Sentenza 18 aprile 2006
Massime • 2
Nel giudizio di rinvio, la regola per la quale non possono essere proposte nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti gradi del giudizio o nelle indagini preliminari, si estende anche alle inutilizzabilità, perché è espressione di un principio generale dell'ordinamento, che conferisce definitività alle decisioni della Corte di cassazione.
Il divieto di proposizione nel giudizio di rinvio delle nullità, anche assolute, e delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi non opera in riferimento alle questioni di rito che siano state dedotte nei motivi di appello e che non siano state esaminate, avendole il giudice di appello ritenute assorbite dall'assoluzione pronunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, perché il giudizio circa l'assorbimento ne ha impedito l'esame da parte della Corte di cassazione, anche in via implicita.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Knox: DNA, prova scientifica, omissioni e discutibili strategie investigative (Cass. 36080/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020
In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2006, n. 22023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22023 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/04/2006
Dott. SILVESTRI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 455
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 034688/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ZI, n. il 31/01/1937;
2) AR TO IA, n. il 05/11/1958;
3) BA SQ, n. il 15/10/1970;
avverso sentenza del 13/12/2004 Corte Appello sez. dist. di Sassari;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvestri NN;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G.; per il rigetto del ricorso della AR e del UB e per l'inammissibilità del ricorso del AR;
uditi i difensori Avv.ti Sechi, Rovelli, Ramazzotti, Lai, Federici che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.10.2003, la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione annullava la decisione con cui la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lanusei, aveva pronunciato l'assoluzione di AR RA, di AR NT AR e di UB NO dai delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di ME SI, di violazione di domicilio, di porto e detenzione illegale di armi e di rapina continuata: veniva dichiarato, invece, inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di DU DR, assolto anche nel giudizio di primo grado. La Corte di cassazione precisava che le ragioni della pronuncia di annullamento erano costituite dall'erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali di BA AN AR e di RR EP, dalla quale era derivata l'assoluzione dei tre imputati ad opera del giudice di secondo grado, aggiungendo che il compito della Corte di rinvio consisteva nella rivalutazione di tutti gli elementi di prova, anche indiziaria, secondo i criteri di analisi e di sintesi enunciati dall'art. 192 c.p.p. Con sentenza del 13.12.2004, la Corte di Appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari, giudicando in sede di rinvio, confermava la decisione del Tribunale di Lanusei con la quale gli imputati erano stati condannati per il concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione di ME SI e di detenzione e porto illegale di armi: il AR veniva condannato, inoltre, per i delitti ai capi b) ed e), concernenti rispettivamente le armi usate al momento della cattura dell'ostaggio e la rapina di oggetti personali della ME.
Dopo avere ampiamente ricostruito la vicenda processuale in tutti i pregressi gradi, la Corte di rinvio rilevava che la ME - sequestrata per circa nove mesi, dal 19.2.1997 all'11.11.1997, e tenuta nascosta in vari luoghi - aveva ricordato un numero elevatissimo di elementi tali da rendere certa l'individuazione della cella, chiamata dalla donna "buco nero", ricavata in una stanza dell'abitazione sita in via Trento n. 19 di Nuoro, appartenente a OR NN NT, marito della AR, ove l'ostaggio era stato tenuto segregato dal 16 marzo al giugno 1997. In particolare, la Corte di rinvio rilevava che la ME aveva mostrato di possedere una straordinaria memoria e aveva permesso di identificare tale nascondiglio dopo accurate indagini svolte prendendo spunto da una serie innumerevole di ricordi: suono delle campane e ai rintocchi delle ore, inequivocamente riferibili alla vicina parrocchia di San Giuseppe;
orari di svuotamento dei contenitori dei rifiuti posti nei pressi dell'abitazione di via Trento n. 19; vicinanza degli esercizi commerciali dai quali provenivano gli scontrini visti dalla donna;
rumori provocati dai lavori edili eseguiti su un fabbricato limitrofo a quello in cui era stato ricavato il nascondiglio;
musica latino-americana, accompagnata da passi di danza;
latrati di un cane provenienti dalla casa della BA;
rumore provocato dallo sbattere del portone in metallo della casa in cui abitava la AR;
tosse di un uomo anziano, identificato nel OR, che saliva una scala e chiamava sovente GR;
voci che chiamavano "zia GR, UA, CÒ, "C; rumore dello sciacquone della casa della BA. La Corte di rinvio osservava altresì che la ME aveva ritenuto compatibile la penna con la scritta "Multiass Assicurazioni", trovata in casa della AR, con quella fornitale per scrivere un messaggio ai familiari;
che la teste BA aveva visto pannelli di tipo polistirolo o in poliuretano posti sul terrazzo di casa della AR, successivamente rimossi da SU ER DO, utilizzati dai sequestratori per realizzare, all'interno di una stanza, il nascondiglio designato come "buco nero"; che la circostanza che la ME non avesse udito il nome DD o "zio OT, riferibile a OR NN NT, proprietario dell'abitazione in cui era stato ricavato il nascondiglio dell'ostaggio, era spiegabile, da un lato, con l'interesse della AR o dei suoi figli ad evitare che la prigioniera sentisse un nomignolo così caratteristico che avrebbe fatto immediatamente individuare la casa e, dall'altro, con il fatto che nel periodo in esame il OR, per sua natura scontroso, non aveva ricevuto visite dai suoi pochi amici;
che l'avere udito rumori causati da bambini che giocavano a palla era dovuto alla vicinanza alla casa di via Trento del piccolo campo sportivo facente parte della parrocchia. La Corte di rinvio reputava infondate le contestazioni dei difensori relative alla individuazione della cella definita dalla ME come "buco nero", rilevando che la presenza di numerosi chiodi infissi nella parete confinante con la casa della BA rivelava che detti chiodi erano serviti ad ancorare alla parete la struttura in legno della cellula-prigione ove l'ostaggio era stato custodito. Nella sentenza impugnata veniva altresì rilevato che, una volta individuato il luogo di prigionia nel "buco nero", gli investigatori avevano identificato i successivi nascondigli nella località campestre "Su Grumene", nella zona "Sa e Siotto" e in quella "Lutturrai" della vallata di "Locoe" in agro di Orgosolo, riconosciuti dalla ME, nell'ordine, come la "casa delle spine", il "cespuglio stellato" e il "campeggio".
La Corte di rinvio passava ad esaminare, poi, la tesi della difesa della AR secondo cui la sola circostanza della collocazione del buco nero nell'abitazione di via Trento n. 19 non sarebbe stata di per sè sufficiente ad integrare la responsabilità dell'imputata, in quanto dagli atti del processo non risultava che ella fosse stata a conoscenza della presenza della ME o che, pur essendone consapevole, avesse fornito un contributo al sequestro di persona, onde avrebbe dovuto qualificarsi come connivente e non come complice, data la posizione subordinata della AR e il carattere autoritario del OR, nel quale, secondo i difensori, avrebbe dovuto eventualmente individuarsi la persona che aveva partecipato al sequestro mettendo a disposizione la stanza in cui era stata ricavata la cella. La Corte riteneva inconsistente tale tesi difensiva rilevando che la AR poteva disporre della stanza a pian terreno anche all'insaputa del marito;
che l'imputata aveva fatto ritorno dal continente a Nuoro la mattina del 15 marzo e che, messo a disposizione dei sequestratori il locale, era stata velocemente realizzata la cella "buco nero", ove la ME era stata trasferita la sera del 16 marzo dal precedente nascondiglio divenuto insicuro;
che la AR era stata spinta dal desiderio di aiutare il figlio AR NT AR;
che costui il lunedì era libero da impegni di lavoro e proprio in tale giorno della settimana la ME aveva visto presentarsi il sequestratore da lei denominato "la volpe"; che nei giorni attorno al ferragosto del 1997 "la volpe" era rimasto nel "cespuglio stellato", il AR non era stato visto ad Orgosolo ed il 14.8.1997, verso le ore 21,40, era stato fermato dalla polizia alla guida della sua auto sulla strada Orgosolo-Nuoro, dalla quale è possibile raggiungere la zona di "Su Grumene" e la tanca "Sa e Siotto" in cui la ME si trovava prigioniera in quei giorni. La Corte di rinvio rilevava, inoltre, che il 20.3.1997, dopo la partenza della "volpe" dal "buco nero", il AR era stato fermato ad un posto di blocco con la sua autovettura sulla quale viaggiava anche il BA;
che dalle deposizioni testimoniali emergeva che l'auto rossa del AR era stata vista più volte in località "Su Grumene" all'imbrunire, proprio in coincidenza con l'arrivo del sequestratore che svolgeva le funzioni di vivandiere;
che tale fatto non poteva essere posto in dubbio per la ragione che l'ostaggio non aveva sentito il motore dell'autoveicolo, tanto più che nei due ultimi nascondigli erano state scoperte bottiglie di acqua minerale di marche delle quali era rifornito il circolo ricreativo di Orgosolo gestito dal AR;
che non era influente sull'identificazione del AR con la "volpe" il confronto richiesto dal difensore dell'imputato, dato che la possibilità del riconoscimento della voce del sequestratore doveva escludersi a causa del tempo trascorso e dell'alterazione della voce con cui parlavano i sequestratoti.
Riguardo alle dichiarazioni predibattimentali rese da BA AN AR, ritrattate in dibattimento senza idonea spiegazione, la Corte territoriale, dopo avere preso atto dell'utilizzabilità riconosciuta nella sentenza di annullamento con rinvio, esaminava analiticamente le affermazioni della teste e le considerava pienamente attendibili, nonostante le pressioni da lei successivamente subite, ritenendo affidabile il racconto della BA relativamente al trasferimento dell'ostaggio dalla casa di via Trento, avvenuto di notte, e al riconoscimento del AR e del UB, tanto più che esso, pur con talune discordanze, era riscontrato da quanto dichiarato dalla ME.
A giudizio della Corte di rinvio, la responsabilità del UB era confermata non solo da quanto era stato dichiarato dalla BA a proposito della sua partecipazione al trasferimento dell'ostaggio, ma anche dai risultati del controllo di polizia in data 20.3.1997, dallo stretto rapporto di amicizia esistente fra lui e il AR, dall'essere stato visto entrare nella casa di via Trento nel periodo in cui la ME era stata tenuta ivi prigioniera, dalla disponibilità dell'auto UN nera, intestata al fratello, vista dalla stessa BA allorché l'ostaggio era stata portata via dal "buco nero", nonché dall'ulteriore gravissimo indizio costituito dalla accertata disponibilità dei pannelli isolanti in poliuretano, che la teste RR aveva dichiarato di avere venduto al padre dell'imputato e che erano stati utilizzati per la costruzione della cella unitamente a materiali di diversa provenienza.
Infine, la Corte negava l'applicazione delle circostanze attenuanti genetiche richiesta dalla AR e dal AR e confermava l'assoluzione del BA per le imputazioni di violazione di domicilio e di rapina, rilevando che era carente la prova della partecipazione di quest'ultimo imputato alla fase iniziale del sequestro.
I difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione, al pari del Procuratore Generale il quale impugnava l'assoluzione del UB per i delitti contestatigli ai capi b) ed e).
Nell'interesse della AR venivano denunciate inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, mancata assunzione di prova decisiva, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, venivano dedotte le seguenti censure:
a) era stata illegittimamente ritenuta irrilevante la richiesta di un nuovo esame della ME reso necessario per dirimere i dubbi sull'attendibilità della teste e sulla genuinità delle sue dichiarazioni sulle quali era fondato il verdetto di condanna;
b) nullità, ritualmente eccepita, conseguente al rigetto della richiesta della difesa di potere accedere all'abitazione di via Trento n. 19, sottoposta a sequestro, con grave compromissione del principio del contraddittorio;
c) violazione del divieto ex art. 430 bis c.p.p. a causa dell'illegale utilizzazione per le contestazioni delle sommarie informazioni acquisite da testi non indicati nella lista della difesa;
d) contraddittorietà della motivazione in ordine ai reati relativi alle armi (capi c e d), nonostante che i giudici di merito avessero ritenuto che il coinvolgimento della AR nel sequestro fosse databile al marzo 1997, quando sarebbe sorta la necessità di trasferire l'ostaggio dal luogo di prima detenzione;
e) contraddittorietà della motivazione nei punti nei quali, da un canto, i ricordi della ME erano stati ritenuti precisi e attendibili e, dall'altro, erano stati giustificati, in modo non plausibile, vuoti di memoria e discordanze, quali quelli relativi alle giornate del sabato santo e di Pasqua, alla presenza di bambini che giocavano a pallone, all'avere udito il nome di CH senza che alcuna donna con tale nome avesse frequentato la casa ove l'ostaggio era segregato, all'avere attribuito le voci ascoltate al dialetto tipico dell'Ogliastra;
f) violazione della legge penale e vizi logici della motivazione per avere la Corte di rinvio ritenuto che dalla collocazione del "buco nero" nell'abitazione di via Trento derivasse necessariamente la responsabilità della AR a titolo di concorso, senza tenere conto che l'imputata era partita dalla Sardegna il 6.3.1997 ed era rimasta presso la figlia in Emilia sino al 14.3.1997, rientrando in Sardegna il 15.3.1997, mentre la necessità di trasferire la ME in un altro luogo era insorta l'8.3.1997 ed era stata attuata il successivo giorno 10, era stato necessario allestire la cella, non era stata provata la prestazione di alcuna assistenza ed era stato negato il concorso del OR mentre, contraddittoriamente, era stato affermato quello della AR;
g) illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con motivi nuovi del 4.1.2006, i difensori della AR sviluppavano le argomentazioni contenute nel sesto motivo di ricorso, deducendo che dalla stessa ricostruzione della vicenda risultava che erano insussistenti le condizioni richieste per l'affermazione del concorso dell'imputata ex art. 110 c.p. nel sequestro di persona e che poteva ritenersi ricorrente una situazione di connivenza o, al più, di favoreggiamento. I difensori del AR censuravano la sentenza impugnata per illogicità manifesta della motivazione, sostenendo che dalle deposizioni testimoniali era rimasta esclusa la circostanza relativa alle visite frequenti dell'imputato nella casa di via Trento n. 19, ove era custodito l'ostaggio, onde era priva di base la sua identificazione con la persona che la ME aveva indicato come la "volpe"; che non aveva alcun valore indiziante la circostanza che il AR in data 20.3.1997 era stato fermato ad un controllo stradale, alle ore 19,50, in quanto dalle dichiarazioni della ME non poteva trarsi alcuna certezza circa l'orario preciso in cui la "volpe" aveva lasciato il "buco nero";
che non aveva alcuna rilevanza probatoria il fatto che il AR era stato fermato il 14.8.1997, alle ore 21,40, alla guida della sua auto Peugeot sulla strada Nuoro-Orgosolo; che erano state illegittimamente escluse prove decisive che avrebbero potuto dimostrare che l'imputato non aveva partecipato alla cattura dell'ostaggio e che non si era neppure tentato di accertare se la ME potesse riconoscere il AR o la voce dello stesso;
che nessun utile argomento poteva ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi riguardo alla frequentazione dell'imputato della zona di "Su Grumene", tanto più che la ME non aveva riferito di avere sentito il motore dell'auto in arrivo. Nel ricorso veniva contestata, infine, la congruenza logica della valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla BA nella fase delle indagini preliminari e ritrattate in dibattimento, deducendosi che nella sentenza impugnata erano state sviluppate argomentazioni prive di credibilità per giustificare la ritenuta veridicità dell'episodio relativo al trasferimento dell'ostaggio dalla casa di via Trento e del riconoscimento del AR e del UB.
