Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 317
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La motivazione è congrua in quanto richiama l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni e ha consentito alla ricorrente di difendersi nel merito. Inoltre, l'avviso è stato preceduto da un questionario che ha permesso alla ricorrente di esporre le proprie argomentazioni.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    L'art. 6-bis, comma 2, del D.M. esclude dall'obbligo di contraddittorio gli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, qual è l'avviso di accertamento impugnato. Peraltro, la ricorrente ha potuto esporre le proprie argomentazioni tramite il questionario.

  • Rigettato
    Esenzione dei redditi consolari

    La ricorrente è residente permanente in Italia dal 2005 e ha iniziato a lavorare per il Consolato solo nel 2011, pertanto non è applicabile l'art. 49 della Convenzione di Vienna. Si applica invece l'art. 19 della convenzione Italia/Brasile, che prevede l'imponibilità in Italia dei redditi quando i servizi sono resi in Italia e la persona fisica è residente in Italia e non è divenuta residente al solo scopo di rendere tali servizi. Non è applicabile l'art. 4 del D.P.R. n. 601/1973 per mancanza di reciprocità.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di accertamento

    Poiché la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso è di sette anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata omessa, con scadenza il 31 dicembre 2025.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva

    La Corte ritiene che l'imponibilità in Italia sia corretta in base alle convenzioni internazionali e alla residenza della contribuente.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni

    Le sentenze precedenti non sono più applicabili per l'anno 2017, poiché la ricorrente era a conoscenza della posizione dell'Agenzia delle Entrate e avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione fiscale. Pertanto, non sussisteva alcun affidamento o incertezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 317
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 317
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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