Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2014, n. 5888
CASS
Sentenza 21 gennaio 2014

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Massime1

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.

Commentari3

  • 1Art. 623 - Annullamento con rinvio
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  • 2Sentenza riformata per intervenuta prescrizione del reato di stalking e diffamazione, confermate le statuizioni civili
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  • 3Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2014, n. 5888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5888
Data del deposito : 21 gennaio 2014

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