Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.
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- 1. Art. 623 - Annullamento con rinviohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Sentenza riformata per intervenuta prescrizione del reato di stalking e diffamazione, confermate le statuizioni civilihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civilihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2014, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/01/14
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 57
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 21411/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/04/2013 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio al giudice civile, della sentenza impugnata;
uditi per le parti civili l'avv. Taormina Carlo per VA FA e l'avv. dello Stato Bachetti Massimo per il Ministero della giustizia, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Trombetti Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'appellante NI RA in ordine ai reati a lei ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 13/04/2007 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato la NI in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 323 cod. pen., per avere, quale magistrato del Tribunale di Livorno e giudice delegato alle procedure fallimentari, sino al 09/05/2000, abusando del suo ufficio, con plurime condotte analiticamente indicate nei capi d'imputazione a) e b), arrecato un danno ingiusto a VA FA, curatore dei fallimenti della "Ludoinvesta s.n.c.", della SC NO e de "La Perla s.r.l.", in ragione del rapporto di grave inimicizia con tale curatore;
con la stessa sentenza, oltre a condannare l'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituite parti civili VA e Ministero della giustizia, il Tribunale aveva già dichiarato non doversi procedere nei riguardi della NI in ordine all'imputazione ascritta al capo b) con riferimento al vantaggio procurato, nella medesima veste, in favore di NI SU, nominata consulente nelle prime due citate procedure fallimentari.
Rilevava la Corte territoriale come, in presenza dell'intervenuta causa di estinzione dei reati, le acquisite emergenze processuali - dal Collegio richiamate con un rinvio ad alcuni passaggi della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado - non avessero fornito elementi di prova capaci di far constatare, senza necessità di un accertamento ovvero di un approfondimento, la manifesta infondatezza della imputazione;
e come fosse pure privo di pregio il motivo dell'appello riguardante l'asserito difetto di legittimazione della parte civile Ministero della giustizia, posto che la NI era stata condannata al risarcimento dei danni in favore di tale parte in relazione ai costi dell'ispezione amministrativa che quel Ministero aveva avviato nell'ambito dei suoi specifici compiti istituzionali.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la NI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Paolo Trombetti, la quale, pur articolandoli in sette distinti punti, ha sostanzialmente dedotto come motivi la violazione di legge, in relazione all'art. 323 cod. pen. e artt. 129 e 578 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione,
per mancanza o contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ritenuto che, in presenza delle condizioni per un'immediata declaratoria di una causa di estinzione dei reati, non fosse consentito un esame approfondito delle emergenze processuali al fine di vagliare la fondatezza delle doglianze formulate con l'impugnazione: decisione erronea in quanto, pur accertata la prescrizione dei reati, la Corte si sarebbe dovuta comunque pronunciare sulla responsabilità dell'imputata per decidere le questioni, rilevanti agli effetti civili, oggetto, nell'atto di appello, di motivi dotati di un adeguato grado di serietà. Sulla base di tale erronea premessa - ha sottolineato la ricorrente - la Corte emiliana aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di declaratoria di inutilizzabilità della relazione redatta dagli ispettori ministeriali;
sulle specifiche censure mosse contro la sentenza di primo grado in ordine all'assenza del requisito della doppia ingiustizia ed alla mancanza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità dei delitti contestati;
sulle censure concernenti la mancata estromissione come parte civile del Ministero della giustizia, per il quale i giudici di merito aveva riconosciuto la legittimazione processuale sulla base di una causa petendi diversa da quella fatta valere con l'atto di costituzione;
ed ancora, sulle doglianze inerenti alla declaratoria di estinzione del reato, già contenuta nella pronuncia di primo grado, con riferimento alle condotte abusive asseritamente tenute allo scopo di procurare un vantaggio alla consulente NI.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito indicati.
3.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cosi Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ne consegue che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (in questi termini Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202).
Di tale regula iuris la Corte territoriale solo apparentemente ha fatto buon governo, in quanto su tutte le questioni prospettate dalla difesa dell'imputata avrebbe potuto limitarsi a rilevare la presenza di elementi di prova della colpevolezza della prevenuta ovvero la palese e non contestabile assenza della prova della sua innocenza, solamente se non vi fosse stata la necessità di decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. sulle questioni civili, aventi, nell'atto di appello, un adeguato grado di serietà.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è puntualizzato come il principio di diritto sopra richiamato non sia operante laddove con l'atto di appello sia stata dedotta una causa di nullità assoluta o di inutilizzabilità patologica, ovvero sia stata denunciata la contraddittorietà o insufficienza della prova in ordine ad uno degli elementi costitutivi del reato oggetto di accertamento, e la sentenza gravata contenga anche una decisione sugli interessi civili: in una siffatta situazione il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile, lungi da potersi "trincerare" (come, nel caso di specie, è accaduto) dietro lo schermo della mera constatazione dell'assenza della prova dell'innocenza dell'imputato, proprio ai fini delle statuizioni civili è chiamato a valutare approfonditamente il compendio probatorio ovvero a verificare compiutamente la sussistenza della eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità eccepita dalla difesa (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit., Rv. 244273; conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138). La motivazione della sentenza gravata appare, dunque, gravemente lacunosa per avere la Corte distrettuale operato un sintetico rinvio ai "contributi accusatori" contenuti nella pronuncia di primo grado (v. pag. 10 sent. impugn.), senza rispondere alle specifiche doglianze dell'appellante, la quale, oltre a riproporre l'eccezione di inutilizzabilità della relazione stilata dagli ispettori ministeriali, aveva censurato la prima decisione sia in ordine all'assenza di prova dell'elemento soggettivo circa l'addebito di abuso commesso in favore del consulente NI, che in ordine alla mancanza del requisito oggettivo della doppia ingiustizia e del relativo elemento soggettivo circa l'altra imputazione di abuso commesso in pregiudizio del curatore VA.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, altresì, recentemente precisato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087): formula di annullamento che, pertanto, è quella da privilegiare nel caso di specie, con rinvio al giudice civile che deciderà anche sulla dedotta questione della ultrapetizione ovvero della lamentata difformità, in relazione alla posizione della parte civile Ministero della giustizia, tra la causa petendi indicata nell'atto di costituzione e quella posta a fondamento della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per il giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014