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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/11/2025, n. 10531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10531 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2704/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2704/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 3.7.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., TRA P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Milano - Abbiategrasso, Via Marinetti n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Meridionale n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa PERNA (c.f.
) dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, C.F._1 ATTRICE E (P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Napoli, Corso Novara n. 36, CONVENUTA CONTUMACE NONCHE' (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Mastianielli n. 18, presso lo studio dell'avv. Umberto ANNUNZIATA (c.f.
) che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti, C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 3.7.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.2.2024, la proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti della e della Controparte_1 [...] deducendo di aver subito danni a seguito del sinistro stradale Controparte_2 verificatosi in data 18.5.2022, alle ore 12.00 circa, presso l'hub logistico della società
[...]
sito nel Comune di Casalnuovo di Napoli, alla Via Cardinale Ascalesi Alessio. Controparte_3 Più precisamente, l'attrice deduceva:
pagina 1 di 9 - che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, la motrice tipo DAF TRUCK, targata EK686KM, con semirimorchio tipo SCHMITZ S3, targato XA612BK, di proprietà della e assicurata, per la R.C.A., con la Controparte_1 Controparte_2
“in un'errata manovra di retromarcia urtava quattro bancali, che aveva appena
[...] scaricato, contenenti materiale elettronico di proprietà dell'attrice, in particolare 400 tablet e 5100 display per smartphone, come da documento di trasporto n. 394”;
- che la merce in questione, confezionata nelle apposite scatole e protetta dal cellophane, in seguito all'urto subìto ed alla rovinosa caduta, riportava ingenti danni;
- che, in particolare, “andavano distrutti 60 tablet, 335 confezioni di imballaggio dei tablet, e 2460 display per smartphone, come da verbale di constatazione dei beni danneggiati con allegata stima dettagliata dei danni sottoscritta dalle parti (danneggiato, danneggiante e per conferma anche dal titolare dell'Hub logistico la Freccia srls) per un valore di € 133.007,80”;
- che la dopo aver aperto il sinistro n. 1-2698-230- Controparte_2
118769585 ed aver verificato i danni, formulava un'offerta risarcitoria di € 29.100,00 sulla base di una stima dei danni pari ad € 40.340,000 e di un concorso di colpa del 30% attribuito alla stessa danneggiata;
- che tale importo, in data 20.7.2022, veniva corrisposto a mezzo assegno, il quale però veniva trattenuto in acconto sul maggior danno;
- che, mediante accertamento tecnico preventivo proposto ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del giudizio avente n. 24494/2022 R.G., il valore della merce danneggiata veniva quantificato dal TU NG. , “in € 119.146,78 oltre il periodo di sosta Persona_1 presso l'Hub Logistico La Freccia SRL”. Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna delle società convenute al risarcimento di tutti i danni subiti, che quantificava in € 119.146,78, oltre € 10.989,76, per la giacenza della merce danneggiata presso la soc. , dal 18.5.2022 al 2.12.2023, a cui occorreva detrarre la CP_3 somma di € 29.100,00, già versata dalla per un importo Controparte_2 complessivo, quindi, pari ad € 101.036,54. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale, deducendo che l'evento per cui è causa si era verificato all'interno di una proprietà privata, eccepiva l'inoperatività, nel caso in esame, dell'art. 122 D.Lvo n. 209/05. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite. La società assicuratrice, in particolare, deduceva che conducente Persona_2 dell'autocarro di titolarità della dopo aver negato il fatto storico, se n'era Controparte_4 poi assunto, in maniera sospetta, la responsabilità; che in calce alle due opposte dichiarazioni del in questione erano apposte due firme completamente differenti tra di loro;
che le Per_2 telecamere presenti in loco non avevano ripreso l'incidente e che alcuna delle foto che erano state prodotte raffigurava “contestualmente l'autocarro e i bancali che sarebbero stati urtati/schiacciati”. In ogni caso, contestava il quantum debeatur osservando che non vi era alcuna certezza sul numero dei colli danneggiati. Quanto alla che pure aveva partecipato al giudizio di deve dirsi Controparte_1 CP_5 che la stessa, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 9 Quindi, ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace (che non si presentava per renderlo), raccolte le deposizioni testimoniali di Testimone_1 e (testi indicati da parte attrice) ed acquisita la documentazione Testimone_2 prodotta dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, all'udienza del 3.7.2025, ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note scritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inoperatività dell'art. 122 D.Lvo n. 209/2005, sollevata dalla convenuta Controparte_2 L'art. 122, invero, nella formulazione in vigore ratione temporis, stabiliva che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'art. 91 comma 2 del codice della strada”. Orbene, facendo leva sul dettato normativo, la compagnia assicurativa ha sostenuto “a contrario” di non essere tenuta ad alcun risarcimento, in quanto il sinistro era avvenuto all'interno di una proprietà privata e, quindi, in un'area non equiparabile ad una strada di uso pubblico. Senonché, è di tutta evidenza che l'incidente per cui è causa si è verificato all'interno di un'area destinata al transito di veicoli per attività di trasporto, classificazione, carico, scarico, spedizione e distribuzione di merci e, in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile hanno avuto modo di affermare che “ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 21983 del 30.7.2021)”. Ne deriva che non può più condividersi l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell'applicabilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, faceva leva sul mero concetto di “spazio pubblico, accessibile ad una quantità indeterminata di persone”, ma deve essere affermato che la assicurazione per la R.C.A. deve coprire i danni cagionati da qualsiasi sinistro avvenuto a causa di un uso conforme del veicolo assicurato.
2. Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. La fattispecie in esame, invero, deve essere correttamente ricondotta sotto l'ambito di operatività dell'art. 2054 comma 1 c.c. In particolare, questo Giudice non può che rilevare come i testi escussi su richiesta dell'attrice abbiano confermato pienamente la dinamica dei fatti così come descritti nell'atto di citazione.
pagina 3 di 9 Ci si riferisce, segnatamente, alle deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
i quali, mentre si trovavano nell'hub della società hanno assistito
[...] Controparte_3 direttamente all'incidente de quo. Il , in particolare, dopo aver premesso di essere amministratore della società Tes_1 ha riferito che in data 18.5.2022, mentre si trovava a Casalnuovo, Controparte_6 presso l'hub logistico della società ”, ove si era recato per organizzare dei trasporti CP_3 per alcuni suoi clienti, all'improvviso, mentre stava discutendo con Testimone_2 sentiva dei rumori e vedeva un automezzo, del tipo motrice, che, nel fare retromarcia all'interno del piazzale, urtava alcuni bancali che si trovavano in prossimità di un muretto, facendo cadere a terra il materiale che gli stessi contenevano. Il teste, inoltre, ha precisato di essersi avvicinato al luogo dell'incidente e di aver visto che sui suddetti bancali c'era del materiale elettronico (tablet, display per telefonini etc.), il quale, a causa del sinistro, si era sparso a terra. Più precisamente, il ha affermato di aver visto che l'automezzo in questione saliva Tes_1 sui bancali e sui predetti materiali danneggiandoli, circostanza che faceva accorrere diverse persone, tra cui l'amministratore de ”, tale . CP_3 Per_3 Infine, il teste ha riferito di essere tornato altre volte presso l'hub e di aver avuto modo di vedere che il materiale danneggiato si trovava ancora lì, coperto da un telone, aggiungendo che gli operai de ” si lamentavano del fatto che tale materiale non fosse mai stato rimosso. CP_3 Tale dinamica dei fatti è stata sostanzialmente confermata anche dal teste Tes_2
, il quale ha dichiarato di aver “sentito un forte rumore” e di aver “visto che un camion,
[...] nel fare marcia indietro, urtava degli scatoli, posti sui bancali, e saliva sulla merce danneggiandola. Si trattava in particolare di materiale elettrico del tipo tablet, vetri dei cellulari, etc.”. Il teste, inoltre, ha riferito che, subito dopo l'urto, l'autista dal camion, di proprietà della
[...] era sceso dall'automezzo per controllare il danno che aveva effettuato, Controparte_1 aggiungendo che, poco dopo, uscì nel piazzale anche il titolare de ”, CP_3 Per_4
, il quale vide il danno che era stato provocato e chiamò la per il
[...] Parte_1 conseguente risarcimento. Il ha precisato di non essere in grado di “dire quanta e quale merce di preciso è Tes_2 andata distrutta nell'incidente”, aggiungendo soltanto che si trattava di n. 4 bancali contenenti ciascuno più scatoloni di merce e che quest'ultima, dopo l'incidente, fu coperta con un cellophane e “rimase lì per parecchio tempo, perché doveva venire un perito ad esaminarla”. La dinamica dell'incidente, dunque, può dirsi accertata sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei due testi escussi su richiesta di parte attrice. Né rileva, in senso contrario, la circostanza – dedotta dalla convenuta – che Persona_2 il conducente dell'autocarro di titolarità della avrebbe sottoscritto due Controparte_4 opposte dichiarazioni, prive di data certa, dapprima per assumersi la responsabilità del fatto storico e, poi, per ritrattare quanto aveva precedentemente dichiarato. Le dichiarazioni apparentemente riconducibili al , infatti, recano delle sottoscrizioni Per_2 che, oltre a non essere state autenticate da nessuno, risultano anche difformi tra loro, sicché non è dato sapere se provengano effettivamente da quel soggetto. A ciò si aggiunga che la compagnia assicurativa convenuta non ha chiesto di escutere il soggetto in questione per consentire allo stesso né di chiarire la propria versione dei fatti, né di riconoscere le sottoscrizioni allo stesso apparentemente riferibili.
pagina 4 di 9 In conclusione, quindi, in assenza di elementi di segno di contrario, deve ritenersi provato che il sinistro nel quale si è verificato il danneggiamento del materiale elettronico di proprietà della è stato cagionato dal conducente dell'autocarro di titolarità della Parte_1 [...]
il quale, al momento del fatto, era assicurato per la R.C.A. con la Controparte_4 [...]
Controparte_2
4. Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza, dalla Parte_1 In proposito, giova osservare che, nell'atto introduttivo, si legge che i quattro bancali, urtati e schiacciati dall'automezzo della contenevano “in particolare 400 tablet e CP_1 5100 display per smartphone, come da documento di trasporto n. 394” e che “in seguito all'urto subito e alla rovinosa caduta il suddetto materiale, crollato dai bancali e schiacciato, riportava ingenti danni”, con la precisazione che “in particolare, andavano distrutti 60 tablet, 335 confezioni di imballaggio dei tablet e 2460 display per smartphone, come da verbale di constatazione dei beni danneggiati con allegata stima dettagliata dei danni sottoscritta dalle parti (danneggiato, danneggiante e per conferma anche dal titolare dell'hub logistico CP_3
), per un valore di 133.007,80”.
[...] Dalla documentazione che è stata prodotta da parte attrice, infatti, si evince che tre giorni dopo il sinistro e, precisamente, in data 21.5.2022, i legali rappresentanti della danneggiata
[...]
della danneggiante e della società Parte_1 CP_1 Controparte_3 titolare dell'hub logistico nel quale era avvenuto l'incidente, procedevano ad effettuare una constatazione dei beni danneggiati, formando e sottoscrivendo un apposito verbale. Senonché tale verbale deve ritenersi inopponibile alla odierna convenuta
[...] in quanto le operazioni di constatazione di cui sopra non venivano Controparte_2 effettuate nel contraddittorio con la stessa, tanto più alla luce del fatto che la compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha espressamente contestato l'attendibilità dei dati riportati nel suddetto verbale. Orbene, nel corso del procedimento di A.T.P. avente n. 24494/2022 R.G., che si svolgeva nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio (ivi compresa la convenuta contumace
[...]
, veniva nominato quale TU l'ing. , al quale veniva Controparte_1 Persona_1 conferito l'incarico di accertare “l'esatto numero e tipologia dei materiali andati distrutti e danneggiati, nel sinistro del 18.5.2022 (…) raffrontandoli con il documento di trasporto n. 394 del 16.5.2022, stimandone il valore da desumersi dalle fatture di acquisto” e di quantificare il danno subito dalla in conseguenza del sinistro. Parte_1 Nell'elaborato peritale, si legge quanto segue:
“Nell'ottica di procedere all'esame peritale della merce oggetto del contendere, coadiuvato dal mio collaboratore e dai CTP presenti, ho proceduto ad esaminare e conteggiare il materiale rinvenuto sui bancali conservati presso l'HUB la Freccia S.r.l.. L'analisi è stata volta, preliminarmente, a suddividere la merce “incidentata” o inservibile da quella apparentemente sana, ovvero utilizzabile. Contestualmente ho proceduto ad effettuare un'analisi delle condizioni della merce, valutandone l'eventuale fruibilità e determinando la compatibilità con il sinistro denunciato. L'esame in questione è stato eseguito sui vetrini/display rinvenuti. Per quanto concerne i tablet ricompresi nella consegna, di concerto con le parti è stato determinato che le unità danneggiate che rientrano in tale categoria sono stimate in un numero pari a 50 unità (in Figura 1 si riporta, a titolo esplicativo, il bancale dei tablet rinvenuti). Tale
pagina 5 di 9 valutazione è stata riportata nel verbale di accesso che, ad ogni buon conto, viene allegato alla presente relazione (…). Le risultanze delle operazioni di verifica eseguite sui vetrini/display, come riportato nel verbale di accesso, sono riassunte di seguito:
- Merce rinvenuta: 2590 vetrini/display per smartphone;
- Merce danneggiata e inutilizzabile: 2306;
- Merce apparentemente intatta e da ritenere fruibile: 284 unità. In aggiunta, si rileva la presenza di n.15 display per tablet danneggiati, per un totale di 2605 unità, di cui 2321 inservibili. Nel computo sono state scartate tre unità ritenute non appartenenti al carico, dal momento che presentavano delle etichettature riconducibili a display in assistenza (es: nome e cognome del proprietario con indicazioni). Occorre evidenziare che i display per smartphone rinvenuti erano senza packaging e pertanto l'analisi contestuale effettuata per determinarne marca e modello ha dato esito negativo, essendo pressoché impossibile associare inequivocabilmente e senza margine di errore la merce danneggiata. Per la determinazione del valore esatto, pertanto, si è provveduto ad un conteggio massivo, come riportato nel verbale, desumendo successivamente un valore medio a partire dalle fatture d'acquisto (All.6). Allo scopo, quindi, è stata calcolata una media ponderata tra il numero di display in fattura e il valore univoco, suddividendo la merce per tipologia: a. Merce Rinvenuta - vetrini/display per smartphone: I. Totale: 2.590; II. di cui danneggiata e inutilizzabile: 2.306; III. di cui apparentemente intatta e da ritenere fruibile: 284 unità; b. Merce Rinvenuta - display per tablet: I. Totale: 15; II. di cui danneggiati e inutilizzabili: 15; III. nessuno fruibile;
Totale merce rinvenuta 2.605 unità, di cui 2.321 risultano inutilizzabili. Considerato, pertanto, il valore unitario dei tablet, pari a €100, il valore complessivo della stima della merce, pari a € 119.146,78, può essere calcolato come segue: TOTALE DISPLAY SMARTPHONE DANNEGGIATI X VALORE D'ACQUISTO MEDIO DISPLAY PER + (TOTALE DISPLAY DANNEGGIATI X VALORE CP_7 CP_8 D'ACQUISTO DISPLAY PER TABLET = (2.321 * € 49,18) + (50 * € 100,00) = € 114.146,78 +
€ 5.000,00 = € 119.146,78. (…) In virtù di quanto rilevato e in considerazione dell'analisi svolta, si ritiene di non poter differire il calcolo del danno richiesto da quello desunto in risposta al quesito precedente, calcolato a partire dalle fatture di acquisto. La merce rinvenuta presenta danneggiamenti che non possono essere sanati con interventi di riparazione, alla luce di quanto periziato. Pertanto, si deve procedere necessariamente con la valutazione della sostituzione di ciascun articolo, procedendo ad un acquisto ex-novo. Si precisa che nel computo non sono stati considerati i canoni di locazione degli spazi presso l'Hub logistico che, sebbene inclusi nella quantificazione di parte ricorrente, non CP_3 sono oggetto della presente relazione tecnica, così come non è stato possibile quantificare il
pagina 6 di 9 danno alle confezioni dei tablet, aspetto peraltro condiviso con i ctp presenti al momento dell'accesso”.
5. Le conclusioni della TU dell'ing. , invero, sono state oggetto di motivate Per_1 controdeduzioni, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., da parte del consulente tecnico di parte della il quale si è detto d'accordo con l'ausiliario di ufficio Controparte_2
“sulle quantità dei componenti visionati e conteggiati (vetrini/display) e dei tablet”, ma si è detto
“in totale disaccordo su tutte le restanti determinazioni a cui è pervenuto, ed in particolare sulla quantificazione del danno ai vetrini/display”. Non essendo stata oggetto di contestazione la materiale quantificazione degli oggetti elettronici deteriorati, deve ritenersi provato che, a causa del sinistro di cui si discute, venivano danneggiati n. 50 tablet e n.
2.321 display per smartphone e/o per tablet. Ciò posto, deve rilevarsi che la diversa quantificazione del danno operata rispettivamente dal TU e dal consulente tecnico di parte dell convenuta deriva dal differente costo CP_2 unitario del singolo prodotto che è stato applicato per effettuare il calcolo. Nella TU, infatti, facendo riferimento alle fatture di acquisto del materiale e al documento di trasporto che sono stati prodotti dall'attrice, si è operato un “conteggio massivo (…) desumendo successivamente un valore medio”. Il ctp dell'assicurazione, invece, dopo aver rilevato che le fatture di acquisto ed il d.d.t. n. 394 del 16.5.2022 riportavano prezzi unitari diversi (da un minimo di € 23,31 ad un massimo di € 175,87) in relazione ai diversi modelli e alle diverse marche di display e che i prodotti danneggiati erano stati rinvenuti “senza packaging”, motivo per cui non era stato possibile determinare né la marca né il modello degli stessi, ha obiettato che il calcolo operato dal TU si basa “su assunti ipotetici che non possono essere oggetto di puntuale verifica”. Orbene, sul punto, deve osservarsi che le critiche di parte convenuta alla quantificazione operata dal TU appaiono tutt'altro che irragionevoli. Il valore medio di € 49,18 che il TU ha attribuito a ciascuno dei display per smartphone esaminati, infatti, appare errato e sproporzionato: dall'esame dei titoli di acquisto e del d.t.t. n. 394 del 16.5.2022, emerge che, su n.
