Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 55.
(Targhette di identificazione)
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.)) ((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))
(Targhette di identificazione)
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.)) ((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Salerno, sentenza 09/06/2023, n. 2553Provvedimento: […] che, in primo luogo, dalla documentazione fotografica prodotta si evince, chiaramente, che si tratterebbe di “preinsegne”, all'interno delle quali rientrano i “segnali di localizzazione attività”, oggetto della contestazione; che, invero, le “preinsegne” sono definite “altri mezzi pubblicitari” e quindi disciplinate dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada all'art. 47, comma 2, in combinato disposto con l'art. 23 C.d.S; che l'appellante sostiene di non aver commesso alcuna violazione poiché l'impianto pubblicitario oggetto di accertamento sarebbe regolarmente autorizzato dall'Ente proprietario; che l'appellante dimentica, però, che il verbale di contestazione elevato dalLeggi di più...
- sanzioni amministrative·
- violazione Codice della Strada·
- preinsegne·
- contributo unificato·
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- spese di lite·
- art. 23 Codice della Strada·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
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- appello