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14 novembre 1967
14 novembre 1967
Art. 1. (Atti diretti a commettere genocidio)
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
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- 1. Il partito fascista e le sue propaggini di fatto “tollerate” da una legislazione farraginosaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021 · 4.665501
[…] La legge del 1967 prevede anzitutto il delitto di colui che compie atti diretti a commettere genocidio (art. 1 della legge n. 962 del 1967), che si perfeziona quando, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, sono commessi atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo (reclusione da 10 a 18 anni) o a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo (reclusione da 24 a 30 anni. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1393Provvedimento: […] - ai sensi dell'art 331, ultimo comma, c.p.p. redigere e trasmettere al Pubblico Ministero denuncia per i fatti di cui in narrativa, con particolare riferimento agli artt. 285, 443, 445, 515, 629, 483, 610, 611, 640 c.p. nonché artt. 1 e ss. Legge n. 645/1952, artt. 1, 4, 6, 7, 8 Legge 962/1967 IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni ulteriore istanza e produzione documentali nei concedendi termini ex art. 320 c.p.c.”. Controparte_5Nel giudizio così incardinato, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 16.07.2025, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la conferma della sentenza di Pagina 2 primo grado.Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
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- decreto-legge n. 202/2024·
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