5.100 display acquistati dalla (e Parte_1 affidati al trasporto della , ben n.
4.500 avevano un valore unitario Controparte_1 inferiore ad € 49,18 e soltanto n. 600 (cioè, poco più del 10%) avevano un costo unitario superiore a tale importo. Ne deriva che, essendosi danneggiati soltanto n.
2.321 display (ossia, poco più del 45% dei n.
5.100 affidati al trasporto della , appare alquanto improbabile che si siano CP_1 danneggiati tutti o quasi tutti i display più costosi.
6. In punto di quantum debeatur, ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., era la Parte_1 in quanto attrice e danneggiata, a dover fornire la prova precisa del danno che assumeva di aver subito, nel suo esatto ammontare. In mancanza di una siffatta prova, deve procedersi ad una stima meramente equitativa dello stesso. Orbene, in ragione del numero di prodotti complessivamente danneggiati (2.321) e del valore unitario degli stessi che deve essere determinato in relazione ai modelli e alle marche prevalenti nell'ambito del campione totale di prodotti, si stima equo attribuire a ciascun display un valore medio pari a € 30,00.
pagina 7 di 9 Ne deriva che il danno subito dall'attrice per il danneggiamento dei display – contrariamente a quanto si legge nella TU a firma dell'ing. (che, sul punto, non appare Per_1 condivisibile) – risulta essere pari a € 69.630,00. A tale importo deve aggiungersi quello per il danneggiamento dei 50 tablet (il cui valore unitario è stato concordemente stimato dalle parti in € 100,00), per un valore complessivo quindi di € 5.000,00. Ne deriva che l'entità complessiva del danno subito dall'attrice risulta essere pari alla somma di tali importi e, quindi, pari a € 74.630,00. Ciò posto, dalla relazione redatta dal perito nominato dalla convenuta compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale, si evince che i display degli smartphone di cui l'attrice lamenta il danneggiamento si presentavano “senza pellicola protettiva e privi di ogni protezione esterna”; tale circostanza è stata confermata anche dal TU, il quale ha rilevato che “i display rinvenuti, salvo eccezioni (…), erano tutti privi di custodia/imballaggio (cfr. TU, pag. 5)” e che gli stessi
“erano senza packaging (cfr. TU, pag. 7)”. Orbene, tale circostanza, lungi dal consentire di affermare – come pretenderebbe, invece, la convenuta – che “il danneggiamento degli stessi, ove avvenuto, sia imputabile esclusivamente alla società istante che richiedeva il trasporto dei display privi degli imballaggi e di sistemi di protezione”, consente di ritenere che vi sia senza dubbio un concorso del danneggiato nella determinazione del danno. Ciò detto, in considerazione delle modalità concrete con cui è avvenuto il sinistro, deve concludersi che l'investimento dei bancali e lo schiacciamento dei prodotti da parte della motrice avrebbe determinato comunque il danneggiamento del materiale elettrico, anche qualora lo stesso fosse stato custodito ed imballato correttamente. È di tutta evidenza, però, che, ove il danneggiato avesse adottato tutte le cautele opportune e necessarie, l'entità dei danni subiti sarebbe stata certamente inferiore, atteso che alcuni di essi si sono verificati non già per lo schiacciamento, ma per la sola caduta. Ne deriva che, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., in ragione del concorso colposo della
[...] nella determinazione del danno, che si stima equo determinare nella misura del Parte_1 20%, l'importo dovuto dalle convenute deve essere proporzionalmente ridotto. Alla luce di quanto sopra, quindi, le parti convenute devono essere condannate a corrispondere all'attrice la somma di € 59.704,00 (pari all'80% della somma di € 74.630,00). A tale somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di € 29.100,00 che l'attrice ha dedotto di aver già ricevuto dalla mediante l'assegno emesso in data Controparte_2 20.7.2022, e trattenuto in acconto sul maggior danno (come risulta, peraltro, anche dalla nota accompagnatoria del titolo di pagamento, formata il 16.7.2022 dalla convenuta compagnia assicuratrice e depositata in atti dalla stessa attrice). Alla luce di quanto sopra, quindi, le convenute devono essere condannate a pagare in favore dell'attrice la somma di € 30.604,00 (trentamilaseicentoquattro/00). Su tale somma, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante l'applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (maggio 2022) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da maggio 2022 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. Quanto alla somma di € 9.008,00 oltre IVA, per la giacenza della merce danneggiata, dal 18.5.2022 al 2.12.2023, presso l'hub logistico di proprietà de LA FRECCIA s.r.l., deve dirsi che la stessa risulta documentata dalla fattura n. 1 del 30.1.2025.
pagina 8 di 9 Il rimborso di tale importo, tuttavia, non può essere addebitato alle odierne convenute, innanzitutto perché l'attrice non ha né dedotto, né provato come lo stesso sia stato calcolato e, in secondo luogo, perché non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che il protrarsi del periodo di giacenza sia stato determinato dal comportamento colpevole delle convenute (una delle quali, peraltro, dalla documentazione che è stata versata in atti, risulta aver partecipato al verbale di constatazione dello stato dei luoghi che veniva effettuato in data 21.5.2022).
8. L'accoglimento soltanto parziale della domanda di risarcimento giustifica una compensazione parziale delle spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase ante causam dell'A.T.P.), nella misura del 50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice deve essere posta a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e deve essere liquidata nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). In ragione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., anche le spese della TU disposta nella fase dell'ATP – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.604,00 (trentamila- seicentoquattro/00) oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di maggio 2022 e rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da maggio 2022 fino alla pubblicazione della sentenza;
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- rigetta, nel resto, le domande proposte dall'attrice;
- condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase ante causam dell'A.T.P.), che si liquidano in € 569,25 a titolo di esborsi ed
€ 2.668,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e le convenute;
- pone, in via definitiva, a carico di tutte le parti in solido, le spese della TU disposta nella fase dell'ATP.
Napoli, 15/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2704/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 3.7.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., TRA P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Milano - Abbiategrasso, Via Marinetti n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Meridionale n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa PERNA (c.f.
) dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, C.F._1 ATTRICE E (P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Napoli, Corso Novara n. 36, CONVENUTA CONTUMACE NONCHE' (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Mastianielli n. 18, presso lo studio dell'avv. Umberto ANNUNZIATA (c.f.
) che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti, C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 3.7.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.2.2024, la proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti della e della Controparte_1 [...] deducendo di aver subito danni a seguito del sinistro stradale Controparte_2 verificatosi in data 18.5.2022, alle ore 12.00 circa, presso l'hub logistico della società
[...]
sito nel Comune di Casalnuovo di Napoli, alla Via Cardinale Ascalesi Alessio. Controparte_3 Più precisamente, l'attrice deduceva:
pagina 1 di 9 - che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, la motrice tipo DAF TRUCK, targata EK686KM, con semirimorchio tipo SCHMITZ S3, targato XA612BK, di proprietà della e assicurata, per la R.C.A., con la Controparte_1 Controparte_2
“in un'errata manovra di retromarcia urtava quattro bancali, che aveva appena
[...] scaricato, contenenti materiale elettronico di proprietà dell'attrice, in particolare 400 tablet e 5100 display per smartphone, come da documento di trasporto n. 394”;
- che la merce in questione, confezionata nelle apposite scatole e protetta dal cellophane, in seguito all'urto subìto ed alla rovinosa caduta, riportava ingenti danni;
- che, in particolare, “andavano distrutti 60 tablet, 335 confezioni di imballaggio dei tablet, e 2460 display per smartphone, come da verbale di constatazione dei beni danneggiati con allegata stima dettagliata dei danni sottoscritta dalle parti (danneggiato, danneggiante e per conferma anche dal titolare dell'Hub logistico la Freccia srls) per un valore di € 133.007,80”;
- che la dopo aver aperto il sinistro n. 1-2698-230- Controparte_2
118769585 ed aver verificato i danni, formulava un'offerta risarcitoria di € 29.100,00 sulla base di una stima dei danni pari ad € 40.340,000 e di un concorso di colpa del 30% attribuito alla stessa danneggiata;
- che tale importo, in data 20.7.2022, veniva corrisposto a mezzo assegno, il quale però veniva trattenuto in acconto sul maggior danno;
- che, mediante accertamento tecnico preventivo proposto ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del giudizio avente n. 24494/2022 R.G., il valore della merce danneggiata veniva quantificato dal TU NG. , “in € 119.146,78 oltre il periodo di sosta Persona_1 presso l'Hub Logistico La Freccia SRL”. Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna delle società convenute al risarcimento di tutti i danni subiti, che quantificava in € 119.146,78, oltre € 10.989,76, per la giacenza della merce danneggiata presso la soc. , dal 18.5.2022 al 2.12.2023, a cui occorreva detrarre la CP_3 somma di € 29.100,00, già versata dalla per un importo Controparte_2 complessivo, quindi, pari ad € 101.036,54. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale, deducendo che l'evento per cui è causa si era verificato all'interno di una proprietà privata, eccepiva l'inoperatività, nel caso in esame, dell'art. 122 D.Lvo n. 209/05. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite. La società assicuratrice, in particolare, deduceva che conducente Persona_2 dell'autocarro di titolarità della dopo aver negato il fatto storico, se n'era Controparte_4 poi assunto, in maniera sospetta, la responsabilità; che in calce alle due opposte dichiarazioni del in questione erano apposte due firme completamente differenti tra di loro;
che le Per_2 telecamere presenti in loco non avevano ripreso l'incidente e che alcuna delle foto che erano state prodotte raffigurava “contestualmente l'autocarro e i bancali che sarebbero stati urtati/schiacciati”. In ogni caso, contestava il quantum debeatur osservando che non vi era alcuna certezza sul numero dei colli danneggiati. Quanto alla che pure aveva partecipato al giudizio di deve dirsi Controparte_1 CP_5 che la stessa, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 9 Quindi, ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace (che non si presentava per renderlo), raccolte le deposizioni testimoniali di Testimone_1 e (testi indicati da parte attrice) ed acquisita la documentazione Testimone_2 prodotta dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, all'udienza del 3.7.2025, ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note scritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inoperatività dell'art. 122 D.Lvo n. 209/2005, sollevata dalla convenuta Controparte_2 L'art. 122, invero, nella formulazione in vigore ratione temporis, stabiliva che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'art. 91 comma 2 del codice della strada”. Orbene, facendo leva sul dettato normativo, la compagnia assicurativa ha sostenuto “a contrario” di non essere tenuta ad alcun risarcimento, in quanto il sinistro era avvenuto all'interno di una proprietà privata e, quindi, in un'area non equiparabile ad una strada di uso pubblico. Senonché, è di tutta evidenza che l'incidente per cui è causa si è verificato all'interno di un'area destinata al transito di veicoli per attività di trasporto, classificazione, carico, scarico, spedizione e distribuzione di merci e, in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile hanno avuto modo di affermare che “ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 21983 del 30.7.2021)”. Ne deriva che non può più condividersi l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell'applicabilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, faceva leva sul mero concetto di “spazio pubblico, accessibile ad una quantità indeterminata di persone”, ma deve essere affermato che la assicurazione per la R.C.A. deve coprire i danni cagionati da qualsiasi sinistro avvenuto a causa di un uso conforme del veicolo assicurato.
2. Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. La fattispecie in esame, invero, deve essere correttamente ricondotta sotto l'ambito di operatività dell'art. 2054 comma 1 c.c. In particolare, questo Giudice non può che rilevare come i testi escussi su richiesta dell'attrice abbiano confermato pienamente la dinamica dei fatti così come descritti nell'atto di citazione.
pagina 3 di 9 Ci si riferisce, segnatamente, alle deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
i quali, mentre si trovavano nell'hub della società hanno assistito
[...] Controparte_3 direttamente all'incidente de quo. Il , in particolare, dopo aver premesso di essere amministratore della società Tes_1 ha riferito che in data 18.5.2022, mentre si trovava a Casalnuovo, Controparte_6 presso l'hub logistico della società ”, ove si era recato per organizzare dei trasporti CP_3 per alcuni suoi clienti, all'improvviso, mentre stava discutendo con Testimone_2 sentiva dei rumori e vedeva un automezzo, del tipo motrice, che, nel fare retromarcia all'interno del piazzale, urtava alcuni bancali che si trovavano in prossimità di un muretto, facendo cadere a terra il materiale che gli stessi contenevano. Il teste, inoltre, ha precisato di essersi avvicinato al luogo dell'incidente e di aver visto che sui suddetti bancali c'era del materiale elettronico (tablet, display per telefonini etc.), il quale, a causa del sinistro, si era sparso a terra. Più precisamente, il ha affermato di aver visto che l'automezzo in questione saliva Tes_1 sui bancali e sui predetti materiali danneggiandoli, circostanza che faceva accorrere diverse persone, tra cui l'amministratore de ”, tale . CP_3 Per_3 Infine, il teste ha riferito di essere tornato altre volte presso l'hub e di aver avuto modo di vedere che il materiale danneggiato si trovava ancora lì, coperto da un telone, aggiungendo che gli operai de ” si lamentavano del fatto che tale materiale non fosse mai stato rimosso. CP_3 Tale dinamica dei fatti è stata sostanzialmente confermata anche dal teste Tes_2
, il quale ha dichiarato di aver “sentito un forte rumore” e di aver “visto che un camion,
[...] nel fare marcia indietro, urtava degli scatoli, posti sui bancali, e saliva sulla merce danneggiandola. Si trattava in particolare di materiale elettrico del tipo tablet, vetri dei cellulari, etc.”. Il teste, inoltre, ha riferito che, subito dopo l'urto, l'autista dal camion, di proprietà della
[...] era sceso dall'automezzo per controllare il danno che aveva effettuato, Controparte_1 aggiungendo che, poco dopo, uscì nel piazzale anche il titolare de ”, CP_3 Per_4
, il quale vide il danno che era stato provocato e chiamò la per il
[...] Parte_1 conseguente risarcimento. Il ha precisato di non essere in grado di “dire quanta e quale merce di preciso è Tes_2 andata distrutta nell'incidente”, aggiungendo soltanto che si trattava di n. 4 bancali contenenti ciascuno più scatoloni di merce e che quest'ultima, dopo l'incidente, fu coperta con un cellophane e “rimase lì per parecchio tempo, perché doveva venire un perito ad esaminarla”. La dinamica dell'incidente, dunque, può dirsi accertata sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei due testi escussi su richiesta di parte attrice. Né rileva, in senso contrario, la circostanza – dedotta dalla convenuta – che Persona_2 il conducente dell'autocarro di titolarità della avrebbe sottoscritto due Controparte_4 opposte dichiarazioni, prive di data certa, dapprima per assumersi la responsabilità del fatto storico e, poi, per ritrattare quanto aveva precedentemente dichiarato. Le dichiarazioni apparentemente riconducibili al , infatti, recano delle sottoscrizioni Per_2 che, oltre a non essere state autenticate da nessuno, risultano anche difformi tra loro, sicché non è dato sapere se provengano effettivamente da quel soggetto. A ciò si aggiunga che la compagnia assicurativa convenuta non ha chiesto di escutere il soggetto in questione per consentire allo stesso né di chiarire la propria versione dei fatti, né di riconoscere le sottoscrizioni allo stesso apparentemente riferibili.
pagina 4 di 9 In conclusione, quindi, in assenza di elementi di segno di contrario, deve ritenersi provato che il sinistro nel quale si è verificato il danneggiamento del materiale elettronico di proprietà della è stato cagionato dal conducente dell'autocarro di titolarità della Parte_1 [...]
il quale, al momento del fatto, era assicurato per la R.C.A. con la Controparte_4 [...]
Controparte_2
4. Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza, dalla Parte_1 In proposito, giova osservare che, nell'atto introduttivo, si legge che i quattro bancali, urtati e schiacciati dall'automezzo della contenevano “in particolare 400 tablet e CP_1 5100 display per smartphone, come da documento di trasporto n. 394” e che “in seguito all'urto subito e alla rovinosa caduta il suddetto materiale, crollato dai bancali e schiacciato, riportava ingenti danni”, con la precisazione che “in particolare, andavano distrutti 60 tablet, 335 confezioni di imballaggio dei tablet e 2460 display per smartphone, come da verbale di constatazione dei beni danneggiati con allegata stima dettagliata dei danni sottoscritta dalle parti (danneggiato, danneggiante e per conferma anche dal titolare dell'hub logistico CP_3
), per un valore di 133.007,80”.
[...] Dalla documentazione che è stata prodotta da parte attrice, infatti, si evince che tre giorni dopo il sinistro e, precisamente, in data 21.5.2022, i legali rappresentanti della danneggiata
[...]
della danneggiante e della società Parte_1 CP_1 Controparte_3 titolare dell'hub logistico nel quale era avvenuto l'incidente, procedevano ad effettuare una constatazione dei beni danneggiati, formando e sottoscrivendo un apposito verbale. Senonché tale verbale deve ritenersi inopponibile alla odierna convenuta
[...] in quanto le operazioni di constatazione di cui sopra non venivano Controparte_2 effettuate nel contraddittorio con la stessa, tanto più alla luce del fatto che la compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha espressamente contestato l'attendibilità dei dati riportati nel suddetto verbale. Orbene, nel corso del procedimento di A.T.P. avente n. 24494/2022 R.G., che si svolgeva nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio (ivi compresa la convenuta contumace
[...]
, veniva nominato quale TU l'ing. , al quale veniva Controparte_1 Persona_1 conferito l'incarico di accertare “l'esatto numero e tipologia dei materiali andati distrutti e danneggiati, nel sinistro del 18.5.2022 (…) raffrontandoli con il documento di trasporto n. 394 del 16.5.2022, stimandone il valore da desumersi dalle fatture di acquisto” e di quantificare il danno subito dalla in conseguenza del sinistro. Parte_1 Nell'elaborato peritale, si legge quanto segue:
“Nell'ottica di procedere all'esame peritale della merce oggetto del contendere, coadiuvato dal mio collaboratore e dai CTP presenti, ho proceduto ad esaminare e conteggiare il materiale rinvenuto sui bancali conservati presso l'HUB la Freccia S.r.l.. L'analisi è stata volta, preliminarmente, a suddividere la merce “incidentata” o inservibile da quella apparentemente sana, ovvero utilizzabile. Contestualmente ho proceduto ad effettuare un'analisi delle condizioni della merce, valutandone l'eventuale fruibilità e determinando la compatibilità con il sinistro denunciato. L'esame in questione è stato eseguito sui vetrini/display rinvenuti. Per quanto concerne i tablet ricompresi nella consegna, di concerto con le parti è stato determinato che le unità danneggiate che rientrano in tale categoria sono stimate in un numero pari a 50 unità (in Figura 1 si riporta, a titolo esplicativo, il bancale dei tablet rinvenuti). Tale
pagina 5 di 9 valutazione è stata riportata nel verbale di accesso che, ad ogni buon conto, viene allegato alla presente relazione (…). Le risultanze delle operazioni di verifica eseguite sui vetrini/display, come riportato nel verbale di accesso, sono riassunte di seguito:
- Merce rinvenuta: 2590 vetrini/display per smartphone;
- Merce danneggiata e inutilizzabile: 2306;
- Merce apparentemente intatta e da ritenere fruibile: 284 unità. In aggiunta, si rileva la presenza di n.15 display per tablet danneggiati, per un totale di 2605 unità, di cui 2321 inservibili. Nel computo sono state scartate tre unità ritenute non appartenenti al carico, dal momento che presentavano delle etichettature riconducibili a display in assistenza (es: nome e cognome del proprietario con indicazioni). Occorre evidenziare che i display per smartphone rinvenuti erano senza packaging e pertanto l'analisi contestuale effettuata per determinarne marca e modello ha dato esito negativo, essendo pressoché impossibile associare inequivocabilmente e senza margine di errore la merce danneggiata. Per la determinazione del valore esatto, pertanto, si è provveduto ad un conteggio massivo, come riportato nel verbale, desumendo successivamente un valore medio a partire dalle fatture d'acquisto (All.6). Allo scopo, quindi, è stata calcolata una media ponderata tra il numero di display in fattura e il valore univoco, suddividendo la merce per tipologia: a. Merce Rinvenuta - vetrini/display per smartphone: I. Totale: 2.590; II. di cui danneggiata e inutilizzabile: 2.306; III. di cui apparentemente intatta e da ritenere fruibile: 284 unità; b. Merce Rinvenuta - display per tablet: I. Totale: 15; II. di cui danneggiati e inutilizzabili: 15; III. nessuno fruibile;
Totale merce rinvenuta 2.605 unità, di cui 2.321 risultano inutilizzabili. Considerato, pertanto, il valore unitario dei tablet, pari a €100, il valore complessivo della stima della merce, pari a € 119.146,78, può essere calcolato come segue: TOTALE DISPLAY SMARTPHONE DANNEGGIATI X VALORE D'ACQUISTO MEDIO DISPLAY PER + (TOTALE DISPLAY DANNEGGIATI X VALORE CP_7 CP_8 D'ACQUISTO DISPLAY PER TABLET = (2.321 * € 49,18) + (50 * € 100,00) = € 114.146,78 +
€ 5.000,00 = € 119.146,78. (…) In virtù di quanto rilevato e in considerazione dell'analisi svolta, si ritiene di non poter differire il calcolo del danno richiesto da quello desunto in risposta al quesito precedente, calcolato a partire dalle fatture di acquisto. La merce rinvenuta presenta danneggiamenti che non possono essere sanati con interventi di riparazione, alla luce di quanto periziato. Pertanto, si deve procedere necessariamente con la valutazione della sostituzione di ciascun articolo, procedendo ad un acquisto ex-novo. Si precisa che nel computo non sono stati considerati i canoni di locazione degli spazi presso l'Hub logistico che, sebbene inclusi nella quantificazione di parte ricorrente, non CP_3 sono oggetto della presente relazione tecnica, così come non è stato possibile quantificare il
pagina 6 di 9 danno alle confezioni dei tablet, aspetto peraltro condiviso con i ctp presenti al momento dell'accesso”.
5. Le conclusioni della TU dell'ing. , invero, sono state oggetto di motivate Per_1 controdeduzioni, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., da parte del consulente tecnico di parte della il quale si è detto d'accordo con l'ausiliario di ufficio Controparte_2
“sulle quantità dei componenti visionati e conteggiati (vetrini/display) e dei tablet”, ma si è detto
“in totale disaccordo su tutte le restanti determinazioni a cui è pervenuto, ed in particolare sulla quantificazione del danno ai vetrini/display”. Non essendo stata oggetto di contestazione la materiale quantificazione degli oggetti elettronici deteriorati, deve ritenersi provato che, a causa del sinistro di cui si discute, venivano danneggiati n. 50 tablet e n.
2.321 display per smartphone e/o per tablet. Ciò posto, deve rilevarsi che la diversa quantificazione del danno operata rispettivamente dal TU e dal consulente tecnico di parte dell convenuta deriva dal differente costo CP_2 unitario del singolo prodotto che è stato applicato per effettuare il calcolo. Nella TU, infatti, facendo riferimento alle fatture di acquisto del materiale e al documento di trasporto che sono stati prodotti dall'attrice, si è operato un “conteggio massivo (…) desumendo successivamente un valore medio”. Il ctp dell'assicurazione, invece, dopo aver rilevato che le fatture di acquisto ed il d.d.t. n. 394 del 16.5.2022 riportavano prezzi unitari diversi (da un minimo di € 23,31 ad un massimo di € 175,87) in relazione ai diversi modelli e alle diverse marche di display e che i prodotti danneggiati erano stati rinvenuti “senza packaging”, motivo per cui non era stato possibile determinare né la marca né il modello degli stessi, ha obiettato che il calcolo operato dal TU si basa “su assunti ipotetici che non possono essere oggetto di puntuale verifica”. Orbene, sul punto, deve osservarsi che le critiche di parte convenuta alla quantificazione operata dal TU appaiono tutt'altro che irragionevoli. Il valore medio di € 49,18 che il TU ha attribuito a ciascuno dei display per smartphone esaminati, infatti, appare errato e sproporzionato: dall'esame dei titoli di acquisto e del d.t.t. n. 394 del 16.5.2022, emerge che, su n.
5.100 display acquistati dalla (e Parte_1 affidati al trasporto della , ben n.
4.500 avevano un valore unitario Controparte_1 inferiore ad € 49,18 e soltanto n. 600 (cioè, poco più del 10%) avevano un costo unitario superiore a tale importo. Ne deriva che, essendosi danneggiati soltanto n.
2.321 display (ossia, poco più del 45% dei n.
5.100 affidati al trasporto della , appare alquanto improbabile che si siano CP_1 danneggiati tutti o quasi tutti i display più costosi.
6. In punto di quantum debeatur, ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., era la Parte_1 in quanto attrice e danneggiata, a dover fornire la prova precisa del danno che assumeva di aver subito, nel suo esatto ammontare. In mancanza di una siffatta prova, deve procedersi ad una stima meramente equitativa dello stesso. Orbene, in ragione del numero di prodotti complessivamente danneggiati (2.321) e del valore unitario degli stessi che deve essere determinato in relazione ai modelli e alle marche prevalenti nell'ambito del campione totale di prodotti, si stima equo attribuire a ciascun display un valore medio pari a € 30,00.
pagina 7 di 9 Ne deriva che il danno subito dall'attrice per il danneggiamento dei display – contrariamente a quanto si legge nella TU a firma dell'ing. (che, sul punto, non appare Per_1 condivisibile) – risulta essere pari a € 69.630,00. A tale importo deve aggiungersi quello per il danneggiamento dei 50 tablet (il cui valore unitario è stato concordemente stimato dalle parti in € 100,00), per un valore complessivo quindi di € 5.000,00. Ne deriva che l'entità complessiva del danno subito dall'attrice risulta essere pari alla somma di tali importi e, quindi, pari a € 74.630,00. Ciò posto, dalla relazione redatta dal perito nominato dalla convenuta compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale, si evince che i display degli smartphone di cui l'attrice lamenta il danneggiamento si presentavano “senza pellicola protettiva e privi di ogni protezione esterna”; tale circostanza è stata confermata anche dal TU, il quale ha rilevato che “i display rinvenuti, salvo eccezioni (…), erano tutti privi di custodia/imballaggio (cfr. TU, pag. 5)” e che gli stessi
“erano senza packaging (cfr. TU, pag. 7)”. Orbene, tale circostanza, lungi dal consentire di affermare – come pretenderebbe, invece, la convenuta – che “il danneggiamento degli stessi, ove avvenuto, sia imputabile esclusivamente alla società istante che richiedeva il trasporto dei display privi degli imballaggi e di sistemi di protezione”, consente di ritenere che vi sia senza dubbio un concorso del danneggiato nella determinazione del danno. Ciò detto, in considerazione delle modalità concrete con cui è avvenuto il sinistro, deve concludersi che l'investimento dei bancali e lo schiacciamento dei prodotti da parte della motrice avrebbe determinato comunque il danneggiamento del materiale elettrico, anche qualora lo stesso fosse stato custodito ed imballato correttamente. È di tutta evidenza, però, che, ove il danneggiato avesse adottato tutte le cautele opportune e necessarie, l'entità dei danni subiti sarebbe stata certamente inferiore, atteso che alcuni di essi si sono verificati non già per lo schiacciamento, ma per la sola caduta. Ne deriva che, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., in ragione del concorso colposo della
[...] nella determinazione del danno, che si stima equo determinare nella misura del Parte_1 20%, l'importo dovuto dalle convenute deve essere proporzionalmente ridotto. Alla luce di quanto sopra, quindi, le parti convenute devono essere condannate a corrispondere all'attrice la somma di € 59.704,00 (pari all'80% della somma di € 74.630,00). A tale somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di € 29.100,00 che l'attrice ha dedotto di aver già ricevuto dalla mediante l'assegno emesso in data Controparte_2 20.7.2022, e trattenuto in acconto sul maggior danno (come risulta, peraltro, anche dalla nota accompagnatoria del titolo di pagamento, formata il 16.7.2022 dalla convenuta compagnia assicuratrice e depositata in atti dalla stessa attrice). Alla luce di quanto sopra, quindi, le convenute devono essere condannate a pagare in favore dell'attrice la somma di € 30.604,00 (trentamilaseicentoquattro/00). Su tale somma, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante l'applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (maggio 2022) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da maggio 2022 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. Quanto alla somma di € 9.008,00 oltre IVA, per la giacenza della merce danneggiata, dal 18.5.2022 al 2.12.2023, presso l'hub logistico di proprietà de LA FRECCIA s.r.l., deve dirsi che la stessa risulta documentata dalla fattura n. 1 del 30.1.2025.
pagina 8 di 9 Il rimborso di tale importo, tuttavia, non può essere addebitato alle odierne convenute, innanzitutto perché l'attrice non ha né dedotto, né provato come lo stesso sia stato calcolato e, in secondo luogo, perché non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che il protrarsi del periodo di giacenza sia stato determinato dal comportamento colpevole delle convenute (una delle quali, peraltro, dalla documentazione che è stata versata in atti, risulta aver partecipato al verbale di constatazione dello stato dei luoghi che veniva effettuato in data 21.5.2022).
8. L'accoglimento soltanto parziale della domanda di risarcimento giustifica una compensazione parziale delle spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase ante causam dell'A.T.P.), nella misura del 50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice deve essere posta a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e deve essere liquidata nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). In ragione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., anche le spese della TU disposta nella fase dell'ATP – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.604,00 (trentamila- seicentoquattro/00) oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di maggio 2022 e rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da maggio 2022 fino alla pubblicazione della sentenza;
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- rigetta, nel resto, le domande proposte dall'attrice;
- condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase ante causam dell'A.T.P.), che si liquidano in € 569,25 a titolo di esborsi ed
€ 2.668,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attrice e le convenute;
- pone, in via definitiva, a carico di tutte le parti in solido, le spese della TU disposta nella fase dell'ATP.
Napoli, 15/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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