Articolo 238 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 237Articolo 239
Versione
6 maggio 1952
Art. 238.
(Requisiti per l'iscrizione)


Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, e' necessario:
1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneita' fisica dei marittimi;
2) saper nuotare e vogare;
3) essere domiciliato nel territorio dello Stato;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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