I difensori del UB denunciavano l'illegittimità della sentenza impugnata, della quale prospettavano numerosi vizi logici e giuridici della motivazione. In ordine alla dichiarazioni di BA AN AR formulavano i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 4, nella parte in cui era stato ritenuto che l'intervenuto annullamento con rinvio rendesse improponibile ogni questione attinente al regime di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della teste BA, nonché violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 3, a causa dell'errata supposizione del consenso delle parti all'acquisizione di dette dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento;
b) violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 quater e dell'art.500 c.p.p, sull'assunto che le dichiarazioni della BA
avrebbero potuto costituire prova dei fatti soltanto se confermate da riscontri esterni confermativi dell'attendibilità;
c) violazione dell'art. 194 c.p.p. e mancanza ed illogicità della motivazione per l'assenza del vaglio preliminare di attendibilità della BA e per la mancata esplicitazione dei criteri di valutazione utilizzati, sul rilievo che la Corte di rinvio non aveva minimamente preso in considerazione le specifiche e particolareggiate censure formulate nei motivi di appello in relazione alle dichiarazioni della teste, alle progressive modificazioni nel tempo di queste, alla indebita conoscenza di attività investigative non pubblicate dalla stampa, all'interesse della BA ad allontanare da sè l'attenzione degli inquirenti, alle profonde divergenze riscontrabili fra le predette dichiarazioni e il racconto della ME, rimaste senza plausibili spiegazioni nonostante la puntuale denuncia compiuta nei motivi di appello;
d) violazione dell'art. 603 c.p.p. e mancanza o illogicità della motivazione relativamente alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il nuovo esame della BA, reso necessario in base al particolare contesto nel quale era maturata la ritrattazione dibattimentale;
e) inutilizzabilità dei verbali investigativi relativi all'individuazione fotografica del UB eseguita dalla BA, in assenza di qualsiasi conferma dibattimentale, dell'osservanza di forme idonee ad assicurarne la genuinità e di riscontri esterni tali da confermare l'attendibilità del riconoscimento fotografico, che, effettuato a quasi due anni di distanza dai fatti, aveva avuto ad oggetto persona non conosciuta dalla teste, vista in condizioni di scarsa luce e visibilità, nonché in una prospettiva di osservazione particolarmente difficile, non trovava giustificazione nella visione dei filmati televisivi, ed era stato, anzi, inquinato dalle pressioni del convivente OL;
f) vizi logici e giuridici della motivazione in riferimento alla valutazione che aveva condotto la Corte di rinvio ad escludere la genuinità e la spontaneità della ritrattazione dibattimentale, sull'assunto che la BA era stata sottoposta a pressioni e a minacce, affermate in base a testimonianze "de relato" di ufficiali di polizia giudiziaria, inutilizzabili a norma dell'art.195 c.p.p., comma 4, e, comunque, ritenute esistenti con argomentazioni carenti ed illogiche.
Nel ricorso del UB venivano, inoltre, denunciate le incongruenze logiche e giuridiche insite nella valutazione contenuta nella sentenza impugnata in merito alla riconducibilità dei pannelli di poliuretano ad acquisti fatti dalla famiglia UB. Dopo avere ribadito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste RR rese alla polizia giudiziaria nell'ambito di attività integrativa di indagine compiuta dopo l'inizio del dibattimento e l'ammissione delle prove, il ricorrente lamentava che, in violazione dell'art. 500 c.p.p., le dichiarazioni della RR erano state valutate come prova dell'acquisto dei pannelli, per ventotto metri quadrati, senza che fossero confermate da alcun riscontro esterno e senza che il fatto risultasse da indizi gravi, precisi e concordanti. Violazione dei criteri valutativi ex art. 192 c.p.p. veniva altresì prospettata in ordine al controllo stradale del 20.3.1997, all'affermata presenza del UB a bordo dell'autovettura del AR, alla disponibilità della Fiat UN asseritamene utilizzata per il trasporto dell'ostaggio e al prestito al AR dell'autovettura talora usata per gli spostamenti nei luoghi nei quali la ME era tenuta prigioniera.
Il Procuratore Generale ricorreva contro la pronuncia assolutoria del UB dai reati di violazione di domicilio e di rapina, sull'assunto della contraddittorietà della motivazione della sentenza dalla quale risultavano elementi tali da dimostrare che l'imputato aveva partecipato al progetto criminoso sin dalla fase iniziale.
Il Procuratore Generale depositava, inoltre, memoria a norma dell'art. 121 c.p.p. per contestare quanto dedotto nei ricorsi del AR e del UB riguardo all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento dei verbali di sommarie informazioni rese da BA AN AR nella fase delle indagini preliminari e al travisamento delle conversazioni intercettate intercorse tra la stessa BA e il OL, col quale la prima era legata sentimentalmente. I difensori della AR e del UB depositavano motivi nuovi ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5. Dopo avere ricordato che il recente intervento legislativo ha formalizzato la regola di giudizio per cui la condanna presuppone che l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 5) e ha ridefinito il vizio della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), stabilendo che esso possa risultare, oltre che dal testo del provvedimento, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, i difensori della AR integravano il sesto motivo del ricorso principale deducendo che la pronuncia di condanna è anche viziata da contraddittorietà con gli atti del processo, dai quali emerge l'insussistenza del concorso della AR nel sequestro della ME, sull'assunto che il tempo occorrente per la preparazione del nascondiglio in cui doveva essere custodito l'ostaggio portava senz'altro ad escludere che fosse stata la AR a mettere a disposizione dei rapitori la casa di via Trento, dato che la donna in tale periodo non si trovava in Sardegna e che la disponibilità dell'abitazione apparteneva unicamente al marito, OR NN NT, rispetto al quale la AR si trovava in una posizione completamente subordinata. Di talché, conclusivamente, la situazione probatoria non forniva la certezza razionale della responsabilità dell'imputata, a titolo di concorso, ne' consentiva di ritenere superato il limite dell'oltre il ragionevole dubbio richiesto per la condanna. Ai motivi nuovi venivano allegate copie di atti e trascrizioni dell'esame di testimoni, con CD Rom contenente l'intera verbalizzazione stenotipia del dibattimento.
I difensori del UB, dopo avere illustrato la portata della disciplina dettata dalla L. n. 46 del 2006 per ridefinire il motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducevano i seguenti motivi nuovi: 1) contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti del processo in riferimento al giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e del dibattimento dalla teste BA AN AR:
l'esame delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e nel dibattimento confermavano che le prime costituivano il frutto di pressioni e di suggestioni volte a farle coincidere con l'ipotesi investigativa, di cui la teste era venuta a conoscenza ad opera di OL IE, all'epoca legato da un rapporto sentimentale con la ragazza, come poteva desumersi dall'intercettazione ambientale del 5.2.1999, nonché dal fatto che la BA era stata già informalmente sentita da un poliziotto in pensione circa la frequentazione della casa del OR di una ragazza di nome "C; di talché poteva ritenersi che si fosse verificato un progressivo adeguamento delle dichiarazioni della BA alle tesi degli investigatori sia in ordine al successivo riconoscimento del UB e della vettura Fiat UN nera usata in occasione del presunto trasferimento dell'ostaggio; inoltre, ad avviso del ricorrente, le risultanze probatorie erano in palese contraddizione con l'opinione accolta nella sentenza impugnata secondo cui la ritrattazione dibattimentale della BA era spiegabile con i "chiari messaggi intimidatori ricevuti" attraverso le minacce fatte a OL IE e al fratello IN e l'incendio di due autovetture appartenenti a persone che, come la BA, erano state sentite a sommarie informazioni, tanto più che le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria RO e MU risultavano inutilizzabili a norma dell'art 195 c.p.p., comma 4, e che, del resto, la ritrattazione era stata soltanto parziale, avendo la teste confermato sia di avere udito il trambusto proveniente dalla casa del OR e la partenza di due auto, sia la presenza di pannelli di poliuretano nel terrazzo di detto fabbricato;
2)
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata attribuita valenza indiziaria al controllo stradale del 20.3.1997, in cui il UB fu trovato in compagnia del AR, non essendo affatto certa la premessa che quest'ultimo si fosse poco prima allontanato dalla casa di via Trento, dato che tale circostanza non poteva considerarsi dimostrata in base alle dichiarazioni della ME;
3) manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza dibattimentale 15.11.2004 con cui era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di procedere all'audizione, quali testimoni, degli avvocati Marras e Brodu in ordine alle cause e alle modalità della parziale ritrattazione dibattimentale della BA, avendo la ragazza esposto a detti legali le ragioni per le quali intendeva ritirare in dibattimento le dichiarazioni a carico del UB. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente definire l'ambito del giudizio demandato alla Corte di Appello di Sassari, individuando i limiti interni e quelli esterni che sui poteri di cognizione e di decisione del giudice di rinvio derivavano dal contenuto della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di legittimità e dalle disposizioni di cui all'art. 627 c.p.p. Con la sentenza n. 1172 del 23.10.2003, la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha annullato la sentenza d'appello riconoscendone l'illegittimità nei punti riguardanti sia l'errata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della RR e della BA, sia la conseguente situazione di "vuoto probatorio" che aveva giustificato il verdetto di proscioglimento degli imputati pronunciato dal giudice di secondo grado. Nella decisione della Corte di legittimità risulta chiaramente indicato il compito del giudice di rinvio essendo stato precisato che "ripristinatosi il presupposto di legittima utilizzabilità, consegue la necessaria statuizione di rinvio per il nuovo giudizio previsto dall'art. 627 c.p.p., nel quale il complessivo quadro probatorio deve avere riscontro di considerazione per tutti gli elementi così rilevanti, nella disamina corrispondente ai criteri legali di valutazione enunciati nell'art. 192 c.p.p. e che "la soluzione adottata per le due questioni esaminate....assorbe la valutazione di ogni altro motivo di gravame ed esime dalla correlativa delibazione, in quanto l'enunciato principio di utilizzabilità delle dichiarazioni predette - illegittimamente negata dalla sentenza impugnata - comporta la necessità di riesame analitico complessivo (nel raffronto ed alla stregua delle dichiarazioni predette), di tutte le risultanze probatorie valide ma acquisite al processo".
Dalle precise direttive specificate nella citata sentenza di annullamento deve inferirsi che i poteri di accertamento e valutativi della Corte di rinvio erano i più ampi possibili e che la stessa disponeva della libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante l'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie acquisite, con le medesime facoltà delle quali era titolare il giudice il cui provvedimento era stato cassato e con il potere-dovere di sviluppare il discorso giustificativo della propria decisione con i soli limiti intriseci stabiliti dall'art. 192 c.p.p.
1.1. Accanto a tali limiti, connaturati al metodo valutativo e alla coerenza del ragionamento probatorio, erano però operanti, per il giudice di rinvio e per le parti, i limiti segnati dall'art. 627 c.p.p, comma 4, a norma del quale "non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari". Collegando alla sentenza di annullamento l'effetto della irretrattabilità delle questioni concernenti le pregresse nullità e inammissibilità, la disposizione è unanimemente considerata quale puntuale applicazione delle preclusioni formatesi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudice per il nuovo giudizio: di talché il presupposto giustificativo della norma risiede nella particolare efficacia intrinseca delle decisioni della Corte di cassazione, costituenti atti di valore definitivo che sanano tutte le nullità, anche assolute, verificatesi sino a quel momento, al fine di realizzare l'interesse fondamentale dell'ordinamento ad evitare la perpetuazione dei giudizi (cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1982, n. 21; 17 novembre 2000, n. 501). Il fondamento della disposizione di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, poggia, dunque, sulla definitività delle decisioni della Corte
Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa coessenziale, delle preclusioni. Da tale proposizione si evince, come corollario di lineare consequenzialità logica e giuridica, l'esattezza del principio affermato da questa Corte secondo cui la preclusione non è limitata alle nullità e alle inammissibilità, ma si estende anche alle inutilizzabilità, che, se intervenute nelle fasi del processo antecedenti all'annullamento, non possono essere più fatte valere nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. I, 22 dicembre 1997, Nikolic ed altri). In tale sentenza è stato precisato che le suindicate specificità strutturali e funzionali della pronuncia di annullamento con rinvio rendono evidente che, poiché l'art. 627 c.p.p., comma 4, è in stretta relazione di coerente sintonia con le linee fondamentali del sistema processuale, l'intangibilità della decisione copre non solo le nullità e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità, chiaro essendo che una simile operazione estensiva non si traduce nell'interpretazione analogica della disposizione, ma nell'esplicitazione di una regola direttamente ricavata da un principio generale dell'ordinamento. Ne segue che, nell'ipotesi in cui il processo torni al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio, onde le pregresse inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle inammissibilità, restano inevitabilmente non più deducibili.
1.2. L'applicazione della disposizione di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, conduce a ritenere precluse talune questioni di nullità
e di inutilizzabilità sollevate dai ricorrenti, per la ragione che, essendosi verificate nei gradi antecedenti alla pronuncia di annullamento con rinvio, sono colpite dalla preclusione prevista da tale norma.
Un simile ostacolo alla proposizione e all'esame di precedenti eccezioni di rito opera indubbiamente con riferimento alle cause di nullità e di inutilizzabilità delle dichiarazioni della BA e della RR, nuovamente prospettate dalla difesa del UB: tali prove dichiarative, infatti, per il fatto stesso di essere state direttamente dichiarate dalla sentenza di annullamento non soggette al divieto di utilizzazione probatoria, non possono più essere eliminate dal materiale probatorio neppure per profili diversi da quelli presi in considerazione della Corte regolatrice, per l'ovvio motivo che la preclusione derivante dalla decisione di legittimità copre non solo le questioni dedotte, ma anche quelle deducibili in ordine alla nullità o all'inutilizzabilità di detti mezzi di prova.
In tale prospettiva devono essere valutate le censure formulate nel primo motivo di ricorso del UB relativamente all'allegata violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 3, nell'acquisizione delle dichiarazioni della BA al fascicolo del dibattimento, rispetto alle quali la Corte di rinvio ha esattamente rilevato, oltre all'applicabilità della preclusione di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, il consenso all'inserimento nel fascicolo del dibattimento manifestato dai difensori degli imputati: di talché è stato giustamente osservato che le successive contestazioni sull'utilizzabilità di dette dichiarazioni non possono poggiare sulla mancala adesione del difensore della parte civile, potendo soltanto quest'ultimo eventualmente dolersi del suo mancato consenso all'acquisizione.
1.3. La preclusione di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, non può, invece, spiegare i propri effetti relativamente alle questioni di rito dedotte dai difensori degli imputati nei motivi di gravame, che non sono state esaminate dal giudice di appello, perché sono state ritenute assorbite dalla pronuncia assolutoria dipendente dalla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della BA e della RR: dette questioni, di riflesso, non sono state neppure valutate, esplicitamente o implicitamente, dalla Corte di cassazione perché reputate assorbite, onde le stesse ben potevano essere riproposte nel processo di rinvio e formare oggetto del successivo ricorso per cassazione. In proposito giova ricordare che con la pronuncia di assorbimento, il giudice dell'impugnazione si astiene dal giudizio di fondatezza o meno dei motivi di gravame, reputandolo superfluo per effetto della decisione sulla precedente censura, nel senso che la tecnica dell'assorbimento consiste in una omessa pronuncia per l'irrilevanza della disamina delle altre censure, non esaminate e, quindi, non suscettibili di preclusione.
Ciò posto, deve essere disatteso il terzo motivo del ricorso della AR imperniato sull'asserita violazione dell'ari 430 bis c.p.p., risultando la censura basata su una non condivisibile estensione della portata del divieto stabilito da tale disposizione, in quanto le informazioni sono state assunte dal P.M. da persone non indicate nelle liste testimoniali e resta priva di rilevanza la circostanza che gli informatori ex art. 430 bis c.p.p. siano stati sentiti su fatti sui quali dovevano deporre coloro i cui nominativi erano specificati nelle liste. È altresì insussistente la nullità dedotta in relazione al diniego della richiesta difensiva volta ad accedere all'abitazione di via Trento n. 19, sottoposta a sequestro, in quanto il motivo di ricorso è formulato genericamente e non riesce a dare conto dell'asserita compromissione del diritto di difesa e della lesione del principio del contraddittorio.
2. I ricorrenti hanno formulato plurimi rilievi critici per denunciare radicali vizi della struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, prospettando incongruenze, aporie, fratture e carenze del discorso giustificativo della decisione di condanna mediante la distorta applicazione di criteri di inferenza, inaffidabili nelle premesse, nello sviluppo argomentativo e nei risultati. Inoltre, è stata anche dedotta la doglianza della mancata assunzione di mezzi di prova che, per la loro decisività, avrebbero apportato un contributo risolutivo per la corretta ricostruzione della vicenda relativa al sequestro della ME e per l'accertamento dell'estraneità degli imputati ai fatti di reato loro contestati.
Per quanto riguarda la censura di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), deve subito rilevarsi che le censure non hanno pregio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto all'ordinaria struttura del giudizio di secondo grado, per il quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinata alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni;
Sez. I, 11 novembre 1999, Puccinelli ed altro): di talché l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello e resta incensurabile nel giudizio di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., Sez. Ili, 29 luglio 1993; Cass., Sez. 1,15 aprile 1993, Ceraso). Ciò chiarito, deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado. Ed invero la corte distrettuale ha motivato il diniego con riferimento all'esauriente e concludente istruttoria dibattimentale, che faceva apparire la rinnovazione affatto inutile e superflua. In particolare, tali specifiche connotazioni del giudizio compiuto dalla Corte di rinvio risaltano, in modo evidente, dalla motivazione della sentenza impugnata da cui emerge, in termini di convincente plausibilità, la coerenza della valutazione circa la superfluità, ai fini della decisione delle seguenti richieste istruttorie avanzate dai difensori:
-nuovo esame della ME, della cui attendibilità il giudice di merito ha dato ampiamente conto, anche per quanto concerne la possibilità di accertare se la sequestrata potesse riconoscere il AR o la voce dello stesso;
-nuovo esame della BA al fine di verificare il particolare contesto nel quale era maturata la ritrattazione dibattimentale della teste;
-esame degli avvocati Marras e Brodu per conoscere le cause e le modalità della ritrattazione dibattimentale della BA. Pertanto, il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essendo congruamente e logicamente motivato, è incensurabile dal giudice di legittimità per la ragione che si tratta di giudizio di fatto, coerente altresì con la consolidata linea giurisprudenziale per la quale, giusta la presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, il giudice di appello è tenuto ad ammettere eccezionalmente le prove richieste dalle parti solo quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Da un lato, la Corte di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
3. Il perno del ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di rinvio è senz'altro identificabile nelle argomentazioni poste a base del convincimento relativo all'individuazione in uno dei locali dell'abitazione di via Trento n. 19 del nascondiglio in cui SI ME fu tenuta sequestrata dal marzo al giugno 1997, assumendo un simile giudizio di fatto un ruolo centrale e imprescindibile nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento delle responsabilità degli imputati.
Alla base del risultato accolto nella sentenza impugnata sono state collocati i numerosi ricordi della ME, la cui affidabile precisione è stata analiticamente riscontrata dalla Corte di merito, che - con un apparato argomentativo dettagliato, approfondito e minuzioso - ha assegnato il carattere della piena attendibilità alle dichiarazioni dell'ostaggio e alle verifiche dei riscontri obiettivi ricavati dalle indagini degli inquirenti. In particolare, l'accertamento dell'ubicazione della prigione designata con il termine "buco nero", in cui l'ostaggio è stata tenuta circa tre mesi, è stata reputata dimostrata in base ai seguenti elementi fattuali:
- suono delle campane e rintocchi delle ore, inequivocamente riferibili alla vicina parrocchia di San Giuseppe, come dimostrato anche dal mancato adeguamento all'orario legale introdotto in corrispondenza della Pasqua 1997;
- orari di svuotamento dei contenitori dei rifiuti posti nei pressi dell'abitazione di via Trento n. 19;
- vicinanza degli esercizi commerciali dai quali provenivano gli scontrini visti dalla donna;
- rumori provocati dai lavori edili eseguiti su un fabbricato limitrofo a quello in cui era stato ricavato il nascondiglio;
- musica latino-americana, accompagnata da passi di danza;
- latrati di un cane provenienti dalla casa della BA;
- rumore provocato dallo sbattere del portone in metallo della casa in cui abitava la AR;
tosse di un uomo anziano, identificabile nel OR, che saliva una scala e chiamava sovente GR;
- voci che chiamavano "zia GR, UA, CÒ, "C;
- rumore dello sciacquone della casa della BA;
- penna con la scritta "Multiass Assicurazioni", trovata in casa della AR, simile a quella fornitale per scrivere un messaggio ai familiari;
- pannelli di tipo polistirolo o in poliuretano posti sul terrazzo di casa della AR, successivamente rimossi da SU ER DO, utilizzati dai sequestratori per realizzare, all'interno di una stanza, il nascondiglio designato col termine "buco nero";
- presenza di numerosi chiodi infissi nella parete confinante con la casa della BA serviti ad ancorare alla parete la struttura in legno della cellula-prigione ove l'ostaggio era stato custodito.
La Corte di rinvio ha esaminato tutti tali convergenti elementi di prova sottoponendoli ad una scrupolosa e coerente analisi critica e coordinandoli in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale la valutazione contenuta nella sentenza impugnata risulta dotata di piena congruenza logica ed è convalidata dall'applicazione di affidabili criteri di inferenza ai sensi dell'art. 192 c.p.p.: di talché i risultati dell'operazione interpretativa delle prove resistono alle censure dei ricorrenti e superano il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli elementi di prova, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Ed invero il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di sovrapposizioni valutative, onde, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e,) il compito della Corte Suprema non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).
3.1. Va riconosciuto, inoltre, che lo sviluppo del ragionamento probatorio seguito nella sentenza impugnata è totalmente aderente allo specifico schema motivazionale tracciato dall'alt. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), dal momento che la Corte di rinvio non si è limitata ad indicare le fonti di prova poste a base della decisione, ma ha indicato, in modo chiaro e plausibile, le ragioni per le quali sono state ritenute non attendibili le prove contrarie, prendendo in esame gli elementi valorizzati dalle difese degli imputati per contestare l'indagine che ha condotto a collocare il "buco nero" all'interno dello stabile di via Trento n. 19. In proposito mette conto osservare che il giudice di merito ha analizzato detti elementi, ne ha sottolineato il marginale valore dissonante rispetto alla conclusione avvalorata da tutti gli altri mezzi di prova e ha ritenuto, in buona sostanza, che essi siano inidonei a scuotere la saldezza e la compattezza logica del risultato probatorio relativo all'ubicazione del "buco nero", la cui affidabilità è comprovata dalla correttezza del metodo valutativo consistito sia nello scrutinio dei singoli elementi di prova, sia nella loro valutazione complessiva e nell'apprezzamento delle reciproche interazioni che ne evidenziano il loro reale valore dimostrativo.
In una siffatta prospettiva della correttezza del metodo di valutazione probatoria non può non rilevarsi che la Corte distrettuale ha confutato le obiezioni difensive in ordine alla credibilità del racconto della ME e alla tesi del progressivo adeguamento delle dichiarazioni della donna alla tesi accusatoria degli inquirenti, rivelandone, punto per punto, l'inconsistenza con argomentazioni che, per la loro puntuale congruenza logica, non possono essere censurate all'interno del sindacato logico della motivazione.
3.2. Le linee del ragionamento probatorio lungo le quali si è snodato il discorso giustificativo della decisione della Corte di rinvio appaiono dotate di adeguata ed incensurabile coerenza anche in riferimento alla ritenuta inconsistenza della tesi della simulazione del sequestro e della liberazione dell'ostaggio a seguito dell'avvenuto pagamento del riscatto, nonché all'individuazione degli altri luoghi in cui la ME fu tenuta prigioniera prima e dopo il periodo in cui rimase segregata nel "buco nero" di via Trento di Nuoro.
Anche a quest'ultimo riguardo le dichiarazioni della ME sono state oggetto di approfondito vaglio critico all'esito del quale, tenuto anche conto dei risultati delle indagini degli inquirenti, la Corte distrettuale ha ritenuto dimostrato che, dopo la cattura, la donna fu tenuta nascosta in una grotta e che, successivamente alla prigionia nel "buco nero", i successivi nascondigli devono essere identificati nella località campestre "Su Grumene", in quella "Sa e Siotto" e in quella "Lutturrai" della vallata di "Locoe" in agro di Orgosolo, riconosciuti dalla ME, nell'ordine, come la "casa delle spine", il "cespuglio stellato" e il "campeggio".
4. Mancano di pregio le censure di violazione di legge e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione mosse contro la pronuncia di responsabilità della AR, che, difatti, devono considerarsi esenti dalle mende logiche e giuridiche denunciate con il ricorso e con i motivi nuovi.
Una volta accertato che dal marzo al giugno 1997 la ME era stata tenuta nel "buco nero" ricavato in una delle stanze del fabbricato di via Trento n. 19, la Corte di rinvio ha esaminato diffusamente l'ampio materiale probatorio acquisito per verificare i rapporti tra la AR e il marito OR NN NT, proprietario dell'abitazione, ricavando dai dati probatori la conclusione che, nonostante il carattere autoritario del OR ("uomo in gambali") e la posizione subordinata dell'imputata ("kale muzzè re"), costei ben poteva disporre dei locali e consentire ai sequestratori di costruire la cella-prigione in una delle stanze a pianterreno. Posta tale premessa, la Corte di merito ha rilevato che, resosi necessario il trasferimento della ME dal primo nascondiglio divenuto insicuro, l'ostaggio fu portato nel "buco nero" la sera del 16 marzo 1997, dopo che la AR era tornata in Sardegna la mattina del 15 marzo e che, ottenuta la disponibilità del locale, i sequestratori avevano realizzato il nascondiglio. Nella sentenza impugnata è stato poi escluso, con dovizia e puntualità di argomenti, che il locale possa essere stato messo a disposizione dei sequestratori dal OR e non dalla AR, rafforzando tale conclusione con l'esame del comportamento tenuto dai due nel periodo in cui la ME fu tenuta nascosta nel "buco nero": di talché il risultato probatorio è univocamente dimostrativo di un concreto e consapevole contributo causale alla realizzazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che giustifica indubbiamente la riconducibilità della condotta dell'imputata nella figura del concorso ex art 110 c.p. Dai precedenti rilievi deve inferirsi che la Corte di rinvio ha scrutinato, in modo approfondito e diffuso, tutti gli elementi, anche marginali, probatoriamente apprezzabili e li ha organicamente ricomposti con un ragionamento che, per la piena congruenza logica, è immune da cesure, da aporie, da fratture logiche ed è, quindi, insindacabile nel giudizio di legittimità:
di talché la ricostruzione dei fatti, univocamente significativi della responsabilità dell'imputata, conferisce idonea base giustificativa al verdetto di condanna pronunciata nei confronti della AR, restando evidentemente irrilevanti le critiche formulate dalla difesa per proporre una differente interpretazione delle risultanze probatorie che incide inammissibilmente sul giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
Non risulta neppure censurabile l'affermazione di responsabilità della AR per i delitti relativi alle armi (capi c e d), atteso che nei motivi di appello non risultano formulate doglianze in ordine all'intervenuta condanna per tali imputazioni.
4.1. Con i motivi nuovi presentati a norma della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5, la difesa della AR ha fatto riferimento alle innovazioni introdotte da tale testo normativo per sostenere che - alla luce dell'ampliamento della categoria del vizio logico della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - la pronuncia di condanna è viziata da contraddittorietà con gli atti del processo, dai quali emergerebbe l'insussistenza del concorso della AR nel sequestro della ME, per la ragione che il tempo occorrente per la preparazione del nascondiglio in cui doveva essere custodito l'ostaggio portava senz'altro ad escludere che sia stata la AR a mettere a disposizione dei rapitori la casa di via Trento, non trovandosi la donna in tale periodo in Sardegna e facendo capo la disponibilità dell'abitazione unicamente al marito, OR NN NT, rispetto al quale la AR si trovava in una posizione di completa subordinazione.
La tesi difensiva non merita accoglimento. In una delle prime decisioni successive alle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte ha precisato che il vizio della motivazione consistente nella non compatibilità del contenuto della decisione con gli atti del processo specificamente indicati nel ricorso postula che detti atti non siano stati presi in considerazione dal giudice di merito e siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che, per il carattere di decisività, la loro capacità rappresentativa abbia l'effetto di disarticolare il ragionamento su cui poggia la decisione, determinando al suo interno radicali incompatibilità al punto da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. VI, 15 marzo 2006, Casula). Così tratteggiata, a grandi linee, la categoria del vizio logico della motivazione risultante dalla nuova disposizione di legge, appare evidente che i motivi nuovi proposti nell'interesse della AR non riescono a capovolgere i risultati dell'indagine sopra svolta per l'evidente motivo che gli atti processuali richiamati attengono ad elementi di prova (quali l'esclusiva disponibilità dell'abitazione da parte del OR, il ritorno della AR in Sardegna, il tempo occorrente per realizzare la cella-prigione) diffusamente esaminati dalla Corte di rinvio e fatti oggetto di valutazione critica sorretta da un apparato argomentativo del tutto esauriente e corretto nell'impostazione e nello sviluppo logico, onde il discorso giustificativo della decisione resta immune dai vizi denunciati e non palesa alcuna contraddittorietà interna ed esterna.
Non è producente neppure il riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, inserito nell'art. 533 c.p.p., comma1. Premesso che la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" è stata considerata quale fondamentale canone di giudizio nella giurisprudenza di legittimità già prima della 1. n. 46 del 2006 (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese;
Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti ed altri), deve sottolinearsi che il controllo affidato alla Corte di cassazione sulla struttura e sulla congruenza logica della motivazione involge anche l'osservanza di detto principio, che non può dirsi certamente rispettato quando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale contraddistinto da carenze, insufficienze argomentative, e, perciò, non sostenuto da una probabilità logica così elevata da confinare con la certezza (Cass., Sez. I, 14 maggio 2004, Grasso ed altro).
Tuttavia, nel caso di specie il controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, in precedenza svolto, rende palese che è stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p. e sono stati coerentemente applicati appropriati criteri di inferenza, onde va riconosciuto che il giudice di merito ha valutato, con prudente apprezzamento, i concorrenti elementi di prova ponendone in evidenza, con rigorosa disamina critica, la loro totale convergenza in un quadro probatorio unitario univocamente dimostrativo della responsabilità della AR quale concorrente nel sequestro della ME, tanto che tale conclusione appare suffragata dal crisma della certezza razionale in grado così elevato da escludere la plausibilità di qualsiasi differente ricostruzione alternativa.
4.2. Non hanno pregio le censure formulate dalla difesa della AR nei confronti del punto della sentenza in cui è stata negata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. I, 1ø ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche mediante l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. I, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Ciò posto, la motivazione del diniego alla AR delle circostanze attenuanti generiche risulta ampia, esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi. In particolare, dopo avere indicato l'estrema gravità del fatto, connotano dal lunghissimo periodo di prigionia e dalle condizioni disumane in cui fu tenuto l'ostaggio, la Corte di rinvio ha sottolineato che la AR si era determinata a concorrere nel sequestro per consentire al figlio NT AR di ottenere i vantaggi economici sperati, realizzando in tal modo, per un distorto amore materno, una condotta contrassegnata da calcolo cinico e brutale indifferenza dalla quale sono derivati dolore e terribili angosce alla giovane madre e al suo bambino.
Pertanto, l'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito, che ha ritenuto giusto confermare il giudizio negativo già espresso dal tribunale, appare del tutto in sintonia con la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 62 bis e 133 c.p., di talché la congruenza logica e giuridica della motivazione rende incensurabile la valutazione compiuta dai giudici di merito.
5. Mancano di fondamento i rilievi critici mossi contro il capo di sentenza concernente la posizione del AR, dato che la struttura della motivazione, per la sua congruenza logica e per la sua correttezza giuridica, resiste alle censure del ricorrente. Va precisato che la dichiarazione di responsabilità del AR è scaturita da disamina organica e contraddistinta da ineccepibile rigore logico nel vaglio degli elementi fattuali tratti da adeguata interpretazione delle seguenti risultanze probatorie:
a) frequentazione dell'abitazione di via Trento n. 19, in cui viveva la madre, divenuta più assidua nel periodo in cui la ME fu ivi tenuta sequestrata, spesso in compagnia del UB;
b) il AR, titolare di un circolo ad Orgosolo, oltre a poter contare sulla possibilità di essere sostituito da congiunti nella gestione del circolo di cui era titolare, era libero da occupazioni lavorative il lunedì ed era soprattutto in tale giorno che compariva nel nascondiglio della sequestrata l'uomo che la ME designava col termine "la volpe";
c) posto che il sequestratore indicato come "la volpe" trascorse le giornate attorno al ferragosto 1997 nel "cespuglio stellato", sito nella zona '"Su Grumene" e nei pressi della tanca "Sa e Siotto", il AR non fu visto, in tali giorni, ad Orgosolo e fu fermato, alle ore 21,40 del 14.8.1997, in un controllo di polizia mentre conduceva la sua auto Peugeot sulla strada Orgosolo-Nuoro da cui e' possibile raggiungere, attraverso un via secondaria, la località in cui la ME si trovava in quei giorni prigioniera;
d) coincidenza tra la partenza della "volpe" dal "buco nero" la sera del 20.3.1997 e controllo alle ore 19,50 dell'auto Peugeot condotta dal AR con a fianco il UB: detta coincidenza è stata ritenuta confermata in base allo scontrino trovato dalla ME all'interno della busta contenente le arance acquistate poco prima, alla documentazione dell'archivio dell'Ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia della Questura di Nuoro e all'accertamento della polizia giudiziaria relativamente al tempo di appena undici minuti occorrenti per percorrere in auto la distanza tra il "buco nero" sito in via Trento e il tratto della strada Nuoro-Orgosolo in corrispondenza del quale l'auto del AR fu fermata dalla pattuglia della polizia;
e) ricorrente passaggio, nel periodo giugno-agosto 1997 verso l'imbrunire, con una frequenza di uno o due giorni, di un'autovettura rosso-amaranto, in tutto corrispondente alle caratteristiche del veicolo del AR, nella contrada "Su Grumene", in cui il marito della madre dell'imputato aveva un fondo;
f) l'identificazione della "volpe" con il AR, che svolgeva mansioni di vivandiere, è stata considerata avvalorata dalla circostanza che nei nascondigli della "casa delle spine" e del "campeggio" furono trovate confezioni di acque minerali appartenenti a marche vendute nel circolo ricreativo di cui l'imputato era titolare.
Dopo avere dato plausibili risposte alle contestazioni difensive, avere ritenuto inattendibile la prova d'alibi per la sera del 19.2.1997, in cui fu eseguito il sequestro, e avere spiegato le ragioni della superfluità del richiesto confronto tra il AR e la ME, la Corte di rinvio ha ritenuto, sulla base degli elementi di giudizio sopra indicati, che risulti sicura l'identificazione del AR con la "volpe" e tale giudizio deve considerarsi non censurabile dal giudice di legittimità perché convalidato da valutazioni di merito imperniate sull'organica coordinazione degli anzidetti dati probatori, ciascuno analiticamente scrutinati e, quindi, globalmente apprezzati nelle loro reciproche correlazioni.
6. La Corte di rinvio ha, poi, esaminato le dichiarazioni della BA rese nel corso delle indagini preliminari e ritrattate in dibattimento, ritenendo, a conclusione di una diffusa e approfondita disamina, che le stesse dovessero considerarsi pienamente attendibili e offrissero un contributo decisivo a riprova della responsabilità non solo del AR, ma anche del BA.
Premesso che sul tema della deposizione della BA è stato già precisato che restano precluse le eccezioni di inutilizzabilità in dipendenza della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte in data 23.10.2003, l'incidenza delle dichiarazioni della teste sia sulla posizione del AR che su quella del UB rende opportuna la valutazione congiunta delle censure formulate da entrambi gli imputati nei confronti di tale punto essenziale della motivazione della sentenza impugnata. In proposito deve sottolinearsi che nel caso di specie, oltre ad essere intervenuto il consenso delle difese degli imputati all'acquisizione delle dichiarazioni della BA al fascicolo del dibattimento (v. par. 1.2.), risulta comunque applicabile la disposizione di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3, sul giusto processo, a norma del quale "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5, e 6 del previdente art. 500": di talché il giudice di primo grado avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni impiegate per le contestazioni e valutarle come prova dei fatti in esse affermati in presenza di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Ciò posto, la Corte di rinvio ha esaminato punto per punto, con singolare completezza valutativa, le dichiarazioni predibattimentali della BA relative al trasferimento notturno della ME dal "buco nero" ubicato in via Trento n. 19 pervenendo alla conclusione argomentata della piena attendibilità del racconto della teste e all'affidabilità totale del riferito episodio visto dalla BA dalla finestra della propria abitazione, limitrofa a quella in cui era stato segregato l'ostaggio.
Il risultato valutativo accolto nella sentenza impugnata è suffragato da argomentazioni dotate di ineccepibile congruenza e dall'applicazione di affidabili massime di comune esperienza, che lo rendono insindacabile nel giudizio di legittimità, tanto da farlo resistere alle innumerevoli critiche dei ricorrenti, che, peraltro, hanno prospettato plurimi profili che attengono, per lo più, ad una differente interpretazione dei dati disponibili. Invero, la Corte distrettuale ha fornito una plausibile spiegazione delle ragioni della spontaneità delle dichiarazioni predibattimentali e della successiva ritrattazione dibattimentale della BA, valutando, con prudente apprezzamento, le condizioni personali, familiari, ambientali, i rapporti con la AR, con la figlia di questa, AS, e con il OL, al quale era legata sentimentalmente, nonché il sentimento diffuso di omertà e taluni segnali di valore inequivocamente intimidatorio ricevuti dopo la collaborazione con gli inquirenti. Con considerazioni di puntuale e convincente valenza logica, nella sentenza impugnata è stata, anzitutto, confutata la tesi, sviluppata soprattutto dalla difesa del UB, della "fluidità" delle dichiarazioni della BA e del loro "progressivo adattamento" ai risultati conseguiti dalle indagini degli inquirenti, escludendo che questi ultimi abbiano condizionato talune modificazioni riscontrabili nelle successive narrazioni della ragazza, quasi che costei abbia mutato versione secondo le richieste, per lo meno implicite, di chi la interrogava. Al riguardo va segnalato che, tenuto anche conto delle conversazioni intercettate della BA e del OL, è stato motivatamente escluso che le dichiarazioni della prima siano state dettate dall'aspettativa di vantaggi economici e che, a seguito del sopralluogo eseguito dal tribunale, è stato accertato che dalla finestra della propria abitazione la teste poteva vedere - anche in relazione alle condizioni dell'illuminazione - i sequestratori che trasferivano la ME dal "buco nero" e l'auto Fiat UN nera sulla quale la donna fu fatta salire.
Il punto centrale della motivazione vertente sull'attendibilità della BA e, nello stesso tempo, sulla riconosciuta capacità dimostrativa delle sue dichiarazioni è costituito dalla verifica, condotta in modo oculato e approfondito, della corrispondenza del racconto della ragazza con quanto riferito dalla ME in ordine alle modalità del trasferimento notturno di quest'ultima dal "buco nero": su tale importante tema, a conclusione di un dettagliato e completo raffronto tra le due versioni, la Corte di rinvio ha accertato una sostanziale coincidenza, con l'eccezione di talune divergenze considerate del tutto marginali, delle quali è stata data ragionevole spiegazione, traendone anche lo spunto per confermare l'opinione relativa alla spontaneità delle dichiarazioni della BA, all'assenza di illeciti condizionamenti della teste esercitati dagli inquirenti e, in ultima analisi, all'esistenza del riscontro confermativo ex art.500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni predibattimentali acquisite al fascicolo del dibattimento.
6.1. L'attendibilità attribuita alle dichiarazioni predibattimentali della BA è stata argomentatamente estesa al riconoscimento del AR e del UB quali protagonisti del trasferimento notturno dell'ostaggio e all'utilizzo per tale operazione della Fiat UN nera, che, pur risultando appartenente al fratello del UB, si trovava nella disponibilità di quest'ultimo.
Al riguardo è stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il principio del libero convincimento, trasfuso nella disciplina relativa alla valutazione delle prove di cui all'art. 192 c.p.p., comma 1, implica che il giudice di merito può porre a base delle proprie motivate convinzioni ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche ricognizioni non formali o riconoscimenti fotografici, sicché, nell'ambito dei poteri discrezionali che l'ordinamento processuale gli attribuisce, il giudice può ben attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico (Cass., Sez. 1,22 aprile 1993, Novembrini;
Cass., Sez. 1,1ø febbraio 1994, Carota). La credibilità del riconoscimento è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di rinvio tenendo conto del punto di osservazione in cui si trovava la BA, delle condizioni di luminosità, del fatto che la ragazza aveva precedentemente visto i due uomini e l'autovettura e di un analitico esame del contenuto del servizio televisivo contenente l'immagine degli imputati al momento dell'arresto. Di talché anche su tale questione le contestazioni difensive devono considerarsi prive di pregio perché vertenti più sul merito della valutazione che sull'adeguatezza logica della stessa.
7. Per quanto concerne la posizione del UB e la consistenza logica del discorso giustificativo della pronuncia di condanna, deve, anzitutto, precisarsi che sono stati depositati motivi nuovi, a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, per denunciare la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo.
In proposito, richiamate le considerazioni svolte riguardo ai motivi nuovi della AR (v. par. 4.1.), deve porsi in risalto che la modifica del motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p, comma 1, lett. e), non ha inteso mutare l'intrinseca consistenza del sindacato logico della motivazione (quasi che la Corte di cassazione sia chiamata a sovrapporre o a sostituire le proprie valutazioni probatorie a quelle accolte nella sentenza impugnata, trasformando l'indagine di legittimità in un terzo giudizio di merito), ma ha mirato ad escludere che il controllo della motivazione debba essere rigorosamente soggetto al limite del testo del provvedimento, ben potendo il vizio logico essere verificato in riferimento ad atti del processo, specificamente indicati nel ricorso, mediante un raffronto che renda evidente ed immediatamente percepibile il contrasto fra gli enunciati che reggono la decisione e il contenuto di detti atti ictu oculi rilevabile.
Tali riflessioni pongono in luce che i motivi nuovi del UB non apportano alcun utile contributo a sostegno delle censure difensive mosse contro l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, per la ragione che vertono su fatti ampiamente dibattuti nei pregressi gradi del giudizio e puntualmente esaminati ed interpretati sia dal giudice di primo grado che da quello di rinvio, sicché, poiché i risultati del ragionamento probatorio risultano convalidati da un congruo apparato argomentativo, essi devono reputarsi insindacabili nel giudizio di legittimità.
7.1. Lo sviluppo del discorso giustificativo che ha avuto come coerente punto di approdo la condanna del UB è articolato su una pluralità di proposizioni probatorie tra le quali spicca, per univocità e concludenza, la già accertata attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni della BA, comprese quelle relative all'identificazione del AR, del UB e della Fiat UN nera in occasione del trasferimento notturno della ME dal "buco nero" di via Trento di Nuoro al nascondiglio denominato dallo stesso ostaggio come "casa delle spine".
Accanto a tale risultato probatorio, ritenuto di per sè già decisivo, la Corte di rinvio ha attribuito notevole spessore indiziante a concorrenti elementi di prova che, ponderati nel contesto complessivo delle risultanze processuali, contribuiscono a dissipare qualsiasi eventuale dubbio in ordine alla partecipazione del UB al sequestro della ME. In primo luogo, è stato reputata apprezzabilmente significativa la circostanza relativa al controllo stradale del 20.3.1997, in cui il UB fu trovato a bordo dell'auto Peugeot appartenente al coimputato AR e condotta da quest'ultimo. È stato precedentemente rilevato che la Corte distrettuale ha accertato, con adeguata motivazione, che i due imputati furono fermati sulla strada Nuoro-Orgosolo proprio dopo che il AR aveva lasciato il "buco nero" da poco più di dieci minuti (v. par. 5.), onde, attraverso l'applicazione di un affidabile criterio inferenziale, è stato riconosciuto il preciso valore indiziante di detta circostanza a carico del UB, anche in considerazione dello stretto rapporto di amicizia esistente con il AR e del fatto che egli fu visto dalla BA entrare alcune volte nella casa di via Trento n. 19, unitamente al suo compagno, proprio nel periodo in cui la ME vi fu tenuta prigioniera.
Infine, mette conto osservare, sempre in riferimento alla posizione del UB, che agli elementi di prova sopra esaminati - ritenuti dalla Corte di rinvio già muniti di autosufficiente capacità dimostrativa e tali da giustificare, da soli, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato - si aggiunge il grave indizio costituito dalla disponibilità da parte del UB di pannelli isolanti in poliuretano del tipo di quelli impiegati per realizzare il "buco nero" all'interno di una delle stanze a pianterreno dell'abitazione di via Trento.
Su tale tema va rilevato che questa Corte, nella sentenza 23.10.2003 di annullamento della decisione di appello, ha precisato che la deposizione dibattimentale di ritrattazione della RR è stata resa all'udienza del 5.4.2001, prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, onde, a norma della disposizione transitoria di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art.26, le dichiarazioni ritrattate della teste ben potevano essere utilizzate secondo il previdente regime delle contestazioni. Ne segue che, poiché anche sul punto il ragionamento probatorio seguito nella sentenza impugnata risulta basato su considerazioni congruenti e connotate da plausibili risposte a tutte le obiezioni difensive, il verdetto di colpevolezza nei confronti del UB appare sorretto da una base giustificativa tracciata dalla Corte di rinvio alla luce di una ineccepibile valutazione complessiva delle risultanze probatorie, il cui sindacato non rivela la presenza di mende logiche e giuridiche che possano inficiare la struttura argomentativa della decisione.
8. Infine, deve esaminarsi il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale contro la pronuncia assolutoria del UB dai reati di violazione di domicilio e di rapina, sull'assunto della contraddittorietà della motivazione della sentenza dalla quale risultavano elementi tali da dimostrare che l'imputato aveva partecipato al progetto criminoso sin dalla fase iniziale. L'impugnazione deve dichiararsi inammissibile perché manifestamente infondata.
Invero, con adeguata motivazione, la Corte di rinvio ha ritenuto mancante la prova del concorso del UB sin dal momento dell'inizio del sequestro, rilevando che la tesi accusatoria non è convalidata da alcun preciso e concreto elemento probatorio, onde la prospettata partecipazione del predetto imputato alla cattura della ME deve considerarsi rimasta allo stato di mera ipotesi o illazione.
In conclusione, mentre il ricorso del Procuratore Generale deve dichiararsi inammissibile, deve pronunciarsi il rigetto dei ricorsi degli imputati, che devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi della AR, del AR e del UB, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006