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25 ottobre 1994
25 ottobre 1994
Art. 1. 1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale .
2. Sono abrogati l' articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 241 del codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 , era cosi' formulato:
"Art. 241 (Casi di coercizione diretta). - Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, puo' immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.
Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.
Il comandante deve in ogni caso riferire, nel piu' breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorita' dalla quale dipende".
2. Sono abrogati l' articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 241 del codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 , era cosi' formulato:
"Art. 241 (Casi di coercizione diretta). - Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, puo' immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.
Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.
Il comandante deve in ogni caso riferire, nel piu' breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorita' dalla quale dipende".
Commentari • 3
- 1. Lo Spionaggio tra diritto penale italiano e diritto internazionaleEdoardo Vittorio Lazzaro · https://www.filodiritto.com/ · 3 gennaio 2026 · 3.079956
[…] Successivamente l'art. 1 della legge 13/10/1994, n. 589 ha disposto che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice pena. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1998, n. 12595Provvedimento: composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica Dott. SACCHETTI Francesco Presidente del 16.11.1998 1. Dott. GEMELLI Torquato Consigliere SENTENZA 2. " RO NO " N. 1230/98 3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE 4. " EL IC " n. 24455/98 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SS KA, nato a [...] - Germania) il 5.10.1912 2) KE RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte militare d'appello in data 7 marzo 1998 che, in parziale riforma di quella 22 luglio 1997 del Tribunale militare di MA, condannava entrambi gli imputati alla pena dell'ergastolo per il reato di "concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini …Leggi di più...
- esclusione·
- sentenze irrevocabili·
- configurabilità·
- operatività nei confronti di concorrenti nel medesimo reato·
- limiti,a fronte della disciplina generale in materia di successione delle leggi penali nel tempo·
- contraddittorietà di giudicati·
- dovere di disobbedienza ad ordine manifestamente criminoso·
- riconoscibilità·
- determinazione dell'inferiore da parte del superiore a commettere il reato·
- violenza con omicidio plurimo in danno di cittadini italiani·
- legge penale militare di guerra·
- eccidio delle fosse ardeatine·
- manifesta criminosità del relativo ordine·
- fatti e giudizi ivi contenuti·
- vincolatività