Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, cod.proc.pen. (La Suprema Corte ha, in motivazione, precisato che la norma trova applicazione in via diretta e non analogica, in quanto non circoscrive il riferimento "ai precedenti giudizi" soltanto a quelli di merito, includendovi anche il rescindente giudizio di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2014, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 16/12/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 1424
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 19235/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO BR N. IL 29/07/1970;
avverso la sentenza n. 16/2012 TRIBUNALE di VASTO, del 06/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, agli effetti penali, essendo il delitto estinto per prescrizione;
e per il rigetto del ricorso nel resto;
- il difensore del ricorrente, avvocato RUGGIERO Andrea, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza deliberata il 6 febbraio 2013 e depositata il 19 febbraio 2013 il Tribunale ordinario di Vasto, in composizione monocratica, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di quella stessa sede il 12 marzo 2012, (su rinvio di questa Corte suprema di cassazione giusta sentenza - Sez. 5^ Penale, 12 maggio 2010, di annullamento con rinvio della sentenza assolutoria di quel Giudice di pace, 29 settembre 2008), recante condanna alla pena della multa in euro seicento a carico di BO RI, imputato del delitto di lesione personale, commesso in danno di Di UL Nadia, in San Salvo il 23 aprile 2006.
2. - Avverso la sentenza e, congiuntamente, avverso la ordinanza dibattimentale 6 febbraio 2013 (di rigetto della mozione difensiva di rinvio del processo per addotto impedimento dell'appellante), l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Ruggiero Andrea, mediante atto recante la data del 28 aprile 2013, col quale ha sviluppato sei motivi, denunziando "erronea applicazione della legge", nonché, col secondo e col terzo mezzo di impugnazione, anche (e promiscuamente) carenza e contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, il ricorrente si duole dell'espletamento nel giudizio di rinvio della istruzione dibattimentale (primo motivo); censura la omessa valutazione della attendibilità della persona offesa (secondo motivo); deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento della colpevolezza (terzo motivo); lamenta la reiezione della mozione difensiva di differimento del dibattimento di appello per addotto impedimento del giudicabile (quarto motivo); reitera la eccezione (proposta con l'atto di gravame) di nullità del giudizio di cassazione per vizio di notificazione dell'avviso della udienza (quinto motivo); eccepisce, infine, il difetto della querela. 3. - Dopo la proposizione della impugnazione, La persona offesa, mediante dichiarazione resa il 28 ottobre 2013 ai Carabinieri della Stazione di Civitella Casanova, ha rimesso la querela. L'imputato ricorrente ha accettato la remissione giusta verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di San Salvo il 15 novembre 2013.
4. - La Corte, in esito al rilievo della inammissibilità del quarto e del quinto mezzo di impugnazione, entrambi in rito, procede allo scrutinio, secondo l'ordine logico-giuridico, delle questioni che concernono la procedibilità della azione penale e la estinzione del reato.
4.1 - La eccezione proposta col quinto mezzo di impugnazione è inammissibile.
A termini dell'art. 627 c.p.p., comma 4, nel giudizio di rinvio (e nel successivo grado di merito) è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità (Sez. 5^, n. 39205 del 09/07/2008 - dep. 20/10/2008, Di Pasquale e altri, Rv. 241697), in quanto, come è noto, "la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità" (Sez. 5^, n. 4115 del 09/12/2009 - dep. 01/02/2010, El Hallal, Rv. 246099).
È appena il caso di aggiungere che la norma de qua trova applicazione in via diretta - e non analogica (come, invece, afferma Sez. 5^, n. 39205 del 09/07/2008, cit.), in quanto la legge non circoscrive il riferimento ai "precedenti giudizi" (nei quali sarebbero occorse le nullità denunziate), ai soli giudizi di merito, sicché la previsione include anche il rescindente giudizio di legittimità, senza alcuna necessità del ricorso alla analogia legis, oltretutto di dubbia esperibilità in quanto l'art. 627 c.p.p., comma 4, deroga al principio generale della rilevabilità
delle nullità assolute in ogni stato e grado del processo. Mentre affatto destituito di giuridico pregio è l'assunto difensivo circa la ritenuta impossibilità per la parte di far valere la dedotta nullità nel giudizio di cassazione, in quanto la questione ben poteva essere proposta dal difensore designato di ufficio, ritualmente avvisato.
4.2 - L'impugnativa della ordinanza del 6 febbraio 2013 involge - al di là della generica evocazione della violazione di legge - il merito della valutazione del giudice a quo in ordine al certificato strato febbrile del giudicabile e in ordine alla idoneità della malattia a costituire impedimento per partecipazione dell' imputato al dibattimento.
Il negativo scrutinio operato mediante apprezzamento, in fatto, della gravita della sindrome si sottrae al sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità, consistendo il pertinente mezzo di impugnazione esperito in motivo non consentito dalla legge con il ricorso per cassazione e, pertanto, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3.
4.3 - La eccezione di improcedibilità della azione penale per difetto di querela è infondata.
Nel processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa ai Carabinieri della Stazione di San Salvo, il 22 maggio 2006 (atto diligentemente allegato dal ricorrente a corredo del ricorso), la Di UL dichiarò, in esito alla denunzia delle lesioni patite: "Intendo avanzare querela nei confronti di mio marito" ed espose, quindi, la ragione dell'esercizio del relativo diritto (la frequenza dell' "atteggiamento violento e manesco" del coniuge).
Non è, pertanto, seriamente dubitabile la ricorrenza della condizione di procedibilità "univocamente desumibile ... dal significato tecnico della espressione adoperata" dalla querelante (Sez. 5^, n. 1710 del 05/12/2013 - dep. 16/01/2014, P.M., P.G. e P.O. in proc. Baldinotti, Rv. 258682), rendendo, peraltro, palese il contesto dichiarativo che l'uso alla prima persona singolare del presente indicativo del verbo intendere è stato assunto dalla Di UL nella accezione di "volere fermamente".
4.4 - La remissione della querela, accettata dall'imputato, comporta, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 1, l'effetto della estinzione del reato.
In difetto di convenzione inter partes le spese del procedimento sono a carico del querelato.
Le ulteriori censure del ricorrente restano assorbite dal rilievo della estinzione del reato.
4.5 - Conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, colla formula pertinente in difetto della ricorrenza di alcuna delle previsioni, contemplate dall'art. 129 c.p.p., comma 2, per l'adozione di formula più favorevole, a contenuto assolutorio.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela, restando a carico del querelato le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015