Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile; la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa (e ciò ancorché prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato) a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2000, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 10/01/2000
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Diana Laudati " N. 14
3. Dott. Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Donato Danza " N. 30597/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da IN GO, nato il [...] a Santa Giustina in [...], ZA EP, nato l'[...] a [...], e AL MA, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone in data 17/4/1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza;
Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero nella persona del Dott. EP Veneziano che ha concluso per l'innammmisibilità dei ricorsi
Fatto
Il G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone, con la sentenza in epigrafe, su richiesta degli imputati e previo consenso del P.M., applicava a ciascuno la pena di anni due di reclusione e L.
1.000.000 per i reati di concorso in tentata rapina aggravata ed in ricettazione aggravata.
Ricorrono per cassazione l'imputato EP ZA ed il difensore degli altri due imputati.
Il primo denuncia carenza di motivazione circa la ricorrenza di cause di non punibilità ed erronea applicazione dell'art. 56 C.P. per asserita insussistenza del tentativo punibile con riguardo alla prima ipotesi delittuosa;
il difensore degli altri due imputati denuncia pure carenza di motivazione sull'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità e difetto del requisito fondamentale per la punibilità del tentativo, cioè dell'esistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto. Inoltre, nell'interesse del AL, si ricorre anche avverso l'ordinanza, con la quale era stata rigettata la eccezione di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 21, cm 2, C.P.P., denunciando manifesta illogicità della motivazione e violazione di detta norma per avere il giudice ritenuto che l'istanza di patteggiamento, cui aveva prestato consenso il P.M., implicasse rinuncia dell'imputato all'eccezione di incompetenza territoriale, sebbene l'eccezione stessa fosse stata sollevata tempestivamente prima della conclusione dell'udienza preliminare. Diritto
In via pregiudiziale va disattesa, perché manifestamente infondato, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AL avverso l'ordinanza con cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio. La richiesta di patteggiamento implica, in effetti, rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza per territorio non avente natura inderogabile: la legge non demanda il giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della proprio competenza per territorio, la quale, perciò, non può essere rilevata di sua iniziativa (anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato), a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del cm 1 dell'art. 21, il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia.
Del pari manifestamente infondate sono le altre censure formulate dai ricorrenti. Come è noto, in tema di patteggiamento il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 C.P.P., anche con riferimento alla contestazione della condotta riconducibile negli estremi di un tentativo delittuoso punibile ai sensi dell'art. 56 C.P., deve essere accompagnata da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità.
Nel caso contrario è sufficiente una motivazione che consiste nell'enunciazione - anche implicita - del compimento della verifica richiesta dalla legge circa la non ricorrenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 C.P. (per tutte, cfr. Cass., S.U., 18/10/1995, n. 10372 ud. 27/9/1995). Il giudice di merito, pur non avendone l'obbligo sulla base del principio testè enunciato, ha, "ad abundantiam", dato ampia e coerente giustificazione della sussistenza dei fatti ascritti agli imputati, anche con riguardo agli estremi del tentativo di rapina, procedendo per quest'ultima ipotesi ad analitica verifica di tutti gli elementi acquisiti atti a rivelare l'idoneità della condotta posta in essere e la sua univoca direzione alla consumazione del delitto di rapina.
Consegue alla manifesta infondatezza dei motivi la pronuncia di inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché di ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella congrua misura determinata in dispositivo (art. 616 C.P.P.).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di L. 2.000.000= a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000