Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2001, n. 27702
CASS
Sentenza 13 giugno 2001

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In tema di patteggiamento, qualora venga determinata in seguito all'accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 o 599 cod. proc. pen. una pena illegale, deve ritenersi venuto meno l'accordo e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, a meno che sia possibile accertare in maniera inequivoca e sulla base di dati oggettivi la volontà delle parti, nel qual caso la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena eliminando quella illegale. (In applicazione di tale principio la corte, in una fattispecie relativa al reato di trasporto e smaltimento abusivo di rifiuti, ha eliminato la pena detentiva già fissata ex art. 599 cod. proc. pen. nel minimo edittale unitamente alla pena pecuniaria, deducendo da tale circostanza che, ove le parti non fossero incorse in errore, avrebbero certamente concordato la sola pena pecuniaria nel minimo edittale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2001, n. 27702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27702
    Data del deposito : 13 giugno 2001

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