anno al raggiungimento del budget annuale fissato per la struttura per ciascun anno. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, dunque, il dato del raggiungimento del budget da parte della struttura era, già in primo grado, sia a livello allegativo che probatorio, incontrovertibilmente e ritualmente negli atti di causa e dato
6 per acquisito. Quanto, poi, agli effetti impeditivi della pretesa creditoria della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III,
29 Ottobre 2019, n. 27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con.
Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III,
14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III,
10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi
— l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui. Cons. Stato, Ad.
Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n.
418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992,
n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi. Dato il
7 carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture Cont sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206)). Consegue a quanto sopra che le argomentazioni di parte appellante sul punto non possono essere accolte.
“
In conclusione, osserva il Collegio che, trattandosi di eccezione in senso lato, era onere dell'appellante, non assolto, di fornire la prova del mancato superamento dei tetti di spesa . Ciò
a prescindere dal fatto che, in ogni caso, sussiste la prova del superamento dei tetti di spesa.
Correttamente infatti il tribunale, pur muovendo dall'erroneo presupposto che l'onere della prova del superamento del budget gravasse sui convenuti ha affermato: Si condivide la tesi Cont dell' quando osserva che il superamento del budget appare pacifico: non si comprenderebbe appieno l'eccezione di nullità del tetto di spesa sollevata sia dalla
[...]
che dalla e la domanda subordinata di indebito arricchimento la quale CP_5 Parte_1 rileva un'ammissione implicita di svolgimento di prestazioni sanitarie rese sine titulo;
quindi ulteriori rispetto al budget prestabilito. La stessa nel proprio atto di citazione CP_6 richiama l'esistenza di un tetto di spesa e ritiene che la controversia abbia ad oggetto prestazioni rese extra-budget (pag. 3 dell'atto di citazione). Nel dettaglio la richiesta di pagamento si fonda sull'emissione a saldo di n. 4 fatture. La fattura n. 7 del 28.02.2011 era stata emessa a fronte delle prestazioni di ), erogate dall' Parte_3 [...]
nel mese di febbraio 2011. Tali prestazioni non erano state riconosciute ed erano CP_7 state contestate con nota prot. n. 60918/2014 in quanto, sebbene con DCA n. 109 del Parte 24.11.2011 sia stato definito il budget per le prestazioni di pari ad € 600.530,00, dette prestazioni non erano mai state validate dall' in quanto extra- Controparte_8 budget. Analogamente, la fattura n. 2 emessa a saldo per l'anno 2012 e le fatture nn. 3 e 4 emesse a saldo per l'anno 2013 erano relative a somme per le quali l'I.R.C.C.S. San Raffaele
Pisana aveva già emesso fatture di saldo per gli anni 2012 e 2013, in applicazione della D.G.R.
n. 51 del 17.02.2012.
3. Ciò trova peraltro conferma nel secondo motivo di appello rubricato che si fonda sostanzialmente sulla inadeguatezza dei tetti di spesa ovvero sulla non applicabilità dei tetti di spesa per le prestazioni erogate ricomprese nei livelli essenziali assistenziali “ SUL TEMA
FONDAMENTALE DELLA CAUSA: LA FONDATEZZA DEL CREDITO AZIONATO DA SAN
8 RAFFAELE PER LE PRESTAZIONI EROGATE RICOMPRESE NEI LIVELLI ESSENZIALI
ASSISTENZIALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 ED 8 QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992
E SMI, DEGLI ARTT. 41, 54 E 97 COST., DELL'ART. 2 COMMA 5 LETTERA B) DEL DPR
14 GENNAIO 1997 N. 37, DELL'ART. 27 D. LGS. N. 68/2011, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1418
E 1419 COD. CIV. IN TEMA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO.
Ha invece correttamente affermato il Tribunale: “ Si ritiene che dopo l'entrata in vigore del
D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n.
27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez.
III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016,
n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons.
Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen.,
12/04/2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418;
Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n.
356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima
9 efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.”
Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività
è ormai costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione.
4. Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art 2041 c.c. è palesemente infondato.
A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione 25514 /2024: “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la
P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c..”
5. Ogni altra domanda è assorbita e istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto sono irrilevanti ai fini del decidere.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna Q DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 CP_1 alla rifusione delle spese del grado in favore di di 3 e di
[...] CP_3 CP_4 che liquida per ciascuna di esse in E 24.000,00, per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma, 25.5.2025
IL PRESIDENTE EST
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