Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame proposto avverso sentenza inappellabile e che tale sentenza sia stata poi, a sua volta, impugnata in sede di legittimità, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2000, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 19/09/2000
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2 " RENATO L. CALABRESE " N. 4016
3 " ANDREA COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4 " ANGELO DI POPOLO " N. 14197/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, nel proc. pen.
contro
TE CO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, emessa in data 26 ottobre 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Palombarini che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
O S S E R V A
Con sentenza 18 marzo 1999 il Pretore di Nuoro, su richiesta delle parti, applicava a TE CO, imputato di furto continuato pluriaggravato, la pena di giorni 15 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione ritenuta con i reati oggetto di altra pronuncia di condanna, in giudicato il 21 gennaio 1995. Su gravame del P.M., che rimarcava la tenuità della pena inflitta in relazione alla gravità dei fatti la corte territoriale - con la sentenza indicata in epigrafe - ha elevato la pena applicata in continuazione portandola a mesi quattro di reclusione. Sul riflesso che la sentenza pretorile è inappellabile ai sensi dell'art. 448 c.p.p., con l'attuale ricorso, che deduce violazione di legge, si sostiene che il giudice "a quo" avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica e si chiede l'annullamento della impugnata sentenza a norma dell'art. 620, lett. i) c.p.p.. Rileva il collegio che il ricorso coglie un vizio di legittimità effettivamente sussistente nella decisione adottata dalla corte d'appello, ma erra nel farne derivare che questa avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame.
Vero è, infatti, che, una volta che il P.M. abbia proposto appello avverso una sentenza inappellabile (nel caso concreto, a norma dell'art. 448 c.p.p.), la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Qualora, invece, la corte di appello abbia - come è avvenuto nella specie - pronunciato la sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione.
In tali sensi è d'uopo, pertanto, ora procedere.
E, riqualificato l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza 18 marzo 1999 del Pretore di Nuoro come ricorso per cassazione, deve subito dichiararsene la inammissibilità, non solo perché l'impugnazione è articolata su questioni di fatto precluse nella presente sede processuale, ma per la ancora più assorbente ragione che - secondo il principio affermato dalle sezioni unite di questa corte nella sentenza Nexhi del 26 novembre 1997 - qualora la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge (come nella fattispecie, in cui intenzione indiscutibile dell'organo d'accusa è stata proprio quella di proporre appello e non ricorso per cassazione) il gravame non può che essere sanzionato con la inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza emessa il 26 ottobre 1999 dalla Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, e, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di impugnazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza emessa dal Pretore di Nuoro - sull'accordo delle parti - il 18 marzo 1999, lo dichiara inammissibile.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2000