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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/09/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2079 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marina Capponi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 16/09/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Ricorre all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, affinché, previa fissazione dell'udienza per la comparizione e l'audizione dei coniugi nonché per l'emanazione di ogni provvedimento anche provvisorio che sia opportuno e di rito, verificati i presupposti di legge, voglia
1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui al presente ricorso, ovvero a quelle Controparte_1 condizioni che saranno ritenute conformi a giustizia, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nel registro dello Stato Civile dell'anno 2022 del Comune di Firenze, atto n. 14, P. 2, serie
C1. Con ogni consequenziale pronuncia che sia di ragione e di legge. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , il Controparte_1 quale è rimasto contumace.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza parziale n. 1609/2023, pubblicata il 29/05/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10/02/2025), erano già trascorsi, dall'udienza presidenziale, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
2 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_2
3. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Quito (ECUADOR) in data
20/05/2021 da , n. a FIRENZE (FI) il 16/11/1974, e Parte_1 [...]
, n. a Quito (ECUADOR) il 26/10/1988, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 14, parte 2, serie C1, anno
2022;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2079 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marina Capponi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 16/09/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Ricorre all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, affinché, previa fissazione dell'udienza per la comparizione e l'audizione dei coniugi nonché per l'emanazione di ogni provvedimento anche provvisorio che sia opportuno e di rito, verificati i presupposti di legge, voglia
1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui al presente ricorso, ovvero a quelle Controparte_1 condizioni che saranno ritenute conformi a giustizia, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nel registro dello Stato Civile dell'anno 2022 del Comune di Firenze, atto n. 14, P. 2, serie
C1. Con ogni consequenziale pronuncia che sia di ragione e di legge. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , il Controparte_1 quale è rimasto contumace.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza parziale n. 1609/2023, pubblicata il 29/05/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10/02/2025), erano già trascorsi, dall'udienza presidenziale, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
2 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_2
3. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Quito (ECUADOR) in data
20/05/2021 da , n. a FIRENZE (FI) il 16/11/1974, e Parte_1 [...]
, n. a Quito (ECUADOR) il 26/10/1988, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 14, parte 2, serie C1, anno
2022;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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