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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25 novembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5117/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pompigna
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
TT
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo depositato il 7.6.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 45.115,89 quale recupero di un asserito indebito nei confronti dell' scaturito dal ricalcolo della prestazione di invalidità civile (indennità di CP_1
accompagnamento) precedentemente erogata in suo favore e revocata a seguito di visita di revisione, per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2021.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso e precisando che l'indennità di CP_1
accompagnamento non spettava in quanto i relativi presupposti sanitari erano insussistenti, come accertato in sede di visita di revisione effettuata il 7.7.2014, il cui esito negativo era stato comunicato con raccomandata del 8.08.2014.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 16620/2003 e n.
7048/2006) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite: 1) la L. n. 29 del 1977 art. 3; D.L. n. 173 del 1988 art. 3, comma 9, L. n. 537 del 1993 D.P.R. n. 698 del 1994 art. 5, comma 5, D.L. n. 323 del 1996 art. 4 in relazione al mancato possesso dei requisiti sanitari;
2) la L. n. 449 del
1997 art. 52, comma 3, ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
3) la L.
n. 448 del 1998 art. 37 sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
4) il
D.L. n. 269 del 2003 art. 42, comma 5, conv. nella L. n. 32 del 2003, in merito alla mancanza dei requisiti reddituali.
Anzitutto deve considerarsi che in tema di indebito assistenziale la S. C. non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico 3 R.G. 27637/2013 riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996,
n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica.
Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il
"problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell;
avendo evidenziato come la legge vuole CP_1
evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Ed è per tali ragioni, che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente
"diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma,
Cost.".
Ancora in un recente arresto (Corte Costituzionale n. 8 del 2023) la Consulta non ritenendo fondate nel merito le questioni di legittimità dell'art. 2033 c.c. e per motivare la sua decisione, preliminarmente, ha ripercorso la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di ripetizione degli indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, partendo dalla interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, secondo il quale «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni».
Per la Corte europea, nella tutela di tali beni rientrerebbe anche la tutela del legittimo affidamento (legitimate expectation), quale situazione soggettiva dai contorni più marcati di una speranza o aspettativa di mero fatto. In diverse sentenze sono stati, infatti, specificati i presupposti che consentono di identificare quando l'affidamento del percettore sia legittimo e le condizioni in presenza delle quali la richiesta dell'ente erogatore di ripetizione dell'indebito si tramuti in un'interferenza sproporzionata.
In particolare la Corte EDU ha individuato i cinque elementi costitutivi del legittimo affidamento: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa del soggetto pubblico;
la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale la cui applicazione venga percepita dal beneficiario come fonte della prestazione economica erogata, individuabile anche nel suo ammontare;
la mancanza di una attribuzione della prestazione manifestamente priva di titolo o basata su meri errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a un'attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata od occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
l'omessa previsione di un'espressa riserva di ripetizione. Fatta tale generale premessa normativa va osservato che in un arresto della
S.C. del tutto sovrapponibile all'ipotesi oggetto dell'odierno giudizio è stato ritenuto che la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell dopo CP_1
la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima e si era dunque, per tale motivo, venuta configurando, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell affidamento riposto da una persona comunque invalida CP_1
al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle.
Né tale affidamento - ingenerato, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - potrebbe essere escluso per il CP_1 solo a fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.
(Cass. sez. lav. n.29419/2018)
Nel caso di specie si osserva che, oltre a ricorrere gli elementi costitutivi del legittimo affidamento quali enucleati dalla Corte EDU ed in aggiunta alle considerazioni di cui al richiamato arresto della S.C., da un lato non va sottovalutata la grave patologia psichica da cui risulta affetto il ricorrente (schizofrenia cronica grave tanto che veniva riconosciuto invalido totale nella stessa visita di revisione dalla quale
è poi scaturita la revoca dell'indennità di accompagnamento) e dall'atro canto che il verbale di esito della visita medica di revisione del 2014 risulta ricevuto dallo stesso ricorrente in data 20.8.2014 allorquando risultava afflitto dalla grave patologia psichiatrica di cui si è detto e che verosimilmente lo ha indotto a sottovalutare l'esito della revisione e, in assenza di sospensione e revoca della prestazione nei termini, lo ha altresì privato della possibilità di impugnare nei 6 mesi dalla notifica il verbale di revisione.
Appare pertanto nel caso di specie sussistere l'affidamento del ricorrente nella erogazione della prestazione ricevuta per oltre 7 anni che giustifica l'irripetibilità dell'indebito nel periodo precedente alla comunicazione dell'indebito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di euro 45.115,89 richiesta dall con provvedimento del CP_1
08/06/2021e condanna l a restituire alla parte ricorrente gli importi già CP_1
eventualmente trattenuti, oltre accessori di legge;
- condanna altresì l convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida CP_1
in complessivi € 3.291,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Taranto,15 dicembre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25 novembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5117/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pompigna
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
TT
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo depositato il 7.6.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 45.115,89 quale recupero di un asserito indebito nei confronti dell' scaturito dal ricalcolo della prestazione di invalidità civile (indennità di CP_1
accompagnamento) precedentemente erogata in suo favore e revocata a seguito di visita di revisione, per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2021.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso e precisando che l'indennità di CP_1
accompagnamento non spettava in quanto i relativi presupposti sanitari erano insussistenti, come accertato in sede di visita di revisione effettuata il 7.7.2014, il cui esito negativo era stato comunicato con raccomandata del 8.08.2014.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 16620/2003 e n.
7048/2006) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite: 1) la L. n. 29 del 1977 art. 3; D.L. n. 173 del 1988 art. 3, comma 9, L. n. 537 del 1993 D.P.R. n. 698 del 1994 art. 5, comma 5, D.L. n. 323 del 1996 art. 4 in relazione al mancato possesso dei requisiti sanitari;
2) la L. n. 449 del
1997 art. 52, comma 3, ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
3) la L.
n. 448 del 1998 art. 37 sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
4) il
D.L. n. 269 del 2003 art. 42, comma 5, conv. nella L. n. 32 del 2003, in merito alla mancanza dei requisiti reddituali.
Anzitutto deve considerarsi che in tema di indebito assistenziale la S. C. non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico 3 R.G. 27637/2013 riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996,
n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica.
Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il
"problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell;
avendo evidenziato come la legge vuole CP_1
evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Ed è per tali ragioni, che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente
"diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma,
Cost.".
Ancora in un recente arresto (Corte Costituzionale n. 8 del 2023) la Consulta non ritenendo fondate nel merito le questioni di legittimità dell'art. 2033 c.c. e per motivare la sua decisione, preliminarmente, ha ripercorso la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di ripetizione degli indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, partendo dalla interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, secondo il quale «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni».
Per la Corte europea, nella tutela di tali beni rientrerebbe anche la tutela del legittimo affidamento (legitimate expectation), quale situazione soggettiva dai contorni più marcati di una speranza o aspettativa di mero fatto. In diverse sentenze sono stati, infatti, specificati i presupposti che consentono di identificare quando l'affidamento del percettore sia legittimo e le condizioni in presenza delle quali la richiesta dell'ente erogatore di ripetizione dell'indebito si tramuti in un'interferenza sproporzionata.
In particolare la Corte EDU ha individuato i cinque elementi costitutivi del legittimo affidamento: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa del soggetto pubblico;
la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale la cui applicazione venga percepita dal beneficiario come fonte della prestazione economica erogata, individuabile anche nel suo ammontare;
la mancanza di una attribuzione della prestazione manifestamente priva di titolo o basata su meri errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a un'attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata od occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
l'omessa previsione di un'espressa riserva di ripetizione. Fatta tale generale premessa normativa va osservato che in un arresto della
S.C. del tutto sovrapponibile all'ipotesi oggetto dell'odierno giudizio è stato ritenuto che la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell dopo CP_1
la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima e si era dunque, per tale motivo, venuta configurando, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell affidamento riposto da una persona comunque invalida CP_1
al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle.
Né tale affidamento - ingenerato, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - potrebbe essere escluso per il CP_1 solo a fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.
(Cass. sez. lav. n.29419/2018)
Nel caso di specie si osserva che, oltre a ricorrere gli elementi costitutivi del legittimo affidamento quali enucleati dalla Corte EDU ed in aggiunta alle considerazioni di cui al richiamato arresto della S.C., da un lato non va sottovalutata la grave patologia psichica da cui risulta affetto il ricorrente (schizofrenia cronica grave tanto che veniva riconosciuto invalido totale nella stessa visita di revisione dalla quale
è poi scaturita la revoca dell'indennità di accompagnamento) e dall'atro canto che il verbale di esito della visita medica di revisione del 2014 risulta ricevuto dallo stesso ricorrente in data 20.8.2014 allorquando risultava afflitto dalla grave patologia psichiatrica di cui si è detto e che verosimilmente lo ha indotto a sottovalutare l'esito della revisione e, in assenza di sospensione e revoca della prestazione nei termini, lo ha altresì privato della possibilità di impugnare nei 6 mesi dalla notifica il verbale di revisione.
Appare pertanto nel caso di specie sussistere l'affidamento del ricorrente nella erogazione della prestazione ricevuta per oltre 7 anni che giustifica l'irripetibilità dell'indebito nel periodo precedente alla comunicazione dell'indebito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di euro 45.115,89 richiesta dall con provvedimento del CP_1
08/06/2021e condanna l a restituire alla parte ricorrente gli importi già CP_1
eventualmente trattenuti, oltre accessori di legge;
- condanna altresì l convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida CP_1
in complessivi € 3.291,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Taranto,15 dicembre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)