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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 229/2024 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Angela Paladina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1
uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo CP_1 professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento invalidità civile 100%
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 15/01/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 6897/22, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni obbligatorie in suo favore limitatamente nella misura dell'76%, ritenendo che le infermità del paziente non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento della pensione d'invalidità civile.
Il ricorrente chiedeva pertanto che fosse riconosciuto il suo diritto alla percezione della pensione, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di lite – anche della fase sommaria - da distrarsi.
Si costituiva l' resistente, deducendo l'inammissibilità della domanda di pagamento CP_1 degli arretrati e chiedendone il rigetto, non essendo il ricorrente in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti di diritto
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, il ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva valutato le gravi ed inemendabili patologie da cui risulterebbe affetto, non riconoscendo il diritto all'indennità economica in suo favore.
A tal fine richiamava l'omessa valutazione del diabete mellito in trattamento farmacologico, della cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, della tubercolosi latente dal 2016, della poliartrite sieronegativa, della sindrome delle apnee notturne con prescrizione di CPA.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
il quale non riscontrava i requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio
[...] economico, riconoscendo invalido civile nella misura del 76%. Parte_1
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Alla luce della relazione del dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, il Persona_2
paziente è portatore di patologie invalidanti che comportano un'invalidità del 100% a decorrere dall'01/02/2023; in particolare presenta “MALATTIA Parte_1
LINFOPROLIFERATIVA CRONICA DI N.D.D. p. a. cod. 9319 60% ,-CARDIOPATIA
IPERTENSIVA IN II^ CLASSE HA . cod. 6442 50%, -OBESITA' GRAVE CON
COMPLICANZE ARTROSICHE. cod. 7105 40%, -DIABETE MELLITO TIPO 2 NID. cod.
9309 50%, -DISTURBO DEPRESSIVO NAS. cod. 2205 25%, -ESITI DI TUBERCOLOSI
POLMONARE.”.
Osservava il consulente che “Le affezioni riscontrate, infatti, rivestono un notevole peso invalidante, in quanto riguardano una patologia immunitaria, l'apparato cardio circolatorio,
l'apparato respiratorio, il sistema endocrino e l'apparato psichico e pongono il periziato nella impossibilità di avere una normale vita sociale, sussistendo una invalidità del 100%”.
3. Decisione e spese.
Pertanto il ricorrente possiede i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione della pensione d'invalidità e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa ed al ricorso per Atp per disporre la compensazione delle spese del giudizio sommario.
La regolamentazione delle spese del presente giudizio segue invece la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari in per la Parte_1
pensione d'invalidità civile con decorrenza dall'01/02/2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro CP_2
2.695,50 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando