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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1167/2018 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
via San Giovanni, 51 titolare dell'omonima ditta individuale P.Iva C.F.: P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Melindra Calandra Checco presso C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
CONTRO
[...]
Controparte_1
–
[...] Controparte_2
. -Opposta -
[...]
1 CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 4 aprile 2024 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione depositate in atti telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/09/2018 veniva proposta opposizione ex art. 22 e segg. L.
689/91, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 530/2018, emessa dal resistente in CP_1
data 13/07/2018, notificata in data 06/08/2018, con la quale si irrogava al sig.
[...]
la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di Parte_1
30.621,53 in virtù del processo verbale di constatazione e contestazione del 04/06/2014 redatto dai militari della Guardia di Finanza, per violazione della Legge 23/12/1986, n.
898, art. 3 per avere il sig. beneficiato per le annate dal 2007 al Parte_1
2012 di finanziamenti comunitari attraverso l'indicazione nelle denunce riepilogative di contratti di affitto di fondo rustico di particelle di terreno appartenenti a soggetti, deceduti in data antecedente al 2004 ovvero di particelle di terreno abbandonate o coltivate, ma comunque in possesso dei proprietari.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva e deduceva :
1. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. 898/1986. Decadenza per intervenuta notifica verbale di constatazione e della relativa ordinanza ingiunzione oltre i 180 giorni”;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 e 136 del reg. Ce n. 1782/2003, dell' 35, paragrafo
1 del regolamento ce n. 73/2009 in relazione alla normativa nazionale (d.m. 11 febbraio 2009, n.
254) ed all'interpretazione della corte di giustizia europea nella sentenza del 24/06/2010 procedimento c-375/08. Insussistenza della condotta indicata nell'art. 3, comma 1, della legge n.
898 del 1986. Disponibilità dei fondi oggetto di contestazione;
2
3. Eccesso di potere per contraddittorieta' della motivazione ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria. illogicità manifesta. Travisamento dei fatti.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 23 dicembre 1986 n. 898 in relazione all'art. 29 L.
689/81.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Legge n. 689/81. Assenza requisito indebito anche in relazione all'elemento soggettivo.
Fissata l'udienza di comparizioni parti, si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità del proprio operato.
Indi concessa la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, parte ricorrente depositava memoria difensiva autorizzata unitamente a sentenza n. 133/2019 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento penale R.G.N.R. 435/2015 con la quale l'opponente è stato mandato assolto dal reato contestato in relazione ai medesimi fatti per cui pende il presente giudizio.
Il procedimento veniva istruito a mezzo prova testimoniale di parte ricorrente, indi all'udienza del 8.06.2023 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 28/09/2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione.
§
Va innanzitutto esaminata l'eccezione in ordine alla violazione del termine di cui all'art. 4 L. 898/1986, per la notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente sostiene che l'amministrazione ha notificato il verbale di contestazione oltre il termine dei 180 giorni previsti dalla suddetta norma e segnatamente in data
04.06.2014, mentre invece l'accertamento sarebbe stato compiuto dai militari in data
08/11/2013, coincidente con l'annotazione di polizia giudiziaria, per cui da tale data di denuncia alla Procura della Repubblica, l'amministrazione avrebbe avuto perfetta conoscenza delle violazioni contestate. Parimenti tardiva, in violazione del suddetto termine, sarebbe la notifica dell'ordinanza ingiunzione adottata il 13/07/2018 e
3 notificata 06/08/2018.
Di contro l'amministrazione sostiene richiamando specifica giurisprudenza sul punto che laddove gli estremi dell'illecito dovessero emergere ictu oculi, essendo all'uopo bastevole una mera attività di constatazione o anche una semplice attività di effettuazione , gli organi accertanti sarebbero tenuti a contestare immediatamente l'infrazione già acclarata, diversamente nel caso in cui l'accertamento degli estremi della violazione sia subordinato ad una attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati, la “contestazione” non può che essere postergata rispetto al momento di rilevazione dei dati.
Peraltro rileva come nel caso di specie, la contestazione dell'illecito amministrativo traeva origine da specifica delega emessa dalla competente autorità giudiziaria, per cui soltanto a seguito di rilascio del relativo nulla osta da parte del magistrato inquirente, era stato possibile l'utilizzo per fini amministrativi delle informazioni acquisite.
Orbene l'eccezione è infondata, sul punto la Suprema Corte con ordinanza n.
30206/2023 ha affermato : In tema di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986 decorre dall'accertamento della violazione e non dalla commissione dell'illecito.
Tale momento non coincide con l'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione. Qualora gli atti relativi alla violazione siano oggetto di indagini penali, il termine decorre dalla data in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per la loro trasmissione all'autorità amministrativa, anche in presenza di mera connessione probatoria tra illecito amministrativo e reato.
Ne segue che anche l'eccezione in ordine alla tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi infondata essendo avvenuta entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 28 L. 689/81.
L'importo della sanzione pecuniaria dovuta è stato calcolato dall'amministrazione scomputando dalla somma di € 37.027,46 l'importo indebitamente conseguita di €
4 6.405,93 in quanto per la suddetta annata (2006) risultava maturata la prescrizione .
Parte ricorrente in ordine alla quantificazione della sanzione dovuta sostiene che in ogni caso, ammonti ad € 19415,76, come determinata dal Tribunale del riesame sulla base della maturata prescrizione afferente la campagna 2007, in quanto si tratterebbe di contributi percepiti nel 2008.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato nella citata sentenza dalla Suprema Corte secondo cui: Per quanto concerne la prescrizione, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di effettiva percezione dell'aiuto, in quanto è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati falsi - che si perfeziona
l'illecito amministrativo. Nel caso di violazioni relative a più campagne agrarie, si configura una pluralità di illeciti autonomi per ciascuno dei quali il termine prescrizionale decorre dalla singola percezione, salvo il caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in più pagamenti riferiti alla medesima annualità, configurandosi in tale ipotesi un illecito a "consumazione prolungata" con decorrenza dall'ultimo pagamento. La prescrizione è validamente interrotta da ogni atto del procedimento previsto per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione, inclusa la notifica del verbale di accertamento, in quanto costituente esercizio della pretesa sanzionatoria idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Nel caso di specie dagli atti prodotti risulta che relativamente all'annata 2007 l'ultima tranche del pagamento erogato al sig. risulta liquidata in data Parte_1
20.07.2010, mentre per l'annata 2008 il saldo del pagamento è avvenuto in data
05.06.2009.
Venendo al merito, in ordine alle violazioni di cui agli artt.li 2 e 3 della L. 898/86 per aver falsamente dichiarato i fondi agricoli coltivati e il titolo giuridico legittimante la loro detenzione, parte ricorrente sostiene che sulla base dei regolamenti comunitari
(1782/2003) in particolare l'art. 44 che concerne la nozione di parcelle a disposizione, il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento non postula, come condizione per l'erogazione dei premi di cui trattasi, la previa produzione di un titolo giuridico
5 valido che giustifichi l'utilizzazione delle superfici oggetto della domanda di aiuti, essendo sufficiente a tal fine la prova dell'utilizzazione effettiva di tali superfici.
Sostiene che nella normativa nazionale non vi è alcun obbligo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici oggetto della sua domanda di aiuti. Rileva che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2004 affinchè i terreni ammissibili ai titoli all'aiuto, abbiano il requisito all'erogazione dell'aiuto richiesto in domanda unica , debbono essere a disposizione del richiedente, precisando che con tal elocuzione “disposizione del richiedente” debbano considerarsi le superfici dallo stesso possedute o detenute, prescindendo da un valido titolo di conduzione.
Sul punto rileva che i terreni per i quali il ha chiesto ed ottenuto Parte_1
l'aiuto comunitario in questione erano condotti in forza di contratti in forma verbale di durata superiore ai quindici anni, alcun dei quali stipulati dal di lui padre con ascendenti dei proprietari dei fondi agricoli negli anni oggetto di contestazione.
Evidenzia altresì che con sentenza n. 133/2019 resa nel procedimento R.G.N.R.
435/2015 , il Tribunale di Enna ha mandato assolto il ricorrente per i medesimi fatti per cui è giudizio.
Rinviando nel prosieguo gli aspetti di merito, risultanti dalla sentenza penale, e da quella del Tribunale del Riesame che ha modificato l'importo delle sanzioni dovute, va innanzitutto precisato come l'art. 3 commi 1 e 3 della L. 898/86 sancisce il principio dell'indipendenza e autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale vertenti sui medesimi fatti illeciti, con la conseguenza che per gli stessi, potrebbe aversi un provvedimento finale diverso da quello adottato in sede penale, com'è noto essendo diversi i paradigmi della responsabilità in sede amministrativa e in sede penale.
Va sul punto menzionata una recente sentenza della Suprema Corte n. 35137/2023 che si occupata proprio della delicata questione del Cd sistema del “doppio binario” sanzionatorio amministrativo e penale in relazione ad un caso di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo - Premio
6 speciale bovini maschi, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di ne bis in idem.
Il principio del ne bis in idem - riferito a procedimenti e sanzioni penali - risulta codificato, da un lato, nell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, firmato a Strasburgo il
22 novembre 1984 che lo esplicita sul piano esclusivamente interno, e fa ingresso nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 117 Cost., comma 1, ma anche attraverso la clausola aperta dell'art. 2 Cost., che riconosce i " diritti inviolabili dell'uomo "; dall'altro lato, nell'art. 50 della CDFUE: disposizione, quest'ultima, che partecipa del carattere di prevalenza sul diritto nazionale proprio del diritto dell'Unione Europea, e produce effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, operando non solo all'interno di ciascun ordinamento, ma nell'intero spazio giuridico dell'Unione: sì da estendere il divieto di ne bis in idem ai rapporti fra pronunce e procedimenti degli Stati Membri. Nel nostro ordinamento, detto principio trova espressione nell'art. 649 c.p.p. e, pur non menzionato espressamente nella Costituzione, si ritiene comunque ricavabile sia dal diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia, indirettamente, dal principio del giusto processo (art. 111 Cost.).
1.2.1. La garanzia del ne bis in idem, quale diritto fondamentale della persona, mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia e', dunque, quella di evitare l'ulteriore sofferenza, ed i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata (Corte Cost., sentenza n. 149 del 16.06.2022, par. 5.1.1.)
Stabilito che il sistema del doppio binario non è di per sé illegittimo, ai fini del riconoscimento della garanzia del ne bis in idem non è più sufficiente fermarsi all'accertamento di un cumulo tra due procedimenti sanzionatori aventi entrambi carattere punitivo (bis in idem), ma occorrerà verificare che gli stessi non siano tra loro connessi al punto da potersi considerare come aspetti di un unico procedimento.
7 Verifica, quest'ultima, che spetta al giudice anche di legittimità facendo applicazione del test di stretta connessione secondo i criteri dettati dalla Corte EDU, tenendo presente che tutti i parametri indiziari definiti nell'A & B test devono egualmente concorrere ai fini del giudizio di connessione tra i procedimenti e che, per contro, il difetto anche di uno solo tra essi apre la strada all'intercettazione della violazione della garanzia.
Nell'articolata sentenza sopra richiamata la Suprema Corte richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 149/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. " nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge "
(punto 6.)
Alla luce dello "stato dell'arte" consegnatoci dalla giurisprudenza Europea e costituzionale, dunque, la garanzia del ne bis in idem non si oppone alla possibilità che un soggetto sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto, fermi i limiti sovranazionali e costituzionali sopra ricordati.
Nel caso che ci occupa, in tema di aiuti comunitari al settore agricolo sussiste, ed è in astratto legittimato anche in ambito Europeo per quanto sopra argomentato, il sistema del "doppio binario", L. 23 dicembre 1986, n. 898, ex artt. 2 e 3 frutto di una precisa scelta legislativa che emerge dalla clausola di riserva "indipendentemente dalla sanzione penale" con cui esordisce la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma
1 legge citata (vigente ratione temporis), ribadita dall'inciso "in ogni caso". Formulazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (p. 21, ultimo capoverso;
p. 22, primi due righi) non intende escludere il coordinamento tra le norme, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, bensì affermare,
8 appunto, l'esistenza di un regime di doppia punibilità.
1.3.2. Ricondotta la questione entro questi termini, si tratta di verificare in questa sede se il procedimento sanzionatorio superi, nel caso che ci occupa, i limiti stabiliti dalla giurisprudenza
Europea e dalla Corte costituzionale in tema di "doppia punibilità", e se la sanzione amministrativa pecuniaria debba, perciò, essere annullata.
Occorre dare atto che secondo la giurisprudenza amministrativa- contabile ma anche quella ordinaria (cfr. sentenza n. 576/2017 – n. 624/17, Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – Cass. Pen. N. 42363/2012, per ottenere i contributi di cui si tratta, la “disponibilità” dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà debba essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli, in sede procedimentale, con le modalità di seguito riportate.
Occorre ricordare che l' , con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001 – in vista del CP_3 miglioramento della “fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande” e premesso che “il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall' con conseguente CP_3
danno all'erario dello Stato” – ha condizionato, l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di proprietà con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con “l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale”) e del titolo di conduzione in affitto o in comodato con “copia autentica del titolo regolarmente registrato” ovvero, “Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale”, con autocertificazione, con la quale si attesti “che il
9 produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione”;
con la Circolare n. 23 del 24 aprile 2003, applicabile, per sua espressa previsione, sin dalla prima delle annualità controverse, vale a dire il 2003, l' ha irrigidito il CP_3
proprio autovincolo - sia in relazione alla dimostrazione del titolo di proprietà
(prevedendo la produzione di visura catastale “recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di affittuario (prevedendo, se l'affitto è concluso verbalmente, la produzione di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di comodatario (prevedendo, nel caso di contratto verbale di comodato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante “la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo”) - con la previsione generale secondo cui
“Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto”; infine, con il “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale”, allegato alla Circolare n. 210 del 20 aprile 2005, è stato, poi, previsto, in maniera ancor più rigorosa, che “la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari;
essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa
(affitto, comodato)”; per la dimostrazione del titolo di proprietà è stata prevista la produzione di “Visura catastale aggiornata” e di “Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione”.
10 Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale entro la quale ricondurre la fattispecie oggetto di giudizio, va peraltro rilevato come l'amministrazione resistente, a sostegno della legittimità del proprio operato, abbia unicamente richiamato e prodotto gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento, secondo cui il ricorrente ha reso dichiarazioni mendaci nelle domande relative al Regime di pagamento Unico per gli anni in contestazione, condotta integrante la fattispecie di cui agli artt.li 2 e 3 della L. 898/86, in particolare si legge: “ si è provveduto ad escutere i proprietari dei fondi indicati nelle denunce riepilogative di cui alla legge n. 448/98 art.7 comma 8
a firma di affinché potessero riferire se i terreni di loro proprietà fossero Parte_1 mai stati concessi, a qualsiasi titolo, in affitto a chi li avesse in uso” e che era emerso che attraverso l'indicazione nelle denunce riepilogative di contratti di affitto di fondo rustico di particelle di terreno appartenenti a soggetti, deceduti in data antecedente al 2004 ovvero di particelle di terreno abbandonate o coltivate, ma comunque in possesso dei proprietari.
Secondo la Suprema Corte l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. 2 maggio 2019, n. 11541,) .
Il principio elaborato dalla giurisprudenza (Cass. 9 maggio 2013, n. 11012) è quello secondo cui “le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e accluse al verbale devono essere sottoposte all'attenta valutazione del giudice ed essere poste a raffronto con le prove testimoniali assunte in giudizio. In particolare, le dichiarazioni stragiudiziali non possono sostituire la prova testimoniale, da espletare su specifici fatti e su separati capitoli, senza che si possa chiedere al teste la semplice conferma di quanto dichiarato all'ispettore”.
Di contro parte ricorrente ha articolato prova testimoniale con il dott. , Testimone_1
(medesimo teste sentito nel processo penale ) il quale all'udienza del 08.06.2023 ha sostanzialmente confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso e sulle quali aveva già deposto in sede penale .
11 Segnatamente il teste ha confermato di avere egli redatto per conto della ditta Pt_1
una consulenza tecnica diretta a verificare la disponibilità dei fondi oggetto di
[...] contestazione da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Nicosia – da cui è scaturita l'odierna contestazione;
che nella redazione della sua consulenza tecnica, per giungere alle conclusioni ivi rassegnate, consultava il fascicolo aziendale e le schede di validazione anno per anno verificando la superficie totale aziendale media condotta negli anni preso in considerazione dalla Guardia di Finanza;
nella sua relazione tecnica perveniva alla conclusione che il signor aveva per gli anni contestati una Parte_1 superficie ammissibile al pagamento nettamente superiore a quella che gli serviva per attivare i titoli nel suo portafoglio e che comunque estrapolando la superficie oggetto di contestazione il premio l'avrebbe percepito comunque, anche a prescindere da quella superficie;
che la particella 169 del foglio 17 del Comune di Cerami era nella disponibilità del negli anni in contestazione;
che per giungere Parte_1 alle conclusioni rassegnate in seno alle Relazioni tecniche di parte del 21/06/2014 allegata in atti e del 20/05/2018, non si è limitato ad un analisi documentale ma ha anche effettuato accertamenti sui luoghi delle particelle oggetto della odierna contestazione;
durante gli accertamenti sui luoghi ha riscontrato la presenza di animali al pascolo ed incontrava due lavoratori agricoli della zona ( e Parte_2 [...]
) ai quali dopo averli resi edotti dello scopo della visita, sono state formulate Per_1
delle domande per le quali si rimanda agli allegati verbali di sopralluogo alla relazione tecnica del 21/06/2014, i quali sono stati anche dai medesimi sottoscritti;
che l'area e quindi le particelle oggetto della presente contestazione si trovano incardinate ed intercluse tra le particelle ed i fondi condotti ed in proprietà del sig. Parte_1
e che la destinazione colturale degli stessi è quella di pascolo naturale;
la
[...] visita dei luoghi ha consentito inoltre di constatare che pur trattandosi di 32 particelle in tutte e 3 fogli di mappa, non è stato possibile riscontrare ed individuare i confini tra le stesse, essendo unificati da una recinzione perimetrale dei fondi che include al suo interno anche le particelle contestate, tanto da poter considerare la superficie
12 complessiva di dette particelle omogenea e costituire un unico appezzamento di terreno”; la verifica dei luoghi, l'inclusione di dette particelle all'interno dei fondi di proprietà del sig. , la presenza di pascoli naturali con i relativi Parte_1
equini in proprietà del committente al pascolo, le dichiarazioni rese dagli agricoltori inserite nei verbali di sopralluogo, l'impossibilità di potere verificare i confini particellari per l'assenza degli stessi, la recinzione perimetrale dei fondi che include al suo interno anche le particelle contestate, lo hanno indotto a concludere che i fondi oggetto della presente relazione risultano essere nella piena disponibilità ed uso del e dal medesimo condotti per i periodi in contestazione ed anche Parte_1
al momento di redazione della relazione tecnica;
che tutte le particelle di terreno ricondotte nel verbale della Guardia di Finanza e dichiarate nella denuncia riepilogativa di affitto erano in perfetta simmetria con il catasto;
che qualche particella, pur essendo inserita nella denuncia riepilogativa, in realtà era di proprietà del ricorrente;
Ciò posto dalle ampie ed articolate dichiarazioni rese dal teste emerge che in realtà le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato risultano piuttosto carenti e deficiatari.
Giova soprattutto evidenziare come, affinchè sia contestata la sanzione ex art. 2 e 3 della legge n. 898/86, oltre alla esposizione di “dati o notizie falsi” è necessario che la somma percepita a titolo di aiuti sia indebita. L'applicazione della sanzione amministrativa richiede, quindi, come presupposto indefettibile l'avvenuta indebita percezione degli aiuti indicati nella ordinanza ingiunzione, in assenza della quale, la medesima sanzione non avrebbe ragione di esistere.
Dirimente è, pertanto, la circostanza che per i terreni inseriti nell'apposite denunce riepilogative di contratti di affitto di fondi rustici non sono stati percepiti contributi da parte di e che, pertanto, nessuna somma può dirsi indebita. Parte_1
Difatti, il sig. , in presenza di superficie ritenuta asseritamente dal verbale Parte_1 della Guardia di Finanza non legittimamente condotta, avrebbe percepito l'aiuto
13 disponendo di una superficie ammessa al pagamento nettamente superiore a quella necessaria per l'attivazione dei titoli in portafoglio. La circostanza della disponibilità dei fondi da parte del sig. e l'assenza di indebita percezione di aiuti comunitari Parte_1
per le campagne oggetto di contestazione è desumibile dalla relazione tecnica in atti a firma del dott. secondo cui “…in considerazione della documentazione Tes_1 presente nel fascicolo, di quella riprodotta dallo scrivente, dalla verifica dei luoghi e dei relativi verbali di sopralluogo, a modesto parere dello scrivente il sig. Parte_1
risulta essere nella piena disponibilità ed uso dei fondi contestati, che
[...] insieme ai requisiti richiamati al punto “a” delle presenti conclusioni rappresentano essere requisiti idonei alla presentazione delle domande uniche di pagamento senza incorrere in alcuna contestazione e\o sanzione”.
Sul punto del resto non può non condividersi quanto evidenziato nella sentenza penale prodotta in atti, che ha mandato assolto il ricorrente per i medesimi fatti per cui è giudizio, nella parte in cui si statuisce espressamente a pag. 12 quanto segue : “…In primo luogo, va ricordato che, a fronte di un accertamento meramente cartolare, compiuto dalla
Guardia di Finanza, l'imputato, tramite i testi escussi e la incontestata perizia tecnica redatta dal dottore ha dimostrato che, di fatto, tutti i fondi predetti, erano da tempo nel pieno Tes_1 possesso del come documentalmente dimostrato dal dottore Parte_3 Tes_1
l'imputato, dal 2008 al 2013, ha annualmente presentato le DUP indicando costantemente il possesso di una superficie di oltre ettari 220, esorbitante rispetto ai titoli azionati, si che anche sottraendo alla estensione predetta i circa nove ettari “irregolari”, lo stesso il predetto avrebbe avuto a disposizione una superficie utile nettamente superiore a quella bastevole per attivare i titoli attivati ed ammessi a contributo: pertanto, in ultima analisi, l'ipotetica condotta ingannatoria resterebbe del tutto ininfluente ai fini dell'ottenimento degli aiuti comunitari, nella misura effettivamente erogata da Orbene, tali evenienze, oltre a delineare dei profili di CP_3 inoffensività della condotta (come già anticipato, i fondi oggetto della falsa autodichiarazione di affitto non solo erano materialmente in possesso del ma si risolvevano in estensioni Parte_1 terriere di modeste dimensioni rispetto all'estensione della azienda agricola del prevenuto, del
14 tutto irrilevanti a determinare il diritto alle contribuzioni per i titoli attivati con le DUP), non possono non porre in serio dubbio la ricorrenza dell'elemento soggettivo e, in particolare, la sussistenza di una volontà diretta a trarre in inganno, ai fini profittatori, l'ente erogatore)..”
In conclusione l'opposizione va accolta nei termini di cui sopra.
Le spese di giudizio in considerazione della particolarità delle questioni trattate e della presenza di non univoca giurisprudenza si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
annulla l'ordinanza ingiunzione n. 530/2018, emessa dal resistente in data CP_1
13/07/2018, notificata in data 06/08/2018
- Spese compensate.
Così deciso in Enna 24/07/2025 Il Giudice onorario
Dott. Pier Maria Carà
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1167/2018 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
via San Giovanni, 51 titolare dell'omonima ditta individuale P.Iva C.F.: P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Melindra Calandra Checco presso C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
CONTRO
[...]
Controparte_1
–
[...] Controparte_2
. -Opposta -
[...]
1 CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 4 aprile 2024 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione depositate in atti telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/09/2018 veniva proposta opposizione ex art. 22 e segg. L.
689/91, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 530/2018, emessa dal resistente in CP_1
data 13/07/2018, notificata in data 06/08/2018, con la quale si irrogava al sig.
[...]
la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di Parte_1
30.621,53 in virtù del processo verbale di constatazione e contestazione del 04/06/2014 redatto dai militari della Guardia di Finanza, per violazione della Legge 23/12/1986, n.
898, art. 3 per avere il sig. beneficiato per le annate dal 2007 al Parte_1
2012 di finanziamenti comunitari attraverso l'indicazione nelle denunce riepilogative di contratti di affitto di fondo rustico di particelle di terreno appartenenti a soggetti, deceduti in data antecedente al 2004 ovvero di particelle di terreno abbandonate o coltivate, ma comunque in possesso dei proprietari.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva e deduceva :
1. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. 898/1986. Decadenza per intervenuta notifica verbale di constatazione e della relativa ordinanza ingiunzione oltre i 180 giorni”;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 e 136 del reg. Ce n. 1782/2003, dell' 35, paragrafo
1 del regolamento ce n. 73/2009 in relazione alla normativa nazionale (d.m. 11 febbraio 2009, n.
254) ed all'interpretazione della corte di giustizia europea nella sentenza del 24/06/2010 procedimento c-375/08. Insussistenza della condotta indicata nell'art. 3, comma 1, della legge n.
898 del 1986. Disponibilità dei fondi oggetto di contestazione;
2
3. Eccesso di potere per contraddittorieta' della motivazione ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria. illogicità manifesta. Travisamento dei fatti.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 23 dicembre 1986 n. 898 in relazione all'art. 29 L.
689/81.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Legge n. 689/81. Assenza requisito indebito anche in relazione all'elemento soggettivo.
Fissata l'udienza di comparizioni parti, si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità del proprio operato.
Indi concessa la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, parte ricorrente depositava memoria difensiva autorizzata unitamente a sentenza n. 133/2019 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento penale R.G.N.R. 435/2015 con la quale l'opponente è stato mandato assolto dal reato contestato in relazione ai medesimi fatti per cui pende il presente giudizio.
Il procedimento veniva istruito a mezzo prova testimoniale di parte ricorrente, indi all'udienza del 8.06.2023 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 28/09/2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione.
§
Va innanzitutto esaminata l'eccezione in ordine alla violazione del termine di cui all'art. 4 L. 898/1986, per la notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente sostiene che l'amministrazione ha notificato il verbale di contestazione oltre il termine dei 180 giorni previsti dalla suddetta norma e segnatamente in data
04.06.2014, mentre invece l'accertamento sarebbe stato compiuto dai militari in data
08/11/2013, coincidente con l'annotazione di polizia giudiziaria, per cui da tale data di denuncia alla Procura della Repubblica, l'amministrazione avrebbe avuto perfetta conoscenza delle violazioni contestate. Parimenti tardiva, in violazione del suddetto termine, sarebbe la notifica dell'ordinanza ingiunzione adottata il 13/07/2018 e
3 notificata 06/08/2018.
Di contro l'amministrazione sostiene richiamando specifica giurisprudenza sul punto che laddove gli estremi dell'illecito dovessero emergere ictu oculi, essendo all'uopo bastevole una mera attività di constatazione o anche una semplice attività di effettuazione , gli organi accertanti sarebbero tenuti a contestare immediatamente l'infrazione già acclarata, diversamente nel caso in cui l'accertamento degli estremi della violazione sia subordinato ad una attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati, la “contestazione” non può che essere postergata rispetto al momento di rilevazione dei dati.
Peraltro rileva come nel caso di specie, la contestazione dell'illecito amministrativo traeva origine da specifica delega emessa dalla competente autorità giudiziaria, per cui soltanto a seguito di rilascio del relativo nulla osta da parte del magistrato inquirente, era stato possibile l'utilizzo per fini amministrativi delle informazioni acquisite.
Orbene l'eccezione è infondata, sul punto la Suprema Corte con ordinanza n.
30206/2023 ha affermato : In tema di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986 decorre dall'accertamento della violazione e non dalla commissione dell'illecito.
Tale momento non coincide con l'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione. Qualora gli atti relativi alla violazione siano oggetto di indagini penali, il termine decorre dalla data in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per la loro trasmissione all'autorità amministrativa, anche in presenza di mera connessione probatoria tra illecito amministrativo e reato.
Ne segue che anche l'eccezione in ordine alla tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi infondata essendo avvenuta entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 28 L. 689/81.
L'importo della sanzione pecuniaria dovuta è stato calcolato dall'amministrazione scomputando dalla somma di € 37.027,46 l'importo indebitamente conseguita di €
4 6.405,93 in quanto per la suddetta annata (2006) risultava maturata la prescrizione .
Parte ricorrente in ordine alla quantificazione della sanzione dovuta sostiene che in ogni caso, ammonti ad € 19415,76, come determinata dal Tribunale del riesame sulla base della maturata prescrizione afferente la campagna 2007, in quanto si tratterebbe di contributi percepiti nel 2008.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato nella citata sentenza dalla Suprema Corte secondo cui: Per quanto concerne la prescrizione, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di effettiva percezione dell'aiuto, in quanto è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati falsi - che si perfeziona
l'illecito amministrativo. Nel caso di violazioni relative a più campagne agrarie, si configura una pluralità di illeciti autonomi per ciascuno dei quali il termine prescrizionale decorre dalla singola percezione, salvo il caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in più pagamenti riferiti alla medesima annualità, configurandosi in tale ipotesi un illecito a "consumazione prolungata" con decorrenza dall'ultimo pagamento. La prescrizione è validamente interrotta da ogni atto del procedimento previsto per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione, inclusa la notifica del verbale di accertamento, in quanto costituente esercizio della pretesa sanzionatoria idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Nel caso di specie dagli atti prodotti risulta che relativamente all'annata 2007 l'ultima tranche del pagamento erogato al sig. risulta liquidata in data Parte_1
20.07.2010, mentre per l'annata 2008 il saldo del pagamento è avvenuto in data
05.06.2009.
Venendo al merito, in ordine alle violazioni di cui agli artt.li 2 e 3 della L. 898/86 per aver falsamente dichiarato i fondi agricoli coltivati e il titolo giuridico legittimante la loro detenzione, parte ricorrente sostiene che sulla base dei regolamenti comunitari
(1782/2003) in particolare l'art. 44 che concerne la nozione di parcelle a disposizione, il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento non postula, come condizione per l'erogazione dei premi di cui trattasi, la previa produzione di un titolo giuridico
5 valido che giustifichi l'utilizzazione delle superfici oggetto della domanda di aiuti, essendo sufficiente a tal fine la prova dell'utilizzazione effettiva di tali superfici.
Sostiene che nella normativa nazionale non vi è alcun obbligo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici oggetto della sua domanda di aiuti. Rileva che ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2004 affinchè i terreni ammissibili ai titoli all'aiuto, abbiano il requisito all'erogazione dell'aiuto richiesto in domanda unica , debbono essere a disposizione del richiedente, precisando che con tal elocuzione “disposizione del richiedente” debbano considerarsi le superfici dallo stesso possedute o detenute, prescindendo da un valido titolo di conduzione.
Sul punto rileva che i terreni per i quali il ha chiesto ed ottenuto Parte_1
l'aiuto comunitario in questione erano condotti in forza di contratti in forma verbale di durata superiore ai quindici anni, alcun dei quali stipulati dal di lui padre con ascendenti dei proprietari dei fondi agricoli negli anni oggetto di contestazione.
Evidenzia altresì che con sentenza n. 133/2019 resa nel procedimento R.G.N.R.
435/2015 , il Tribunale di Enna ha mandato assolto il ricorrente per i medesimi fatti per cui è giudizio.
Rinviando nel prosieguo gli aspetti di merito, risultanti dalla sentenza penale, e da quella del Tribunale del Riesame che ha modificato l'importo delle sanzioni dovute, va innanzitutto precisato come l'art. 3 commi 1 e 3 della L. 898/86 sancisce il principio dell'indipendenza e autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale vertenti sui medesimi fatti illeciti, con la conseguenza che per gli stessi, potrebbe aversi un provvedimento finale diverso da quello adottato in sede penale, com'è noto essendo diversi i paradigmi della responsabilità in sede amministrativa e in sede penale.
Va sul punto menzionata una recente sentenza della Suprema Corte n. 35137/2023 che si occupata proprio della delicata questione del Cd sistema del “doppio binario” sanzionatorio amministrativo e penale in relazione ad un caso di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo - Premio
6 speciale bovini maschi, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di ne bis in idem.
Il principio del ne bis in idem - riferito a procedimenti e sanzioni penali - risulta codificato, da un lato, nell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, firmato a Strasburgo il
22 novembre 1984 che lo esplicita sul piano esclusivamente interno, e fa ingresso nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 117 Cost., comma 1, ma anche attraverso la clausola aperta dell'art. 2 Cost., che riconosce i " diritti inviolabili dell'uomo "; dall'altro lato, nell'art. 50 della CDFUE: disposizione, quest'ultima, che partecipa del carattere di prevalenza sul diritto nazionale proprio del diritto dell'Unione Europea, e produce effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, operando non solo all'interno di ciascun ordinamento, ma nell'intero spazio giuridico dell'Unione: sì da estendere il divieto di ne bis in idem ai rapporti fra pronunce e procedimenti degli Stati Membri. Nel nostro ordinamento, detto principio trova espressione nell'art. 649 c.p.p. e, pur non menzionato espressamente nella Costituzione, si ritiene comunque ricavabile sia dal diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia, indirettamente, dal principio del giusto processo (art. 111 Cost.).
1.2.1. La garanzia del ne bis in idem, quale diritto fondamentale della persona, mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia e', dunque, quella di evitare l'ulteriore sofferenza, ed i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata (Corte Cost., sentenza n. 149 del 16.06.2022, par. 5.1.1.)
Stabilito che il sistema del doppio binario non è di per sé illegittimo, ai fini del riconoscimento della garanzia del ne bis in idem non è più sufficiente fermarsi all'accertamento di un cumulo tra due procedimenti sanzionatori aventi entrambi carattere punitivo (bis in idem), ma occorrerà verificare che gli stessi non siano tra loro connessi al punto da potersi considerare come aspetti di un unico procedimento.
7 Verifica, quest'ultima, che spetta al giudice anche di legittimità facendo applicazione del test di stretta connessione secondo i criteri dettati dalla Corte EDU, tenendo presente che tutti i parametri indiziari definiti nell'A & B test devono egualmente concorrere ai fini del giudizio di connessione tra i procedimenti e che, per contro, il difetto anche di uno solo tra essi apre la strada all'intercettazione della violazione della garanzia.
Nell'articolata sentenza sopra richiamata la Suprema Corte richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 149/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. " nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge "
(punto 6.)
Alla luce dello "stato dell'arte" consegnatoci dalla giurisprudenza Europea e costituzionale, dunque, la garanzia del ne bis in idem non si oppone alla possibilità che un soggetto sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto, fermi i limiti sovranazionali e costituzionali sopra ricordati.
Nel caso che ci occupa, in tema di aiuti comunitari al settore agricolo sussiste, ed è in astratto legittimato anche in ambito Europeo per quanto sopra argomentato, il sistema del "doppio binario", L. 23 dicembre 1986, n. 898, ex artt. 2 e 3 frutto di una precisa scelta legislativa che emerge dalla clausola di riserva "indipendentemente dalla sanzione penale" con cui esordisce la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma
1 legge citata (vigente ratione temporis), ribadita dall'inciso "in ogni caso". Formulazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (p. 21, ultimo capoverso;
p. 22, primi due righi) non intende escludere il coordinamento tra le norme, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, bensì affermare,
8 appunto, l'esistenza di un regime di doppia punibilità.
1.3.2. Ricondotta la questione entro questi termini, si tratta di verificare in questa sede se il procedimento sanzionatorio superi, nel caso che ci occupa, i limiti stabiliti dalla giurisprudenza
Europea e dalla Corte costituzionale in tema di "doppia punibilità", e se la sanzione amministrativa pecuniaria debba, perciò, essere annullata.
Occorre dare atto che secondo la giurisprudenza amministrativa- contabile ma anche quella ordinaria (cfr. sentenza n. 576/2017 – n. 624/17, Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – Cass. Pen. N. 42363/2012, per ottenere i contributi di cui si tratta, la “disponibilità” dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà debba essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli, in sede procedimentale, con le modalità di seguito riportate.
Occorre ricordare che l' , con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001 – in vista del CP_3 miglioramento della “fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande” e premesso che “il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall' con conseguente CP_3
danno all'erario dello Stato” – ha condizionato, l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di proprietà con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con “l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale”) e del titolo di conduzione in affitto o in comodato con “copia autentica del titolo regolarmente registrato” ovvero, “Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale”, con autocertificazione, con la quale si attesti “che il
9 produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione”;
con la Circolare n. 23 del 24 aprile 2003, applicabile, per sua espressa previsione, sin dalla prima delle annualità controverse, vale a dire il 2003, l' ha irrigidito il CP_3
proprio autovincolo - sia in relazione alla dimostrazione del titolo di proprietà
(prevedendo la produzione di visura catastale “recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di affittuario (prevedendo, se l'affitto è concluso verbalmente, la produzione di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di comodatario (prevedendo, nel caso di contratto verbale di comodato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante “la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo”) - con la previsione generale secondo cui
“Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto”; infine, con il “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale”, allegato alla Circolare n. 210 del 20 aprile 2005, è stato, poi, previsto, in maniera ancor più rigorosa, che “la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari;
essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa
(affitto, comodato)”; per la dimostrazione del titolo di proprietà è stata prevista la produzione di “Visura catastale aggiornata” e di “Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione”.
10 Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale entro la quale ricondurre la fattispecie oggetto di giudizio, va peraltro rilevato come l'amministrazione resistente, a sostegno della legittimità del proprio operato, abbia unicamente richiamato e prodotto gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento, secondo cui il ricorrente ha reso dichiarazioni mendaci nelle domande relative al Regime di pagamento Unico per gli anni in contestazione, condotta integrante la fattispecie di cui agli artt.li 2 e 3 della L. 898/86, in particolare si legge: “ si è provveduto ad escutere i proprietari dei fondi indicati nelle denunce riepilogative di cui alla legge n. 448/98 art.7 comma 8
a firma di affinché potessero riferire se i terreni di loro proprietà fossero Parte_1 mai stati concessi, a qualsiasi titolo, in affitto a chi li avesse in uso” e che era emerso che attraverso l'indicazione nelle denunce riepilogative di contratti di affitto di fondo rustico di particelle di terreno appartenenti a soggetti, deceduti in data antecedente al 2004 ovvero di particelle di terreno abbandonate o coltivate, ma comunque in possesso dei proprietari.
Secondo la Suprema Corte l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. 2 maggio 2019, n. 11541,) .
Il principio elaborato dalla giurisprudenza (Cass. 9 maggio 2013, n. 11012) è quello secondo cui “le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e accluse al verbale devono essere sottoposte all'attenta valutazione del giudice ed essere poste a raffronto con le prove testimoniali assunte in giudizio. In particolare, le dichiarazioni stragiudiziali non possono sostituire la prova testimoniale, da espletare su specifici fatti e su separati capitoli, senza che si possa chiedere al teste la semplice conferma di quanto dichiarato all'ispettore”.
Di contro parte ricorrente ha articolato prova testimoniale con il dott. , Testimone_1
(medesimo teste sentito nel processo penale ) il quale all'udienza del 08.06.2023 ha sostanzialmente confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso e sulle quali aveva già deposto in sede penale .
11 Segnatamente il teste ha confermato di avere egli redatto per conto della ditta Pt_1
una consulenza tecnica diretta a verificare la disponibilità dei fondi oggetto di
[...] contestazione da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Nicosia – da cui è scaturita l'odierna contestazione;
che nella redazione della sua consulenza tecnica, per giungere alle conclusioni ivi rassegnate, consultava il fascicolo aziendale e le schede di validazione anno per anno verificando la superficie totale aziendale media condotta negli anni preso in considerazione dalla Guardia di Finanza;
nella sua relazione tecnica perveniva alla conclusione che il signor aveva per gli anni contestati una Parte_1 superficie ammissibile al pagamento nettamente superiore a quella che gli serviva per attivare i titoli nel suo portafoglio e che comunque estrapolando la superficie oggetto di contestazione il premio l'avrebbe percepito comunque, anche a prescindere da quella superficie;
che la particella 169 del foglio 17 del Comune di Cerami era nella disponibilità del negli anni in contestazione;
che per giungere Parte_1 alle conclusioni rassegnate in seno alle Relazioni tecniche di parte del 21/06/2014 allegata in atti e del 20/05/2018, non si è limitato ad un analisi documentale ma ha anche effettuato accertamenti sui luoghi delle particelle oggetto della odierna contestazione;
durante gli accertamenti sui luoghi ha riscontrato la presenza di animali al pascolo ed incontrava due lavoratori agricoli della zona ( e Parte_2 [...]
) ai quali dopo averli resi edotti dello scopo della visita, sono state formulate Per_1
delle domande per le quali si rimanda agli allegati verbali di sopralluogo alla relazione tecnica del 21/06/2014, i quali sono stati anche dai medesimi sottoscritti;
che l'area e quindi le particelle oggetto della presente contestazione si trovano incardinate ed intercluse tra le particelle ed i fondi condotti ed in proprietà del sig. Parte_1
e che la destinazione colturale degli stessi è quella di pascolo naturale;
la
[...] visita dei luoghi ha consentito inoltre di constatare che pur trattandosi di 32 particelle in tutte e 3 fogli di mappa, non è stato possibile riscontrare ed individuare i confini tra le stesse, essendo unificati da una recinzione perimetrale dei fondi che include al suo interno anche le particelle contestate, tanto da poter considerare la superficie
12 complessiva di dette particelle omogenea e costituire un unico appezzamento di terreno”; la verifica dei luoghi, l'inclusione di dette particelle all'interno dei fondi di proprietà del sig. , la presenza di pascoli naturali con i relativi Parte_1
equini in proprietà del committente al pascolo, le dichiarazioni rese dagli agricoltori inserite nei verbali di sopralluogo, l'impossibilità di potere verificare i confini particellari per l'assenza degli stessi, la recinzione perimetrale dei fondi che include al suo interno anche le particelle contestate, lo hanno indotto a concludere che i fondi oggetto della presente relazione risultano essere nella piena disponibilità ed uso del e dal medesimo condotti per i periodi in contestazione ed anche Parte_1
al momento di redazione della relazione tecnica;
che tutte le particelle di terreno ricondotte nel verbale della Guardia di Finanza e dichiarate nella denuncia riepilogativa di affitto erano in perfetta simmetria con il catasto;
che qualche particella, pur essendo inserita nella denuncia riepilogativa, in realtà era di proprietà del ricorrente;
Ciò posto dalle ampie ed articolate dichiarazioni rese dal teste emerge che in realtà le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato risultano piuttosto carenti e deficiatari.
Giova soprattutto evidenziare come, affinchè sia contestata la sanzione ex art. 2 e 3 della legge n. 898/86, oltre alla esposizione di “dati o notizie falsi” è necessario che la somma percepita a titolo di aiuti sia indebita. L'applicazione della sanzione amministrativa richiede, quindi, come presupposto indefettibile l'avvenuta indebita percezione degli aiuti indicati nella ordinanza ingiunzione, in assenza della quale, la medesima sanzione non avrebbe ragione di esistere.
Dirimente è, pertanto, la circostanza che per i terreni inseriti nell'apposite denunce riepilogative di contratti di affitto di fondi rustici non sono stati percepiti contributi da parte di e che, pertanto, nessuna somma può dirsi indebita. Parte_1
Difatti, il sig. , in presenza di superficie ritenuta asseritamente dal verbale Parte_1 della Guardia di Finanza non legittimamente condotta, avrebbe percepito l'aiuto
13 disponendo di una superficie ammessa al pagamento nettamente superiore a quella necessaria per l'attivazione dei titoli in portafoglio. La circostanza della disponibilità dei fondi da parte del sig. e l'assenza di indebita percezione di aiuti comunitari Parte_1
per le campagne oggetto di contestazione è desumibile dalla relazione tecnica in atti a firma del dott. secondo cui “…in considerazione della documentazione Tes_1 presente nel fascicolo, di quella riprodotta dallo scrivente, dalla verifica dei luoghi e dei relativi verbali di sopralluogo, a modesto parere dello scrivente il sig. Parte_1
risulta essere nella piena disponibilità ed uso dei fondi contestati, che
[...] insieme ai requisiti richiamati al punto “a” delle presenti conclusioni rappresentano essere requisiti idonei alla presentazione delle domande uniche di pagamento senza incorrere in alcuna contestazione e\o sanzione”.
Sul punto del resto non può non condividersi quanto evidenziato nella sentenza penale prodotta in atti, che ha mandato assolto il ricorrente per i medesimi fatti per cui è giudizio, nella parte in cui si statuisce espressamente a pag. 12 quanto segue : “…In primo luogo, va ricordato che, a fronte di un accertamento meramente cartolare, compiuto dalla
Guardia di Finanza, l'imputato, tramite i testi escussi e la incontestata perizia tecnica redatta dal dottore ha dimostrato che, di fatto, tutti i fondi predetti, erano da tempo nel pieno Tes_1 possesso del come documentalmente dimostrato dal dottore Parte_3 Tes_1
l'imputato, dal 2008 al 2013, ha annualmente presentato le DUP indicando costantemente il possesso di una superficie di oltre ettari 220, esorbitante rispetto ai titoli azionati, si che anche sottraendo alla estensione predetta i circa nove ettari “irregolari”, lo stesso il predetto avrebbe avuto a disposizione una superficie utile nettamente superiore a quella bastevole per attivare i titoli attivati ed ammessi a contributo: pertanto, in ultima analisi, l'ipotetica condotta ingannatoria resterebbe del tutto ininfluente ai fini dell'ottenimento degli aiuti comunitari, nella misura effettivamente erogata da Orbene, tali evenienze, oltre a delineare dei profili di CP_3 inoffensività della condotta (come già anticipato, i fondi oggetto della falsa autodichiarazione di affitto non solo erano materialmente in possesso del ma si risolvevano in estensioni Parte_1 terriere di modeste dimensioni rispetto all'estensione della azienda agricola del prevenuto, del
14 tutto irrilevanti a determinare il diritto alle contribuzioni per i titoli attivati con le DUP), non possono non porre in serio dubbio la ricorrenza dell'elemento soggettivo e, in particolare, la sussistenza di una volontà diretta a trarre in inganno, ai fini profittatori, l'ente erogatore)..”
In conclusione l'opposizione va accolta nei termini di cui sopra.
Le spese di giudizio in considerazione della particolarità delle questioni trattate e della presenza di non univoca giurisprudenza si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
annulla l'ordinanza ingiunzione n. 530/2018, emessa dal resistente in data CP_1
13/07/2018, notificata in data 06/08/2018
- Spese compensate.
Così deciso in Enna 24/07/2025 Il Giudice onorario
Dott. Pier Maria Carà
15