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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI 1^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 8017/2023 R.G., avente ad oggetto “Matrimonio
(promessa di matrimonio ex artt. 79 – 81 c.c. – opposizione al matrimonio ex artt. 102- 104 c.c. – impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.)”, vertente tra:
, nato a [...] il [...], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera in Parte_1 atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 16.05.2023, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Raffaele Notarstefano,
-ATTORE-
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP dall'avv. Claudio D'Amato,
-CONVENUTA- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENTORE EX LEGE- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'11.01.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. in sede che, in data 12.01.2024, ha apposto il proprio visto, concludendo per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'odierna convenuta, depositato in data 28/06/2023, si costituiva in giudizio e deduceva quanto di seguito: “➢ Il signor , fin dal gennaio Parte_1 Pt_1 del 2022, iniziava, via chat di internet, una relazione a distanza con la signora cittadina CP bielorussa, conosciuta su un sito di incontri;
➢ La relazione è proseguita virtualmente per alcuni mesi e in questo periodo il signor riceveva, dalla signora ampie rassicurazioni sullo stato di salute Pt_1 CP della convenuta (doc. 1 chat di WhatsApp del 25.02.2022 e del 14.06.2022), fino a quando, di comune accordo,
i due, hanno deciso di sposarsi, per cui la signora è venuta in Italia con un volo aereo;
➢ Il signor CP
, in data 13.10.2022 ha contratto matrimonio civile (doc. 2 documenti matrimonio) con la signora Pt_1
nata a Borisov in [...], il [...], cod. fisc. , residente in [...]C.F._1
Bari, alla via Domenico Nicolai, 48, domiciliata in Bari, presso lo studio dell'Avv. Claudio D'AMATO, alla via Sparano da Bari, 125 indirizzo P.E.C.: (doc. 3 elezione di domicilio); Circa Email_1 una settimana dopo il matrimonio, la signora inizia a far presente al marito che aveva problemi di CP salute, era sempre stanca e la sua pressione, sia minima, sia massima, sono sempre alte (doc. 1 chat di
WhatsApp del 23.10.2022), l'attore cerca di convincerla a fare una visita medica, ma lei minimizza i sintomi
1 e rimanda ad un altro momento;
2. In data 25.10.2022, la signora a seguito delle insistenze del signor CP
di effettuare una visita medica, chiarisce che i problemi di pressione erano causati da una ciste sul Pt_1 rene destro che le causava anche vomito e dolori (doc. 1 chat di WhatsApp del 25.10.2022 e relativa traduzione
e del 26.10.2022);
3. Nell'apprendere la notizia, l'attore prende appuntamento dal suo medico curante, il quale le prescrive un esame del sangue e una radiografia ai reni (doc. 4 Prescrizione esami). La convenuta,
a questo punto, rifiuta gli esami e afferma di voler fare la radiografia ai reni in Bielorussia;
4. In data
05.11.2022, la signora si allontanava dalla casa familiare, dicendo che doveva tornare in Bielorussia CP per curarsi;
5. Durante l'assenza della convenuta, i coniugi comunicavano tra loro regolarmente attraverso la chat di WhatsApp (doc. 1 chat di WhatsApp del 9.11.2022 e del 10.11.2022);
6. In data 10.11.2022, la signora comunicava all'attore che i suoi problemi medici, erano più gravi di quelli che inizialmente CP gli aveva riferito (doc. 1 chat di WhatsApp del 10.11.2022);
7. In data 12.11.2022, il signor , ormai Pt_1
a conoscenza della gravità del problema, evidenziava alla signora che la grave malattia della quale CP era affetta era stata nascosta dalla stessa prima del matrimonio (doc. 1 Chat di WhatsApp del 12.11.2022 e relativa traduzione);
8. Se i problemi che affliggono la signora fossero stati conosciuti prima CP dall'attore, questi non avrebbe acconsentito alla celebrazione delle nozze, al contrario, gli era stato assicurato, prima del matrimonio, che la convenuta avrebbe contribuito con il suo lavoro alle esigenze della costituenda famiglia;
L'art. 122 c.c. – così come sostituito dall'art. 17, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233 c.c., se la gravidanza è stata portata a termine;
10. Non essendoci stata coabitazione per un anno dopo che è stato scoperto l'errore, il matrimonio, pertanto, è annullabile;
11. L'odierno attore, in data 29.03.2023, veniva informato dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n.
28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, così come veniva informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n.
132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge, come da dichiarazione presente nella procura alle liti in calce al presente atto.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo “all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedersi:
1. Accertare che la convenuta, signora prima del matrimonio, ha tenuto nascosto all'attore il CP suo stato di salute, inducendo lo stesso in errore essenziale sulle sue qualità personali, sapendo che il signor
conoscendo prima del matrimonio i problemi fisici che la affliggevano, non avrebbe mai Parte_1 acconsentito alla celebrazione dello stesso;
2. Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto precedente, dichiarare l'annullamento del matrimonio ex art. 122 c.c.”.
Con comparsa di costituzione del 16.07.2023, si costituiva in giudizio la quale, CP confermando quanto dedotto dall'attore, deduceva, a sua volta, che: “il matrimonio non era mai stato
2 consumato anche a causa delle predette problematiche nonché per la brevissima durata della convivenza e che la frequentazione dei sig.ri antecedente il matrimonio è stata effettivamente troppo breve CP_2 per consentire un'adeguata conoscenza reciproca circa le qualità della persona. Del resto, dalla vicenda in questione emerge che non è trascorso ancora un anno dalla celebrazione del matrimonio né dalla scoperta delle cause previste ai fini dell'annullamento, né i coniugi hanno tenuto comportamenti dai quali si possa in alcun modo desumere la volontà di mantenere in vita il matrimonio. Infine, si rappresenta che dalla relazione non sono nati figli e che non appaiono oggettivamente presenti né motivi di ordine pubblico, né di tutela dell'affidamento che possano essere in qualche modo ostativi all'accoglimento dell'istanza del sig. ”; Pt_1 per tali ragioni, la convenuta non opponendosi all'istanza di parte attrice, domandava anch'essa l'annullamento del matrimonio ai sensi dell'art. 122 c.c.
Poste tali doverose premesse fattuali, il Collegio rileva come la domanda introduttiva del presente giudizio vada senz'altro rigettata, per infondatezza nel merito;
né, peraltro, potrebbe mai giustificare l'accoglimento della domanda in scrutinio la circostanza che la stessa abbia formato oggetto di espressa adesione da parte della convenuta.
Del pari irrilevante è il dato dell'assenza di contestazione, tra le parti, relativamente ai fatti storici, così come narrati nel libello introduttivo, e, quindi, posti dal a fondamento della propria azione costitutiva. Pt_1
In altre e più semplici parole, nella vicenda in scrutinio, la domanda che ci occupa merita la sorte del rigetto, non già per un difetto di prova, relativamente ai fatti storici dedotti nella citazione introduttiva, bensì per il dato irrefutabile dell'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici, che potrebbero giustificare l'emissione, secondo quanto richiesto congiuntamente, di una sentenza di declaratoria della nullità del matrimonio civile per cui è procedimento. Non ricorre, infatti, nel caso di specie, la specifica causa di invalidità, invocata da parte attrice, asseritamente costituita dall'errore sulle qualità personali dell'altro coniuge.
Preliminarmente, occorre prendere atto della sussistenza, nel caso di specie, della condizione di procedibilità ex art. 122 u.c. c.c., prescritta ai fini dell'esperibilità dell'azione di annullamento di un matrimonio civile: le odierne parti processuali hanno, infatti, dichiarato di aver convissuto nella casa coniugale,
a seguito della celebrazione del matrimonio civile, per meno di un mese, prima del definitivo allontanamento della convenuta dal territorio della Repubblica italiana. È, quindi, indubitabile il dato della proponibilità della domanda giudiziale oggi in scrutinio.
Venendo ora alla disamina nel merito della richiesta di parte attrice, alla quale parte convenuta ha prestato espressa e incondizionata acquiescenza, occorre evidenziare che, ai sensi del citato art. 122 co. 2 c.c.:
“Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge”, per poi precisare che “l'errore sulle qualità personali è essenziale, qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che
l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine”. In particolare, secondo la ricostruzione dell'attore, nel caso di specie, “l'errore essenziale” sarebbe da rinvenire nella scoperta, solo a seguito della celebrazione delle nozze con la convenuta, di una malattia fisica della più precisamente di una “ciste al rene destro”, che sarebbe stata dolosamente celata dalla CP convenuta all'odierno attore.
3 L'assunto fattuale della tenuta del suddetto contegno omissivo doloso è stato, secondo quanto già evidenziato, confermato dalla convenuta, la quale, infatti, nel corpo della propria comparsa costitutiva, ha dedotto che: “effettivamente tali circostanze erano state celate al sig. prima del matrimonio. In Pt_1 particolare, l'odierna convenuta - pur avendo rassicurato prima del matrimonio il signor delle Parte_1 proprie condizioni di salute - è effettivamente affetta da patologie al rene destro, che ne compromettono le funzioni e causano malesseri fisici soprattutto in costanza di sforzi fisici. A tal proposito la sig.ra aveva CP rassicurato il sig. , prima del matrimonio, sulle proprie condizioni di salute, proprio perché aveva Pt_1 percepito che egli avrebbe verosimilmente escluso la celebrazione del matrimonio, qualora avesse saputo della sua patologia”. Ebbene, laddove si richieda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.c., la pronuncia di una sentenza costitutiva di annullamento di un matrimonio civile, sull'assunto della ricorrenza, nel caso concreto, della specifica causa di invalidità, costituita dall'esistenza di una malattia fisica o psichica da cui sarebbe affetta la parte convenuta, è necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'azione di impugnazione, la coesistenza dei quattro distinti elementi ivi di seguito specificati: a) l'esistenza della malattia prima del matrimonio;
b) la non conoscenza dell'esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l'annullamento del matrimonio;
c) la rilevanza dell'affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;
d) l'influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell'esistenza dell'infermità.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che onere dell'attore è quello di dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d), mentre dovere del Giudice è quello di accertare la rilevanza dell'infermità, ai fini di un normale svolgimento della vita familiare (Cass. 12423/2001; 3671/1998), dal momento che, dal tenore letterale dell'art. 122 c.c., si evince che l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale devono essere “tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”. Nel sistema delineato dall'art. 122 c.c., quindi, l'errore essenziale che consente al coniuge la vittoriosa impugnazione del matrimonio non è collegato alle reazioni soggettive che la scoperta della malattia preesistente al matrimonio possa determinare nel coniuge che ne sia stato all'oscuro, ma riguarda, esclusivamente, il verificarsi di una malattia di gravità tale da incidere sulle relazioni intersoggettive in generale e da vanificare la vita coniugale, secondo le normali aspettative del coniuge in errore.
Va, quindi, ribadita la completa irrilevanza, nella fattispecie concreta per cui è procedimento, della circostanza che parte convenuta abbia confermato la storicità di ciascuna delle allegazioni in fatto, contenute nel libello introduttivo: 1) pregressa esistenza della patologia della 2) ignoranza, da parte del , CP Pt_1 della circostanza della pregressa sussistenza della citata patologia (alla medesima conclusione, infatti, il
Collegio sarebbe pervenuto, anche nell'eventualità in cui la dedotta e incontestata patologia fosse stata adeguatamente certificata, con idonea documentazione sanitaria, che, in ogni caso, il ha omesso di Pt_1 versare in atti).
Ebbene, parte istante ha dichiarato, in modo del tutto generico, che sua moglie presenterebbe una “ciste al rene destro”, tale da provocarle dolori e problemi di pressione sanguigna, senza, tuttavia, chiarire in che modo tale problematica, peraltro, lo si ribadisce, neppure documentata, altererebbe il normale svolgimento della vita coniugale. Né, oltretutto, può ascriversi pregio probatorio alcuno agli estratti, prodotti nel fascicolo processuale, afferenti alle conversazioni WhatsApp intercorse tra le parti. Dette conversazioni sono, con ogni evidenza, del tutto inidonee a comprovare l'esistenza della malattia. Va, poi, ulteriormente osservato come difetti, nel caso di specie, la prova della certa riferibilità, alla persona del , dei messaggi Whatsapp Pt_1 prodotti in atti;
si ponga mente alla circostanza che, per ciascuno dei messaggi de quibus, è assente, in atti, la prova documentale della provenienza da un'utenza telefonica intestata al , nonché della trasmissione Pt_1 ad un'utenza telefonica intestata alla convenuta, quale destinataria dei messaggi medesimi.
Alla luce dei superiori rilievi, è possibile, quindi, appurare come non sia stata debitamente provata neanche la stessa esistenza di quella patologia che sarebbe stata ignorata ante nuptias dal;
si allude, Pt_1 per l'appunto, a quella patologia la cui tempestiva conoscenza avrebbe indotto il a rifiutare la Pt_1 celebrazione delle nozze con la convenuta. Altrimenti detto: il Collegio deve prendere atto, ancor prima della
4 stessa valutazione in punto di “essenzialità” del dedotto errore, dell'impossibilità di verifica della stessa sussistenza di ciò che si assume essere stato l'oggetto dell'errore nel quale sarebbe incorso il nubendo, attore in giudizio. Si ritiene, infatti, che, nel contesto dei giudizi di impugnazione di un negozio matrimoniale, vertendosi in materia di diritti indisponibili, si delinea un'esigenza, del tutto peculiare, di rigore probatorio, alla cui stregua deve accedersi ad un'applicazione, per così dire temperata, del noto principio di non contestazione.
Ma vi è di più: pur volendo ritenere provata la circostanza della pregressa esistenza della patologia de qua, sulla scorta del mero tenore testuale della comparsa di costituzione, l'errore, nel quale sarebbe incorso il
, difetterebbe, comunque, del carattere dell'essenzialità. Difatti, com'è possibile evincere dal contenuto Pt_1 dell'atto introduttivo, nonché dal tenore delle richieste di deferimento di interrogatorio formale, così come articolate nell'interesse del , la causa petendi della richiesta di annullamento del matrimonio, nei Pt_1 termini in cui la stessa è stata avanzata dall'attore, sarebbe da individuarsi nella dedotta impossibilità, per la moglie, proprio a causa della patologia in discorso, di compiere “sforzi fisici”, e, conseguentemente, di espletare lavori, asseritamente impediti dai dolori che la stessa convenuta avvertirebbe ai reni. In particolare,
l'attore ha allegato che “gli era stato assicurato, prima del matrimonio, che la convenuta avrebbe contribuito con il suo lavoro alle esigenze della costituenda famiglia”; tra i mezzi lato sensu istruttori, richiesti dal
, figura l'interrogatorio formale della convenuta, anche relativamente a tale circostanza di fatto: “Vero Pt_1 che lei era a conoscenza della circostanza che il signor avrebbe celebrato il matrimonio solo nel Pt_1 caso avesse potuto contare sul suo aiuto, anche fisico, nel lavoro?” nonché, infine, sulla circostanza presente nel corpo di una conversazione WhatsApp del 12 novembre 2022, asseritamente intercorsa tra le parti del giudizio, con specifico riguardo ad un messaggio che l'attore avrebbe inviato alla convenuta, recante il seguente tenore: “si scopre che non puoi aiutarmi perché non puoi fare sforzi a causa dei tuoi problemi di salute”. Viene in soccorso, al riguardo, l'insegnamento del Giudice di legittimità, alla cui stregua, l'ignoranza che sia fruttuosamente invocabile a sostegno della domanda di annullamento di un matrimonio civile, per dedotto errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge, deve riguardare non tanto la diagnosi della malattia, quanto piuttosto i suoi sintomi mediamente valutabili, e, quindi, in definitiva, la concreta incidenza di questi ultimi sull'effettivo svolgimento della vita coniugale (Cass., 14 aprile 1994, n. 3508 secondo cui:
“nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica
(patogenica e strutturale) della malattia, essendo, invece, riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare”).
