Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 962
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 novembre 1967
Art. 3. (Circostanza aggravante)

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o piu' persone, si applica la pena dell'ergastolo.
Entrata in vigore il 14 novembre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente