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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6414/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO RI ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giuseppe Chiaramonte, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Milano, Galleria San Babila 4/a
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Rosa Scaglione, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Palermo, Via Fiume 6
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26/05/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2025 9002919063 dell'importo complessivo di euro 9.155,72; spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_2 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
*** Per quanto di interesse, l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata è relativa a una pretesa previdenziale a titolo di contributi IVS per annualità 2020-2022; il ricorrente ha espressamente contestato vizi propri dell'atto impugnato senza con ciò censurare il merito del rapporto controverso (così in ricorso, pag. 2, par. 3).
***
Tanto detto, parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione in quanto sarebbe stata illegittimamente emessa dall'Agente della Riscossione per la Provincia di Varese benché la residenza fosse a Lainate e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e avvalendosi di un messo notificatore autorizzato alla notifica degli atti riscossivi o esecutivi per la sola
Provincia di Varese.
A tale proposito, si osserva che, come correttamente rilevato e documentato dalla convenuta in sede di costituzione, l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla sede territoriale di Varese sulla base della residenza del ricorrente che, all'epoca di formazione e consegna del ruolo, ivi risiedeva.
*
Sul tema, in diritto, si richiama quanto correttamente già rilevato in altri precedenti dallo stesso
Tribunale di Milano (cfr. Tribunale di Milano ordinanza resa nell'ambito del giudizio RGE
5966/23 in atti).):
[…] “non possono farsi valere i vizi … rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240). In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.” (Cass. 3967/2019). Ora, parte opponente non prova ma nemmeno allega di aver patito alcun pregiudizio dal fatto che a notificare l'atto di pignoramento non sia stata l'articolazione territoriale ritenuta corretta. Del resto la causa di opposizione è stata correttamente radicata presso il foro del debitore esecutato, senza la necessità da parte sua di difendersi altrove.
Infine possono richiamarsi i principi di diritto recentemente ribaditi dalla Suprema Corte a SSUU, sia pure nella diversa materia delle notificazioni, e le condivisibili osservazioni ivi svolte in ordine alla mera irregolarità delle violazioni del riparto interno delle attribuzioni: “poiché non si può mettere in dubbio che la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario extra districtum è del tutto idonea a raggiungere il suo scopo, la configurazione di una nullità di tipo processuale (sia pure sanabile) al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 160 cod. proc. civ. non può neppure rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU 17533/2018)
*
2 | 4 Per quanto di rilievo, anche nel presente giudizio parte ricorrente non ha allegato o dedotto alcun elemento in forza del quale sarebbe ravvisabile uno specifico pregiudizio che l'emissione dell'atto da una articolazione territoriale in ipotesi non territorialmente competente gli avrebbe comportato.
Non ignora il giudicante il precedente di questo stesso Tribunale reso tra le medesime parti
(sentenza n. 2103/24) ove è stata dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di quel giudizio sul presupposto del difetto del potere di agire in capo ad una agenzia territoriale di
Agenzia non competente. Controparte_3
In proposito si osserva che l'articolo 46 DPR 602/73 ivi valorizzato (ove anche ritenuto applicabile anche all'attività di riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali per quanto espressamente dettato per la riscossione dei soli tributi) senza dubbio prevede che il consegnatario cui sia stato consegnato il ruolo, ove l'attività di riscossione debba essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, deleghi in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere.
Tuttavia, la medesima disposizione, in tema di notifica della cartella, prevede che la delega può riguardare anche la notifica della cartella.
Fermo restando che nel caso di specie l'agente della riscossione non ha notificato una cartella
(in quanto, come visto, di ciò si è fatto carico l'ente previdenziale che ha direttamente curato la notifica dell'avviso di addebito) resta pur sempre il fatto che, anche ad estendere la disposizione alla notifica dell'intimazione di pagamento, la delega alla notifica non è prevista quale obbligo ma come una mera possibilità dell'agente alla riscossione, che nel caso di specie non è stata esercitata.
Correttamente interpretata la disposizione, risulta evidente che non sono gli atti prodromici bensì quelli di effettiva riscossione a dover essere delegati al concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ed è indubbio che l'intimazione di pagamento non rientri nel novero di tali atti.
***
Il ricorso deve, quindi, essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna a rimborsare ad Parte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.727,00 oltre spese generali e accessori di legge;
3 | 4 riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
IO RI
4 | 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO RI ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giuseppe Chiaramonte, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Milano, Galleria San Babila 4/a
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Rosa Scaglione, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Palermo, Via Fiume 6
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26/05/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2025 9002919063 dell'importo complessivo di euro 9.155,72; spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_2 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
*** Per quanto di interesse, l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata è relativa a una pretesa previdenziale a titolo di contributi IVS per annualità 2020-2022; il ricorrente ha espressamente contestato vizi propri dell'atto impugnato senza con ciò censurare il merito del rapporto controverso (così in ricorso, pag. 2, par. 3).
***
Tanto detto, parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione in quanto sarebbe stata illegittimamente emessa dall'Agente della Riscossione per la Provincia di Varese benché la residenza fosse a Lainate e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e avvalendosi di un messo notificatore autorizzato alla notifica degli atti riscossivi o esecutivi per la sola
Provincia di Varese.
A tale proposito, si osserva che, come correttamente rilevato e documentato dalla convenuta in sede di costituzione, l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla sede territoriale di Varese sulla base della residenza del ricorrente che, all'epoca di formazione e consegna del ruolo, ivi risiedeva.
*
Sul tema, in diritto, si richiama quanto correttamente già rilevato in altri precedenti dallo stesso
Tribunale di Milano (cfr. Tribunale di Milano ordinanza resa nell'ambito del giudizio RGE
5966/23 in atti).):
[…] “non possono farsi valere i vizi … rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240). In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.” (Cass. 3967/2019). Ora, parte opponente non prova ma nemmeno allega di aver patito alcun pregiudizio dal fatto che a notificare l'atto di pignoramento non sia stata l'articolazione territoriale ritenuta corretta. Del resto la causa di opposizione è stata correttamente radicata presso il foro del debitore esecutato, senza la necessità da parte sua di difendersi altrove.
Infine possono richiamarsi i principi di diritto recentemente ribaditi dalla Suprema Corte a SSUU, sia pure nella diversa materia delle notificazioni, e le condivisibili osservazioni ivi svolte in ordine alla mera irregolarità delle violazioni del riparto interno delle attribuzioni: “poiché non si può mettere in dubbio che la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario extra districtum è del tutto idonea a raggiungere il suo scopo, la configurazione di una nullità di tipo processuale (sia pure sanabile) al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 160 cod. proc. civ. non può neppure rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU 17533/2018)
*
2 | 4 Per quanto di rilievo, anche nel presente giudizio parte ricorrente non ha allegato o dedotto alcun elemento in forza del quale sarebbe ravvisabile uno specifico pregiudizio che l'emissione dell'atto da una articolazione territoriale in ipotesi non territorialmente competente gli avrebbe comportato.
Non ignora il giudicante il precedente di questo stesso Tribunale reso tra le medesime parti
(sentenza n. 2103/24) ove è stata dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di quel giudizio sul presupposto del difetto del potere di agire in capo ad una agenzia territoriale di
Agenzia non competente. Controparte_3
In proposito si osserva che l'articolo 46 DPR 602/73 ivi valorizzato (ove anche ritenuto applicabile anche all'attività di riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali per quanto espressamente dettato per la riscossione dei soli tributi) senza dubbio prevede che il consegnatario cui sia stato consegnato il ruolo, ove l'attività di riscossione debba essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, deleghi in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere.
Tuttavia, la medesima disposizione, in tema di notifica della cartella, prevede che la delega può riguardare anche la notifica della cartella.
Fermo restando che nel caso di specie l'agente della riscossione non ha notificato una cartella
(in quanto, come visto, di ciò si è fatto carico l'ente previdenziale che ha direttamente curato la notifica dell'avviso di addebito) resta pur sempre il fatto che, anche ad estendere la disposizione alla notifica dell'intimazione di pagamento, la delega alla notifica non è prevista quale obbligo ma come una mera possibilità dell'agente alla riscossione, che nel caso di specie non è stata esercitata.
Correttamente interpretata la disposizione, risulta evidente che non sono gli atti prodromici bensì quelli di effettiva riscossione a dover essere delegati al concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ed è indubbio che l'intimazione di pagamento non rientri nel novero di tali atti.
***
Il ricorso deve, quindi, essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna a rimborsare ad Parte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.727,00 oltre spese generali e accessori di legge;
3 | 4 riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
IO RI
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