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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 9.12.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555/2025 R.G
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Paternò (CT), via N. Sauro n. 21, presso lo studio dell'avv. Cinzia Caruso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., con il funzionario delegato Controparte_1 CP_2
ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Resistente Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.3.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere docente di scuola primaria con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “NE ZO” di Catania;
b) di avere prestato servizio negli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020 presso , Controparte_4
maturando, rispettivamente, giorni n. 22,08 e n. 24,18 di ferie, senza averne fruito;
c) che nell'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio presso ST di CA (CT), maturando n. Controparte_5
21,08 giorni di ferie, dei quali solamente 3 fruiti;
d) che negli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo NE ZO (CT), maturando, rispettivamente, giorni n. 24,89, n. 26,22 e n. 26,31 di ferie, senza averne fruito, ad eccezione dell'a.s.
2021/2022 in relazione al quale ha fruito di soli 3 giorni di ferie;
e) che negli anni scolastici in questione, il Dirigente Scolastico non ha provveduto a sollecitare la fruizione delle ferie, né i giorni di ferie non goduti sono stati retribuiti;
f) che la Sez. I della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 18/01/2024, n. 218/22 ha sancito che: “L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. Spetta al datore di lavoro che non vuole riconoscere l'indennità per le ferie maturate e non godute dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di usufruire tutte le ferie maturate e non godute. Inoltre è sempre il datore di lavoro a dover fornire la prova di avere formalmente informato il lavoratore in modo accurato ed in tempo utile della mancata monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro e che nonostante detto avviso il lavoratore abbia rifiutato di usufruire delle ferie”; g) che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto informandolo, altresì, che la mancata fruizione potrebbe comportare la perdita dell'indennizzo; h) che la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico è stata oggetto di evoluzione normativa;
i) che, in particolare, con l'entrata in vigore dell'art. 1 co. 54 legge n. 228/2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, autorizzando il successivo comma 55, per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie;
l) che le ferie devono essere richieste dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, il quale non può d'ufficio collocare i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni tra l'8 ed il 30 giugno di ciascun anno, senza un'esplicita richiesta dell'interessato; m) che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, come di recente statuito dalla Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza del 17/06/2024, n.16715; n) che secondo il principio generale di non discriminazione, sancito dal D.lgs. 368/2001 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, i lavoratori con contratto a termine devono beneficiare degli stessi diritti e condizioni di trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato, comprese le ferie;
o) che, pertanto, ha diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti, dal momento che la stessa non è stata messa dal dirigente scolastico nelle condizioni di poterne fruire, ciò non potendo comportare la perdita dell'indennizzo.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “- Accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della ricorrente;
- Condannare il in Controparte_1
persona del ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (per un totale di giorni 138,76) della somma spettante per legge oltre interessi legali e rivalutazioni dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.”.
Con memoria depositata il 18.11.2025 si è costituito il resistente, rilevando che i rapporti CP_1
di servizio oggetto di causa sono stati già oggetto del giudizio iscritto al n. R.G. 6391/2023 definito con sentenza n. 1829/2024, sicchè le pretese avanzate nel presente giudizio sono coperte da giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. ed art. 324 c.p.c.; eccepita, inoltre, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. o dell'art. 2947 c.c. ovvero ordinaria ex. art. 2946 c.c. e richiamata, altresì, giurisprudenza di merito in tema di ferie non godute del personale docente, ha affermato che nel computo dei giorni di ferie residui va tenuto conto anche dei giorni di sospensione in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio, atteso che tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto la ricorrente, per ciascun anno, è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività, così come dal conteggio andrebbero espunti i giorni per anno previsti in sostituzione di festività soppresse, ribadendo, infine, che alcuna ulteriore informativa è prevista dal
CCNL, essendo, peraltro, il calendario regionale un atto normativo pubblico.
Ciò posto parte resistente, evidenziato come, tenendo conto dei giorni di chiusura della scuola negli anni scolastici dedotti in ricorso, conseguirebbe, al più, un residuo di giorni 25, per un'indennità massima non contestata pari ad € 500,00, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso per avere la ricorrente già formulato azione per gli stessi contratti;
- Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
- Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti di quanto evidenziato nel presente atto;
- Disporre, in estremo subordine, condanna generica illiquida;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
L'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di alla Parte_1
monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù di contratti a tempo determinato e, CP_1
conseguentemente al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita violazione dell'art. 2909 cc, formulata dal resistente, evincendosi dalla documentazione CP_1
da quest'ultimo allegata alla propria memoria difensiva, che parte ricorrente ha sì già agito in giudizio davanti a questo Ufficio con riferimento alle medesime annualità di servizio, ma con diverso thema decidendum, ossia per il riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma
121 della L. n. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte, per cui “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cass. civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Peraltro la Suprema Corte, sulla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva, con ordinanza
20.06.2023 n. 17643, ha affermato: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 emessa in data 11/2/2025 nel proc. n. 11015/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n. 5522/2024 emessa in data 8.12.2024 nel proc. n. 5737/2024 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo e sentenza n.
1468/2025 emessa in data 2.4.2025 nel proc. n. 299/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Cutrona;
cfr. altresì, da ultimo, sentenze nn. 2745/2025, 2746/2025, 2747/2025, 2749/2025, 2750/2025, 2751/2025, emesse in data 27.6.2025 nei proc. nn. 1713/2025, 1749/2025, 1756/2025, 2258/2025, 2260/2025,
1760/2025 R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri – e sentenza n. 3362/2025 emessa in data 22.9.2025 nel proc. n. 1042/2025 – est. dott.ssa F. Amoroso): “Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n.
13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le Per_1
ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro” (cfr., in particolare, sentenze del
Tribunale di Catania n. 624/2025, n. 5522/2024 e n. 1468/2025, cit.). Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato (cfr. stato matricolare prodotto dal resistente;
contratti, certificati di servizio allegati al ricorso). CP_1
In particolare, con riferimento all'a.s. 2017/2018, dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente CP Scolastico dell' “P.A. Coppola” di Catania (cfr. documento denominato “RISCONTRO_ACC_ AGLI
ATTI_COPPOLA.PDF”, fascicolo ricorrente) emerge che la docente per il periodo dal 9.10.2017 al
28.1.2018 ha prestato n. 112 giorni di servizio effettivi, maturando n. 9,33 giorni di ferie, fruite dal
22.12.2017 al 6.1.2018 per n. 10 giorni, mentre per il periodo dal 29.1.2018 al 30.6.2018 ha prestato n. 153 giorni di servizio effettivi, maturando 12,75 giorni di ferie, fruiti dal 29.3.2018 al 3.4.2018 per n. 4 giorni e dal 10.6.2018 al 30.6.2018 per n. 18 giorni, da ciò evincendosi che l'amministrazione scolastica ha assegnato ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica, come risultanti da calendario scolastico (D.A. n. 5653 del 19.7.2017, allegato alla memoria di costituzione).
Dallo stesso certificato di servizio emerge, inoltre, che mentre per l'a.s. 2018/2019 le ferie maturate per n. 1 giorni di servizio effettivi dal 17.10.2018 al 17.10.2018 sono state liquidate (segnatamente, nella misura di 0,08 giorni), per l'a.s. 2019/2020 le ferie maturate nel periodo dal 3.10.2019 al
30.6.2020 per n. 272 giorni di servizio effettivi nella misura di n. 24,18 giorni non sono state retribuite ma fruite a compensazione dei periodi di sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Natale (23.12.2019 – 7.1.2020, tot. 10 giorni) e per le vacanze di Pasqua (9.4.2020 –
14.4.2020, tot. 4 giorni), nonchè al termine delle lezioni (7.6.2020 – 30.6.2020, tot. 20 giorni), evincendosene, anche in tal caso, l'assegnazione d'ufficio delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, come indicati nel calendario scolastico (D.A. n. 1955 del 16.5.2019, allegato alla memoria di costituzione).
Con riferimento all'a.s. 2018/2019 dalla nota prot. 0010063 del 5.12.2024 dell'I.C.S. “L. Da Vinci –
ST di CA” (cfr. documento denominato “ , Controparte_6
fascicolo ricorrente) emerge che per il periodo dal 18.10.2018 al 30.6.2019 parte ricorrente ha maturato n. 21,08 giorni di ferie;
che la stessa è stata assente per ferie espressamente richieste per n. 3 giorni (28.5.2019, 31.5.2019 e 11.6.2019); che n. 18,08 giorni sono stati assegnati d'ufficio nei periodi di sospensione delle attività educativo-didattiche (segnatamente, vacanze natalizie dal
22.12.2018 al 6.1.2019; vacanze pasquali dal 18.4.2019 al 24.4.2019 e dal termine delle attività didattiche ovvero dal 12.6.2019 al 30.6.2019), secondo quanto previsto dal calendario scolastico
(D.A. n. 1637 del 4.5.2018, fascicolo resistente). CP_ Con riferimento all'a.s. 2020/2021 dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'
“NE/ZO” di Catania (v. “RISCONTRO_ACC_AGLI_ATTI_CAMPANELLA_STURZO.PDF”,
[...]
fascicolo ricorrente) emerge che la docente nel periodo dal 21.9.2020 al 30.6.2021 ha prestato n.
283 giorni di servizio effettivi, maturando n. 24,89 giorni di ferie, fruiti dal 23.12.2020 al 7.1.2021
(n. 10 gg), dall'1.4.2021 al 4.4.2021 (n. 3 gg), dal 13.6.2021 al 25.6.2021 (n. 11 gg), oltre 3 giorni fruiti dal 28.6.2021 al 30.6.2021 a titolo di recupero festività soppresse, da ciò evincendosi che l'amministrazione scolastica ha assegnato ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica per vacanze natalizie e pasquali, nonché al termine dell'attività didattica, come risultanti da calendario scolastico (D.A. n. 2095 del 31.7.2020, fascicolo resistente).
Con riferimento all'a.s. 2021/2022, dallo stesso certificato di servizio emerge che la docente nel periodo dal 6.9.2021 al 30.6.2022 ha prestato n. 298 giorni di servizio effettivi, maturando n. 26,22 giorni di ferie, fruiti il 2.11.2021 (n. 1 giorno), dal 23.12.2021 al 6.1.2022 (n. 10 gg.), dal 10.1.2022 al
12.1.2022 (n. 3 gg.), dal 14.4.2022 al 19.4.2022, il 3.6.2022, dal 19.6.2022 al 27.6.2022, oltre n. 3 giorni fruiti dal 28.6.2022 al 30.6.2022 a titolo di festività soppresse, da ciò evincendosi che l'amministrazione scolastica ha assegnato ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica e al termine delle lezioni (come risultanti da calendario scolastico, D.A. 1187 del 5.7.2021, sì come parzialmente modificato con nota dell'Assessorato Regionale prot. n. 055/Gab dell'8.1.2022, allegati al fascicolo resistente), dovendosi, in ogni caso, tenere conto che la stessa ricorrente ha allegato in ricorso di avere fruito nel predetto anno scolastico di n. 3 giorni di ferie (cfr. ricorso, terza pagina). CP Quanto all'a.s. 2022/23 dal suddetto certificato di servizio dell' “NE/ZO” di Catania emerge che la ricorrente ha maturato n. 26,31 giorni di ferie, fruite dal 23.12.2022 al 7.1.2023 (n.
12 gg), dal 6.4.2023 all'11.4.2023 (n. 4 gg.), dal 12.6.2023 al 18.6.2023 (n. 4 gg.) e dal 23.6.2023 al
30.6.2023 (n. 7 gg.), oltre n. 3 giorni fruiti dal 19.6.2023 al 22.6.2023 per recupero festività soppresse, anche in tal caso evincendosi che la docente è stata collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per vacanze di Natale 2022 e di Pasqua 2023, nonché al termine delle attività didattiche, come da calendario scolastico (D.A. n. 1101 del 10.6.2022, fascicolo resistente).
Dalla disamina della documentazione deve, quindi, concludersi che parte ricorrente ha richiesto e fruito di n. 6 giorni di ferie sui complessivi 144,76 maturati negli anni scolastici 2017/2018 (n. 22,08),
2018/2019 (n. 21,08), 2019/2020 (n. 24,18), 2020/2021 (n. 24,89), 2021/2022 (n. 26,22) e
2022/2023 (n. 26,31), rilevandosi, inoltre, con riguardo ai restanti giorni di ferie per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, che nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici dal 2017/2018 al
2022/2023, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, pari a 138,76, con conseguente condanna del al Controparte_1
relativo pagamento oltre accessori come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non Parte_1
godute in relazione agli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; per l'effetto, condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_7
pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti pari a 138,76 giorni, oltre accessori al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il , in persona del alla rifusione in Controparte_1 CP_7
favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Cinzia Caruso che si dichiara antistatario.
Catania, 21.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 9.12.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555/2025 R.G
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Paternò (CT), via N. Sauro n. 21, presso lo studio dell'avv. Cinzia Caruso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., con il funzionario delegato Controparte_1 CP_2
ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Resistente Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.3.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere docente di scuola primaria con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “NE ZO” di Catania;
b) di avere prestato servizio negli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020 presso , Controparte_4
maturando, rispettivamente, giorni n. 22,08 e n. 24,18 di ferie, senza averne fruito;
c) che nell'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio presso ST di CA (CT), maturando n. Controparte_5
21,08 giorni di ferie, dei quali solamente 3 fruiti;
d) che negli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo NE ZO (CT), maturando, rispettivamente, giorni n. 24,89, n. 26,22 e n. 26,31 di ferie, senza averne fruito, ad eccezione dell'a.s.
2021/2022 in relazione al quale ha fruito di soli 3 giorni di ferie;
e) che negli anni scolastici in questione, il Dirigente Scolastico non ha provveduto a sollecitare la fruizione delle ferie, né i giorni di ferie non goduti sono stati retribuiti;
f) che la Sez. I della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 18/01/2024, n. 218/22 ha sancito che: “L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. Spetta al datore di lavoro che non vuole riconoscere l'indennità per le ferie maturate e non godute dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di usufruire tutte le ferie maturate e non godute. Inoltre è sempre il datore di lavoro a dover fornire la prova di avere formalmente informato il lavoratore in modo accurato ed in tempo utile della mancata monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro e che nonostante detto avviso il lavoratore abbia rifiutato di usufruire delle ferie”; g) che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto informandolo, altresì, che la mancata fruizione potrebbe comportare la perdita dell'indennizzo; h) che la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico è stata oggetto di evoluzione normativa;
i) che, in particolare, con l'entrata in vigore dell'art. 1 co. 54 legge n. 228/2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, autorizzando il successivo comma 55, per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie;
l) che le ferie devono essere richieste dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, il quale non può d'ufficio collocare i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni tra l'8 ed il 30 giugno di ciascun anno, senza un'esplicita richiesta dell'interessato; m) che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, come di recente statuito dalla Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza del 17/06/2024, n.16715; n) che secondo il principio generale di non discriminazione, sancito dal D.lgs. 368/2001 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, i lavoratori con contratto a termine devono beneficiare degli stessi diritti e condizioni di trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato, comprese le ferie;
o) che, pertanto, ha diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti, dal momento che la stessa non è stata messa dal dirigente scolastico nelle condizioni di poterne fruire, ciò non potendo comportare la perdita dell'indennizzo.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “- Accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della ricorrente;
- Condannare il in Controparte_1
persona del ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (per un totale di giorni 138,76) della somma spettante per legge oltre interessi legali e rivalutazioni dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.”.
Con memoria depositata il 18.11.2025 si è costituito il resistente, rilevando che i rapporti CP_1
di servizio oggetto di causa sono stati già oggetto del giudizio iscritto al n. R.G. 6391/2023 definito con sentenza n. 1829/2024, sicchè le pretese avanzate nel presente giudizio sono coperte da giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. ed art. 324 c.p.c.; eccepita, inoltre, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. o dell'art. 2947 c.c. ovvero ordinaria ex. art. 2946 c.c. e richiamata, altresì, giurisprudenza di merito in tema di ferie non godute del personale docente, ha affermato che nel computo dei giorni di ferie residui va tenuto conto anche dei giorni di sospensione in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio, atteso che tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto la ricorrente, per ciascun anno, è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività, così come dal conteggio andrebbero espunti i giorni per anno previsti in sostituzione di festività soppresse, ribadendo, infine, che alcuna ulteriore informativa è prevista dal
CCNL, essendo, peraltro, il calendario regionale un atto normativo pubblico.