Non v'è, poi, chi non si avveda della manifesta infondatezza della pretesa volta all'ottenimento di una sentenza di annullamento di un matrimonio civile, che abbia a fondarsi, come nel caso di specie, sulla prospettazione dell'incolpevole ignoranza della pregressa esistenza di una patologia, che sarebbe stata dolosamente occultata dall'altro nubendo, e che priverebbe il contraente che si scopra ex post esserne affetto della possibilità di compiere sforzi fisici e, quindi, di svolgere lavori materiali.
Altrimenti opinando, si finirebbe, ancorché implicitamente, con l'accostare il negozio matrimoniale ad una sorta di contratto di lavoro subordinato, in esecuzione del quale un coniuge possa legittimamente esigere il compimento di lavori materiali da parte dell'altro coniuge;
tanto si pone in aperto contrasto con la stessa concezione ordinamentale del rapporto matrimoniale, la cui essenza viene comunemente individuata nella c.d. comunione di vita materiale e spirituale dei coniugi.
È, infatti, abissale il divario che separa il rapporto, eminentemente spirituale, che lega due coniugi che decidono, per l'appunto, liberamente e consapevolmente, di mettere in comune le rispettive esistenze, dal rapporto, squisitamente sinallagmatico, sinteticamente espresso con la locuzione tradizionale do ut facias, intercorrente tra un datore di lavoro e un suo dipendente.
In buona sostanza, quand'anche il processo psichico di formazione della volontà negoziale del Pt_1 fosse stato effettivamente alterato, nei termini di cui alla prospettazione attorea, giammai il potrebbe Pt_1
5 ottenere la declaratoria giudiziale di un'invalidità genetica, che abbia a fondarsi sul riscontro processuale del dato psichico della ignoranza di una patologia del tipo di quella da cui sarebbe affetta l'odierna convenuta, per essere, in ogni caso, la stessa patologia intrinsecamente priva di una qualsivoglia attitudine a pregiudicare, in concreto, il fisiologico svolgimento della vita coniugale, alla stregua di quel consortium vitae che rappresenta il proprium di quel rapporto giuridico, del tutto peculiare e unico nel suo genere, che sussiste tra marito e moglie.
In buona sostanza, nessuno dei due coniugi ha dimostrato la gravità di siffatta patologia e la sua concreta e significativa incidenza sul regolare svolgimento della vita coniugale, come accade, ad esempio, nei casi di celata infertilità del coniuge prima delle nozze o in caso di malattie gravemente invalidanti e/o necessitanti di un'assistenza continua. In un caso analogo a quello che ci occupa la Corte di Cassazione ha affermato che: “Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità, ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente, nonché ad ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali (alla stregua di detto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva respinto la impugnazione della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di annullamento del matrimonio, rilevando, sulla base di accertamenti medico-legali, che la moglie del richiedente l'annullamento del matrimonio, pur se affetta da era in grado di condurre una normale vita di Persona_1 relazione e di assolvere i doveri derivanti dal matrimonio, con particolare riguardo alla possibilità di intrattenere rapporti sessuali con il marito e di portare a termine una gravidanza, che tale condizione poteva essere facilmente preservata mediante periodici controlli ed opportuni accorgimenti tecnici, e che inoltre il timore prospettato dal marito che la donna potesse avere necessità continua di terapie particolari era smentita dalla effettiva consistenza della malattia, ed osservando, a conferma di tali conclusioni, che l'appellante non aveva evidenziato anomalie nella sua vita coniugale) (Cassazione civile sez. I, 07/03/2006, n.4876).
A tutti i superiori rilievi consegue il rigetto, nel merito, della domanda introduttiva.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in considerazione dell'esito della lite, nonché in considerazione dell'integrale adesione prestata da alla domanda proposta da . CP Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
8017/203, introdotto da , nei confronti di , con l'intervento del P.M., Parte_1 CP così provvede:
1) RIGETTA la domanda introduttiva;
2) NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 8017/2023 R.G., avente ad oggetto “Matrimonio
(promessa di matrimonio ex artt. 79 – 81 c.c. – opposizione al matrimonio ex artt. 102- 104 c.c. – impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.)”, vertente tra:
, nato a [...] il [...], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera in Parte_1 atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 16.05.2023, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Raffaele Notarstefano,
-ATTORE-
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP dall'avv. Claudio D'Amato,
-CONVENUTA- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENTORE EX LEGE- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'11.01.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. in sede che, in data 12.01.2024, ha apposto il proprio visto, concludendo per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'odierna convenuta, depositato in data 28/06/2023, si costituiva in giudizio e deduceva quanto di seguito: “➢ Il signor , fin dal gennaio Parte_1 Pt_1 del 2022, iniziava, via chat di internet, una relazione a distanza con la signora cittadina CP bielorussa, conosciuta su un sito di incontri;
➢ La relazione è proseguita virtualmente per alcuni mesi e in questo periodo il signor riceveva, dalla signora ampie rassicurazioni sullo stato di salute Pt_1 CP della convenuta (doc. 1 chat di WhatsApp del 25.02.2022 e del 14.06.2022), fino a quando, di comune accordo,
i due, hanno deciso di sposarsi, per cui la signora è venuta in Italia con un volo aereo;
➢ Il signor CP
, in data 13.10.2022 ha contratto matrimonio civile (doc. 2 documenti matrimonio) con la signora Pt_1
nata a Borisov in [...], il [...], cod. fisc. , residente in [...]C.F._1
Bari, alla via Domenico Nicolai, 48, domiciliata in Bari, presso lo studio dell'Avv. Claudio D'AMATO, alla via Sparano da Bari, 125 indirizzo P.E.C.: (doc. 3 elezione di domicilio); Circa Email_1 una settimana dopo il matrimonio, la signora inizia a far presente al marito che aveva problemi di CP salute, era sempre stanca e la sua pressione, sia minima, sia massima, sono sempre alte (doc. 1 chat di
WhatsApp del 23.10.2022), l'attore cerca di convincerla a fare una visita medica, ma lei minimizza i sintomi
1 e rimanda ad un altro momento;
2. In data 25.10.2022, la signora a seguito delle insistenze del signor CP
di effettuare una visita medica, chiarisce che i problemi di pressione erano causati da una ciste sul Pt_1 rene destro che le causava anche vomito e dolori (doc. 1 chat di WhatsApp del 25.10.2022 e relativa traduzione
e del 26.10.2022);
3. Nell'apprendere la notizia, l'attore prende appuntamento dal suo medico curante, il quale le prescrive un esame del sangue e una radiografia ai reni (doc. 4 Prescrizione esami). La convenuta,
a questo punto, rifiuta gli esami e afferma di voler fare la radiografia ai reni in Bielorussia;
4. In data
05.11.2022, la signora si allontanava dalla casa familiare, dicendo che doveva tornare in Bielorussia CP per curarsi;
5. Durante l'assenza della convenuta, i coniugi comunicavano tra loro regolarmente attraverso la chat di WhatsApp (doc. 1 chat di WhatsApp del 9.11.2022 e del 10.11.2022);
6. In data 10.11.2022, la signora comunicava all'attore che i suoi problemi medici, erano più gravi di quelli che inizialmente CP gli aveva riferito (doc. 1 chat di WhatsApp del 10.11.2022);
7. In data 12.11.2022, il signor , ormai Pt_1
a conoscenza della gravità del problema, evidenziava alla signora che la grave malattia della quale CP era affetta era stata nascosta dalla stessa prima del matrimonio (doc. 1 Chat di WhatsApp del 12.11.2022 e relativa traduzione);
8. Se i problemi che affliggono la signora fossero stati conosciuti prima CP dall'attore, questi non avrebbe acconsentito alla celebrazione delle nozze, al contrario, gli era stato assicurato, prima del matrimonio, che la convenuta avrebbe contribuito con il suo lavoro alle esigenze della costituenda famiglia;
L'art. 122 c.c. – così come sostituito dall'art. 17, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233 c.c., se la gravidanza è stata portata a termine;
10. Non essendoci stata coabitazione per un anno dopo che è stato scoperto l'errore, il matrimonio, pertanto, è annullabile;
11. L'odierno attore, in data 29.03.2023, veniva informato dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n.
28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, così come veniva informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n.
132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge, come da dichiarazione presente nella procura alle liti in calce al presente atto.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo “all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedersi:
1. Accertare che la convenuta, signora prima del matrimonio, ha tenuto nascosto all'attore il CP suo stato di salute, inducendo lo stesso in errore essenziale sulle sue qualità personali, sapendo che il signor
conoscendo prima del matrimonio i problemi fisici che la affliggevano, non avrebbe mai Parte_1 acconsentito alla celebrazione dello stesso;
2. Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto precedente, dichiarare l'annullamento del matrimonio ex art. 122 c.c.”.
Con comparsa di costituzione del 16.07.2023, si costituiva in giudizio la quale, CP confermando quanto dedotto dall'attore, deduceva, a sua volta, che: “il matrimonio non era mai stato
2 consumato anche a causa delle predette problematiche nonché per la brevissima durata della convivenza e che la frequentazione dei sig.ri antecedente il matrimonio è stata effettivamente troppo breve CP_2 per consentire un'adeguata conoscenza reciproca circa le qualità della persona. Del resto, dalla vicenda in questione emerge che non è trascorso ancora un anno dalla celebrazione del matrimonio né dalla scoperta delle cause previste ai fini dell'annullamento, né i coniugi hanno tenuto comportamenti dai quali si possa in alcun modo desumere la volontà di mantenere in vita il matrimonio. Infine, si rappresenta che dalla relazione non sono nati figli e che non appaiono oggettivamente presenti né motivi di ordine pubblico, né di tutela dell'affidamento che possano essere in qualche modo ostativi all'accoglimento dell'istanza del sig. ”; Pt_1 per tali ragioni, la convenuta non opponendosi all'istanza di parte attrice, domandava anch'essa l'annullamento del matrimonio ai sensi dell'art. 122 c.c.
Poste tali doverose premesse fattuali, il Collegio rileva come la domanda introduttiva del presente giudizio vada senz'altro rigettata, per infondatezza nel merito;
né, peraltro, potrebbe mai giustificare l'accoglimento della domanda in scrutinio la circostanza che la stessa abbia formato oggetto di espressa adesione da parte della convenuta.
Del pari irrilevante è il dato dell'assenza di contestazione, tra le parti, relativamente ai fatti storici, così come narrati nel libello introduttivo, e, quindi, posti dal a fondamento della propria azione costitutiva. Pt_1
In altre e più semplici parole, nella vicenda in scrutinio, la domanda che ci occupa merita la sorte del rigetto, non già per un difetto di prova, relativamente ai fatti storici dedotti nella citazione introduttiva, bensì per il dato irrefutabile dell'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici, che potrebbero giustificare l'emissione, secondo quanto richiesto congiuntamente, di una sentenza di declaratoria della nullità del matrimonio civile per cui è procedimento. Non ricorre, infatti, nel caso di specie, la specifica causa di invalidità, invocata da parte attrice, asseritamente costituita dall'errore sulle qualità personali dell'altro coniuge.
Preliminarmente, occorre prendere atto della sussistenza, nel caso di specie, della condizione di procedibilità ex art. 122 u.c. c.c., prescritta ai fini dell'esperibilità dell'azione di annullamento di un matrimonio civile: le odierne parti processuali hanno, infatti, dichiarato di aver convissuto nella casa coniugale,
a seguito della celebrazione del matrimonio civile, per meno di un mese, prima del definitivo allontanamento della convenuta dal territorio della Repubblica italiana. È, quindi, indubitabile il dato della proponibilità della domanda giudiziale oggi in scrutinio.
Venendo ora alla disamina nel merito della richiesta di parte attrice, alla quale parte convenuta ha prestato espressa e incondizionata acquiescenza, occorre evidenziare che, ai sensi del citato art. 122 co. 2 c.c.:
“Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge”, per poi precisare che “l'errore sulle qualità personali è essenziale, qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che
l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine”. In particolare, secondo la ricostruzione dell'attore, nel caso di specie, “l'errore essenziale” sarebbe da rinvenire nella scoperta, solo a seguito della celebrazione delle nozze con la convenuta, di una malattia fisica della più precisamente di una “ciste al rene destro”, che sarebbe stata dolosamente celata dalla CP convenuta all'odierno attore.
3 L'assunto fattuale della tenuta del suddetto contegno omissivo doloso è stato, secondo quanto già evidenziato, confermato dalla convenuta, la quale, infatti, nel corpo della propria comparsa costitutiva, ha dedotto che: “effettivamente tali circostanze erano state celate al sig. prima del matrimonio. In Pt_1 particolare, l'odierna convenuta - pur avendo rassicurato prima del matrimonio il signor delle Parte_1 proprie condizioni di salute - è effettivamente affetta da patologie al rene destro, che ne compromettono le funzioni e causano malesseri fisici soprattutto in costanza di sforzi fisici. A tal proposito la sig.ra aveva CP rassicurato il sig. , prima del matrimonio, sulle proprie condizioni di salute, proprio perché aveva Pt_1 percepito che egli avrebbe verosimilmente escluso la celebrazione del matrimonio, qualora avesse saputo della sua patologia”. Ebbene, laddove si richieda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.c., la pronuncia di una sentenza costitutiva di annullamento di un matrimonio civile, sull'assunto della ricorrenza, nel caso concreto, della specifica causa di invalidità, costituita dall'esistenza di una malattia fisica o psichica da cui sarebbe affetta la parte convenuta, è necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'azione di impugnazione, la coesistenza dei quattro distinti elementi ivi di seguito specificati: a) l'esistenza della malattia prima del matrimonio;
b) la non conoscenza dell'esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l'annullamento del matrimonio;
c) la rilevanza dell'affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;
d) l'influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell'esistenza dell'infermità.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che onere dell'attore è quello di dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d), mentre dovere del Giudice è quello di accertare la rilevanza dell'infermità, ai fini di un normale svolgimento della vita familiare (Cass. 12423/2001; 3671/1998), dal momento che, dal tenore letterale dell'art. 122 c.c., si evince che l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale devono essere “tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”. Nel sistema delineato dall'art. 122 c.c., quindi, l'errore essenziale che consente al coniuge la vittoriosa impugnazione del matrimonio non è collegato alle reazioni soggettive che la scoperta della malattia preesistente al matrimonio possa determinare nel coniuge che ne sia stato all'oscuro, ma riguarda, esclusivamente, il verificarsi di una malattia di gravità tale da incidere sulle relazioni intersoggettive in generale e da vanificare la vita coniugale, secondo le normali aspettative del coniuge in errore.
