Sentenza 12 luglio 2016
Massime • 1
La sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione preclude nel nuovo giudizio di rilevare le nullità, anche assolute, e le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che l'annullamento con rinvio, su ricorso della parte civile, di una sentenza di assoluzione non consentisse al giudice di merito di esaminare la questione afferente la legittimità della costituzione della parte civile nel processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 12320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12320 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2016 |
Testo completo
12320-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.908/2016- MariaStefania Di Tomassi Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - UP 12/07/2016 IG Fabrizio Mancuso R.G.N. 48527/2015 Aldo Esposito Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Di BE NA, nata a [...] il [...], CI LE, nato a [...] il [...], LU IG AS, nato a [...] il [...], NE SV, nato a [...] il [...], CA IA, nata a [...] il [...], IL CA, nato a [...] il [...], IO ZI, nata ad [...] il [...], OS RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/05/2014 della Corte di appello di Lecce;
con la costituzione come parte civile del Comune di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di CI, Di BE e BE e la declaratoria di inammissibilità degli altri;
you sentito il difensore della parte civile, avvocato Eligio Curci, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
sentiti i difensori di NA Di BE, avvocati Franco CA Coppi e Nicola Marseglia, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentiti i difensori di LE CI, avvocati Francesco Paolo Sisto e Nicola Fabio De Feo, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentiti i difensori di IG AS LU, avvocati Angelo Loizzi e Luca Balistreri (quest'ultimo in sostituzione dell'avvocato IG Cecinati), i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentito il difensore di SV NE, avvocato Luca Balistreri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentito il difensore di IA CA, avvocato IN VO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentito il difensore di CA IL, avvocato Francesco De Feis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentito il difensore di ZI IO, avvocato Francesco De Feis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
sentito il difensore di RO OS, avvocato Francesco De Feis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di BE NA, sindaco del Comune di Taranto negli anni 2000-2005; LU IG AS e CI LE, rispettivamente al vertice della direzione risorse finanziarie e assessore del Comune di Taranto nel medesimo periodo;
IL CA, IO ZI, OS RO, NE SV, CA IA e RL OS, revisori dei conti presso lo stesso Comune (i primi tre dal 2001 al 2003 e gli ultimi tre dal 2004 al 2005), sono stati, tutti, imputati in concorso tra loro e con altri soggetti, separatamente giudicati, di falsità ideologica continuata in atti pubblici, perché, nelle rispettive qualità di pubblici ufficiali e nell'esercizio delle rispettive funzioni di dirigenza tecnica e di controllo, avrebbero rappresentato dati economici pertinenti alla gestione del Comune di Taranto non veritieri, indicando crediti inesistenti e omettendo di esporre gli ingenti debiti dell'ente verso le aziende municipalizzate di trasporto, di igiene urbana ed altre imprese, così inducendo in errore il Consiglio comunale che aveva approvato rendiconti di gestione non conformi al vero con delibere del 6 luglio 2001 (capo A), 11 luglio 2002 (capo B), 7 luglio 2003 (capo C), 15 luglio 2 ср 2004 (capo D) e 13 luglio 2005 (capo E), pertinenti, rispettivamente, agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Di tali fatti, rubricati come previsti e puniti dagli artt. 112, primo comma, n. 1, 81, 48 e 479 cod. pen., hanno risposto Di BE e LU per tutte le violazioni A), B), C), D), E); CI per quelle di cui ai capi A), B), E); IL e IO per quelle di cui ai capi A), B), C); CA, NE ed RL per quelle di cui ai capi D), E); OS per la sola violazione di cui al capo A). La sentenza del Tribunale di Taranto del 28 novembre 2008 ha dichiarato tutti gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del numero dei concorrenti per Di BE, LU e CI, e prevalenti sulla medesima aggravante per gli altri imputati, li ha condannati alle seguenti pene: tre anni di reclusione, ciascuno, per Di BE e LU;
due anni e sei mesi di reclusione per CI;
un anno e due mesi di reclusione, ciascuno, per NE e CA;
un anno e quattro mesi di reclusione, ciascuno, per IL e IO;
un anno di reclusione per OS. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 8/10/2010, ha invece assolto tutti i predetti imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato. La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con sentenza del 2 febbraio 2012, in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale di Taranto e della parte civile, Comune di Taranto, ha annullato la sentenza assolutoria, in punto di esclusa sussistenza dell'elemento psicologico dei contestati reati di falsità ideologica in atti pubblici, e ha rinviato il processo per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Quest'ultima, con sentenza del 23 maggio 2014, ritenuta provata la sussistenza del dolo generico del reato di falsità ideologica in capo a ciascuno degli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti i giudicabili, con riguardo ai reati loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, facendo salve le statuizioni civili dell'appellata sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato gli imputati al risarcimento del danno a favore del Comune di Taranto, da liquidare in separata sede, assegnando al medesimo Comune una provvisionale di cinquecentomila euro posta a carico di tutti gli imputati, in solido tra loro, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. of 3 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione tutti gli imputati, ad esclusione del solo RL OS, tramite i rispettivi difensori, deducendo motivi di seguito sinteticamente enunciati.
3.1. Di BE NA, tramite l'avvocato Nicola Marseglia, denuncia, con un primo motivo, il difetto assoluto di motivazione e, comunque, l'illogicità e la contraddittorietà di essa, in ordine alla eccepita inammissibilità e/o nullità della costituzione di parte civile del Comune di Taranto ed alla illegittimità dell'ordinanza del Tribunale, in data 17 marzo 2008, che aveva respinto la richiesta di esclusione della parte civile. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il divieto di proposizione nel giudizio di rinvio delle nullità, anche assolute, e delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, posto dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., non opera in riferimento alle questioni di rito che, dedotte nei motivi di appello, non siano state esaminate perché assorbite nella pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte territoriale e, conseguentemente, non esaminate neppure implicitamente dalla Corte di cassazione, investita del solo ricorso della parte pubblica e della parte civile, la ricorrente lamenta che il giudice di appello, in sede di rinvio, abbia completamente omesso di prendere in considerazione il detto motivo di impugnazione afferente al difetto di legittimazione del funzionario comunale, dirigente degli affari legali dell'ente, avvocato Fischetti, a rappresentare il sindaco nella costituzione del Comune come parte civile. Solo il sindaco sarebbe, infatti, titolare del potere di rappresentanza legale dell'ente, ai sensi dell'art. 50 T.U. n. 267 del 2000 (Ordinamento delle autonomie locali) e dell'art. 22, comma 3, dello statuto del Comune di Taranto, nei procedimenti che coinvolgono interessi generali, quale deve considerarsi l'attuale processo penale, non riconducibile tra quelli per cui è sufficiente la delega alla generale rappresentanza processuale del Comune rilasciata al dirigente degli affari legali. La nullità della costituzione come parte civile del predetto funzionario comunale per difetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. pen., comporterebbe l'annullamento delle statuizioni civili ex tunc, non valendo in senso contrario l'inefficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, richiamata nell'impugnata sentenza.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia testualmente "la violazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per difetto di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 479 cod. pen. nelle plurime ipotesi contestate, per quanto riferibile all'imputata Di BE, 4 come desumibile dal testo della sentenza impugnata nella parte in cui omette di prendere in esame argomenti avversativi della sentenza di primo grado, devoluti dalla difesa alla cognizione del giudice di appello e ribaditi in sede di giudizio di rinvio nei termini che seguono: a. provenienza dai settori amministrativi dell'ente dei dati economico-finanziari riversati nelle relazioni illustrative della Giunta, tutte ideologicamente riconducibili ai settori medesimi;
B. prassi amministrativa ereditata dalla Giunta presieduta dalla Di BE, relativa alla omessa annotazione dei debiti fuori bilancio sia nel conto consuntivo sia nei bilanci di previsione, osservata perfino dal Commissario prefettizio che aveva amministrato l'ente negli anni immediatamente precedenti e, segnatamente, nell'annualità 1999/2000; y. plurime iniziative assunte e riferibili personalmente alla sindaca Di BE, finalizzate alla emersione ed all'inserimento nella contabilità dell'ente dei debiti fuori bilancio, al risanamento della situazione finanziaria, alla rimozione del dott. LU;
d. diversità delle posizioni dei singoli presunti concorrenti (art. 112 cod. pen.) nel reato continuato di falso ideologico, apprezzata, con motivazione solo apparente, dal giudice di rinvio;
ɛ. induzione in errore (art. 48 cod. pen.) della Di BE sul fatto che costituisce il reato. La ricorrente deduce, altresì, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 479, 112 e 48 cod. pen., e, anche, dell'art. 627 cod. proc. pen.