Ciò posto parte resistente, evidenziato come, tenendo conto dei giorni di chiusura della scuola negli anni scolastici dedotti in ricorso, conseguirebbe, al più, un residuo di giorni 25, per un'indennità massima non contestata pari ad € 500,00, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso per avere la ricorrente già formulato azione per gli stessi contratti;
- Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
- Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti di quanto evidenziato nel presente atto;
- Disporre, in estremo subordine, condanna generica illiquida;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
L'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di alla Parte_1
monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù di contratti a tempo determinato e, CP_1
conseguentemente al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita violazione dell'art. 2909 cc, formulata dal resistente, evincendosi dalla documentazione CP_1
da quest'ultimo allegata alla propria memoria difensiva, che parte ricorrente ha sì già agito in giudizio davanti a questo Ufficio con riferimento alle medesime annualità di servizio, ma con diverso thema decidendum, ossia per il riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma
121 della L. n. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte, per cui “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cass. civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Peraltro la Suprema Corte, sulla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva, con ordinanza
20.06.2023 n. 17643, ha affermato: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 emessa in data 11/2/2025 nel proc. n. 11015/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n. 5522/2024 emessa in data 8.12.2024 nel proc. n. 5737/2024 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo e sentenza n.
1468/2025 emessa in data 2.4.2025 nel proc. n. 299/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Cutrona;
cfr. altresì, da ultimo, sentenze nn. 2745/2025, 2746/2025, 2747/2025, 2749/2025, 2750/2025, 2751/2025, emesse in data 27.6.2025 nei proc. nn. 1713/2025, 1749/2025, 1756/2025, 2258/2025, 2260/2025,
1760/2025 R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri – e sentenza n. 3362/2025 emessa in data 22.9.2025 nel proc. n. 1042/2025 – est. dott.ssa F. Amoroso): “Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n.
13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le Per_1
ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro” (cfr., in particolare, sentenze del
Tribunale di Catania n. 624/2025, n. 5522/2024 e n. 1468/2025, cit.). Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato (cfr. stato matricolare prodotto dal resistente;
contratti, certificati di servizio allegati al ricorso). CP_1
In particolare, con riferimento all'a.s. 2017/2018, dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente CP Scolastico dell' “P.A. Coppola” di Catania (cfr. documento denominato “RISCONTRO_ACC_ AGLI
ATTI_COPPOLA.PDF”, fascicolo ricorrente) emerge che la docente per il periodo dal 9.10.2017 al
28.1.2018 ha prestato n. 112 giorni di servizio effettivi, maturando n. 9,33 giorni di ferie, fruite dal
22.12.2017 al 6.1.2018 per n. 10 giorni, mentre per il periodo dal 29.1.2018 al 30.6.2018 ha prestato n. 153 giorni di servizio effettivi, maturando 12,75 giorni di ferie, fruiti dal 29.3.2018 al 3.4.2018 per n. 4 giorni e dal 10.6.2018 al 30.6.2018 per n. 18 giorni, da ciò evincendosi che l'amministrazione scolastica ha assegnato ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica, come risultanti da calendario scolastico (D.A. n. 5653 del 19.7.2017, allegato alla memoria di costituzione).
Dallo stesso certificato di servizio emerge, inoltre, che mentre per l'a.s. 2018/2019 le ferie maturate per n. 1 giorni di servizio effettivi dal 17.10.2018 al 17.10.2018 sono state liquidate (segnatamente, nella misura di 0,08 giorni), per l'a.s. 2019/2020 le ferie maturate nel periodo dal 3.10.2019 al
30.6.2020 per n. 272 giorni di servizio effettivi nella misura di n. 24,18 giorni non sono state retribuite ma fruite a compensazione dei periodi di sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Natale (23.12.2019 – 7.1.2020, tot. 10 giorni) e per le vacanze di Pasqua (9.4.2020 –
14.4.2020, tot. 4 giorni), nonchè al termine delle lezioni (7.6.2020 – 30.6.2020, tot. 20 giorni), evincendosene, anche in tal caso, l'assegnazione d'ufficio delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, come indicati nel calendario scolastico (D.A. n. 1955 del 16.5.2019, allegato alla memoria di costituzione).
Con riferimento all'a.s. 2018/2019 dalla nota prot. 0010063 del 5.12.2024 dell'I.C.S. “L. Da Vinci –
ST di CA” (cfr. documento denominato “ , Controparte_6
fascicolo ricorrente) emerge che per il periodo dal 18.10.2018 al 30.6.2019 parte ricorrente ha maturato n. 21,08 giorni di ferie;
che la stessa è stata assente per ferie espressamente richieste per n. 3 giorni (28.5.2019, 31.5.2019 e 11.6.2019); che n. 18,08 giorni sono stati assegnati d'ufficio nei periodi di sospensione delle attività educativo-didattiche (segnatamente, vacanze natalizie dal
22.12.2018 al 6.1.2019; vacanze pasquali dal 18.4.2019 al 24.4.2019 e dal termine delle attività didattiche ovvero dal 12.6.2019 al 30.6.2019), secondo quanto previsto dal calendario scolastico
(D.A. n. 1637 del 4.5.2018, fascicolo resistente). CP_ Con riferimento all'a.s. 2020/2021 dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'
“NE/ZO” di Catania (v. “RISCONTRO_ACC_AGLI_ATTI_CAMPANELLA_STURZO.PDF”,
[...]
fascicolo ricorrente) emerge che la docente nel periodo dal 21.9.2020 al 30.6.2021 ha prestato n.
283 giorni di servizio effettivi, maturando n. 24,89 giorni di ferie, fruiti dal 23.12.2020 al 7.1.2021
(n. 10 gg), dall'1.4.2021 al 4.4.2021 (n. 3 gg), dal 13.6.2021 al 25.6.2021 (n. 11 gg), oltre 3 giorni fruiti dal 28.6.2021 al 30.6.2021 a titolo di recupero festività soppresse, da ciò evincendosi che l'amministrazione scolastica ha assegnato ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica per vacanze natalizie e pasquali, nonché al termine dell'attività didattica, come risultanti da calendario scolastico (D.A. n. 2095 del 31.7.2020, fascicolo resistente).
Con riferimento all'a.s. 2021/2022, dallo stesso certificato di servizio emerge che la docente nel periodo dal 6.9.2021 al 30.6.2022 ha prestato n. 298 giorni di servizio effettivi, maturando n. 26,22 giorni di ferie, fruiti il 2.11.2021 (n. 1 giorno), dal 23.12.2021 al 6.1.2022 (n. 10 gg.), dal 10.1.2022 al
12.1.2022 (n. 3 gg.), dal 14.4.2022 al 19.4.2022, il 3.6.2022, dal 19.6.2022 al 27.6.2022, oltre n. 3 giorni fruiti dal 28.6.2022 al 30.6.2022 a titolo di festività soppresse, da ciò evincendosi che l'amministrazione scolastica ha assegnato ferie d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica e al termine delle lezioni (come risultanti da calendario scolastico, D.A. 1187 del 5.7.2021, sì come parzialmente modificato con nota dell'Assessorato Regionale prot. n. 055/Gab dell'8.1.2022, allegati al fascicolo resistente), dovendosi, in ogni caso, tenere conto che la stessa ricorrente ha allegato in ricorso di avere fruito nel predetto anno scolastico di n. 3 giorni di ferie (cfr. ricorso, terza pagina). CP Quanto all'a.s. 2022/23 dal suddetto certificato di servizio dell' “NE/ZO” di Catania emerge che la ricorrente ha maturato n. 26,31 giorni di ferie, fruite dal 23.12.2022 al 7.1.2023 (n.
12 gg), dal 6.4.2023 all'11.4.2023 (n. 4 gg.), dal 12.6.2023 al 18.6.2023 (n. 4 gg.) e dal 23.6.2023 al
30.6.2023 (n. 7 gg.), oltre n. 3 giorni fruiti dal 19.6.2023 al 22.6.2023 per recupero festività soppresse, anche in tal caso evincendosi che la docente è stata collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per vacanze di Natale 2022 e di Pasqua 2023, nonché al termine delle attività didattiche, come da calendario scolastico (D.A. n. 1101 del 10.6.2022, fascicolo resistente).
Dalla disamina della documentazione deve, quindi, concludersi che parte ricorrente ha richiesto e fruito di n. 6 giorni di ferie sui complessivi 144,76 maturati negli anni scolastici 2017/2018 (n. 22,08),
2018/2019 (n. 21,08), 2019/2020 (n. 24,18), 2020/2021 (n. 24,89), 2021/2022 (n. 26,22) e
2022/2023 (n. 26,31), rilevandosi, inoltre, con riguardo ai restanti giorni di ferie per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, che nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici dal 2017/2018 al
2022/2023, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, pari a 138,76, con conseguente condanna del al Controparte_1
relativo pagamento oltre accessori come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non Parte_1
godute in relazione agli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; per l'effetto, condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_7
pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti pari a 138,76 giorni, oltre accessori al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il , in persona del alla rifusione in Controparte_1 CP_7
favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Cinzia Caruso che si dichiara antistatario.
Catania, 21.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi