Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 2015 |
Commentari • 147
- 1. La responsabilità dello Stato per la violazione del diritto eurounitariohttps://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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- 3. I Protocolli 15 e 16 Cedu: note critichehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Appunti per l'audizione del 26 novembre 2019 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati Disegno di legge C. 1124 Disegno di legge C. 35 Leggi il contributo in PDF N.d.r.: Pubblichiamo di seguito il testo scritto predisposto dal Prof. Massimo Luciani per l'audizione informale svolta il 26 novembre 2019 nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16, recante emendamento alla Convenzione per la …
Leggi di più… - 4. brevi note sull’ammissibilità | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Giurisprudenza • 416
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2022, n. 2878Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4097-2019 proposto da: CAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta:a e difesa dagli avvocati MA AR, IE A' e RB IN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 2878 Anno 2022 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 31/01/2022 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata …Leggi di più...
- ragioni·
- contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela·
- insussistenza·
- danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie·
- azioni risarcitorie intraprese anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015·
- termine di decadenza biennale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988·
- decisioni di ultima istanza contrastanti con il diritto dell’unione europea·
- rito ordinario ex art. 2043 c.c·
- individuazione·
- rito applicabile·
- azioni risarcitorie·
- esclusione·
- responsabilita' civile·
- magistrati e funzionari giudiziari·
- magistrati
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2020, n. 26672Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4943-2019 proposto da: SUEDZUCKER AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CASTELLANI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 26672 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 24/11/2020 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso il decreto n. …Leggi di più...
- decorrenza·
- pronuncia della corte di cassazione che decide nel merito·
- magistrati e funzionari giudiziari·
- magistrati·
- impugnazioni civili·
- revocazione (giudizio di)·
- responsabilita' civile
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2019, n. 11747Provvedimento: 1 1747-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIOVANNI MAMMONE Primo Presidente - CIVILE MAGISTRATI AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Ud. 15/01/2019 - PU FELICE MANNA - Presidente Sezione - R.G.N. 19409/2017 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Can Malt Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - eu ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -ANGELINA MARIA PERRINO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19409-2017 proposto da: CI LE, nella qualità di erede di LI CE, LI …Leggi di più...
- art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015·
- grave violazione di legge·
- decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità·
- ruolo della motivazione·
- individuazione·
- tipologie·
- errore sottratto alla clausola di salvaguardia·
- esclusione·
- responsabilità per grave violazione di legge·
- condizioni·
- responsabilita' civile·
- magistrati·
- magistrati e funzionari giudiziari
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2017, n. 11800Provvedimento: 1 1800 17 E T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *RIC. CONTRO Dott. SALVATORE DI PALMA · Primo Pres.te f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO - Presidente Aggiunto - Dott. OV OR ETC.) Ud. 10/01/2017 - - Presidente Sezione - Dott. ANTONIO DIDONE PU R.G.N. 14265/2016 hon 11.800 Dott. MO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - - Rep. - Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - Dott. FELICE MNA - Consigliere - Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …Leggi di più...
- ragioni·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- avviso di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 per la copertura di posti di cancelliere·
- impiego pubblico privatizzato·
- impugnazione·
- sussistenza·
- giurisdizione civile·
- impiego pubblico·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 5. Trib. Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 115Provvedimento: N. 5080 / 2016 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Sezione II^ civile Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati dott. Andrea Ausili Presidente dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice dott. Antonio Contini Giudice relatore estensore riuniti in camera di consiglio il 17 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2016 al numero 5080, e vertente TRA , elettivamente domiciliato in Tivoli, via Antonio del Re, n. 47, Parte_1 presso l'avv. Erminio Colazingari che lo assiste e difende …Leggi di più...
- art. 4 legge n. 117/1988·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- interpretazione norme cooperative·
- responsabilità civile dei magistrati·
- violazione manifesta di legge·
- giudizio amministrativo·
- art. 105 r.d. n. 1165/1938·
- art. 98 r.d. n. 1165/1938·
- competenza deliberazione esclusione socio·
- tardività domanda risarcitoria·
- art. 2527 cod. civ.·
- giudizio ordinario·
- art. 103 r.d. n. 1165/1938
Versioni del testo
- Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 , al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita' civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88. - Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta' personale» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave. - 1.
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.». - Art. 3. Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2. L' articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' abrogato.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. Competenza e termini. - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.».