CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 23/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Parte_1
Spagnuolo e Stefania Spagnuolo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTI
1 E
TE
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1198/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accertare il rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 2000 al 2021 e condannare la controparte al pagamento delle retribuzioni maturate medio
tempore, oltre accessori e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/09/2021 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze dell in epigrafe come TE
operatore tecnico-barbiere dal 05/12/2000 al 03/04/2001, dal 01/10/2001 al
28/01/2002 e anche successivamente;
che aveva vinto il concorso bandito con delibera n. 418 del 27/09/2007 per l'attività di acconciatore per uomo
2 e donna all'interno dell'Azienda; che l aveva prorogato il servizio CP_1
ripetutamente negli anni;
che era risultato al primo posto nella procedura di selezione di un acconciatore per degenti, espletata dall con CP_1
avviso di manifestazione di interesse del 09/05/2017 per il conferimento di incarico triennale;
che aveva reso la prestazione in via continuativa sin dal
05/12/2000, con inserimento stabile nell'organico e sottoposizione al potere datoriale, nonché all'orario, ai controlli e alle regole stabilite dall'Azienda; che in via gradata il rapporto doveva considerarsi di tipo cd parasubordinato;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 2000 al
2021 e la condanna della parte convenuta al pagamento delle “retribuzioni tabellari”, ovvero l'accertamento del rapporto parasubordinato e il pagamento di “tutti i corrispettivi delle prestazioni”, oltre accessori e spese.
Malgrado la notifica, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Con sentenza depositata in data 17/07/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/01/2024.
3 L'appellante eccepiva che il Tribunale aveva erroneamente valutato la prestazione resa, qualificandola come lavoro autonomo, e si doleva del mancato espletamento della prova testimoniale.
Ribadiva la fondatezza della pretesa azionata e ne chiedeva l'accoglimento.
L non si costituiva. CP_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell TE
che non si è costituita in questo grado, pur avendo ricevuto la notifica dell'appello (v. pec del 07/10/2024 inviata all che era altresì CP_1
contumace in prime cure).
Nel merito, l'appello non è fondato.
Secondo l'insegnamento della S.C., “Costituisce elemento essenziale,
come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio
discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la
soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di
controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di
4 svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo
risultato” (Cass. n. 4500/2007).
“Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto
piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile
da un complesso di circostanze;
sicchè ove esso non sia agevolmente
apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri
elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di
un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso
prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur
minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e
funzione meramente indiziaria” (Cass. n. 14394/2024, che richiama Cass.
n. 4500 del 2007; Cass. n. 13935 del 2006; Cass. n. 9623 del 2002; Cass.
S.U. n. 379 del 1999).
Nel caso di specie l'attività di barbiere all'interno dell
[...]
è stata resa dal a titolo di lavoro subordinato solo nei CP_1 Pt_1
seguenti due periodi:
-nel periodo dal 05/12/2000 al 03/04/2001 l'appellante è stato assunto dall come “operatore tecnico -barbiere” per n. 120 TE
5 giorni con contratto a termine (v. attestato n. 539 del 18/10/2007 rilasciato dall'Ufficio del Personale dell'Azienda);
-nel periodo dal 01/10/2001 al 28/01/2002 il è stato dipendente Pt_1
dell come “operatore tecnico -barbiere – categoria B TE
- livello 4” del CCNL sanità in base a contratto a tempo determinato sempre per n. 120 giorni (v. contratto a termine del 25/09/2001 e attestato n. 539 già citato).
Successivamente, dopo l'avviso del 15/10/2007 -pubblicato all'Albo
Pretorio e inviato sia al di Salerno che alla Camera di Commercio CP_2
– il presentava domanda all e veniva Pt_1 TE
autorizzato “ad accedere nelle strutture sanitarie dell' TE
per esercitare l'attività di acconciatore a favore dei degenti ricoverati resa a pagamento da questi sino a tutto il 31/12/2008”.
L'atto prot. n. 248 del 06/12/2007 (prodotto in giudizio dallo stesso aveva ad oggetto la “autorizzazione esercizio attività di Pt_1
acconciatore maschile a favore dei degenti resa con onere a carico dei ricoverati” e precisava che “L'attività sarà espletata in via autonoma e senza alcun tipo di rapporto con l tranne quanto TE
previsto dall'apposto regolamento. Il Servizio fotografico rilascerà
6 cartellino di riconoscimento evidenziando per tipo e colore la non dipendenza”.
In detto documento inoltre si dava atto che il aveva provveduto a Pt_1
stipulare “apposita polizza di assicurazione” ed aveva effettuato gli
“accertamenti medici”.
Ne consegue che l'appellante ha svolto l'attività di barbiere quale dipendente della convenuta solo per pochi mesi e non in via continuativa:
4 mesi dal 05/12/2000 al 03/04/2001, e altri 4 mesi dal 01/10/2001 al
28/01/2002.
Invece fra il 28/01/2002 e il 06/12/2007 non risulta instaurato alcun tipo di rapporto con l . TE
A partire dal 06/12/2007 la prestazione è stata resa a titolo autonomo,
senza alcun vincolo di subordinazione con l'appellata.
L'appellante è stato infatti soltanto autorizzato ad accedere, dal 06/12/2007
e fino al 31/12/2008, ai reparti ospedalieri per lo svolgimento dell'attività
di barbiere con diretto pagamento dei servizi di acconciatura e rasatura a carico dei degenti che volessero fruirne, senza intervento alcuno ad opera dell'Azienda.
7 Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non è stato espletato alcun concorso pubblico o selezione ai fini di una assunzione o della instaurazione di un rapporto subordinato, avendo l TE
solo autorizzato lo svolgimento di un'attività libera e autonoma all'interno dei reparti.
La circostanza che l'appellante fosse tenuto a sottoporsi a controlli medici e a rispettare gli orari e le regole vigenti nei reparti ospedalieri, inoltre, non comporta in sé la subordinazione ma appare compatibile con l'obbligo dell di vigilare sull'igiene dei luoghi e delle persone con cui CP_1
venivano a contatto i ricoverati.
Anche la circostanza che l'autorizzazione de qua sia stata più volte rinnovata e prorogata fino al 2013, non vale in sé a far ravvisare la dedotta subordinazione.
Difettano invero nel caso di specie gli elementi tipici, come l'esercizio del potere disciplinare e l'obbligo di presenza: nessuna circostanza fattuale è
stata addotta dal per dimostrare di essere obbligato a rendere la Pt_1
prestazione o di essere tenuto a giustificare eventuali assenze.
8 Pacifica è altresì la circostanza che le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento dell'attività fossero di esclusiva proprietà e approvvigionamento del e non fossero forniti dall Pt_1 CP_1
Il rischio di impresa gravava unicamente sul il quale possedeva Pt_1
una propria attrezzatura professionale e offriva i propri servizi ai pazienti;
i clienti da lui eventualmente serviti non erano neppure prescelti o individuati o imposti dall'Azienda, ma decidevano liberamente se avvalersi della sua opera.
Proprio per rendere ben chiaro ai degenti che le prestazioni del barbiere erano a loro carico ed a pagamento, il doveva portare un apposito Pt_1
cartellino che lo segnalava come persona non dipendente dell'Ospedale.
Successivamente in data 09/05/2017 l ha nuovamente disposto un CP_1
“avviso di manifestazione di interesse” per “formare un elenco di nominativi di acconciatori/parrucchieri – ai quali autorizzare CP_3
l'esecuzione delle relative attività per i degenti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'Azienda, sul presupposto che i rapporti siano tenuti direttamente tra professionista ed utente senza alcuna intermediazione da parte dell'AOU” con valenza triennale, prevedendo oltre alla polizza
9 assicurativa anche l'iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA e la partita IVA (v. “avviso di manifestazione di interesse” del 09/05/2017).
Anche in tal caso risulta precisato che “La scelta del professionista a cui rivolgersi tra quelli iscritti nell'elenco spetterà esclusivamente all'utente ricoverato o al suo rappresentante legale” e che “ogni rapporto, in maniera particolare quelli economici, intercorrerà fra professionista e l'utente,
l'AOU non è in alcun modo parte in causa di detti rapporti”.
All'esito, è stato formato un elenco di n. 7 (sette) in Controparte_4
cui è incluso il tutti i soggetti dell'elenco sono stati autorizzati Pt_1
“ad effettuare l'esecuzione delle attività” (v. delibera n. 418 del
14/06/2017).
Ne deriva che:
-vi sono stati 8 mesi di lavoro subordinato assai risalenti nel tempo e neppure continuativi (dal 05/12/2000 al 03/04/2001, e poi dal 01/10/2001
al 28/01/2002);
-la prestazione di barbiere è stata resa dal a titolo meramente Pt_1
autonomo a partire dal 06/12/2007 e fino al 2013, e poi nuovamente a partire dal 14/06/2017, come persona autorizzata ad esercitare liberamente la propria professione nei locali dell'Ospedale per prestazioni direttamente
10 concordate con i degenti e con compenso con gli stessi autonomamente pattuito.
Non emerge invero dai documenti allegati dalla parte ricorrente né la prova della continuità della prestazione, né tantomeno la prova della subordinazione (entrambe prospettate dal senza interruzione a Pt_1
partire dal 05/12/2000 e fino al 2021).
Va notato che in ordine ai primi due periodi (coperti dai contratti a temine dal 05/12/2000 al 03/04/2001 e dal 01/10/2001 al 28/01/2002), gli unici integranti un lavoro subordinato, lo stesso appellante nulla ha specificamente allegato o tantomeno documentato sì da configurare il diritto concreto a spettanze retributive di sorta.
Egli non ha neppure illustrato il percetto già erogato in costanza di rapporto, gli orari e le caratteristiche fattuali della prestazione resa, nè ha indicato le voci retributive rivendicate, né ha fatto riferimento alle clausole del CCNL applicabile regolanti i vari istituti retributivi per evidenziarne l'eventuale violazione da parte del datore.
Non sussistono in merito a tali 8 mesi, dunque, utili spunti per ravvisare l'eventuale inosservanza del precetto di cui all'art. 36 Cost. in rapporto alla qualità e quantità della prestazione di fatto resa.
11 Nel rivendicare in giudizio un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza interruzioni dal 2000 al 2021, il lavoratore ha del resto rivendicato -genericamente e senza alcun criterio di riferimento-
“il relativo compenso nella misura equa di € 2.500,00/mese in tutto il periodo di servizio, con applicazione dei parametri ricavati dalla contrattazione collettiva obbligatoria per tutti gli istituti” (v. pag. 3 del ricorso).
Anche il petitum appare generico, in quanto si limita a chiedere il pagamento delle “retribuzioni tabellari” per il rapporto subordinato dal
2000 al 2021 (v. pag. 5 del ricorso).
La domanda avanzata in via gradata, per il rapporto parasubordinato, poi riguarda il “compenso corrispettivo da liquidare in via equitativa”, sempre senza precisare il numero delle prestazioni realmente eseguite e da remunerare in via ipotetica, né i parametri di riferimento.
La prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo non appare conferente, in quanto riguarda circostanze pacifiche (il “servizio di rasatura di barba e capelli ai pazienti ricoverati nei reparti dell' Pt_2
che ne facevano richiesta”) ovvero inammissibili valutazioni (“vero che il ricorrente è stato inserito, quale figura unica specializzata, nell'organico
12 aziendale”) oppure elementi non decisivi ai fini della subordinazione in quanto, come sopra già esposto, rientranti nelle regole imposte a tutti coloro che accedono alle strutture sanitarie o comunque collegate a misure di igiene pubblica (“controlli all'entrata e all'uscita della struttura principale di San Leonardo e all'interno di ciascun reparto preventivamente assegnato”).
Giova rammentare che nel caso di specie non risulta dimostrato l'obbligo di presenza dell'appellante all'interno dell'Azienda, essendo stato il solo “autorizzato” ad accedere ai reparti per lo svolgimento Pt_1
dell'attività professionale.
Non emerge in effetti la cd messa a disposizione, nè tantomeno l'assenza di rischio per il prestatore d'opera.
La documentazione offerta attesta invece la sussistenza di una attività
autonoma, in ordine alla quale eventuali limiti di orario o regole di condotta stabilite dalla Azienda non erano mirate ad un controllo sul in termini di subordinazione, ma erano invece dovute alla Pt_1
peculiarità dell'ambiente ove era eseguita l'attività professionale
(l'ospedale, con tutte le sue regole di igiene e profilassi) e anche alla necessità di non intralciare il normale andamento del servizio sanitario
13 pubblico (visite mediche, prelievi per analisi, somministrazione di farmaci e terapie, pulizia dei reparti, orari dei pasti dei degenti, orari di visita, etc).
E' pacifico, del resto, che il compenso che riceveva dai pazienti Pt_1
fosse da lui interamente incamerato, senza alcun intervento o intermediazione ad opera dell'Azienda.
In conclusione, il gravame va rigettato.
Nulla per le spese del secondo grado, essendo contumace la parte appellata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 23/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
TE
, avverso la sentenza n. 1198/2023 del Giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
14 2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 28/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15