CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 610/2024, pubblicata il 28/05/2024,
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Samanta Tiziani e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cantù, via L. Manara n. 4, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
L' P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Massimo Floriani e con elezione di domicilio presso il suo studio in Como,
Via Parini n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alwin Hermann Costantino e con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Cadorna n. 5, come da procura notarile datata 23 marzo 2022, redatta dal Notaio raccolta n. 44900, inserita nel Persona_1
fascicolo telematico;
-APPELLATE-
pagina 1 di 13 E
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 610/2024, pubblicata il
28/05/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare: rigettare le eccezioni tutte di improcedibilità dell'appello
In via principale e nel merito:
- condannare L' a risarcire l'ulteriore somma di € 17.912,71 pagati da CP_1 Parte_1 per il riscatto dell'auto incendiata, somma da cui è già stato dedotto quanto versato da
[...]
. CP_4
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da alla concessionaria Parte_1 CP_5
per il recupero del veicolo (€ 305,00), per l'utilizzo dell'auto sostitutiva (€ 878,40), per
[...] il deposito del veicolo incendiato (€ 2.586,40), per il noleggio auto sostituiva € 800,00.
- condannare alle spese e competenze professionali, oltre oneri di legge, per la CP_5 fase dell'A.T.P.;
In via istruttoria:
- ammettersi le istanze istruttorie formulate da nelle memorie ex art. 183 sesto Parte_1
comma n. 2 e 3 c.p.c. in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per L CP_1
“Piaccia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
In via principale
A - Previe le declaratorie del caso confermare integralmente la Sentenza n. 610/2024 emessa dal Tribunale di Como e respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti espressi in narrativa.
In via Subordinata e Riconvenzionale
pagina 2 di 13 B - Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che la risulta debitrice de Parte_1 della somma di €. 7.885,81 o della maggiore o minore somma accertata in corso CP_5
di causa, per le causali di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta
e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
C - Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata qualche responsabilità de per i fatti CP_5
CP_ di cui è causa, condannare la società a manlevare L' Parte_2
da ogni pregiudizio derivante dall'eventuale accoglimento delle domande formulate dalla controparte per le ragioni espresse in atti.
In ogni caso
D - Con vittoria di spese e compensi di giudizio
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. dell'appellante, nonché prova per testi sui capitoli di prova che seguono. Parte 1. Vero che in data 08 settembre 2017, acquistava da Leasing - un veicolo Controparte_6
Audi A3 RS3?
2. Vero che in data 10 settembre 2020, sull'autostrada A7, il motore del predetto veicolo, che aveva percorso km 57.000 C.A., perdeva potenza e si fermava? Parte
3. Vero che in data 10.09.2020, il sig. di era alla guida del veicolo Audi Testimone_1
RS3?
4. Vero che alla data di detto accadimento, il 10.09.2020, la garanzia biennale previste ex lege del veicolo LGN, era scaduta/terminata?
5. Vero che a seguito della rottura del propulsore, la Concessionaria L'Auto informava la
Società Costruttrice, che provvedeva - in regime di correntezza - ad inviare un nuovo motore, che veniva sostituito?
6. Vero che la vettura veniva riconsegnata funzionante?
Parte 7. Vero che in data 30.10.2020 la affidava il veicolo RS3 ai meccanici per CP_5
effettuare la manutenzione?
8. Vero che per l'opera prestata alla LGN L'Auto emetteva la fattura n. 207FW002357 del
30.10.2020 di €. 802,76 (doc. 4) che si mostra al teste? Parte 9. Vero che in pari data, il 30.10.2020, la affidava il veicolo ai meccanici per CP_5
effettuare la manutenzione dello sterzo/assetto?
10. Vero che per l'opera prestata alla LGN, emetteva la fattura n. 207FW002358 del CP_5
30.10.2020 di €. 1.419,78 (doc. 4/a) che si rammostra al teste?
pagina 3 di 13 Parte 11. Vero che in data 06.11.2020 la affidava il veicolo ai meccanici per effettuare CP_5
un controllo tecnico computerizzato?
12. Vero che per l'opera prestata alla LGN, emetteva la fattura n. 207FW0002446 del CP_5
06.11.2020 di €. 377,46 (doc. 4/b), che si rammostra al teste? Parte 13. Vero che in data 30.10.2020 la affidava il veicolo RS3 ai meccanici per CP_5
effettuare un controllo del cambio?
14. Vero che per l'opera prestata alla LGN, emetteva la fattura n. 207FW002666 del CP_5
26.11.2020 di €. 716,01 (doc. 4/c), che si rammostra al teste?
15. Vero che i predetti interventi effettuati dai tecnici - e meglio descritti nelle fatture CP_5
de quibus - esulano dalla sostituzione del propulsore?
Parte 16. Vero che per le predette causali la è debitrice verso della somma di €. CP_5
7.885,41?
17. Vero che in data 12.12.2020, all'imbocco dell'autostrada, la RS3 perdeva potenza si spegneva con fumo e fiamme che fuoriuscivano dal cofano?
Parte 18. Vero che in data 12.12.2020 il sig. di era alla guida? Testimone_1
19. Vero che in data 12.12.2020 L'Auto recuperava il veicolo LGN in panne? CP_ Parte
20. Vero che per soccorrere il predetto veicolo L' è creditrice nei confronti di della somma €. 305,00? CP_ Parte
21. Vero che L' è creditrice verso della somma di €. 800,00, fattura n. 207FA000054 del 26.11.2020 (doc. 4/d), che si rammostra al teste, per le riparazioni del danno cagionato dall'attrice alla vettura sostitutiva Audi A4 tg. FY378AT, di proprietà della convenuta? CP_ Parte
22. Vero che L' è creditrice verso della somma di €. 878,40, per l'utilizzo giornaliero della vettura sostitutiva Audi A4 tg. FY378AT dal 15.12.2020 al 23.12.2020 (€. 80,00 die oltre iva) di proprietà della convenuta?
CP_ Parte 23. Vero che L' è creditrice verso della somma di €. 2.586,40, per il deposito giornaliero del veicolo Audi RS3 dal 12.12.2020 al 03.09.2021 (doc. 5) (€. 8,00 die oltre iva), che si rammostra al teste?
24. Vero che il valore commerciale del veicolo Audi A3 RS3 al momento del sinistro era di €.
38.000,00/39.000,00?
25. Vero che l'assicurazione del veicolo Audi RS3 pagava detto importo?
Si indicano in qualità di testimoni:
a. Sig. , c/o OM (CO) Testimone_2 CP_5
b. Sig. c/o OM (CO) Testimone_3 CP_5
c. Sig. , c/o OM (CO) Tes_4 CP_5
pagina 4 di 13 d. P.E.I. Como, via D'Annunzio n. 28 Persona_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati nell'atto di citazione in appello si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati.
Disporre d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile e/o opportuno e/o necessario ai fini del giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e probatoria”.
PER Controparte_7
“1) rigettarsi l'appello in quanto improcedibile, inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
2) spese di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Como L e Parte_1 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 per effetto dell'incendio dell'autovettura Audi RS3 targata FK086VV.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice ha esposto:
- di avere acquistato in data 8 settembre 2017 dalla concessionaria per il CP_5
tramite di Alba Leasing S.p.a., la suddetta autovettura;
- di avere riscontrato un grave guasto al motore in data 10 settembre 2020 e di avere incaricato della relativa riparazione la concessionaria la quale ha CP_5
provveduto alla sostituzione del motore in regime di correntezza, restituendo l'autovettura in data 9 novembre 2020;
- di avere richiesto, a causa di un nuovo guasto al motore verificatosi il 18 novembre
2020, un ulteriore intervento di riparazione dell'autovettura in data 19 novembre 2020;
- di avere definitivamente perso la disponibilità dell'autovettura in data 12 dicembre
2020, a causa di un incendio sviluppatosi improvvisamente su di essa che ne ha procurato la totale distruzione;
- di avere instaurato, al fine di verificare le cause dell'incendio, un procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è emerso che la rottura del primo motore era dovuta ad un difetto di produzione che aveva causato l'allentamento dei bulloni della biella e che il lavoro di installazione del nuovo motore non era stato eseguito correttamente, tanto che alcuni frammenti del motore originario si erano insinuati nella chiocciola che convoglia i fumi caldi per l'azionamento della turbina e avevano causato il danneggiamento dell'estremità periferica delle pale della girante, con probabile incendio del lubrificante;
pagina 5 di 13 - di avere ricevuto da parte di Alba Leasing S.p.a., a seguito della risoluzione del contratto di leasing, il versamento della somma di euro 8.136,88, corrispondente alla differenza tra l'indennizzo assicurativo incassato dalla medesima Alba Leasing S.p.a. e le somme ad essa spettanti a termini di contratto, ivi compreso il prezzo per l'opzione di acquisto;
- di avere ricevuto da parte della concessionaria la richiesta di pagamento CP_5
della somma complessiva di euro 6.979,01, a titolo di corrispettivo per le riparazioni effettuate sull'autovettura Audi RS3 targata FK086VV prima dell'incendio, per i servizi di recupero e di deposito della stessa e per il noleggio di una autovettura sostitutiva.
Ciò premesso, dato atto di non avere ricevuto alcuna offerta di risarcimento, ha Parte_1
concluso chiedendo al Tribunale:
- di condannare le due convenute al pagamento della somma complessiva di euro
39.823,00 (di cui: euro 10.656,00 pari al costo del noleggio dell'auto sostitutiva per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 20 aprile 2021, euro 556,89 pari agli interessi versati alla società di leasing sui canoni relativi al periodo 1 dicembre 2020/19 novembre 2021; euro 3.396,49 pari al costo del bollo dell'autovettura; euro 278,18 pari al costo del carro attrezzi;
euro 13,50 pari al costo della cancellazione dell'autovettura dal P.R.A.; euro
1.388,21 pari al costo della assicurazione;
euro 18.254,81 pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto di un'autovettura nuova e l'indennizzo corrisposto dalla assicurazione (i.e. euro 49.745,25 – euro 31.480,34); euro 5.278,92, pari alle spese di
CTU e di CTP sostenute nel procedimento per ATP);
- di accertare l'insussistenza del credito di euro 6.979,01 vantato da CP_5 si è costituita nel giudizio di primo grado, escludendo di essere CP_5
responsabile dei danni lamentati dalla controparte e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla Controparte_7
stessa manlevata in caso di accoglimento delle domande svolte da e, in via Parte_1 riconvenzionale, di condannare al pagamento della somma di €. 7.885,81 a titolo di Parte_1
corrispettivo per: le riparazioni eseguite, il servizio di recupero dell'autovettura incendiata, il noleggio di una autovettura sostitutiva, il deposito dell'autovettura incendiata e la franchigia relativa al danno causato all'autovettura sostitutiva.
Si è costituita anche la quale ha eccepito la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_1
Infine, si è costituita eccependo la Controparte_7 decadenza e la prescrizione dell'azione della società attrice e associandosi nel merito alle difese della propria assicurata.
pagina 6 di 13 nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha Parte_1
aggiunto una domanda subordinata, chiedendo, per il caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, di condannare le controparti a corrisponderle l'importo di euro 9.731,83, pari alla differenza “tra l'esborso effettuato per l'opzione di acquisto dell'auto incendiata e la minor somma avuta dalla società di leasing”.
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 610/2024, pubblicata il 28 maggio 2024:
- ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
[...]
- ha ravvisato la correlazione causale tra l'incendio dell'autovettura Audi RS3 targata
FK086VV avvenuto il 12 dicembre 2020 e i precedenti interventi di riparazione e sostituzione del motore della medesima autovettura eseguiti da come da fatture n. CP_5
207FW002357 e n. 207FW002358 del 30 ottobre 2020;
- ha dichiarato la risoluzione del contratto d'opera stipulato in data 30 ottobre 2020 tra e per grave inadempimento della convenuta;
Parte_1 CP_5
- ha condannato al pagamento in favore di della somma di CP_5 Parte_1
euro 18.067,19, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
- ha condannato al pagamento in favore de della somma di Parte_1 CP_5
euro 5.663,27, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- ha condannato a tenere indenne L Controparte_7 [...]
dalle statuizioni pregiudizievoli pronunciate nei suoi confronti. CP_1
ha impugnato la suddetta sentenza, articolando tre motivi di appello: Parte_1
1) con il primo motivo ha censurato il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere il versamento della differenza “tra la somma pagata per il riscatto dell'auto andata perduta e la somma riconosciuta dall'assicurazione”;
2) con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha disposto la condanna di essa appellante al pagamento in favore de delle CP_5
seguenti somme: euro 878,40 per il noleggio dell'autovettura sostitutiva dal 15 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020, euro 800,00 per le riparazioni del danno cagionato alla autovettura sostitutiva, euro 305,00 per il recupero e il soccorso della autovettura incendiata, euro 2.586,40 per il deposito della vettura incendiata dal 12 dicembre 2020 al 30 settembre 2021;
3) con il terzo motivo ha lamentato la mancata liquidazione in proprio favore delle spese legali relative alla fase di ATP.
pagina 7 di 13 L si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha concluso per il rigetto CP_1 dell'impugnazione, chiedendo in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria, la condanna di al pagamento dell'intero credito Parte_1
originariamente azionato, pari a euro 7.885,81.
Si è costituita anche che ha chiesto il rigetto Controparte_7 dell'impugnazione.
Alla prima udienza del 21 gennaio 2025, il procuratore di Controparte_7 ha eccepito l'improcedibilità dell'appello in ragione del deposito tardivo
[...]
da parte di del fascicolo di primo grado e dei documenti ad esso allegati, oltre che Parte_1
della sentenza impugnata.
***
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione formulata in udienza da Controparte_7
Al riguardo, va rammentato che il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, poiché l'art. 347, comma 2, c.p.c., in seguito alla modifica disposta dalla l. n. 353 del 1990, non considera tale adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio dell'appellante; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte (Cass. n. 24461/2020; Cass. n. 12751/2021).
A ciò deve aggiungersi che “il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo
-, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di
pagina 8 di 13 primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato
e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'articolo 76 delle disposizioni attuazione Cpc.
Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto a offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima
a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo” (Cass. n.456/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati, l'eccezione in discussione deve essere disattesa.
***
Può quindi procedersi all'esame dei motivi di appello proposti da Parte_1
1)
Il primo motivo è inammissibile.
La domanda di riconoscimento in favore di della somma corrispondente alla Parte_1 differenza tra l'indennizzo versato dalla compagnia di assicurazioni alla società di leasing e la somma versata per l'esercizio dell'opzione di acquisto dell'autovettura non era mai stata proposta in primo grado, né in via principale, né in via subordinata.
Analogamente, non era mai stata proposta in primo grado la domanda di riconoscimento, a titolo di danno emergente, della somma versata per l'esercizio dell'opzione di acquisto;
detta domanda (formulata nei seguenti termini: “condannare L' a risarcire l'ulteriore CP_1 somma di € 17.912,71 pagati da per il riscatto dell'auto incendiata, somma da cui è già Parte_1 stato dedotto quanto versato da ”) è diversa da quella enunciata nel paragrafo CP_4 dedicato all'indicazione dei motivi di appello ed è stata formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado.
pagina 9 di 13 Più precisamente, nella fase di primo grado, con la domanda proposta in via Parte_1
principale, aveva chiesto, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'autovettura andata distrutta, anche il risarcimento dei danni corrispondenti alla differenza fra il prezzo versato per l'acquisto di una nuova autovettura e l'indennizzo riconosciuto dalla compagnia di assicurazioni;
con la domanda proposta in via subordinata (peraltro aggiunta, tardivamente, solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.) aveva invece chiesto il risarcimento corrispondente alla differenza tra l'importo versato a titolo di opzione di acquisto e l'importo ricevuto dalla società di leasing.
La novità delle domande proposte nel presente giudizio di secondo grado preclude la valutazione della fondatezza di esse nel merito.
2)
Il secondo motivo di appello è invece parzialmente fondato.
Il Tribunale, pur avendo accertato – con una statuizione passata in giudicato, in quanto non impugnata – che l'incendio dell'autovettura Audi RS3 targata FK086VV è causalmente riconducibile all'intervento di riparazione e di sostituzione del motore eseguito da CP_5
nel mese di ottobre 2020 (con riferimento al quale il CTU nominato in sede di ATP ha riscontrato profili di negligenza e imperizia), ha ritenuto sussistente il diritto di quest'ultima di ricevere il corrispettivo per il noleggio dell'autovettura sostitutiva dal 12 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020 (pari a euro 878,40) e per il recupero e il soccorso della autovettura incendiata
(pari a euro 305,00).
Le suddette prestazioni rese da in favore di sono causalmente CP_5 Parte_1
ricollegabili al suddetto intervento di riparazione e sostituzione del motore risultato non conforme alle regole dell'arte. Pertanto, L' non può pretendere il corrispettivo ad CP_1
esse riferite.
Al contrario, spetta a il versamento della somma di euro 800,00, pari alla CP_5
franchigia inerente al danno riportato dalla autovettura sostitutiva concessa in uso a Parte_1
Con riferimento a tale somma, infatti, la società appellante non ha svolto contestazioni tempestive, né adeguatamente specifiche.
Infine, il credito vantato da per il servizio di deposito della vettura incendiata dal CP_5
12 dicembre 2020 al 3 settembre 2021 (pari a euro 2.586,40) si reputa fondato limitatamente al periodo successivo al 23 dicembre 2020; dall'importo quantificato da vanno CP_5
quindi scomputati euro 117,00, corrispondenti al compenso relativo al periodo 12-23 dicembre
2020.
pagina 10 di 13 A questo proposito, si osserva che: - per un verso, solo a partire da tale data, può ritenersi dimostrato che sia venuta a conoscenza della natura onerosa del deposito Parte_1 dell'autovettura incendiata presso la concessionaria (v. la richiesta di pagamento CP_5
datata 23.12.2020 di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado de;
- per altro CP_5
verso, è ragionevole escludere il compenso per il mantenimento in deposito dell'autovettura per i giorni immediatamente successivi all'incendio, tenuto conto della riferibilità causale dell'evento alla società concessionaria e del conseguente obbligo della stessa di accordare a qualche giorno di tempo per individuare una soluzione alternativa di ricovero, in Parte_1
attesa delle determinazioni della società di leasing, proprietaria del veicolo.
Di contro, non può darsi rilievo alle allegazioni secondo le quali il mantenimento dell'autovettura presso sarebbe stato imposto dalla casa madre Audi, giacché sono CP_5
state formulate tardivamente, oltre la maturazione delle c.d. preclusioni assertive.
Rispetto al credito accertato dal Tribunale in favore de va dunque detratto CP_5
l'importo complessivo di euro 1.300,40 (i.e. euro 878,40 + euro 305,00 + euro 117,00).
3)
nella comparsa conclusionale, ha rinunciato espressamente al terzo motivo Parte_1
di appello relativo alla mancata liquidazione delle spese legali del procedimento di ATP;
pertanto, non occorre procedere all'esame di esso nel merito.
***
Resta da prendere in considerazione la domanda riconvenzionale subordinata formulata da nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta CP_5
depositata nel presente giudizio di appello.
L ha meramente riproposto la pretesa riconvenzionale originaria, volta ad ottenere CP_1
la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 7.885,81. Parte_1
Il giudice di primo grado ha espressamente rigettato, reputandola infondata, la domanda riferita al pagamento delle fatture di cui ai docc. 4a e 4b prodotti da e ha ridotto il credito CP_5
della stessa a euro 5.663,27.
Conseguentemente, la società appellata non poteva limitarsi alla mera riproposizione delle domande originarie ex art. 346 c.p.c., ma era tenuta a presentare appello incidentale;
in mancanza di esso, la domanda in esame va dichiarata inammissibile.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] deve essere condannata a corrispondere in favore de la (minor) somma di Pt_1 CP_5
pagina 11 di 13 euro 4.362,87, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, così come stabiliti dal
Tribunale.
***
Considerato l'accoglimento, peraltro parziale, del solo motivo di appello formulato da in relazione al punto 4) del dispositivo della sentenza impugnata, le spese di lite, nei Parte_1
rapporti fra e sono regolate come segue: Parte_1 CP_5
- per il giudizio di primo grado, si confermano le statuizioni pronunciate dal Tribunale di compensazione delle spese per la quota di un terzo e di condanna della concessionaria CP_5
al rimborso della restante frazione di due terzi in favore di così come liquidata
[...] Parte_1
dal Tribunale;
- per il giudizio di appello, si dispone la compensazione delle spese per la quota di un quarto e la condanna di (in quanto maggiormente soccombente) al rimborso della restante Parte_1
frazione di tre quarti in favore de CP_5
Le suddette spese sono liquidate in dispositivo, avendo riguardo:
- per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di secondo grado, ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00;
- per la fase di (mera) trattazione del giudizio di secondo grado ai parametri minimi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Inoltre, è tenuta al rimborso integrale delle spese del giudizio di appello in Parte_1
favore di nei confronti della quale restano Controparte_7
confermate le statuizioni della sentenza di primo grado.
Tali spese, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in concreto dalla compagnia di assicurazioni, sono liquidate per tutte le fasi del giudizio di appello applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,00 e euro
26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 610/2024, pubblicata il 28/05/2024, ogni Pt_1
diversa eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, e con specifico riferimento al capo 4 del relativo dispositivo, condanna a corrispondere in favore di la Parte_1 CP_5
minor somma di euro 4.362,87, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 12 di 13 3) dichiara inammissibili le domande svolte, nel presente giudizio, in via subordinata e riconvenzionale da CP_5
4) compensa per un quarto le spese del giudizio di appello nei rapporti fra e Parte_1
e condanna a rifondere in favore della suddetta parte la restante CP_5 Parte_1
frazione di tre quarti, liquidata in euro 3.177,75, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
5) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_7
le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 610/2024, pubblicata il 28/05/2024,
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Samanta Tiziani e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cantù, via L. Manara n. 4, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
L' P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Massimo Floriani e con elezione di domicilio presso il suo studio in Como,
Via Parini n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alwin Hermann Costantino e con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Cadorna n. 5, come da procura notarile datata 23 marzo 2022, redatta dal Notaio raccolta n. 44900, inserita nel Persona_1
fascicolo telematico;
-APPELLATE-
pagina 1 di 13 E
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 610/2024, pubblicata il
28/05/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare: rigettare le eccezioni tutte di improcedibilità dell'appello
In via principale e nel merito:
- condannare L' a risarcire l'ulteriore somma di € 17.912,71 pagati da CP_1 Parte_1 per il riscatto dell'auto incendiata, somma da cui è già stato dedotto quanto versato da
[...]
. CP_4
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da alla concessionaria Parte_1 CP_5
per il recupero del veicolo (€ 305,00), per l'utilizzo dell'auto sostitutiva (€ 878,40), per
[...] il deposito del veicolo incendiato (€ 2.586,40), per il noleggio auto sostituiva € 800,00.
- condannare alle spese e competenze professionali, oltre oneri di legge, per la CP_5 fase dell'A.T.P.;
In via istruttoria:
- ammettersi le istanze istruttorie formulate da nelle memorie ex art. 183 sesto Parte_1
comma n. 2 e 3 c.p.c. in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per L CP_1
“Piaccia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
In via principale
A - Previe le declaratorie del caso confermare integralmente la Sentenza n. 610/2024 emessa dal Tribunale di Como e respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti espressi in narrativa.
In via Subordinata e Riconvenzionale
pagina 2 di 13 B - Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che la risulta debitrice de Parte_1 della somma di €. 7.885,81 o della maggiore o minore somma accertata in corso CP_5
di causa, per le causali di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta
e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
C - Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata qualche responsabilità de per i fatti CP_5
CP_ di cui è causa, condannare la società a manlevare L' Parte_2
da ogni pregiudizio derivante dall'eventuale accoglimento delle domande formulate dalla controparte per le ragioni espresse in atti.
In ogni caso
D - Con vittoria di spese e compensi di giudizio
In via istruttoria
- Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. dell'appellante, nonché prova per testi sui capitoli di prova che seguono. Parte 1. Vero che in data 08 settembre 2017, acquistava da Leasing - un veicolo Controparte_6
Audi A3 RS3?
2. Vero che in data 10 settembre 2020, sull'autostrada A7, il motore del predetto veicolo, che aveva percorso km 57.000 C.A., perdeva potenza e si fermava? Parte
3. Vero che in data 10.09.2020, il sig. di era alla guida del veicolo Audi Testimone_1
RS3?
4. Vero che alla data di detto accadimento, il 10.09.2020, la garanzia biennale previste ex lege del veicolo LGN, era scaduta/terminata?
5. Vero che a seguito della rottura del propulsore, la Concessionaria L'Auto informava la
Società Costruttrice, che provvedeva - in regime di correntezza - ad inviare un nuovo motore, che veniva sostituito?
6. Vero che la vettura veniva riconsegnata funzionante?
Parte 7. Vero che in data 30.10.2020 la affidava il veicolo RS3 ai meccanici per CP_5
effettuare la manutenzione?
8. Vero che per l'opera prestata alla LGN L'Auto emetteva la fattura n. 207FW002357 del
30.10.2020 di €. 802,76 (doc. 4) che si mostra al teste? Parte 9. Vero che in pari data, il 30.10.2020, la affidava il veicolo ai meccanici per CP_5
effettuare la manutenzione dello sterzo/assetto?
10. Vero che per l'opera prestata alla LGN, emetteva la fattura n. 207FW002358 del CP_5
30.10.2020 di €. 1.419,78 (doc. 4/a) che si rammostra al teste?
pagina 3 di 13 Parte 11. Vero che in data 06.11.2020 la affidava il veicolo ai meccanici per effettuare CP_5
un controllo tecnico computerizzato?
12. Vero che per l'opera prestata alla LGN, emetteva la fattura n. 207FW0002446 del CP_5
06.11.2020 di €. 377,46 (doc. 4/b), che si rammostra al teste? Parte 13. Vero che in data 30.10.2020 la affidava il veicolo RS3 ai meccanici per CP_5
effettuare un controllo del cambio?
14. Vero che per l'opera prestata alla LGN, emetteva la fattura n. 207FW002666 del CP_5
26.11.2020 di €. 716,01 (doc. 4/c), che si rammostra al teste?
15. Vero che i predetti interventi effettuati dai tecnici - e meglio descritti nelle fatture CP_5
de quibus - esulano dalla sostituzione del propulsore?
Parte 16. Vero che per le predette causali la è debitrice verso della somma di €. CP_5
7.885,41?
17. Vero che in data 12.12.2020, all'imbocco dell'autostrada, la RS3 perdeva potenza si spegneva con fumo e fiamme che fuoriuscivano dal cofano?
Parte 18. Vero che in data 12.12.2020 il sig. di era alla guida? Testimone_1
19. Vero che in data 12.12.2020 L'Auto recuperava il veicolo LGN in panne? CP_ Parte
20. Vero che per soccorrere il predetto veicolo L' è creditrice nei confronti di della somma €. 305,00? CP_ Parte
21. Vero che L' è creditrice verso della somma di €. 800,00, fattura n. 207FA000054 del 26.11.2020 (doc. 4/d), che si rammostra al teste, per le riparazioni del danno cagionato dall'attrice alla vettura sostitutiva Audi A4 tg. FY378AT, di proprietà della convenuta? CP_ Parte
22. Vero che L' è creditrice verso della somma di €. 878,40, per l'utilizzo giornaliero della vettura sostitutiva Audi A4 tg. FY378AT dal 15.12.2020 al 23.12.2020 (€. 80,00 die oltre iva) di proprietà della convenuta?
