TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3698/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L IC A IT A L IA N A
IN N O M E D E L P O P O L O I T A L IA N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3698/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via G. Matteotti n. 38 presso lo studio dell'avv. Silvio Ferro (C.F. , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura allegata ai rispettivi atti di citazione
ATTORE
E
(P.IVA C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, elettivamente domiciliata in Aversa alla Via I San Lorenzo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Emilio
Trombetti (C.F.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._3 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
DI C. S.P.A. 1 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Con atto di citazione notificato a mezzo pec, conveniva in Parte_1 giudizio quale impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_1
Vittime della Strada, innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 21.09.2018, alle ore 20.30 circa, in Caivano (NA) alla Via
Caputo.
L'attore evidenziava che, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la predetta via Caputo, veniva tamponato da un'auto di colore scuro che si sarebbe data alla fuga dopo l'impatto, omettendo di prestare soccorso e non consentendo ai presenti di annotarne il numero di targa.
Per effetto della collisione l'attore rovinava al suolo e riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore ove veniva diagnosticato “Frattura osso zigomatico, del seno mascellare, frattura scomposta dell'orbita, al torace, aerole di addensamento parenchimale” e ne veniva disposto il trasferimento presso il trauma center dell' Controparte_2
A seguito del sinistro residuavano postumi permanenti a carico dell'attore quantificati con perizia medica di parte in 15% danno biologico, comprensivo dell'incremento per sofferenza, pari ad €. 42.622,00, ITT 30 gg, pari ad €. 2.970,00,
ITP al 50% 60 gg pari ad €. 2.970,00, oltre spese mediche documentate (€. 11,50), per un importo complessivo pari ad €. 48.573,50.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1)dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda, per gli effetti;
2)dichiarare la responsabilità esclusiva del pirata della strada nella produzione dell'evento denunciato, per l'effetto, condannare Controparte_3
quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S.,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni patrimoniali patiti e non dall'istante, da quantificare nei limiti di € 52.000,00 per le lesioni riportate, (danno biologico, ITT, ITP, danno morale, spese mediche) oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
3)condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.”
C. 2 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.07.2021 si costituiva in giudizio la - FGVS, la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 414, 164 e 156 cpc.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 283 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, nonché l'improponibilità per violazione del cd. “spatium deliberandi”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 287 D. Lgs 209/05, nel caso di cui all'art.283 lett. A) D.Lgs. 209/05.
Nel merito, in via principale, si contesta la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, il cui onere ricade in capo alla parte attrice del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. e ne chiedeva il rigetto.
Concludeva chiedendo: “
1. In via principale, rigettarsi la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata e genericamente formulata, con condanna dell'attore al pagamento di spese ed onorari di causa;
2. In via ulteriormente subordinata, Voglia l'adito Magistrato applicare l'art.2054 c.c., con pedissequa compensazione delle spese.”
Con provvedimento del 13.07.2021, rilevata la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art.163, n.4), c.p.c., questo Tribunale, ordinava la integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164, comma 5, c.p.c..
Eseguita l'istruttoria, all'udienza del 16.04.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità ai sensi dell'art. 287 e ss. del d.lgs.
n. 209/2005 alla stregua dell'invio delle messe in mora ed invito a negoziazione assistita inviate a mezzo pec alle FGVS ed alla prodotte in CP_1 CP_4 giudizio dall'attore.
Ancora in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti.
Nel merito la domanda avanzata dall'attore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
DI CC UA C. 3 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA L'attore agisce nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela.
In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della
Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n.
12304 del 10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso rilasciato dall'Ospedale di Frattamaggiore (cfr. allegato al fascicolo di parte attrice) in cui viene riportato come motivo di accesso un “incidente stradale”, diagnosticandosi già in quella sede la presenza di “Frattura osso zigomatico, del seno mascellare, frattura scomposta dell'orbita, al torace, aerole di addensamento parenchimale”.
Nel caso di specie, il danneggiato ha presentato denuncia-querela, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative, facendo espresso riferimento ad un sinistro cagionato da un'auto pirata.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. n. 23434/2014, Cass. n.
374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Invero, la dinamica dell'incidente stradale dedotta in citazione risulta corroborata dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia, nell'ambito della quale l'attore imputava le lesioni traumatiche subite ad un investimento provocato da un autoveicolo rimasto sconosciuto perché datosi alla fuga senza che fosse possibile annotarne la targa (cfr. denuncia querela in atti).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva il sinistro stradale subito da . Pt_1
In particolare, quanto alla dinamica dell'evento dannoso, i testi escussi, da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti,
e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermavano il verificarsi dell'incidente stradale secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo, consentendo quindi di attribuire all'autovettura responsabile dell'infortunio la qualifica di autoveicolo non identificato.
A riguardo, il teste all'udienza del 26.03.2024 ha dichiarato che a Testimone_1
“metà di settembre 2018 verso le ore 20:30 in via Caputo in Caivano (NA), all'altezza di un supermercato che mi pare si chiamasse MD, ma non ne sono certo.
Il era in bicicletta … omissis…. io vidi una macchina alle sue spalle che Pt_1 lo tamponò da dietro e lui cadde sulla sua destra verso di me, era una vettura di media cilindrata di colore scuro, non riuscii a recuperare la targa perché mi occupai della persona a terra per vedere cosa si fosse fatta. La vettura dopo
l'impatto continuò a camminare e poi si allontanò ed io non lo vidi più” (cfr. verbale udienza 26.03.2024).
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dal teste escusso all'udienza del 04.12.2024, il quale, ricostruendo la Testimone_2 dinamica dell'incidente e riferendo dell'impossibilità di identificare l'autoveicolo pirata allontanatosi subito dopo l'investimento, dichiarava: “ricordo che c'era un signore su una bicicletta che circolava in prossimità del suo margine destro e ho visto che una macchina proveniente da tergo ha colpito la bicicletta al lato posteriore sinistro e ha fatto cadere la bicicletta con il lato destro a terra;
l'urto è avvenuto con il lato anteriore destro dell'auto ed il lato posteriore sinistro della bicicletta;
….omissis…. il conducente dell'auto scura investitrice subito dopo aver provocato il sinistro si allontanò velocemente dal luogo del sinistro senza prestare soccorso e senza consentire né a me né agli altri presenti di rilevare i dati identificativi (targa) dell'autovettura” (cfr. verbale udienza 04.12.2024).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi dell'infortunio subito dall'attore a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalle
Consulenze Tecniche d'Ufficio medico - legale espletate in corso di causa a firma del dott. – le quali, essendo logicamente ed esaustivamente Persona_1 argomentate, sono pienamente condivise e fatte proprie dallo scrivente giudicante -
C. 6 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA , risulta come, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite l'attore Parte_1
abbia riportato lesioni personali consistenti in “Esiti di trauma cranio
[...] facciale, maggiore con multiple FLC con sindrome soggettiva post-traumatica e esito cicatriziale regione frontale sx, sovraccigliare sx e parieto occipitale sin e esiti di frattura del complesso orbito malare zigomatico sx ed esiti di infrazione dell'arco medio della VI costa sinist.”, che incidono sull'integrità psico-fisica comprensiva dell'aspetto dinamico-relazionale, nella misura del 13% (tredici punti percentuali), ritenuti compatibili con l'evento descritto in atti. Ha dunque ritenuto spettanti all'attore il 13% di danno biologico, 8 giorni di Invalidità Temporanea
Totale al 100%, 70 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%.
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa,
i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale
— e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno
C. 7 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Va detto che le Tabelle già nella versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n.
26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
C. 8 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del
13%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (44 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno non patrimoniale residuato all'istante, nella somma di complessivi €. 39.125,00 per i suddetti postumi permanenti, di cui euro 30.330,00 per danno biologico/dinamico - relazionale ed il residuo per il danno morale/ da sofferenza soggettiva interiore. A tale somma devono aggiungersi €. 4.945,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui: €. 920,00 per Invalidità Temporanea Totale, €. 4.025,00 per Invalidità
Temporanea parziale al 50%. Il tutto, per un importo complessivo pari ad €.
44.070,00, a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la
Pa 9 Parte_2 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non risulta essere stata concretamente dedotto alcuno specifico elemento idoneo alla personalizzazione della liquidazione del danno.
Vanno altresì liquidate le spese mediche per complessivi euro 11,50.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
C. 10 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (21.09.2018) sull'importo devalutato - in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 21.09.2018, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998,
n. 4030).
In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da deve trovare Parte_1 accoglimento, considerato che dall'esame complessivo del materiale probatorio è emerso che l'evento dannoso è stato determinato in via esclusiva dalla condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro
26.000,01 ed euro 52.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25/06/2025 (Cass. n.
25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, dott. Luigi Aprea, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da , disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) ACCOGLIE la domanda attorea proposta da Parte_1
2) CONDANNA la - FGVS, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di
[...] della somma complessiva di €. 44.081,50, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come in parte motiva;
3) CONDANNA la - FGVS, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in €. 8.616,00 per compensi
DI CC UA C. 12 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore avv. Silvio Ferro dichiaratori antistatario;
4) PONE le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25/06/2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di
[...]
con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla predetta CP_1
Società le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Aversa, 16/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
C. 13 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Parte_2 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
5 Parte_2 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
11 Parte_3 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
R E P U B B L IC A IT A L IA N A
IN N O M E D E L P O P O L O I T A L IA N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3698/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via G. Matteotti n. 38 presso lo studio dell'avv. Silvio Ferro (C.F. , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura allegata ai rispettivi atti di citazione
ATTORE
E
(P.IVA C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, elettivamente domiciliata in Aversa alla Via I San Lorenzo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Emilio
Trombetti (C.F.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._3 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
DI C. S.P.A. 1 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Con atto di citazione notificato a mezzo pec, conveniva in Parte_1 giudizio quale impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_1
Vittime della Strada, innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 21.09.2018, alle ore 20.30 circa, in Caivano (NA) alla Via
Caputo.
L'attore evidenziava che, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la predetta via Caputo, veniva tamponato da un'auto di colore scuro che si sarebbe data alla fuga dopo l'impatto, omettendo di prestare soccorso e non consentendo ai presenti di annotarne il numero di targa.
Per effetto della collisione l'attore rovinava al suolo e riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore ove veniva diagnosticato “Frattura osso zigomatico, del seno mascellare, frattura scomposta dell'orbita, al torace, aerole di addensamento parenchimale” e ne veniva disposto il trasferimento presso il trauma center dell' Controparte_2
A seguito del sinistro residuavano postumi permanenti a carico dell'attore quantificati con perizia medica di parte in 15% danno biologico, comprensivo dell'incremento per sofferenza, pari ad €. 42.622,00, ITT 30 gg, pari ad €. 2.970,00,
ITP al 50% 60 gg pari ad €. 2.970,00, oltre spese mediche documentate (€. 11,50), per un importo complessivo pari ad €. 48.573,50.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1)dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda, per gli effetti;
2)dichiarare la responsabilità esclusiva del pirata della strada nella produzione dell'evento denunciato, per l'effetto, condannare Controparte_3
quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S.,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni patrimoniali patiti e non dall'istante, da quantificare nei limiti di € 52.000,00 per le lesioni riportate, (danno biologico, ITT, ITP, danno morale, spese mediche) oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
3)condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.”
C. 2 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.07.2021 si costituiva in giudizio la - FGVS, la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 414, 164 e 156 cpc.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 283 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, nonché l'improponibilità per violazione del cd. “spatium deliberandi”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 287 D. Lgs 209/05, nel caso di cui all'art.283 lett. A) D.Lgs. 209/05.
Nel merito, in via principale, si contesta la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, il cui onere ricade in capo alla parte attrice del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. e ne chiedeva il rigetto.
Concludeva chiedendo: “
1. In via principale, rigettarsi la domanda attrice perché inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata e genericamente formulata, con condanna dell'attore al pagamento di spese ed onorari di causa;
2. In via ulteriormente subordinata, Voglia l'adito Magistrato applicare l'art.2054 c.c., con pedissequa compensazione delle spese.”
Con provvedimento del 13.07.2021, rilevata la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art.163, n.4), c.p.c., questo Tribunale, ordinava la integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164, comma 5, c.p.c..
Eseguita l'istruttoria, all'udienza del 16.04.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità ai sensi dell'art. 287 e ss. del d.lgs.
n. 209/2005 alla stregua dell'invio delle messe in mora ed invito a negoziazione assistita inviate a mezzo pec alle FGVS ed alla prodotte in CP_1 CP_4 giudizio dall'attore.
Ancora in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti.
Nel merito la domanda avanzata dall'attore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
DI CC UA C. 3 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA L'attore agisce nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela.
In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della
Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n.
12304 del 10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso rilasciato dall'Ospedale di Frattamaggiore (cfr. allegato al fascicolo di parte attrice) in cui viene riportato come motivo di accesso un “incidente stradale”, diagnosticandosi già in quella sede la presenza di “Frattura osso zigomatico, del seno mascellare, frattura scomposta dell'orbita, al torace, aerole di addensamento parenchimale”.
Nel caso di specie, il danneggiato ha presentato denuncia-querela, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative, facendo espresso riferimento ad un sinistro cagionato da un'auto pirata.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. n. 23434/2014, Cass. n.
374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Invero, la dinamica dell'incidente stradale dedotta in citazione risulta corroborata dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia, nell'ambito della quale l'attore imputava le lesioni traumatiche subite ad un investimento provocato da un autoveicolo rimasto sconosciuto perché datosi alla fuga senza che fosse possibile annotarne la targa (cfr. denuncia querela in atti).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva il sinistro stradale subito da . Pt_1
In particolare, quanto alla dinamica dell'evento dannoso, i testi escussi, da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti,
e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermavano il verificarsi dell'incidente stradale secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo, consentendo quindi di attribuire all'autovettura responsabile dell'infortunio la qualifica di autoveicolo non identificato.
A riguardo, il teste all'udienza del 26.03.2024 ha dichiarato che a Testimone_1
“metà di settembre 2018 verso le ore 20:30 in via Caputo in Caivano (NA), all'altezza di un supermercato che mi pare si chiamasse MD, ma non ne sono certo.
Il era in bicicletta … omissis…. io vidi una macchina alle sue spalle che Pt_1 lo tamponò da dietro e lui cadde sulla sua destra verso di me, era una vettura di media cilindrata di colore scuro, non riuscii a recuperare la targa perché mi occupai della persona a terra per vedere cosa si fosse fatta. La vettura dopo
l'impatto continuò a camminare e poi si allontanò ed io non lo vidi più” (cfr. verbale udienza 26.03.2024).
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dal teste escusso all'udienza del 04.12.2024, il quale, ricostruendo la Testimone_2 dinamica dell'incidente e riferendo dell'impossibilità di identificare l'autoveicolo pirata allontanatosi subito dopo l'investimento, dichiarava: “ricordo che c'era un signore su una bicicletta che circolava in prossimità del suo margine destro e ho visto che una macchina proveniente da tergo ha colpito la bicicletta al lato posteriore sinistro e ha fatto cadere la bicicletta con il lato destro a terra;
l'urto è avvenuto con il lato anteriore destro dell'auto ed il lato posteriore sinistro della bicicletta;
….omissis…. il conducente dell'auto scura investitrice subito dopo aver provocato il sinistro si allontanò velocemente dal luogo del sinistro senza prestare soccorso e senza consentire né a me né agli altri presenti di rilevare i dati identificativi (targa) dell'autovettura” (cfr. verbale udienza 04.12.2024).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi dell'infortunio subito dall'attore a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalle
Consulenze Tecniche d'Ufficio medico - legale espletate in corso di causa a firma del dott. – le quali, essendo logicamente ed esaustivamente Persona_1 argomentate, sono pienamente condivise e fatte proprie dallo scrivente giudicante -
C. 6 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA , risulta come, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite l'attore Parte_1
abbia riportato lesioni personali consistenti in “Esiti di trauma cranio
[...] facciale, maggiore con multiple FLC con sindrome soggettiva post-traumatica e esito cicatriziale regione frontale sx, sovraccigliare sx e parieto occipitale sin e esiti di frattura del complesso orbito malare zigomatico sx ed esiti di infrazione dell'arco medio della VI costa sinist.”, che incidono sull'integrità psico-fisica comprensiva dell'aspetto dinamico-relazionale, nella misura del 13% (tredici punti percentuali), ritenuti compatibili con l'evento descritto in atti. Ha dunque ritenuto spettanti all'attore il 13% di danno biologico, 8 giorni di Invalidità Temporanea
Totale al 100%, 70 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%.
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa,
i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale
— e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno
C. 7 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Va detto che le Tabelle già nella versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n.
26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
C. 8 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del
13%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (44 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno non patrimoniale residuato all'istante, nella somma di complessivi €. 39.125,00 per i suddetti postumi permanenti, di cui euro 30.330,00 per danno biologico/dinamico - relazionale ed il residuo per il danno morale/ da sofferenza soggettiva interiore. A tale somma devono aggiungersi €. 4.945,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui: €. 920,00 per Invalidità Temporanea Totale, €. 4.025,00 per Invalidità
Temporanea parziale al 50%. Il tutto, per un importo complessivo pari ad €.
44.070,00, a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la
Pa 9 Parte_2 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non risulta essere stata concretamente dedotto alcuno specifico elemento idoneo alla personalizzazione della liquidazione del danno.
Vanno altresì liquidate le spese mediche per complessivi euro 11,50.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
C. 10 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (21.09.2018) sull'importo devalutato - in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 21.09.2018, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998,
n. 4030).
In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da deve trovare Parte_1 accoglimento, considerato che dall'esame complessivo del materiale probatorio è emerso che l'evento dannoso è stato determinato in via esclusiva dalla condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro
26.000,01 ed euro 52.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25/06/2025 (Cass. n.
25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, dott. Luigi Aprea, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da , disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) ACCOGLIE la domanda attorea proposta da Parte_1
2) CONDANNA la - FGVS, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di
[...] della somma complessiva di €. 44.081,50, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come in parte motiva;
3) CONDANNA la - FGVS, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in €. 8.616,00 per compensi
DI CC UA C. 12 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore avv. Silvio Ferro dichiaratori antistatario;
4) PONE le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25/06/2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di
[...]
con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla predetta CP_1
Società le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Aversa, 16/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
C. 13 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Parte_2 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
5 Parte_2 Controparte_1 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
11 Parte_3 N.R.G. 3698/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA