Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora venga determinata in seguito all'accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 o 599 cod. proc. pen. una pena illegale, deve ritenersi venuto meno l'accordo e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, a meno che sia possibile accertare in maniera inequivoca e sulla base di dati oggettivi la volontà delle parti, nel qual caso la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena eliminando quella illegale. (In applicazione di tale principio la corte, in una fattispecie relativa al reato di trasporto e smaltimento abusivo di rifiuti, ha eliminato la pena detentiva già fissata ex art. 599 cod. proc. pen. nel minimo edittale unitamente alla pena pecuniaria, deducendo da tale circostanza che, ove le parti non fossero incorse in errore, avrebbero certamente concordato la sola pena pecuniaria nel minimo edittale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2001, n. 27702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27702 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. ONORATO PIERLUIGI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO VINCENZO - Consigliere - N. 2201
3. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO - Consigliere - N. 45336/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NT ID n. ad Aosta in data 1 gennaio avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 ottobre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per a. senza rinvio con trasmissione al Tribunale di Aosta. Udito il difensore Chevallard M. Isabella Aosta.
Svolgimento del processo
NT DO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 10 ottobre 2000, con la quale veniva condannato in base all'art.599 c.p.p. per il reato di cui all'art.51 lett. a) d.Ivo. n. 22 del 1997 per attività abusiva di trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi, deducendo quali motivi l'inosservanza dell'art.51 cit., poiché il reato è punito con pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, sicché era illegittima l'applicazione della pena congiunta, anche se quella detentiva è stata sostituita ai sensi dell'art.53 l. n. 689 del 1981. Motivi della decisione
Il motivo addotto appare fondato.
Tuttavia, nella particolare fattispecie, non determina l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, seppure limitatamente alla determinazione della pena, in quanto quella pecuniaria è stata irrogata, considerando quale pena base il minimo edittale stabilito per la fattispecie di cui all'art.51 lett. a) comma primo d.lvo n. 22 del 1997, sicché deve escludersi soltanto la pena detentiva pur se convertita nella sanzione sostitutiva pecuniaria. Infatti l'applicazione dell'art.53 l. n. 689 del 1981 con l'irrogazione della pena detentiva nel minimo edittale dimostra come le parti si fossero accordate nell'irrogare la pena nella misura minima e più mite, sicché solo l'errata considerazione della pena come cumulativa e non alternativa ha prodotto la determinazione di una pena illegale e superiore al minimo edittale per l'intervenuta sostituzione, onde è possibile applicare solo quella pecuniaria (L.
3.600.000 di ammenda), eliminandosi quella sostituita di L. 4.500.000, tanto più che, forse per l'elevata somma applicabile (L. 25.000.000) rispetto all'intervenuta condanna il ricorrente non ha chiesto di essere rimesso in termini per ottenere eventualmente la possibilità di oblare in base all'art. 162 bis c.p.. La questione esaminata è diversa da quella concernente l'estinzione di un reato satellite in tema di patteggiamento ex art.444 c.p.p., risolta nel senso che non determina il venir meno del patto, secondo quanto affermato da un orientamento di questa Corte, condiviso dal collegio (Cass. sez. 3^ 20 maggio 1997 n. 4713, Di Costanzo rv. 207620, alla cui diffusa motivazione si rinvia, cui adde tra tante Cass. sez. 3^ ud. 31 marzo 1999, Baldassarre Orlando), in quanto nell'accordo sono indicati i vari passaggi intermedi, il reato più grave e l'aumento per la continuazione, sicché non viene modificato l'accordo, giacché, nella fattispecie, è stata, invece, applicata una pena illegale, onde dovrebbe ritenersi, in via generale, ormai non più attuale il precedente accordo, mentre solo ove sia possibile ricostruire l'effettiva volontà delle parti e, quindi, in fattispecie del tutto particolari e marginali è possibile eliminare solo una parte di pena.
Pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui, ove venga applicata in seguito ad accordo fra le parti una pena illegale sia in primo grado ex art. 444 sia in sede di appello in base all'art. 599, in via generale, deve ritenersi venuto meno l'accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata con o senza rinvio a seconda dei casi e con la trasmissione degli atti per nuovo giudizio.
Tuttavia, qualora sia possibile accertare, l'effettiva volontà delle parti in maniera inequivoca e sulla base di dati oggettivi, è possibile procedere alla rideterminazione della pena, eliminando quella illegale.
Tale situazione si verifica nel caso in cui sia stata erroneamente applicata una pena congiunta invece di quella alternativa e le pene, detentiva e pecuniaria, siano state irrogate nel minimo edittale e quella detentiva sostituita con la corrispondente pecuniaria ai sensi dell'art.53 l. n. 689 del 1981, giacché, in detta ipotesi, soprattutto l'irrogazione della pena detentiva nel minimo edittale e la sua sostituzione dimostrano, in maniera inequivoca, che, ove le parti non fossero incorse in errore, avrebbero applicato la sola pena pecuniaria, in quanto quella detentiva non è servita in alcun modo per adeguare l'altra, poiché appare solo quale necessaria applicazione di un'errata lettura della parte sanzionatoria della disposizione.
Non sconosce il collegio quell'orientamento giurisprudenziale che, in tema di patteggiamento, esclude la possibilità di procedere alla rettificazione della c. d. pena illegale sia nell'ipotesi in cui sia stata determinata in misura inferiore al minimo edittale sia in quella in cui sia stata omessa l'irrogazione dell'aumento per la continuazione, poiché, in dette fattispecie, il giudice avrebbe dovuto rigettare, in toto, l'accordo e non avrebbe potuto ratificarlo.
Tuttavia, in quei casi, non sarebbe stato in alcun modo possibile determinare la pena per l'aumento ex art. 81 cpv c.p. o applicarne una ricompresa negli stessi termini dell'accordo, ne' accertare se le parti, rilevata l'illegalità della pena, sarebbero giunte egualmente all'accordo negli stessi termini, sicché in tutte queste fattispecie deve ritenersi caducato tutto l'accordo, mentre una simile soluzione non appare necessitata ove risulti evidente la volontà di entrambe le parti ed una parte della pena, nella sua interezza, venga considerata nella pattuizione, giacché erroneamente è stata applicata una pena congiunta invece di una delle due alternativamente previste.
Infatti, il carattere negoziale dello speciale rito come del resto evidenziato in due recenti decisioni delle sezioni unite (Cass. sez. un. 28 aprile 2000 n. 5, P. G. in proc. Neri rv.215826 e Cass. sez. un. 3 marzo 2001 n. 31, Sormani) non può determinare una completa acquiescenza del giudice al volere delle parti oppure una prevalenza dell'accordo sui principi generali in materia penale sostanziale e processuale e non esclude, neppure, la possibilità di riproporre l'accordo, eliminando quella parte di pena illegale, che, nella fattispecie, sarebbe in ogni caso consistita nella eliminazione della pena detentiva e della sua sostituzione.
Logicamente la possibilità del verificarsi di simili situazioni è molto marginale, ma non può escludersi la loro rilevanza e presenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza ed elimina la pena di mesi due di arresto, sostituita con lire quattro milioni e cinquecento mila lire di ammenda.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001