CP_ Parte 23. Vero che L' è creditrice verso della somma di €. 2.586,40, per il deposito giornaliero del veicolo Audi RS3 dal 12.12.2020 al 03.09.2021 (doc. 5) (€. 8,00 die oltre iva), che si rammostra al teste?
24. Vero che il valore commerciale del veicolo Audi A3 RS3 al momento del sinistro era di €.
38.000,00/39.000,00?
25. Vero che l'assicurazione del veicolo Audi RS3 pagava detto importo?
Si indicano in qualità di testimoni:
a. Sig. , c/o OM (CO) Testimone_2 CP_5
b. Sig. c/o OM (CO) Testimone_3 CP_5
c. Sig. , c/o OM (CO) Tes_4 CP_5
pagina 4 di 13 d. P.E.I. Como, via D'Annunzio n. 28 Persona_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati nell'atto di citazione in appello si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati.
Disporre d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile e/o opportuno e/o necessario ai fini del giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e probatoria”.
PER Controparte_7
“1) rigettarsi l'appello in quanto improcedibile, inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
2) spese di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Como L e Parte_1 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 per effetto dell'incendio dell'autovettura Audi RS3 targata FK086VV.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice ha esposto:
- di avere acquistato in data 8 settembre 2017 dalla concessionaria per il CP_5
tramite di Alba Leasing S.p.a., la suddetta autovettura;
- di avere riscontrato un grave guasto al motore in data 10 settembre 2020 e di avere incaricato della relativa riparazione la concessionaria la quale ha CP_5
provveduto alla sostituzione del motore in regime di correntezza, restituendo l'autovettura in data 9 novembre 2020;
- di avere richiesto, a causa di un nuovo guasto al motore verificatosi il 18 novembre
2020, un ulteriore intervento di riparazione dell'autovettura in data 19 novembre 2020;
- di avere definitivamente perso la disponibilità dell'autovettura in data 12 dicembre
2020, a causa di un incendio sviluppatosi improvvisamente su di essa che ne ha procurato la totale distruzione;
- di avere instaurato, al fine di verificare le cause dell'incendio, un procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è emerso che la rottura del primo motore era dovuta ad un difetto di produzione che aveva causato l'allentamento dei bulloni della biella e che il lavoro di installazione del nuovo motore non era stato eseguito correttamente, tanto che alcuni frammenti del motore originario si erano insinuati nella chiocciola che convoglia i fumi caldi per l'azionamento della turbina e avevano causato il danneggiamento dell'estremità periferica delle pale della girante, con probabile incendio del lubrificante;
pagina 5 di 13 - di avere ricevuto da parte di Alba Leasing S.p.a., a seguito della risoluzione del contratto di leasing, il versamento della somma di euro 8.136,88, corrispondente alla differenza tra l'indennizzo assicurativo incassato dalla medesima Alba Leasing S.p.a. e le somme ad essa spettanti a termini di contratto, ivi compreso il prezzo per l'opzione di acquisto;
- di avere ricevuto da parte della concessionaria la richiesta di pagamento CP_5
della somma complessiva di euro 6.979,01, a titolo di corrispettivo per le riparazioni effettuate sull'autovettura Audi RS3 targata FK086VV prima dell'incendio, per i servizi di recupero e di deposito della stessa e per il noleggio di una autovettura sostitutiva.
Ciò premesso, dato atto di non avere ricevuto alcuna offerta di risarcimento, ha Parte_1
concluso chiedendo al Tribunale:
- di condannare le due convenute al pagamento della somma complessiva di euro
39.823,00 (di cui: euro 10.656,00 pari al costo del noleggio dell'auto sostitutiva per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 20 aprile 2021, euro 556,89 pari agli interessi versati alla società di leasing sui canoni relativi al periodo 1 dicembre 2020/19 novembre 2021; euro 3.396,49 pari al costo del bollo dell'autovettura; euro 278,18 pari al costo del carro attrezzi;
euro 13,50 pari al costo della cancellazione dell'autovettura dal P.R.A.; euro
1.388,21 pari al costo della assicurazione;
euro 18.254,81 pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto di un'autovettura nuova e l'indennizzo corrisposto dalla assicurazione (i.e. euro 49.745,25 – euro 31.480,34); euro 5.278,92, pari alle spese di
CTU e di CTP sostenute nel procedimento per ATP);
- di accertare l'insussistenza del credito di euro 6.979,01 vantato da CP_5 si è costituita nel giudizio di primo grado, escludendo di essere CP_5
responsabile dei danni lamentati dalla controparte e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla Controparte_7
stessa manlevata in caso di accoglimento delle domande svolte da e, in via Parte_1 riconvenzionale, di condannare al pagamento della somma di €. 7.885,81 a titolo di Parte_1
corrispettivo per: le riparazioni eseguite, il servizio di recupero dell'autovettura incendiata, il noleggio di una autovettura sostitutiva, il deposito dell'autovettura incendiata e la franchigia relativa al danno causato all'autovettura sostitutiva.
Si è costituita anche la quale ha eccepito la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_1
Infine, si è costituita eccependo la Controparte_7 decadenza e la prescrizione dell'azione della società attrice e associandosi nel merito alle difese della propria assicurata.
pagina 6 di 13 nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha Parte_1
aggiunto una domanda subordinata, chiedendo, per il caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, di condannare le controparti a corrisponderle l'importo di euro 9.731,83, pari alla differenza “tra l'esborso effettuato per l'opzione di acquisto dell'auto incendiata e la minor somma avuta dalla società di leasing”.
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 610/2024, pubblicata il 28 maggio 2024:
- ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
[...]
- ha ravvisato la correlazione causale tra l'incendio dell'autovettura Audi RS3 targata
FK086VV avvenuto il 12 dicembre 2020 e i precedenti interventi di riparazione e sostituzione del motore della medesima autovettura eseguiti da come da fatture n. CP_5
207FW002357 e n. 207FW002358 del 30 ottobre 2020;
- ha dichiarato la risoluzione del contratto d'opera stipulato in data 30 ottobre 2020 tra e per grave inadempimento della convenuta;
Parte_1 CP_5
- ha condannato al pagamento in favore di della somma di CP_5 Parte_1
euro 18.067,19, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
- ha condannato al pagamento in favore de della somma di Parte_1 CP_5
euro 5.663,27, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- ha condannato a tenere indenne L Controparte_7 [...]
dalle statuizioni pregiudizievoli pronunciate nei suoi confronti. CP_1
ha impugnato la suddetta sentenza, articolando tre motivi di appello: Parte_1
1) con il primo motivo ha censurato il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere il versamento della differenza “tra la somma pagata per il riscatto dell'auto andata perduta e la somma riconosciuta dall'assicurazione”;
2) con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha disposto la condanna di essa appellante al pagamento in favore de delle CP_5
seguenti somme: euro 878,40 per il noleggio dell'autovettura sostitutiva dal 15 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020, euro 800,00 per le riparazioni del danno cagionato alla autovettura sostitutiva, euro 305,00 per il recupero e il soccorso della autovettura incendiata, euro 2.586,40 per il deposito della vettura incendiata dal 12 dicembre 2020 al 30 settembre 2021;
3) con il terzo motivo ha lamentato la mancata liquidazione in proprio favore delle spese legali relative alla fase di ATP.
pagina 7 di 13 L si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha concluso per il rigetto CP_1 dell'impugnazione, chiedendo in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria, la condanna di al pagamento dell'intero credito Parte_1
originariamente azionato, pari a euro 7.885,81.
Si è costituita anche che ha chiesto il rigetto Controparte_7 dell'impugnazione.
Alla prima udienza del 21 gennaio 2025, il procuratore di Controparte_7 ha eccepito l'improcedibilità dell'appello in ragione del deposito tardivo
[...]
da parte di del fascicolo di primo grado e dei documenti ad esso allegati, oltre che Parte_1
della sentenza impugnata.
***
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione formulata in udienza da Controparte_7
Al riguardo, va rammentato che il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, poiché l'art. 347, comma 2, c.p.c., in seguito alla modifica disposta dalla l. n. 353 del 1990, non considera tale adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio dell'appellante; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte (Cass. n. 24461/2020; Cass. n. 12751/2021).
A ciò deve aggiungersi che “il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo
-, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di
pagina 8 di 13 primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato
e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'articolo 76 delle disposizioni attuazione Cpc.
Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto a offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima
a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo” (Cass. n.456/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati, l'eccezione in discussione deve essere disattesa.
***
Può quindi procedersi all'esame dei motivi di appello proposti da Parte_1
1)
Il primo motivo è inammissibile.
La domanda di riconoscimento in favore di della somma corrispondente alla Parte_1 differenza tra l'indennizzo versato dalla compagnia di assicurazioni alla società di leasing e la somma versata per l'esercizio dell'opzione di acquisto dell'autovettura non era mai stata proposta in primo grado, né in via principale, né in via subordinata.
Analogamente, non era mai stata proposta in primo grado la domanda di riconoscimento, a titolo di danno emergente, della somma versata per l'esercizio dell'opzione di acquisto;
detta domanda (formulata nei seguenti termini: “condannare L' a risarcire l'ulteriore CP_1 somma di € 17.912,71 pagati da per il riscatto dell'auto incendiata, somma da cui è già Parte_1 stato dedotto quanto versato da ”) è diversa da quella enunciata nel paragrafo CP_4 dedicato all'indicazione dei motivi di appello ed è stata formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado.
pagina 9 di 13 Più precisamente, nella fase di primo grado, con la domanda proposta in via Parte_1
principale, aveva chiesto, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'autovettura andata distrutta, anche il risarcimento dei danni corrispondenti alla differenza fra il prezzo versato per l'acquisto di una nuova autovettura e l'indennizzo riconosciuto dalla compagnia di assicurazioni;
con la domanda proposta in via subordinata (peraltro aggiunta, tardivamente, solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.) aveva invece chiesto il risarcimento corrispondente alla differenza tra l'importo versato a titolo di opzione di acquisto e l'importo ricevuto dalla società di leasing.
La novità delle domande proposte nel presente giudizio di secondo grado preclude la valutazione della fondatezza di esse nel merito.
2)
Il secondo motivo di appello è invece parzialmente fondato.
Il Tribunale, pur avendo accertato – con una statuizione passata in giudicato, in quanto non impugnata – che l'incendio dell'autovettura Audi RS3 targata FK086VV è causalmente riconducibile all'intervento di riparazione e di sostituzione del motore eseguito da CP_5
nel mese di ottobre 2020 (con riferimento al quale il CTU nominato in sede di ATP ha riscontrato profili di negligenza e imperizia), ha ritenuto sussistente il diritto di quest'ultima di ricevere il corrispettivo per il noleggio dell'autovettura sostitutiva dal 12 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020 (pari a euro 878,40) e per il recupero e il soccorso della autovettura incendiata
(pari a euro 305,00).
Le suddette prestazioni rese da in favore di sono causalmente CP_5 Parte_1
ricollegabili al suddetto intervento di riparazione e sostituzione del motore risultato non conforme alle regole dell'arte. Pertanto, L' non può pretendere il corrispettivo ad CP_1
esse riferite.
Al contrario, spetta a il versamento della somma di euro 800,00, pari alla CP_5
franchigia inerente al danno riportato dalla autovettura sostitutiva concessa in uso a Parte_1
Con riferimento a tale somma, infatti, la società appellante non ha svolto contestazioni tempestive, né adeguatamente specifiche.
Infine, il credito vantato da per il servizio di deposito della vettura incendiata dal CP_5
12 dicembre 2020 al 3 settembre 2021 (pari a euro 2.586,40) si reputa fondato limitatamente al periodo successivo al 23 dicembre 2020; dall'importo quantificato da vanno CP_5
quindi scomputati euro 117,00, corrispondenti al compenso relativo al periodo 12-23 dicembre
2020.
pagina 10 di 13 A questo proposito, si osserva che: - per un verso, solo a partire da tale data, può ritenersi dimostrato che sia venuta a conoscenza della natura onerosa del deposito Parte_1 dell'autovettura incendiata presso la concessionaria (v. la richiesta di pagamento CP_5
datata 23.12.2020 di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado de;
- per altro CP_5
verso, è ragionevole escludere il compenso per il mantenimento in deposito dell'autovettura per i giorni immediatamente successivi all'incendio, tenuto conto della riferibilità causale dell'evento alla società concessionaria e del conseguente obbligo della stessa di accordare a qualche giorno di tempo per individuare una soluzione alternativa di ricovero, in Parte_1
attesa delle determinazioni della società di leasing, proprietaria del veicolo.
Di contro, non può darsi rilievo alle allegazioni secondo le quali il mantenimento dell'autovettura presso sarebbe stato imposto dalla casa madre Audi, giacché sono CP_5
state formulate tardivamente, oltre la maturazione delle c.d. preclusioni assertive.
Rispetto al credito accertato dal Tribunale in favore de va dunque detratto CP_5
l'importo complessivo di euro 1.300,40 (i.e. euro 878,40 + euro 305,00 + euro 117,00).
3)
nella comparsa conclusionale, ha rinunciato espressamente al terzo motivo Parte_1
di appello relativo alla mancata liquidazione delle spese legali del procedimento di ATP;
pertanto, non occorre procedere all'esame di esso nel merito.
***
Resta da prendere in considerazione la domanda riconvenzionale subordinata formulata da nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta CP_5
depositata nel presente giudizio di appello.
L ha meramente riproposto la pretesa riconvenzionale originaria, volta ad ottenere CP_1
la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 7.885,81. Parte_1
Il giudice di primo grado ha espressamente rigettato, reputandola infondata, la domanda riferita al pagamento delle fatture di cui ai docc. 4a e 4b prodotti da e ha ridotto il credito CP_5
della stessa a euro 5.663,27.
Conseguentemente, la società appellata non poteva limitarsi alla mera riproposizione delle domande originarie ex art. 346 c.p.c., ma era tenuta a presentare appello incidentale;
in mancanza di esso, la domanda in esame va dichiarata inammissibile.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] deve essere condannata a corrispondere in favore de la (minor) somma di Pt_1 CP_5
pagina 11 di 13 euro 4.362,87, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, così come stabiliti dal
Tribunale.
***
Considerato l'accoglimento, peraltro parziale, del solo motivo di appello formulato da in relazione al punto 4) del dispositivo della sentenza impugnata, le spese di lite, nei Parte_1
rapporti fra e sono regolate come segue: Parte_1 CP_5
- per il giudizio di primo grado, si confermano le statuizioni pronunciate dal Tribunale di compensazione delle spese per la quota di un terzo e di condanna della concessionaria CP_5
al rimborso della restante frazione di due terzi in favore di così come liquidata
[...] Parte_1
dal Tribunale;
- per il giudizio di appello, si dispone la compensazione delle spese per la quota di un quarto e la condanna di (in quanto maggiormente soccombente) al rimborso della restante Parte_1
frazione di tre quarti in favore de CP_5
Le suddette spese sono liquidate in dispositivo, avendo riguardo:
- per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di secondo grado, ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00;
- per la fase di (mera) trattazione del giudizio di secondo grado ai parametri minimi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Inoltre, è tenuta al rimborso integrale delle spese del giudizio di appello in Parte_1
favore di nei confronti della quale restano Controparte_7
confermate le statuizioni della sentenza di primo grado.
Tali spese, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in concreto dalla compagnia di assicurazioni, sono liquidate per tutte le fasi del giudizio di appello applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,00 e euro
26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 610/2024, pubblicata il 28/05/2024, ogni Pt_1
diversa eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, e con specifico riferimento al capo 4 del relativo dispositivo, condanna a corrispondere in favore di la Parte_1 CP_5
minor somma di euro 4.362,87, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 12 di 13 3) dichiara inammissibili le domande svolte, nel presente giudizio, in via subordinata e riconvenzionale da CP_5
4) compensa per un quarto le spese del giudizio di appello nei rapporti fra e Parte_1
e condanna a rifondere in favore della suddetta parte la restante CP_5 Parte_1
frazione di tre quarti, liquidata in euro 3.177,75, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
5) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_7
le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13