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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. ROMANDINI FABIO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Raimund Bauer e Antonio
LL
- Convenuto –
OGGETTO: “TFR C/FONDO GARANZIA E FONDO DI TESORERIA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/03/2023 la parte ricorrente, premesso di aver maturato il credito relativo al T.F.R. per complessivi euro € 23.636,80 e relativo ad altri crediti da lavoro per euro € 966,06 in seguito al rapporto di lavoro intercorso con la dichiarata in fallimento dal Tribunale di Bari – R.F. Parte_2
103/2013, deduceva di non aver ottenuto la liquidazione totale della suddetta somma, pur avendo insinuato il proprio credito in seno alla procedura concorsuale ed avendo ottenuto il riconoscimento di detta somma dal giudice delegato.
Ciò in quanto, in sede di successiva liquidazione, il Fondo di Garanzia ed il Fondo di Tesoreria, per quanto di propria competenza, avevano trattenuto indebitamente la somma complessiva di € 1659,65 a titolo di Tfr e € 322,02 per gli altri crediti.
In questa sede ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al pagamento, a carico dell , della predetta somma, oltre accessori CP_1
di legge e spese.
L si è costituito eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione CP_1
dell'azione, nonché chiedendo il rigetto nel merito.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Deve preliminarmente rilevarsi, quanto all'eccezione di tardività di costituzione di parte convenuta sollevata da parte ricorrente, che, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.
(Cass. Sez. L., 29/04/2015, n. 8684, Rv. 635119 - 01);
In sostanza, deve ritenersi che nel caso di rinvio d'ufficio fuori (e prima) dell'udienza di discussione, prima cioè che la stessa udienza si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, è ravvisabile una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, sicché il termine di decadenza previsto dall'art 416 commi primo e secondo c.p.c. deve intendersi così spostato alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, ha fissato la nuova data della prima udienza, senza che da tale ricostruzione interpretativa del sistema siano pregiudicati la concreta e corretta attuazione del contraddittorio e il principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro e che sta alla base delle disposizione di cui all'art 416 c.p.c.
Di guisa che, essendosi costituito l' in data 2.10.2024 a fronte dei precedenti CP_1
rinvii d'ufficio (non essendo mai svolta la prima udienza di comparizione) ed in ultimo del rinvio dell'udienza del 15.10.2024 al 18.3.2025 la costituzione dell' risulta del CP_1
tutto tempestiva.
Quanto poi all'eccezione di decadenza dalla azione giudiziaria sollevata dall' CP_1
la stessa deve essere accolta, limitatamente alla domanda attinente alla liquidazione del
TFR e dei crediti da lavoro a carico del Fondo di Garanzia.
Invero, l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 recita:
«Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_1
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Su tale disposizione è intervenuta la Suprema Corte con la pronuncia n. 12718/2009 chiarendo definitivamente che l'art. 47 consente di individuare tre dies a quibus:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto e cioè dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della suddetta decisione e cioè dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo [data del ricorso amministrativo, maggiorato del tempo teorico previsto per la decisione (90 giorni ex art. 46, comma 6, l. n. 88 del 1989)];
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di richiesta della prestazione e cioè dal
301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell o nel caso in cui non venga proposto CP_1
ricorso amministrativo entro i termini [data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto, ex art. 7, l. 11 agosto 1973, n. 533; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46, comma 5, l. 9 marzo 1989, n. 88; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46, comma 6, l. 9 marzo 1989, n. 88 cit.), ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza CP_1
dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso)]. CP_1
In ogni caso, pertanto, la Suprema Corte (con la sentenza a Sezioni Unite n. 12718 del 29 maggio 2009) - nel risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi nel tempo in ordine alla questione del decorso o meno del termine di decadenza in argomento nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito dell sulla domanda CP_1
dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni di cui al quinto comma del citato art. 47 – ha rappresentato che il termine massimo di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione (costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al
Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell'anno di decadenza.
Come chiaramente evincibile dalla pronuncia della Suprema Corte, trattasi di decadenza di «ordine pubblico», posta a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti le erogazioni di spesa gravanti sui bilanci pubblici.
È stato altresì' affermato che “Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione.
Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine della determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” (Cass. n.
15969/2017).
E' stato inoltre condivisibilmente affermato che: “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438
("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine 3 Sentenza R. G.
n° 556/2020 rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R.
n. 639 del 1970” (sic Cass. Lav. 8 luglio 2014 n° 15531; conf. Cass. Lav. 4 dicembre
2015 n° 24730).
Trattasi pacificamente di decadenza «sostanziale» (come espressamente sancito dalla disposizione di interpretazione autentica contemplata dall'art. 6 del d.l. 29 marzo
1991 n. 103), con la conseguenza che il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso) determina l'estinzione del diritto, nonché la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della domanda.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare che parte ricorrente dopo aver presentato domanda per la liquidazione del Tfr e degli altri crediti da lavoro al fondo di garanzia in data 13.2.2018 e aver ottenuto la parziale liquidazione dall'ente in data 20.4.2018, non ha proposto alcun ricorso amministrativo, limitandosi alla presentazione di una lettera di diffida inoltrata all'ente in data 27.2.2022.
Egli ha invero proposto ricorso giudiziario solo il 28.3.2023, dunque ben al di là di un anno e 300 giorni dalla liquidazione parziale delle somme spettantigli.
In parte qua la domanda risulta, pertanto, inammissibile.
Lo stesso non può dirsi per la domanda spiegata nei confronti del fondo di tesoreria atteso che in tale caso la liquidazione parziale è avvenuta in data 9.10.2021, e, dunque alla data della presentazione del ricorso non erano trascorsi un anno e trecento giorni.
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta, e valutabile solo in riferimento alla domanda spiegata nei confronti del Fondo di tesoreria, la stessa è infondata.
Invero, risulta dirimente dare atto dell'orientamento per cui il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di fallimento e d'insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla l. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, e tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge, che vanno individuati, come richiamato, nell'insolvenza del datore di lavoro e nella verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva, con la conseguenza che prima di tali presupposti nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'ente previdenziale né può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 20675 del 2013 e 12971 del 2014).
Dunque, se pur il diritto al TFR si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2948, comma 5, c.c. (salvo il caso in cui il credito venga riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, nel qual caso il termine prescrizionale è di dieci anni ex art. 2953 c.c.) il termine prescrizionale resta interrotto a seguito dell'insinuazione del credito del lavoratore nello stato passivo, ricominciando a decorrere, per l'intera sua durata (cinque anni), dalla data di chiusura della procedura concorsuale.
Orbene, nel caso de qua deve rilevarsi che alla data della emissione del modello
SR52, ovvero il 23.1.2018, sebbene fosse stato dichiarato esecutivo lo stato passivo la procedura esecutiva era ancora aperta (come riportato nel medesimo modello in atti), per cui alla data di presentazione del ricorso avvenuta il 28.3.2023 lo stesso non era ragionevolmente spirato. Ad ogni modo, e ad abundantiam, deve rilevarsi che se per un verso l'intervenuta liquidazione del fondo di tesoreria del 9.10.2021 ha esplicato un'efficacia interruttiva della prescrizione, per altro verso parte resistente nulla deduce sul punto, limitandosi ad una erronea indicazione del dies a quo dal quale cominciare a computare i termini prescrizionali.
Quanto al merito, risulta pacifico tra le parti, in quanto documentato e non contestato, che il ricorrente avesse diritto alla liquidazione del tfr spettante di competenza del fondo di tesoriera.
Tuttavia, il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento di liquidazione del TFR maturato evidenziando che il pagamento ricevuto da Fondo di Tesoreria, CP_1
risulta inferiore rispetto agli importi oggetto di ammissione al passivo, così come riportati nel modello SR 52, attesa la maggior somma quantificata a titolo di acconti già ricevuti in costanza di rapporto di lavoro..
Sul punto, deve rilevarsi che nonostante l'orientamento espresso dalle sentenze e n.
19277 e 29178 del 2018, nelle quali è stato affermato che non sussiste alcun automatismo tra l'ammissione al passivo della domanda di insinuazione da parte del lavoratore per i suoi crediti e la prestazione del Fondo di garanzia, tale principio giuridico si applica tuttavia soltanto nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro non è cessato essendo stato oggetto di una vicenda circolatoria.