Va, quindi, ribadita la completa irrilevanza, nella fattispecie concreta per cui è procedimento, della circostanza che parte convenuta abbia confermato la storicità di ciascuna delle allegazioni in fatto, contenute nel libello introduttivo: 1) pregressa esistenza della patologia della 2) ignoranza, da parte del , CP Pt_1 della circostanza della pregressa sussistenza della citata patologia (alla medesima conclusione, infatti, il
Collegio sarebbe pervenuto, anche nell'eventualità in cui la dedotta e incontestata patologia fosse stata adeguatamente certificata, con idonea documentazione sanitaria, che, in ogni caso, il ha omesso di Pt_1 versare in atti).
Ebbene, parte istante ha dichiarato, in modo del tutto generico, che sua moglie presenterebbe una “ciste al rene destro”, tale da provocarle dolori e problemi di pressione sanguigna, senza, tuttavia, chiarire in che modo tale problematica, peraltro, lo si ribadisce, neppure documentata, altererebbe il normale svolgimento della vita coniugale. Né, oltretutto, può ascriversi pregio probatorio alcuno agli estratti, prodotti nel fascicolo processuale, afferenti alle conversazioni WhatsApp intercorse tra le parti. Dette conversazioni sono, con ogni evidenza, del tutto inidonee a comprovare l'esistenza della malattia. Va, poi, ulteriormente osservato come difetti, nel caso di specie, la prova della certa riferibilità, alla persona del , dei messaggi Whatsapp Pt_1 prodotti in atti;
si ponga mente alla circostanza che, per ciascuno dei messaggi de quibus, è assente, in atti, la prova documentale della provenienza da un'utenza telefonica intestata al , nonché della trasmissione Pt_1 ad un'utenza telefonica intestata alla convenuta, quale destinataria dei messaggi medesimi.
Alla luce dei superiori rilievi, è possibile, quindi, appurare come non sia stata debitamente provata neanche la stessa esistenza di quella patologia che sarebbe stata ignorata ante nuptias dal;
si allude, Pt_1 per l'appunto, a quella patologia la cui tempestiva conoscenza avrebbe indotto il a rifiutare la Pt_1 celebrazione delle nozze con la convenuta. Altrimenti detto: il Collegio deve prendere atto, ancor prima della
4 stessa valutazione in punto di “essenzialità” del dedotto errore, dell'impossibilità di verifica della stessa sussistenza di ciò che si assume essere stato l'oggetto dell'errore nel quale sarebbe incorso il nubendo, attore in giudizio. Si ritiene, infatti, che, nel contesto dei giudizi di impugnazione di un negozio matrimoniale, vertendosi in materia di diritti indisponibili, si delinea un'esigenza, del tutto peculiare, di rigore probatorio, alla cui stregua deve accedersi ad un'applicazione, per così dire temperata, del noto principio di non contestazione.
Ma vi è di più: pur volendo ritenere provata la circostanza della pregressa esistenza della patologia de qua, sulla scorta del mero tenore testuale della comparsa di costituzione, l'errore, nel quale sarebbe incorso il
, difetterebbe, comunque, del carattere dell'essenzialità. Difatti, com'è possibile evincere dal contenuto Pt_1 dell'atto introduttivo, nonché dal tenore delle richieste di deferimento di interrogatorio formale, così come articolate nell'interesse del , la causa petendi della richiesta di annullamento del matrimonio, nei Pt_1 termini in cui la stessa è stata avanzata dall'attore, sarebbe da individuarsi nella dedotta impossibilità, per la moglie, proprio a causa della patologia in discorso, di compiere “sforzi fisici”, e, conseguentemente, di espletare lavori, asseritamente impediti dai dolori che la stessa convenuta avvertirebbe ai reni. In particolare,
l'attore ha allegato che “gli era stato assicurato, prima del matrimonio, che la convenuta avrebbe contribuito con il suo lavoro alle esigenze della costituenda famiglia”; tra i mezzi lato sensu istruttori, richiesti dal
, figura l'interrogatorio formale della convenuta, anche relativamente a tale circostanza di fatto: “Vero Pt_1 che lei era a conoscenza della circostanza che il signor avrebbe celebrato il matrimonio solo nel Pt_1 caso avesse potuto contare sul suo aiuto, anche fisico, nel lavoro?” nonché, infine, sulla circostanza presente nel corpo di una conversazione WhatsApp del 12 novembre 2022, asseritamente intercorsa tra le parti del giudizio, con specifico riguardo ad un messaggio che l'attore avrebbe inviato alla convenuta, recante il seguente tenore: “si scopre che non puoi aiutarmi perché non puoi fare sforzi a causa dei tuoi problemi di salute”. Viene in soccorso, al riguardo, l'insegnamento del Giudice di legittimità, alla cui stregua, l'ignoranza che sia fruttuosamente invocabile a sostegno della domanda di annullamento di un matrimonio civile, per dedotto errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge, deve riguardare non tanto la diagnosi della malattia, quanto piuttosto i suoi sintomi mediamente valutabili, e, quindi, in definitiva, la concreta incidenza di questi ultimi sull'effettivo svolgimento della vita coniugale (Cass., 14 aprile 1994, n. 3508 secondo cui:
“nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica
(patogenica e strutturale) della malattia, essendo, invece, riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare”).
Non v'è, poi, chi non si avveda della manifesta infondatezza della pretesa volta all'ottenimento di una sentenza di annullamento di un matrimonio civile, che abbia a fondarsi, come nel caso di specie, sulla prospettazione dell'incolpevole ignoranza della pregressa esistenza di una patologia, che sarebbe stata dolosamente occultata dall'altro nubendo, e che priverebbe il contraente che si scopra ex post esserne affetto della possibilità di compiere sforzi fisici e, quindi, di svolgere lavori materiali.
Altrimenti opinando, si finirebbe, ancorché implicitamente, con l'accostare il negozio matrimoniale ad una sorta di contratto di lavoro subordinato, in esecuzione del quale un coniuge possa legittimamente esigere il compimento di lavori materiali da parte dell'altro coniuge;
tanto si pone in aperto contrasto con la stessa concezione ordinamentale del rapporto matrimoniale, la cui essenza viene comunemente individuata nella c.d. comunione di vita materiale e spirituale dei coniugi.
È, infatti, abissale il divario che separa il rapporto, eminentemente spirituale, che lega due coniugi che decidono, per l'appunto, liberamente e consapevolmente, di mettere in comune le rispettive esistenze, dal rapporto, squisitamente sinallagmatico, sinteticamente espresso con la locuzione tradizionale do ut facias, intercorrente tra un datore di lavoro e un suo dipendente.
In buona sostanza, quand'anche il processo psichico di formazione della volontà negoziale del Pt_1 fosse stato effettivamente alterato, nei termini di cui alla prospettazione attorea, giammai il potrebbe Pt_1
5 ottenere la declaratoria giudiziale di un'invalidità genetica, che abbia a fondarsi sul riscontro processuale del dato psichico della ignoranza di una patologia del tipo di quella da cui sarebbe affetta l'odierna convenuta, per essere, in ogni caso, la stessa patologia intrinsecamente priva di una qualsivoglia attitudine a pregiudicare, in concreto, il fisiologico svolgimento della vita coniugale, alla stregua di quel consortium vitae che rappresenta il proprium di quel rapporto giuridico, del tutto peculiare e unico nel suo genere, che sussiste tra marito e moglie.
In buona sostanza, nessuno dei due coniugi ha dimostrato la gravità di siffatta patologia e la sua concreta e significativa incidenza sul regolare svolgimento della vita coniugale, come accade, ad esempio, nei casi di celata infertilità del coniuge prima delle nozze o in caso di malattie gravemente invalidanti e/o necessitanti di un'assistenza continua. In un caso analogo a quello che ci occupa la Corte di Cassazione ha affermato che: “Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità, ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente, nonché ad ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali (alla stregua di detto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva respinto la impugnazione della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di annullamento del matrimonio, rilevando, sulla base di accertamenti medico-legali, che la moglie del richiedente l'annullamento del matrimonio, pur se affetta da era in grado di condurre una normale vita di Persona_1 relazione e di assolvere i doveri derivanti dal matrimonio, con particolare riguardo alla possibilità di intrattenere rapporti sessuali con il marito e di portare a termine una gravidanza, che tale condizione poteva essere facilmente preservata mediante periodici controlli ed opportuni accorgimenti tecnici, e che inoltre il timore prospettato dal marito che la donna potesse avere necessità continua di terapie particolari era smentita dalla effettiva consistenza della malattia, ed osservando, a conferma di tali conclusioni, che l'appellante non aveva evidenziato anomalie nella sua vita coniugale) (Cassazione civile sez. I, 07/03/2006, n.4876).
A tutti i superiori rilievi consegue il rigetto, nel merito, della domanda introduttiva.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in considerazione dell'esito della lite, nonché in considerazione dell'integrale adesione prestata da alla domanda proposta da . CP Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
8017/203, introdotto da , nei confronti di , con l'intervento del P.M., Parte_1 CP così provvede:
1) RIGETTA la domanda introduttiva;
2) NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
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