TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7552/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7552/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. STORELLA ALVARO Parte_1
ANTONIO;
ATTORE
CONTRO
ARCH. , rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CARACUTA CARLO;
CP_1
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'Arch. Parte_1
, quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ruffano, al fine di ottenere CP_1
il risarcimento dei danni patiti, anche a titolo di perdita di chance, per la riferita mala gestio della procedura pubblica di acquisto dell'immobile di proprietà del Comune, distinto in catasto al fgl. 29
p.lle 1393 e 1394 di complessivi mq. 562. In particolare, ha assunto che il – a fronte della CP_2
manifestazione di interesse del nei confronti del predetto cespite – ha proceduto ad Parte_1
alienare lo stesso bene al Santuario di San Rocco. Tale procedura di alienazione avrebbe violato il principio di buon andamento e di imparzialità della P.A., tenuto conto dell'esistenza di un fabbricato abusivo sul lotto e della presentazione di un'offerta di molto superiore rispetto al prezzo di vendita corrisposto dall'Ente ecclesiastico.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente si è costituita l'Arch. he ha eccepito CP_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo, ha chiesto di chiamare in causa l'Ente territoriale e, nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda.
1 A scioglimento di riserva è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed è stato assegnato un termine a parte attrice per sanare detta nullità; all'esito di detto incombente le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla tardiva integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, stante il deposito telematico della citazione in epoca successiva rispetto al termine assegnato ed, infine, la causa è stata rinviata per p.c. e discussione all'udienza del 5.12.2024 con un termine anteriore per il deposito di note conclusive.
La causa è stata infine rinviata all'8.5.2025 ove è stata trattenuta per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a fronte del pregresso deposito di scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In disparte i dubbi in ordine al deposito telematico tardivo dell'integrazione della citazione, va evidenziato che in punto di fatto l'attore ha lamentato “l'illegittimità dell'operato dell'Arch. quale funzionario e responsabile del settore nonché responsabile del CP_1
procedimento del per la adozione di atti arbitrari, lesivi degli interessi Controparte_3
dell'attore in spregio ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e del conseguente grave pregiudizio che tale mala gestio ha arrecato al sig. (così p.to Parte_1
15 dell'originario atto).
Stante tale prospettazione, quindi, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio il , Controparte_3
presso il quale la professionista lavorava quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico, poiché già in punto di allegazione si comprende che le condotte astrattamente fonte di responsabilità sono ascrivibili al e non all'Arch. ersonalmente. CP_2 CP_1
È infatti incontestato e pacifico, e ancor prima dato per presupposto, che la NO abbia emesso provvedimenti ritenuti dall'attore illegittimi proprio quale responsabile dell'Ufficio tecnico e non motu proprio, ossia discostandosi dagli interessi del ed in violazione di norme preposte al CP_2
buon andamento della P.A. e della trasparenza dell'agere amministrativo. Sul punto va altresì sottolineato che tale aspetto emerge sia dal p.to 1) della citazione, ove l'attore precisa che “il
, a ministero del Responsabile del Settore Arch. pubblicava Controparte_3 CP_1
avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'acquisto dell'immobile di proprietà del
, sia, indirettamente, dal provvedimento di archiviazione del 19.01.2021, ove è precisato CP_2
che “non è in alcun modo provato che l'indagata abbia agito allo scopo precipuo di favore il
, avendo la stessa agito sulla base del parere redatto in data 9.01.2013 Parte_2
2 dall'avv. Valeria Pellegrino e della consulenza tecnica in data 13.2.2014 del geom. CP_4
che hanno ricostruito le vicende del terreno alienato”.
Ne consegue, in definitiva, che la domanda andava rivolta nei confronti del per il principio CP_2
di immedesimazione organica. Del resto, nell'atto di citazione integrato, lo stesso attore discetta di responsabilità propria della P.A. (cfr. p. 8 del libello).
Va ad abundantiam rilevato che non vi erano neppure le condizioni per disporre la chiamata in causa del perché, anche all'esito della declaratoria di nullità della citazione, l'attore ha CP_2
insistito unicamente nelle conclusioni formulate nei confronti della (cfr. pp. 10 e 11 della CP_1
citazione rinnovata).
Né il Tribunale era tenuto a sollecitare il contraddittorio tra le parti sul punto, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, posto che nella vicenda in esame la convenuta aveva contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, pur chiedendo di chiamare in causa il CP_2
Ciò poiché l'art. 101 c.p.c. ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via” e vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni “che siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno già parte del “thema decidendum”
(Cass. 05/12/2017, n. 29098), perciò non modificano il quadro fattuale e non comportano nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (ex multis cfr., di recente, Cass.
05/07/2022, n. 21186; Cass. 28/09/2022, n. 28243)” (così Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud.
19/10/2022) 11/11/2022, n. 33378).
A quanto sinora esposto va infine aggiunto che allo stato sussistono dubbi anche in punto di legittimazione attiva alla richiesta risarcitoria. Infatti, nel primigenio atto introduttivo il ha agito unicamente in proprio, lamentando danni (anche quale perdita di chance) per Parte_1
la preclusione ad usare il terreno per la commercializzazione dei propri prodotti (cfr. p.to 16); nella citazione integrata, per converso, ha “sommato” alla prima legittimazione quella di legale rapp.te p.t. della , pur dolendosi degli stessi pregiudizi riportati nella originaria Controparte_5
citazione (cfr. p. 19 atto integrato).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, in base al valore della domanda indicato in citazione e tenuto conto delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. In difetto di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., le spese per la fase di trattazione/istruttoria sono
3 state decurtate del 70%; le restanti fasi, per converso, sono state decurtate del 50%, in considerazione della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 7552/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda attrice;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Arch. Parte_1
, liquidate in euro 5.918,00 oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA CP_1
e CAP come per legge.
Lecce, 20/05/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7552/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. STORELLA ALVARO Parte_1
ANTONIO;
ATTORE
CONTRO
ARCH. , rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CARACUTA CARLO;
CP_1
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'Arch. Parte_1
, quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ruffano, al fine di ottenere CP_1
il risarcimento dei danni patiti, anche a titolo di perdita di chance, per la riferita mala gestio della procedura pubblica di acquisto dell'immobile di proprietà del Comune, distinto in catasto al fgl. 29
p.lle 1393 e 1394 di complessivi mq. 562. In particolare, ha assunto che il – a fronte della CP_2
manifestazione di interesse del nei confronti del predetto cespite – ha proceduto ad Parte_1
alienare lo stesso bene al Santuario di San Rocco. Tale procedura di alienazione avrebbe violato il principio di buon andamento e di imparzialità della P.A., tenuto conto dell'esistenza di un fabbricato abusivo sul lotto e della presentazione di un'offerta di molto superiore rispetto al prezzo di vendita corrisposto dall'Ente ecclesiastico.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente si è costituita l'Arch. he ha eccepito CP_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo, ha chiesto di chiamare in causa l'Ente territoriale e, nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda.
1 A scioglimento di riserva è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed è stato assegnato un termine a parte attrice per sanare detta nullità; all'esito di detto incombente le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla tardiva integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, stante il deposito telematico della citazione in epoca successiva rispetto al termine assegnato ed, infine, la causa è stata rinviata per p.c. e discussione all'udienza del 5.12.2024 con un termine anteriore per il deposito di note conclusive.
La causa è stata infine rinviata all'8.5.2025 ove è stata trattenuta per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a fronte del pregresso deposito di scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In disparte i dubbi in ordine al deposito telematico tardivo dell'integrazione della citazione, va evidenziato che in punto di fatto l'attore ha lamentato “l'illegittimità dell'operato dell'Arch. quale funzionario e responsabile del settore nonché responsabile del CP_1
procedimento del per la adozione di atti arbitrari, lesivi degli interessi Controparte_3
dell'attore in spregio ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e del conseguente grave pregiudizio che tale mala gestio ha arrecato al sig. (così p.to Parte_1
15 dell'originario atto).
Stante tale prospettazione, quindi, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio il , Controparte_3
presso il quale la professionista lavorava quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico, poiché già in punto di allegazione si comprende che le condotte astrattamente fonte di responsabilità sono ascrivibili al e non all'Arch. ersonalmente. CP_2 CP_1
È infatti incontestato e pacifico, e ancor prima dato per presupposto, che la NO abbia emesso provvedimenti ritenuti dall'attore illegittimi proprio quale responsabile dell'Ufficio tecnico e non motu proprio, ossia discostandosi dagli interessi del ed in violazione di norme preposte al CP_2
buon andamento della P.A. e della trasparenza dell'agere amministrativo. Sul punto va altresì sottolineato che tale aspetto emerge sia dal p.to 1) della citazione, ove l'attore precisa che “il
, a ministero del Responsabile del Settore Arch. pubblicava Controparte_3 CP_1
avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'acquisto dell'immobile di proprietà del
, sia, indirettamente, dal provvedimento di archiviazione del 19.01.2021, ove è precisato CP_2
che “non è in alcun modo provato che l'indagata abbia agito allo scopo precipuo di favore il
, avendo la stessa agito sulla base del parere redatto in data 9.01.2013 Parte_2
2 dall'avv. Valeria Pellegrino e della consulenza tecnica in data 13.2.2014 del geom. CP_4
che hanno ricostruito le vicende del terreno alienato”.
Ne consegue, in definitiva, che la domanda andava rivolta nei confronti del per il principio CP_2
di immedesimazione organica. Del resto, nell'atto di citazione integrato, lo stesso attore discetta di responsabilità propria della P.A. (cfr. p. 8 del libello).
Va ad abundantiam rilevato che non vi erano neppure le condizioni per disporre la chiamata in causa del perché, anche all'esito della declaratoria di nullità della citazione, l'attore ha CP_2
insistito unicamente nelle conclusioni formulate nei confronti della (cfr. pp. 10 e 11 della CP_1
citazione rinnovata).
Né il Tribunale era tenuto a sollecitare il contraddittorio tra le parti sul punto, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, posto che nella vicenda in esame la convenuta aveva contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, pur chiedendo di chiamare in causa il CP_2
Ciò poiché l'art. 101 c.p.c. ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via” e vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni “che siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno già parte del “thema decidendum”
(Cass. 05/12/2017, n. 29098), perciò non modificano il quadro fattuale e non comportano nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (ex multis cfr., di recente, Cass.
05/07/2022, n. 21186; Cass. 28/09/2022, n. 28243)” (così Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud.
19/10/2022) 11/11/2022, n. 33378).
A quanto sinora esposto va infine aggiunto che allo stato sussistono dubbi anche in punto di legittimazione attiva alla richiesta risarcitoria. Infatti, nel primigenio atto introduttivo il ha agito unicamente in proprio, lamentando danni (anche quale perdita di chance) per Parte_1
la preclusione ad usare il terreno per la commercializzazione dei propri prodotti (cfr. p.to 16); nella citazione integrata, per converso, ha “sommato” alla prima legittimazione quella di legale rapp.te p.t. della , pur dolendosi degli stessi pregiudizi riportati nella originaria Controparte_5
citazione (cfr. p. 19 atto integrato).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, in base al valore della domanda indicato in citazione e tenuto conto delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. In difetto di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., le spese per la fase di trattazione/istruttoria sono
3 state decurtate del 70%; le restanti fasi, per converso, sono state decurtate del 50%, in considerazione della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 7552/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda attrice;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Arch. Parte_1
, liquidate in euro 5.918,00 oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA CP_1
e CAP come per legge.
Lecce, 20/05/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
4