Laddove invece il rapporto lavorativo venga meno per una qualsiasi ragione, e a prescindere da chi e da come la risoluzione sia stata intimata/presentata, il trattamento di fine rapporto diventa esigibile, riscuotibile.
Pertanto, qualora il datore di lavoro sia sottoposto a una procedura concorsuale e il lavoratore insinui il proprio credito per trattamento di fine rapporto al passivo, lo stesso
- ove ammesso - farà stato anche nei confronti dell quale gestore del Fondo di CP_1
garanzia, a meno che l'Istituto provveda a impugnare lo stato passivo, attraverso rimedi della opposizione o della revocazione ex artt. 98 e 99, L.F. nel perentorio termine ivi previsto.
Pertanto, applicando tali principi al caso specie deve rilevarsi che a fronte delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente in ordine al quantum liquidato dall , CP_1
inferiore rispetto a quanto ritenuto di spettanza dal giudice delegato sulla base del c.u.
2016 e dunque della documentazione esibita in sede fallimentare, parte resistente, che risultava vincolata alla determinazioni del quantum ivi stabilito, ha omesso del tutto di prendere posizione, non deducendo alcunché e limitandosi solo a interloquire rispetto alla liquidazione effettuata in data 20.4.2018 dal fondo di garanzia.
Pertanto, in assenza di contestazioni sul punto, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla sola quota trattenuta in eccedenza a titolo di anticipi ricevuti dal ricorrente sul tfr liquidato dal fondo di tesoreria, rispetto al complessivo credito reso esecutivo dal giudice delegato.
Quanto alle spese, le stesse, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile la domanda nei confronti del fondo di garanzia per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria;
- Accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e condanna l a CP_1
restituire la somma trattenuta in eccedenza a titolo di anticipi ricevuti dal ricorrente sulla liquidazione del Tfr spettante al fondo di tesoreria.
- Spese compensate.
Taranto, 24 novembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. ROMANDINI FABIO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Raimund Bauer e Antonio
LL
- Convenuto –
OGGETTO: “TFR C/FONDO GARANZIA E FONDO DI TESORERIA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/03/2023 la parte ricorrente, premesso di aver maturato il credito relativo al T.F.R. per complessivi euro € 23.636,80 e relativo ad altri crediti da lavoro per euro € 966,06 in seguito al rapporto di lavoro intercorso con la dichiarata in fallimento dal Tribunale di Bari – R.F. Parte_2
103/2013, deduceva di non aver ottenuto la liquidazione totale della suddetta somma, pur avendo insinuato il proprio credito in seno alla procedura concorsuale ed avendo ottenuto il riconoscimento di detta somma dal giudice delegato.
Ciò in quanto, in sede di successiva liquidazione, il Fondo di Garanzia ed il Fondo di Tesoreria, per quanto di propria competenza, avevano trattenuto indebitamente la somma complessiva di € 1659,65 a titolo di Tfr e € 322,02 per gli altri crediti.
In questa sede ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al pagamento, a carico dell , della predetta somma, oltre accessori CP_1
di legge e spese.
L si è costituito eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione CP_1
dell'azione, nonché chiedendo il rigetto nel merito.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Deve preliminarmente rilevarsi, quanto all'eccezione di tardività di costituzione di parte convenuta sollevata da parte ricorrente, che, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.
(Cass. Sez. L., 29/04/2015, n. 8684, Rv. 635119 - 01);
In sostanza, deve ritenersi che nel caso di rinvio d'ufficio fuori (e prima) dell'udienza di discussione, prima cioè che la stessa udienza si sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, è ravvisabile una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, steso in calce al ricorso introduttivo, sicché il termine di decadenza previsto dall'art 416 commi primo e secondo c.p.c. deve intendersi così spostato alla data in cui il giudice, revocato il precedente provvedimento, ha fissato la nuova data della prima udienza, senza che da tale ricostruzione interpretativa del sistema siano pregiudicati la concreta e corretta attuazione del contraddittorio e il principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro e che sta alla base delle disposizione di cui all'art 416 c.p.c.
Di guisa che, essendosi costituito l' in data 2.10.2024 a fronte dei precedenti CP_1
rinvii d'ufficio (non essendo mai svolta la prima udienza di comparizione) ed in ultimo del rinvio dell'udienza del 15.10.2024 al 18.3.2025 la costituzione dell' risulta del CP_1
tutto tempestiva.
Quanto poi all'eccezione di decadenza dalla azione giudiziaria sollevata dall' CP_1
la stessa deve essere accolta, limitatamente alla domanda attinente alla liquidazione del
TFR e dei crediti da lavoro a carico del Fondo di Garanzia.
Invero, l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 recita:
«Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_1
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Su tale disposizione è intervenuta la Suprema Corte con la pronuncia n. 12718/2009 chiarendo definitivamente che l'art. 47 consente di individuare tre dies a quibus:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto e cioè dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della suddetta decisione e cioè dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo [data del ricorso amministrativo, maggiorato del tempo teorico previsto per la decisione (90 giorni ex art. 46, comma 6, l. n. 88 del 1989)];
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di richiesta della prestazione e cioè dal
301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell o nel caso in cui non venga proposto CP_1
ricorso amministrativo entro i termini [data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto, ex art. 7, l. 11 agosto 1973, n. 533; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46, comma 5, l. 9 marzo 1989, n. 88; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46, comma 6, l. 9 marzo 1989, n. 88 cit.), ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza CP_1
dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso)]. CP_1
In ogni caso, pertanto, la Suprema Corte (con la sentenza a Sezioni Unite n. 12718 del 29 maggio 2009) - nel risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi nel tempo in ordine alla questione del decorso o meno del termine di decadenza in argomento nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito dell sulla domanda CP_1
dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni di cui al quinto comma del citato art. 47 – ha rappresentato che il termine massimo di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione (costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al
Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell'anno di decadenza.
Come chiaramente evincibile dalla pronuncia della Suprema Corte, trattasi di decadenza di «ordine pubblico», posta a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti le erogazioni di spesa gravanti sui bilanci pubblici.
È stato altresì' affermato che “Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione.
Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine della determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” (Cass. n.
15969/2017).
E' stato inoltre condivisibilmente affermato che: “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438
("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine 3 Sentenza R. G.
n° 556/2020 rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R.
n. 639 del 1970” (sic Cass. Lav. 8 luglio 2014 n° 15531; conf. Cass. Lav. 4 dicembre
2015 n° 24730).
Trattasi pacificamente di decadenza «sostanziale» (come espressamente sancito dalla disposizione di interpretazione autentica contemplata dall'art. 6 del d.l. 29 marzo
1991 n. 103), con la conseguenza che il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso) determina l'estinzione del diritto, nonché la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della domanda.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare che parte ricorrente dopo aver presentato domanda per la liquidazione del Tfr e degli altri crediti da lavoro al fondo di garanzia in data 13.2.2018 e aver ottenuto la parziale liquidazione dall'ente in data 20.4.2018, non ha proposto alcun ricorso amministrativo, limitandosi alla presentazione di una lettera di diffida inoltrata all'ente in data 27.2.2022.
Egli ha invero proposto ricorso giudiziario solo il 28.3.2023, dunque ben al di là di un anno e 300 giorni dalla liquidazione parziale delle somme spettantigli.
In parte qua la domanda risulta, pertanto, inammissibile.
Lo stesso non può dirsi per la domanda spiegata nei confronti del fondo di tesoreria atteso che in tale caso la liquidazione parziale è avvenuta in data 9.10.2021, e, dunque alla data della presentazione del ricorso non erano trascorsi un anno e trecento giorni.
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta, e valutabile solo in riferimento alla domanda spiegata nei confronti del Fondo di tesoreria, la stessa è infondata.
Invero, risulta dirimente dare atto dell'orientamento per cui il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di fallimento e d'insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla l. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, e tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge, che vanno individuati, come richiamato, nell'insolvenza del datore di lavoro e nella verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva, con la conseguenza che prima di tali presupposti nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'ente previdenziale né può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 20675 del 2013 e 12971 del 2014).
Dunque, se pur il diritto al TFR si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2948, comma 5, c.c. (salvo il caso in cui il credito venga riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, nel qual caso il termine prescrizionale è di dieci anni ex art. 2953 c.c.) il termine prescrizionale resta interrotto a seguito dell'insinuazione del credito del lavoratore nello stato passivo, ricominciando a decorrere, per l'intera sua durata (cinque anni), dalla data di chiusura della procedura concorsuale.
Orbene, nel caso de qua deve rilevarsi che alla data della emissione del modello
SR52, ovvero il 23.1.2018, sebbene fosse stato dichiarato esecutivo lo stato passivo la procedura esecutiva era ancora aperta (come riportato nel medesimo modello in atti), per cui alla data di presentazione del ricorso avvenuta il 28.3.2023 lo stesso non era ragionevolmente spirato. Ad ogni modo, e ad abundantiam, deve rilevarsi che se per un verso l'intervenuta liquidazione del fondo di tesoreria del 9.10.2021 ha esplicato un'efficacia interruttiva della prescrizione, per altro verso parte resistente nulla deduce sul punto, limitandosi ad una erronea indicazione del dies a quo dal quale cominciare a computare i termini prescrizionali.
Quanto al merito, risulta pacifico tra le parti, in quanto documentato e non contestato, che il ricorrente avesse diritto alla liquidazione del tfr spettante di competenza del fondo di tesoriera.
Tuttavia, il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento di liquidazione del TFR maturato evidenziando che il pagamento ricevuto da Fondo di Tesoreria, CP_1
risulta inferiore rispetto agli importi oggetto di ammissione al passivo, così come riportati nel modello SR 52, attesa la maggior somma quantificata a titolo di acconti già ricevuti in costanza di rapporto di lavoro..
Sul punto, deve rilevarsi che nonostante l'orientamento espresso dalle sentenze e n.
19277 e 29178 del 2018, nelle quali è stato affermato che non sussiste alcun automatismo tra l'ammissione al passivo della domanda di insinuazione da parte del lavoratore per i suoi crediti e la prestazione del Fondo di garanzia, tale principio giuridico si applica tuttavia soltanto nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro non è cessato essendo stato oggetto di una vicenda circolatoria.
Laddove invece il rapporto lavorativo venga meno per una qualsiasi ragione, e a prescindere da chi e da come la risoluzione sia stata intimata/presentata, il trattamento di fine rapporto diventa esigibile, riscuotibile.
Pertanto, qualora il datore di lavoro sia sottoposto a una procedura concorsuale e il lavoratore insinui il proprio credito per trattamento di fine rapporto al passivo, lo stesso
- ove ammesso - farà stato anche nei confronti dell quale gestore del Fondo di CP_1
garanzia, a meno che l'Istituto provveda a impugnare lo stato passivo, attraverso rimedi della opposizione o della revocazione ex artt. 98 e 99, L.F. nel perentorio termine ivi previsto.
Pertanto, applicando tali principi al caso specie deve rilevarsi che a fronte delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente in ordine al quantum liquidato dall , CP_1
inferiore rispetto a quanto ritenuto di spettanza dal giudice delegato sulla base del c.u.
2016 e dunque della documentazione esibita in sede fallimentare, parte resistente, che risultava vincolata alla determinazioni del quantum ivi stabilito, ha omesso del tutto di prendere posizione, non deducendo alcunché e limitandosi solo a interloquire rispetto alla liquidazione effettuata in data 20.4.2018 dal fondo di garanzia.
Pertanto, in assenza di contestazioni sul punto, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla sola quota trattenuta in eccedenza a titolo di anticipi ricevuti dal ricorrente sul tfr liquidato dal fondo di tesoreria, rispetto al complessivo credito reso esecutivo dal giudice delegato.
Quanto alle spese, le stesse, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile la domanda nei confronti del fondo di garanzia per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria;
- Accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e condanna l a CP_1
restituire la somma trattenuta in eccedenza a titolo di anticipi ricevuti dal ricorrente sulla liquidazione del Tfr spettante al fondo di tesoreria.
- Spese compensate.
Taranto, 24 novembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)