Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 2015 |
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- 1. Osservazioni essenziali sulla dichiarata inammissibilità della proposta referendaria in materia di responsabilità civile dei magistrati (Corte costituzionale…Mario Serio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Mario Serio Sommario: 1. Il tema generale e transnazionale della responsabilità giudiziale ed il propellente alla sua formulazione - 2. La via referendaria già battuta in materia di responsabilità giudiziale - 3. I termini del quesito referendario - 4. La diffusa risposta negativa sull'ammissibilità del quesito da parte della Corte Costituzionale - 5. Concise considerazioni conclusive e prospettiche: la lezione inglese. 1. Il tema generale e transnazionale della responsabilità giudiziale ed il propellente alla sua formulazione Parlare di responsabilità per l'esercizio di funzioni giudiziarie è terreno per sua natura ricco di risposte possibilmente antitetiche, divise come possono …
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Giurisprudenza • 417
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2022, n. 2878Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4097-2019 proposto da: CAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta:a e difesa dagli avvocati MA AR, IE A' e RB IN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 2878 Anno 2022 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 31/01/2022 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata …Leggi di più...
- ragioni·
- contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela·
- insussistenza·
- danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie·
- azioni risarcitorie intraprese anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015·
- termine di decadenza biennale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988·
- decisioni di ultima istanza contrastanti con il diritto dell’unione europea·
- rito ordinario ex art. 2043 c.c·
- individuazione·
- rito applicabile·
- azioni risarcitorie·
- esclusione·
- responsabilita' civile·
- magistrati e funzionari giudiziari·
- magistrati
Versioni del testo
- Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 , al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilita' civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88. - Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della liberta' personale» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave. - 1.
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.». - Art. 3. Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2. L' articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' abrogato.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. Competenza e termini. - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.».