Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 2015 |
Commentari • 135
- 1. La responsabilità dei magistratihttps://www.iusinitinere.it/
La legge 117 del 1988 (nota anche Legge Vassalli), fu approvata a seguito del referendum n. 497/1987[1], quando gli italiani furono chiamati ad esprimersi in merito alla responsabilità dei magistrati. La legge Vassalli si prefissava l'obiettivo di perseguire i fini fissati nel referendum, ma al contempo doveva garantire un'adeguata tutela e preservare l'indipendenza della magistratura. Al legislatore italiano fu attribuito l'ingrato compito di bilanciare gli interessi in gioco, e quindi di realizzare le esigenze del popolo italiano e di individuare una forma di responsabilità non eccessivamente gravosa per i magistrati. L'intento non riuscì, difatti dalla pubblicazione della legge …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Recensione a N. Zanon, F. Biondi Il sistema costituzionale della magistraturahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Recensione a N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, 6^ edizione, Zanichelli, 2024 1. L'ordinamento giudiziario è uno dei settori più complessi e difficili del nostro diritto. Esso è il frutto di interventi legislativi numerosi che si sono stratificati nel diritto vigente anche quando hanno seguito linee politiche non uniformi. Quanto questa situazione sia lontana dalla previsione costituzionale di “una nuova legge sull'ordinamento giudiziario” (VII disp. att. Cost.) non vi è bisogno di sottolineare. Essa, al contempo, rende apprezzabile l'iniziativa di ricondurre a sistema una materia confusa e disorganica. A questo compito si sono dedicati da tempo i due …
Leggi di più… - 4. La responsabilità civile dei magistratihttps://www.studiocataldi.it/
Responsabilità civile dei magistrati La responsabilità civile dei magistrati è quella che deriva dai danni da questi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie Legge Vassalli Danno risarcibile e responsabilità indiretta La colpa grave del magistrato Il diniego di giustizia Interpretazione della legge e valutazione del fatto Cosa fare quando il giudice sbaglia La rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato Responsabilità disciplinare del magistrato Legge Vassalli La responsabilità civile dei magistrati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie è disciplinata dalla legge n. 117 del 13 aprile 1988 (c.d. "legge Vassalli"), che, nel complesso, tenta di …
Leggi di più… - 5. CEDU e cultura giuridica italiana. 7) La CEDU e i processualcivilisti .Roberto Conti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
CEDU e cultura giuridica italiana. 7) La CEDU e i processualcivilisti Roberto Giovanni Conti intervista Paolo Biavati, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Bologna Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università Roma3 Elena D'Alessandro, ordinaria di diritto processuale civile presso l'Università diTorino 1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4.Le conclusioni. 5.L'intervista in pdf. Le domande. 1) Qual è, a Suo giudizio, il futuro dei rapporti fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo? 2) L'autonomia e indipendenza della giurisdizione nazionale da ogni altro potere dello Stato in che misura è assimilabile a …
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Giurisprudenza • 411
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2022, n. 2878Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4097-2019 proposto da: CAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta:a e difesa dagli avvocati MA AR, IE A' e RB IN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 2878 Anno 2022 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 31/01/2022 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata …Leggi di più...
- ragioni·
- contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela·
- insussistenza·
- danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie·
- azioni risarcitorie intraprese anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015·
- termine di decadenza biennale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988·
- decisioni di ultima istanza contrastanti con il diritto dell’unione europea·
- rito ordinario ex art. 2043 c.c·
- individuazione·
- rito applicabile·
- azioni risarcitorie·
- esclusione·
- responsabilita' civile·
- magistrati e funzionari giudiziari·
- magistrati
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2020, n. 26672Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4943-2019 proposto da: SUEDZUCKER AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CASTELLANI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 26672 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 24/11/2020 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso il decreto n. …Leggi di più...
- decorrenza·
- pronuncia della corte di cassazione che decide nel merito·
- magistrati e funzionari giudiziari·
- magistrati·
- impugnazioni civili·
- revocazione (giudizio di)·
- responsabilita' civile
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2019, n. 11747Provvedimento: 1 1747-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIOVANNI MAMMONE Primo Presidente - CIVILE MAGISTRATI AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Ud. 15/01/2019 - PU FELICE MANNA - Presidente Sezione - R.G.N. 19409/2017 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Can Malt Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - eu ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -ANGELINA MARIA PERRINO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19409-2017 proposto da: CI LE, nella qualità di erede di LI CE, LI …Leggi di più...
- art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015·
- grave violazione di legge·
- decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità·
- ruolo della motivazione·
- individuazione·
- tipologie·
- errore sottratto alla clausola di salvaguardia·
- esclusione·
- responsabilità per grave violazione di legge·
- condizioni·
- responsabilita' civile·
- magistrati·
- magistrati e funzionari giudiziari
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2017, n. 11800Provvedimento: 1 1800 17 E T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *RIC. CONTRO Dott. SALVATORE DI PALMA · Primo Pres.te f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO - Presidente Aggiunto - Dott. OV OR ETC.) Ud. 10/01/2017 - - Presidente Sezione - Dott. ANTONIO DIDONE PU R.G.N. 14265/2016 hon 11.800 Dott. MO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - - Rep. - Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - Dott. FELICE MNA - Consigliere - Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …Leggi di più...
- ragioni·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- avviso di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 per la copertura di posti di cancelliere·
- impiego pubblico privatizzato·
- impugnazione·
- sussistenza·
- giurisdizione civile·
- impiego pubblico·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 5. Trib. Potenza, sentenza 12/11/2024, n. 1844Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 946/23 R.G. Tra , elett.te dom.to in Roma presso lo studio dell'avv. Parte_1 Domenico Mariani che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione. Attore E in persona del Presidente Controparte_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso la quale domicilia per legge. Convenuta …Leggi di più...
- valutazione fatto e prove·
- art. 2 legge 117/1988·
- interpretazione norme di diritto·
- responsabilità civile dei magistrati·
- esigenze cautelari·
- colpa grave·
- annullamento sentenza Cassazione·
- proroga custodia cautelare·
- giudicato cautelare·
- revoca custodia cautelare
Versioni del testo
- Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 , al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita' civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88. - Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta' personale» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave. - 1.
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.». - Art. 3. Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2. L' articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' abrogato.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. Competenza e termini. - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.».