4.1. CI LE tramite l'avvocato Francesco Paolo Sisto denuncia, con i primi tre motivi, violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 627 e 125 cod. proc. pen., e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato, in relazione al devolutum dalla sentenza di annullamento.
4.2. Lo stesso ricorrente, con ulteriori tre motivi, denuncia vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42, 43 e 48 cod. pen. e 479 cod. pen., ed erronea applicazione della legge penale circa la configurabilità del dolo nel cosiddetto falso indotto;
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce inoltre omessa motivazione sulla non configurabilità del dolo con riguardo all'atto "indotto" in riferimento alla natura della relazione di Giunta e alla redazione di essa.
4.3. Il ricorrente lamenta ancora, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in punto di ritenuta prova dell'elemento psicologico.
4.4. Con ulteriori motivi denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 77 cod. proc. pen. ed all'art. 22, 5 of comma 3, dello statuto del Comune di Taranto, per carenza di legittimazione attiva del dirigente l'ufficio affari legali dell'ente a conferire la procura speciale per la costituzione del Comune come parte civile, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., omessa motivazione sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva del conferente la suddetta procura.
4.5. Il ricorrente deduce, ancora, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 185 cod. pen. e con riguardo agli artt. 605 e 531 cod. proc. pen., per erronea decisione sulle statuizioni civili, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato. Il ricorrente richiede, quindi, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile e conclude chiedendo: l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. 1, cod. proc. pen., della gravata sentenza con proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e con ogni effetto sulle statuizioni civili;
in subordine, ferma la declaratoria di prescrizione, l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza nel capo relativo alle statuizioni civili dichiarandone l'illegittimità; in ulteriore subordine, ferma la declaratoria di prescrizione, annullare con rinvio ad altro giudice per riesame del capo relativo all'elemento psicologico in relazione alle statuizioni civili, insistendo in ogni caso nell'istanza ex art. 612 cod. proc. pen.
5. LU IG AS, tramite l'avvocato Angelo Loizzi, deduce il seguente motivo: violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 479 cod. pen., 578 e 129, comma 2, cod. proc. pen., e propone istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile.
6.1. NE SV, tramite l'avvocato Luca Balestreri, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione della legge penale e per difetto assoluto e/o insufficiente motivazione.
6.2. Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., denuncia l'inammissibilità e/o la nullità della costituzione di parte civile del legale rappresentante del Comune di Taranto. IN VO, deduce:
7.1. CA IA, tramite l'avvocato inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 42, 48, 479 cod. pen.; dell'art. 129 cod. proc. pen.; degli artt. 151, 153, 189, 190 e 239 d.lgs. 18 agosto 2000 6 of L n. 267, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
7.2. Denuncia, altresì, l'inosservanza degli artt. 74, 76, 78, 100 e 122 cod. proc. pen.
8. IL CA, unitamente ai suoi difensori, avvocati Antonio Altamura e Francesco De Feis, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale (artt. 530 e 129, comma 2, cod. proc. pen.) e difetto assoluto e/o insufficiente motivazione sull'elemento psicologico dei reati contestati, con riferimento alla sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione;
errata interpretazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; errata applicazione del principio cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi. Il ricorrente richiama: a) l'oggetto del giudizio di rinvio;
b) gli incarichi ed i ruoli ricoperti dal dott. CA IL;
c) il difetto di interesse di IL all'occultamento della veridicità dei dati del rendiconto;
d) la motivazione della sentenza impugnata per mero richiamo delle argomentazioni contenute in quella di primo grado senza alcuna autonoma e doverosa valutazione critica;
e) la sostanziale carenza di motivazione e, comunque, l'illogicità di essa. Il dott. IL, nominato dal commissario Ippolito nel 2000 e, tra l'altro, non riconfermato nel 2003 dagli amministratori in carica, non solo non aveva nascosto la verità né occultato una situazione finanziaria che era chiara e nota a tutti, ma si era impegnato con il suo collegio a segnalare l'esigenza di correggere la gestione per evitare il rischio di dissesto. Egli non aveva commesso alcun delitto di falso, non aveva mai avuto alcuna intenzione di commetterlo e avrebbe dovuto, quindi, essere assolto con la formula più ampia in applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., rimasto inosservato dalla sentenza impugnata. Lo stesso imputato ha presentato tempestiva memoria difensiva in cui ribadisce e sviluppa gli argomenti che avrebbero dovuto imporre la sua assoluzione nel merito.
9. IO ZI, tramite l'avvocato Francesco De Feis, propone motivo in tutto analogo a quello del ricorrente IL che deve, quindi, intendersi qui interamente richiamato. Cf 7 10. Lo stesso dicasi per il ricorso di OS RO, tramite lo stesso avvocato Francesco De Feis, in tutto conforme a quello dei precedenti ricorrenti, IL e IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno accolti nei limiti che seguono. Va premesso che l'esposizione dei motivi di impugnazione proposti dai difensori dei ricorrenti, di cui alla narrativa che precede, è stata deliberatamente sintetica in applicazione dell'art. 173, comma 1, d.lgs. 28/07/1989, n. 271 (disp. att. cod. proc. pen.), il quale postula l'enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari per la risposta motivazionale da dare ad essi. In sintesi, i temi dibattuti dai ricorrenti possono essere circoscritti a due questioni: a) il mancato esame della denunciata illegittimità, in appello, dell'ordinanza del 17 marzo 2008 emessa dal Tribunale nel giudizio di primo grado, con la quale era stata respinta la richiesta di esclusione della parte civile, Comune di Taranto, per difetto di legittimazione del dirigente degli affari legali dell'ente, costituitosi nel processo, a rappresentare il sindaco, unico titolare del potere di rappresentanza legale del Comune;
b) la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. da parte del giudice di rinvio, stante l'evidente insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di falsità ideologica in atti pubblici, che avrebbe imposto il proscioglimento nel merito degli imputati, con la conseguente illegittima conferma della disposta condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale di cinquecentomila euro al Comune di Taranto, di cui è stata anche richiesta la sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 612 cod. proc. pen.
1.1. Sulla prima questione ritiene la Corte che il preteso difetto di legittimazione della costituita parte civile non fosse deducibile nel giudizio di rinvio e che la Corte di appello correttamente non abbia assunto alcuna decisione al riguardo. Il Comune di Taranto, insieme al Procuratore generale della Repubblica, è stato parte ricorrente avverso la prima sentenza di appello, in data 8 ottobre 2010, che assolse tutti gli imputati per ritenuta mancanza dell'elemento psicologico del reato. Come si è detto, tale sentenza è stata annullata dalla Corte di cassazione, con pronuncia del 2 febbraio 2012, "esclusivamente sul punto della coscienza e volontà (degli imputati, n.d.r.) di dare dei conti del Comune un'immagine non corrispondente al vero, soprattutto allorquando le rassicuranti relazioni della 8 giunta comunale nonché le relazioni dei revisori contabili attestanti la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione sembravano proprio preordinate alla falsa rappresentazione verso l'esterno della situazione contabile" (così, testualmente, la sentenza di annullamento a pag. 4). Nella decisione rescindente, emessa in accoglimento dei ricorsi sia del Procuratore generale sia del Comune di Taranto, risulta dunque implicitamente ma inequivocabilmente risolta in senso positivo la questione della legittima costituzione dell'ente territoriale, tramite il dirigente degli affari legali, munito di delega processuale generale, come parte civile nell'attuale giudizio. Erroneamente i ricorrenti richiamano la giurisprudenza della Corte, secondo la quale il divieto di proposizione nel giudizio di rinvio delle nullità, anche assolute, e delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi non opera in riferimento alle questioni di rito che siano state dedotte nei motivi di appello e che non siano state esaminate, avendole il giudice di appello ritenute assorbite dall'assoluzione pronunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, perché il giudizio circa l'assorbimento ne ha impedito l'esame da parte della Corte di cassazione, anche in via implicita" (Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, Marine, Rv. 235273). Il caso in esame, per il ruolo processuale della parte civile come ricorrente per cassazione avverso la pronuncia di assoluzione, è diverso da quello sotteso al precedente sopra richiamato e comporta l'affermazione del seguente principio di diritto: qualora la Corte di cassazione abbia annullato, su ricorso della parte civile, una sentenza di assoluzione e disposto un nuovo giudizio, giudice del rinvio non può più porre in discussione la legittima costituzione della parte civile nel processo, senza superare i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, in quanto le questioni afferenti a tale costituzione, comprese quelle non esplicitamente dedotte o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, sono coperte dal giudicato e, quindi, precluse dalla pronuncia di annullamento che ha reputato ammissibile il gravame della parte civile e rinviato gli atti per la decisione sul merito (in senso conforme, sia pure in diversa fattispecie concreta: Sez. 2, n. 4217 del 03/11/1993, Petrone, Rv. 196726). Tale interpretazione è coerente con la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale, nel giudizio di rinvio, atteso il disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., e in applicazione del principio generale dell'inoppugnabilità delle sentenze rese dal giudice di legittimità, operativo salvo il caso di errore materiale o di fatto, emendabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità (Sez. 5, n. 39205 del Ch 09/07/2008, Di Pasquale, Rv. 241697; Sez. 6, n. 53415 del 22/10/2014, Scuotto, Rv. 261836; Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979); con la conseguenza che, anche supponendo un reale difetto di legittimazione processuale del dirigente costituitosi nel processo in rappresentanza del Comune di Taranto, tale vizio, coperto dal giudicato della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, sarebbe stato deducibile solo col rimedio del ricorso straordinario avverso la medesima sentenza, che non risulta proposto da alcuno degli attuali ricorrenti. La conseguenza necessaria è il rigetto di tutti i motivi proposti in tema di ritenuta illegittima costituzione del Comune di Taranto come parte civile.
1.2. Esito diverso merita l'ulteriore motivo di ricorso, anch'esso comune a tutti i ricorrenti, col quale lamentano la non adeguata motivazione della sentenza impugnata sul tema della responsabilità degli imputati ai fini delle statuizioni civili. La regola di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che impone l'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, salva l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito, è posta ai fini della responsabilità penale e non è estensibile alla responsabilità civile che richiede una compiuta disamina del fatto nelle sue componenti, materiale e psicologica, con la conseguenza che la condanna al risarcimento del danno non può essere confermata sulla base della sola mancata prova dell'innocenza dell'imputato. Nel caso di specie, dunque, se da un lato è stata legittimamente dichiarata l'improcedibilità nei confronti degli imputati per la prescrizione (non espressamente rinunciata da alcuno) dei reati loro ascritti, non risultando evidente una causa di proscioglimento nel merito per difetto dell'elemento psicologico (dolo generico) dei delitti di falsità ideologica, la carenza del quale non è stata ritenuta palese nella sentenza rescissoria con argomentazioni adeguate e coerenti rispetto ai rilievi della sentenza rescindente (v. pagg.
5-7 della decisione qui impugnata), non altrettanto legittimamente è stata invece omessa, ai fini delle statuizioni civili, la compiuta disamina dei diffusi motivi di impugnazione proposti dagli imputati in quanto incidenti sulla loro responsabilità civile. Al riguardo questa Corte ha già affermato che il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi 10 dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Miccoli, Rv. 262175; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999; Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). Alla luce di quanto precede, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, come meglio specificato nel dispositivo che segue, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di appello civile territorialmente competente.
2. Nel resto i ricorsi devono essere respinti e la regolazione delle spese sostenute dalla parte civile va rinviata alla definitiva conclusione del giudizio che la riguarda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna in solido degli imputati al risarcimento dei danni e al pagamento della provvisionale in favore della parte civile e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello civile territorialmente competente. Rigetta nel resto i ricorsi. Rimette al definitivo la regolazione delle spese di parte civile. Così deciso il 12/07/2016. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei MariaStefania Di Tomassi Juturical Timor DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 11