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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 849/2024 R.G promossa da
(CF. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. L. Puleo.
APPELLANTE contro
(CF. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. G. Sciacca
Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2835/2024 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
volta da ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con la
[...] stessa intercorso e il pagamento di crediti per differenze retributive, tfr ed altri emolumenti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la soccombente con ricorso del
20.11.2024; l'appellata ha resistito eccependo in via preliminare la tardività dell'appello per mancato rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. L'istituto previdenziale è rimasto contumace.
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata.
Invero la sentenza è stata notificata al procuratore costituito in primo grado, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., in data 24.6.2024, come documentato dall'appellata. Il ricorso in appello è stato depositato il 20.11.2024, quindi molto oltre il 30° giorno successivo alla notifica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti del contumace;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi