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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2023 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Alessandrini e Margherita Pierantozzi e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Alessandrini sito in San Benedetto del Tronto, Piazza Cesare Battisti n. 5;
RICORRENTE Contro
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Ancona del foro di Ascoli Piceno e domiciliata nel suo studio sito in Ascoli Piceno,
Via Dino Angelini n. 64;
RESISTENTE E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Nei termini ex art 473-bis.28 c.p.c. le parti concludevano come segue: parte ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, Voglia
NEL MERITO dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Parte_2
e la sig.ra celebrato in data 26 giugno 1994, nel Comune di San Benedetto del Tronto CP_1
(AP), con atto trascritto nei registri dell'anzidetto Comune n. 41, parte 2, serie A1, deleg. 1, alle seguenti condizioni:
a) la sig.ra rimarrà genitore collocatario della figlia minore in regime di CP_1 Per_1 affido condiviso della figlia ancora minore alla data di deposito del presente atto, come già disposto in sede di separazione;
b) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative
pagina 1 di 8 all'educazione, istruzione ed alla salute, tenuto conto delle capacità della stessa, dell'inclinazione naturale e del di lei interesse;
c) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al Pt_2 CP_1 mantenimento della figlia minore una somma pari ad Euro 600,00. Tale importo verrà Per_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI) nazionali e sarà corrisposto finché la medesima figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
d) Nessuna somma sarà corrisposta in favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile;
CP_1
e) L'assegno unico relativo alla figlia minore sarà percepito in misura del 50% da parte degli ex coniugi;
f) Per le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia ciascun Per_1 coniuge contribuirà nella misura del 50%;
g) Per ciò che concerne la frequentazione padre-figlia le stesse saranno regolate direttamente dagli stessi, tenuto conto del fatto che raggiungerà la maggiore età in data 04.11.2023; Con Per_1 vittoria di spese, diritti e onorari.” Per parte resistente“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata e respinta ogni e diversa istanza e domanda di controparte, disporre che:
- la figlia , divenuta maggiorenne in data 4.11.2023, continuerà ad essere collocata presso Per_1
l'abitazione della madre, con l'auspicio che il padre si faccia parte diligente nel ritagliare spazi propri personali per trascorrere tempo con la ripetuta figlia e nel favorire i rapporti tra quest'ultima e il fratello minore , nato da successiva convivenza;
Per_2
- disporre che il padre versi un assegno di mantenimento in favore della figlia di Euro Persona_3
750,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che si assuma il pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 70% (tra le quali, affitto dell'immobile in appoggio presso la città ove ha sede l'università, libri e altro materiale didattico, viaggi da e per la sede universitaria), previamente concordate e giustificate da contratto e da documenti contabili, almeno fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza che allo stato frequenta la facoltà di Servizi Giuridici per l'Impresa presso l'università di Pescara con buoni voti;
- disporre un assegno divorzile in favore della ex coniuge nella misura di Euro 500,00 CP_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici I-STAT, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione depositata.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2023 domandava lo scioglimento del matrimonio Parte_2 contratto con con rito civile in data 26 giugno 1994, nel Comune di San Benedetto del CP_1
Tronto (AP), con atto trascritto nei registri dell'anzidetto Comune n. 41, parte 2, serie A1, deleg. 1 alle seguenti condizioni: affidamento congiunto della figlia minore , collocamento presso la CP_1 madre, contributo al mantenimento della minore a carico del padre pari a 600,00 euro con mantenimento diretto alla figlia a partire dal raggiungimento della maggiore età; spese straordinarie della minore ripartite al 50%, nessuna somma a titolo di assegno divorzile, assegno unico percepito al 50% dai genitori;
regolamentazione del diritto di visita della minore secondo gli accordi tra gli stessi posto che il
4.11. 2023 la figlia sarebbe divenuta maggiorenne.
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente deduceva che:
pagina 2 di 8 - dall'unione matrimoniale nasceva in data 04.11.2005 in San Benedetto del Persona_3
Tronto;
- nel corso della vita matrimoniale i coniugi iniziavano a manifestare un'incompatibilità di carattere tale da ingenerare continue incomprensioni che hanno finito per logorare l'affectio familiaris e condurre all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- il sig. intraprendeva procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi, incardinato presso Pt_2 il Tribunale di Fermo e rubricato al n. R.G. 9/2009 che si concludeva con sentenza del 04.04.2014
n. 188 con la quale veniva dichiarato l'addebito al sig. ; venivano confermati l'affido Parte_2 condiviso della figlia minore, le modalità di visita del genitore non collocatario e la collocazione della minore come da ordinanza presidenziale;
veniva abolito il divieto di frequentazione della minore con persone di sesso femminile con cui il intrattenga relazioni sentimentali, e fermo il Pt_2 contributo per la figlia minore come disposto e medesime decorrenze (euro 500 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del sig. . Veniva ridotto rispetto all'ordinanza presidenziale Pt_2 il contributo al mantenimento della moglie ad € 150 euro mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- successivamente alla cessazione del rapporto affettivo con l'odierna convenuta il sig. Pt_2 intraprendeva nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 10.08.2011 il figlio , Per_2 che vive stabilmente insieme al ricorrente ed alla di lui attuale compagna, madre del minore;
- il sig. svolge attività lavorativa quale impiegato presso la ditta Autotrasporti Malù s.r.l.s. Pt_2 percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa;
- la sig.ra al momento della separazione risultava ancora priva di reddito, ma allo stato attuale CP_1 risulta stabilmente occupata nell'attività di vendita al minuto presso il mercato ittico di San
Benedetto e lavora in qualità di aiuto cuoca presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro di San
Benedetto del Tronto;
- indice dello stile di vita della resistente è l'affitto dell'ombrellone estivo in prima fila presso lo chalet
Rosa dei Venti di Grottammare;
- tali circostanze avevano portato in sede di definizione della separazione alla diminuzione del contributo al mantenimento della sig.ra ed allo stato, devono comportare l'assenza del diritto CP_1 all'assegno divorzile, posto che l'ex coniuge ha avuto a disposizione ben 14 anni per poter riorganizzare la propria vita lavorativa.
Tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Si costituiva la sig.ra chiedendo lo scioglimento del matrimonio contestando le avversarie CP_1 deduzioni:
- la SI.ra svolge una collaborazione non abituale, al di sotto della soglia delle 720 ore CP_1 annue, e priva di retribuzione presso l'impresa familiare della madre, SI.ra , Controparte_2 in maniera occasionale, al fine di aiutarla in quanto la madre anziana è affetta da svariate patologie, quale forma di riconoscenza verso il grande aiuto e sostegno fornitole a seguito dell'abbandono e dalla separazione dal marito;
-lo stabilimento balneare Lido Azzurro di San Benedetto del Tronto in data 5.09.2023 è stato sottoposto ad un accertamento mediante l'Ispettorato del Lavoro, conclusosi senza alcuna anomalia e riscontrando pagina 3 di 8 soltanto la regolare presenza dei quattro lavoratori assunti in conformità, tra cui non vi è la SI.ra
[...]
; CP_1
-la presenza in più occasioni della SI.ra presso lo stabilimento della sorella è solo per CP_1 pranzare o cenare;
-l'ombrellone presso la Rosa dei Venti di Grottammare è storicamente condiviso dalla SI.ra con CP_1 altri familiari e amici, e utilizzato più che altro per il valore affettivo che costituisce per la minore Per_1
avendo la stessa vissuto ogni stagione estiva presso tale chalet, anche in costanza di matrimonio;
[...] esso viene condiviso con la SI.ra e con la SI.ra ed ha un costo per Parte_3 Controparte_3
l'intera stagione estiva di euro 600,00; tale costo in ogni caso non è sostenuto dalla resistente;
- l'esposizione debitoria della resistente, che al 16.06.2023 ammontava ad euro 1.153.743,64, deriva dalla attività rilevata da con la ditta individuale di (P.IVA ), Parte_2 CP_1 P.IVA_1 sempre gestita dal primo ma intestata a quest'ultima,
-il SI. ha creato nuove realtà societarie, di cui la più importante risulta essere la Pt_2
con sede legale e operativa in San Benedetto del Tronto, Via Val Controparte_4
Tiberina n. 15/17 (P.IVA ) intestata stavolta all'attuale compagna del SI.ra P.IVA_2 Pt_2
al momento della separazione il SI. era dipendente della ditta Persona_4 Parte_2
L.A.R.A. srl di San Benedetto del Tronto, denominata in precedenza AMB Courier intestata a
[...]
ma di fatto gestita nella totalità dal ricorrente;
presso la ditta L.A.R.A., oltre al SI. CP_1 Pt_2
fu assunta anche la signora e nel 2012 fu proprio quest'ultima che acquistò
[...] Persona_4 il relativo ramo di azienda autotrasporti, per poi confluire nella ditta che fattura Controparte_4 svariati milioni di euro, dispone di quasi 60 dipendenti, di molteplici furgoni e camion, di capannoni anche dislocati, operando in vari punti italiani (Pescara, Napoli, Roma, Bologna, Firenze, etc.);
-il ricorrente è il plenipotenziario e titolare di fatto, gestisce fattivamente la società anche dal punto di vista commerciale, mentre la SI.ra non è che la mera titolare apparente e si occupa Persona_4 della parte contabile;
- il reddito da lavoro dipendente del SI. non è corrispondente a quanto effettivamente dichiarato, Pt_2
e ciò risulta dall'altissimo tenore di vita tenuto attualmente dallo stesso, il quale può permettersi macchine lussuose, vacanze, weekend fuori, ombrelloni in San Benedetto del Tronto e numerose cene in ristoranti di lusso;
-mentre la SI.ra deve pagare l'affitto della casa dove vive con la minore la CP_1 Per_1 somma di euro 535,00, oltre le ulteriori spese, il SI. vive, unitamente alla di lui madre Parte_2
(in appartamento separato), nella palazzina al centro di San Benedetto del Tronto di proprietà della
SI.ra Persona_4
-la sig.ra prima del matrimonio era modellista, stilista di abbigliamento, e lavorava nell'impresa CP_1 di famiglia “Four sister” di San Benedetto del Tronto, ed ha invece successivamente (due anni prima del matrimonio) sacrificato le proprie aspettative reddituali e professionali per dedicarsi alla cura delle aziende del così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio Pt_2 comune e a quello dell'altro coniuge;
-dalla separazione in poi, la SI.ra oltre a vivere il dramma della separazione coniugale con CP_1 conseguente forte stato depressivo (perdita di kg 16 in un mese e profondo stato ansioso), si è dovuta occupare nella totalità della figlia minore che non aveva ancora tre anni e che oltretutto non voleva stare con nessuno eccetto la mamma, considerato l'abbandono del padre;
pagina 4 di 8 -la figlia frequenta sporadicamente il padre e non dorme a casa dello stesso, in quanto non Per_1 gradita dalla SI.ra Persona_4
-la figlia dopo aver terminato con pregio le scuole superiori, ha intrapreso un percorso Per_1 universitario presso la facoltà di Servizi Giuridici per l'impresa di Pescara.
Tanto premesso la resistente domandava a) che la figlia che sarebbe divenuta maggiorenne Per_1
a breve, rimanesse collocata presso l'abitazione della madre, senza dover disporre ulteriormente in ordine al diritto di visita riservato al padre, potendosi la stessa organizzare direttamente con il genitore non collocatario, in base alle proprie esigenze;
b) disporre un assegno di mantenimento in favore della figlia di Euro 750,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché Persona_3 il pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 70%; c) disporre un assegno divorzile in favore della ex coniuge nella misura di Euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT.
Nella prima memoria ex art 473bis.17 c.p.c. il ricorrente deduceva che:
- dopo le nozze nasceva la ditta AMB Courier di , nella quale l'unica responsabilità gestoria CP_1 mai affidata e svolta dal sig. è stata di esclusiva competenza logistica, poiché l'odierno ricorrente Pt_2
è sempre stato nel ramo dei trasporti e dunque era ed è certamente più esperto ed avvezzo al coordinamento pratico-materiale dell'attività oggetto dell'impresa;
-diversamente, l'attività gestoria in termini amministrativi e decisionali è sempre stata svolta da parte della sig.ra che oltre ad eseguire mansioni in prima linea – ad es. guidando materialmente i mezzi CP_1 della ditta - intratteneva in via esclusiva ed autonoma i rapporti con le banche e con i dipendenti per ogni decisione afferente i rapporti lavorativi, la gestione degli stipendi, dei quali si occupava personalmente ed adottando tutte le decisioni sociali necessarie all'interesse dell'azienda, come quella di procedere alla vendita della ditta in questione alla L.A.R.A. s.r.l. di San Benedetto del Tronto;
-la ditta veniva ceduta per contro di un prezzo corrisposto in parte con assegni poi successivamente incassati dalla resistente ed in parte con una somma liquida che è stata tutta materialmente consegnata alla sig.ra che ha sempre gestito in prima persona il trasferimento di proprietà dell'azienda CP_1 intrattenendo rapporti con gli allora proprietari della ditta cessionaria;
-la ditta di cui il ricorrente è mero dipendente è gestita formalmente e di fatto Controparte_4 dall'amministratrice unica Persona_4
-la ditta di famiglia Four Sister cessava in quanto non florida e non veniva quindi abbandonata dalla resistente due anni prima del matrimonio affinché la stessa potesse dedicarsi alla famiglia ed alle aziende ad essa connesse, posto che ancora, infatti, il matrimonio non era stato celebrato.
All'udienza del 30 novembre 2023 il Giudice istruttore visto l'art 473 bis. 22 c.p.c., ritenuto che non si ravvisavano ragioni di urgenza per modificare i provvedimenti resi in sede di separazione, conferma in via temporanea e provvisoria tali provvedimenti ad eccezione dei provvedimenti relativi all'affidamento diritto di visita e collocamento della figlia in quanto divenuta maggiorenne;
le parti chiedevano di pronunciarsi sullo status e il Giudice rimetteva al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza pubblicata in data 22.12.2023 il Collegio pronunciava lo scioglimento del matrimonio e con contestuale ordinanza disponeva che la parte ricorrente, o in subordine la parte resistente, depositasse la sentenza di separazione in forma integrale e rinviava all'udienza innanzi al giudice istruttore, per la prosecuzione.
All'esito dell'udienza del 29.02.2024 ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, i termini di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c. pagina 5 di 8 Le parti depositavano le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
All'udienza del 19.09.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato con sentenza parziale pertanto deve proseguirsi sulle ulteriori domande.
1. Sull'assegno divorzile. Circa i presupposti per l'assegno divorzile occorre fare riferimento ai principi delineati dalla nota sentenza n.18287 con cui le Sezioni Unite della Cassazione in data 10.04.2018 hanno risolto i contrasti sorti in merito al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno.
All'esito di un'ampia disamina dei principi costituzionali e di matrice internazionale ed europea che regolano l'unione coniugale, fondata sul cardine essenziale della pari dignità tra i coniugi, i giudici hanno evidenziato che la solidarietà post coniugale non presuppone alcuna prosecuzione degli obblighi discendenti dal matrimonio, ma costituisce comunque conseguenza delle scelte libere e condivise che hanno caratterizzato l'unione coniugale prima della sua dissoluzione.
In tale prospettiva, il principio di autoresponsabilità impedisce che l'ex coniuge possa semplicemente fare affidamento sul mantenimento del tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio, eventualmente rinunciando ad attivarsi per raggiungere una propria autonomia, ma impone anche di compensare eventuali squilibri economico-reddituali che siano fondati non tanto sulla semplice interruzione della relazione coniugale (che di per sé determina un oggettivo impoverimento in entrambe le parti), quanto piuttosto su una suddivisione dei ruoli all'interno della famiglia a seguito della quale uno dei coniugi abbia limitato o addirittura escluso qualsiasi propria aspettativa professionale, dedicandosi in via prevalente o esclusiva ai figli ed al coniuge.
La Suprema Corte ha ritenuto quindi “di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art.5 comma 6 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.” (cfr. pag.26 della motivazione); viene così affermata “la preminenza della funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio”, spettando al giudice verificare “se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alla determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”. Come chiarito dalle Sezioni Unite “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone” quindi
“di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà”: in tale contesto, l'autonomia economica deve valutarsi secondo un parametro concreto, individuabile in “un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Fatte tali premesse, alla luce della composita funzione dell'istituto come indicata dalla Suprema Corte, al fine di riconoscere il diritto all'assegno divorzile il Giudice è chiamato a effettuare due verifiche: in primo luogo valutare se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti (tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle stesse), in secondo luogo valutare quale sia la causa del divario stesso.
Si specifica che l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti di attribuzione dell'assegno divorzile grava sul richiedente. pagina 6 di 8 Venendo al caso di specie risulta che la sig.ra dopo aver ceduto la ditta individuale AMB CP_1
COURIER nel 2012, non abbia svolto altra attività lavorativa e dopo la separazione avvenuta nel 2014 ella ha svolto attività presso la ditta della madre nell'ambito del mercato ittico, sebbene, a detta della resistente, in assenza di alcun corrispettivo.
A ben vedere lo svolgimento di tale attività dimostra una piena capacità lavorativa della sig.ra sin CP_1 dalla separazione fino all'attualità. La resistente peraltro sostiene di lavorare presso la ditta della madre occasionalmente e saltuariamente per non più di 720 ore l'anno e pertanto tale impegno non esclude la possibilità di procurarsi altro lavoro che sia fonte di reddito.
Quanto alla situazione debitoria della sig.ra superiore a un milione di euro nei confronti CP_1 dell'Agenzia delle Entrate e consistente in debiti assunti durante la gestione della ditta individuale, la scelta della sig.ra di formale intestazione della ditta risulta essere stata scelta consapevole, cosicchè CP_1 le conseguenze di tale decisione non possono che ricadere sulla sig.ra Ancora non è stato provato CP_1 dalla resistente che vi sia stato un sacrificio delle aspettative reddituali e professionali a seguito della decisione di dedicarsi alla cura delle aziende del Pt_2
Invero non risulta nello specifico che la resistente abbia lasciato l'attività di modellista presso la ditta di famiglia Four Sister per dedicarsi alla cura delle aziende del nuovo nucleo familiare. La cessazione dell'attività per stessa dichiarazione della sig.ra è avvenuta invero due anni prima del matrimonio. CP_1
Va dunque valorizzato il principio di autoresponsabilità dei coniugi che impone al coniuge che ne abbia le possibilità -come nel caso di specie- di attivarsi al fine di svolgere attività fonte di reddito ed altresì di escludere che la situazione di assenza di reddito attuale della sig.ra sia ascrivibile a sacrifici della CP_1 propria professionalità durante il matrimonio.
La richiesta di assegno divorzile va dunque rigettata.
2. Sul contributo al mantenimento della figlia Per_1
Va rilevato che nelle more del procedimento la figlia ha raggiunto la maggiore età e dunque Per_1 nulla deve disporsi in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita.
Al fine di determinare la misura del contributo dovuto alla figlia occorre analizzare le capacità economico-patrimoniali dei genitori alla luce delle necessità ed esigenze della figlia.
Sotto il profilo economico il sig. dichiara di svolgere attività lavorativa con stipendio di circa € Pt_2
1.500 netti, mentre la sig.ra ritiene maggiori le capacità economiche reddituali del ricorrente attesa CP_1 la sua titolarità di fatto della ditta Autotrasporti Malù s.r.l.s. presso cui lavora.
Sul punto, le indagini della Guardia di Finanza sulla ditta Autotrasporti richieste da parte resistente, risultano superflue posto che non è stato contestato dal ricorrente che egli tiene un tenore di vita elevato con uso di “macchine lussuose, vacanze, weekend fuori, ombrelloni in San Benedetto del Tronto e numerose cene in ristoranti di lusso”, né che egli vive, unitamente alla di lui madre (in appartamento separato), nella palazzina al centro di San Benedetto del Tronto di proprietà della SI.ra Persona_4 non avendo quindi l'obbligazione mensile di pagare il canone di affitto.
Va anche evidenziato che la nascita del figlio , avuto con la nuova compagna è avvenuta Per_2 Per_4 nel 2011 e dunque prima della pronuncia della sentenza di separazione del 20.09.2014 che ha posto a carico del la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Dunque non si Pt_2 tratta di una sopravvenienza rispetto a tali statuizioni.
Inoltre la buona situazione economica in cui verserebbe la ditta Controparte_4
(circostanza incontestata) di cui titolare, quantomeno formalmente, è la sig.ra nuova compagna Per_4
pagina 7 di 8 del consente al nuovo nucleo familiare di sostenere il figlio senza eccessivamente gravare Pt_2 Per_2 sul solo ricorrente.
Viceversa la resistente risulta essere gravata dall'affitto della casa in cui abita con la figlia.
Considerato dunque che il sig. risulta totalmente privo di spese ricorrenti che gravano sul proprio Pt_2 stipendio, ed altresì che la figlia frequenta l'università di Pescara e dunque le proprie Per_1 esigenze sono verosimilmente aumentate rispetto alla data della separazione avvenuta nel 2014, risulta congruo stabile a carico del sig. un contributo di mantenimento per la figlia pari ad Pt_2 Per_1 euro 750 mensili, somma suscettibile di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste al 50% fra i coniugi come individuate nel
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di Famiglia” sottoscritto in data 10.07.2024 dai Tribunali del distretto della Corte di
Appello di Ancona, dalla Corte di Appello di Ancona, dagli ordini degli Avvocati del distretto e condiviso dalle associazioni di avvocati familiaristi maggiormente rappresentative (per brevità “Protocollo distrettuale del 10.07.2024”).
Gli assegni unici seguiranno il regime legale.
Non è, infine, possibile riconoscere il versamento diretto del contributo al mantenimento alla figlia come richiesto dal padre.
Sul punto si precisa che la possibilità dell'obbligato di versare l'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è esclusa dall'attuale prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”. (cfr. Cass. Sent. n. 25300/2013).
3. Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro il 30 di ogni mese in favore di Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma pari a € 750,00, CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia come individuate nel Protocollo distrettuale del 10.07.2024 sopra indicato;
DISPONE che gli assegni unici seguiranno il regime legale;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2023 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Alessandrini e Margherita Pierantozzi e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Alessandrini sito in San Benedetto del Tronto, Piazza Cesare Battisti n. 5;
RICORRENTE Contro
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Ancona del foro di Ascoli Piceno e domiciliata nel suo studio sito in Ascoli Piceno,
Via Dino Angelini n. 64;
RESISTENTE E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Nei termini ex art 473-bis.28 c.p.c. le parti concludevano come segue: parte ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, Voglia
NEL MERITO dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Parte_2
e la sig.ra celebrato in data 26 giugno 1994, nel Comune di San Benedetto del Tronto CP_1
(AP), con atto trascritto nei registri dell'anzidetto Comune n. 41, parte 2, serie A1, deleg. 1, alle seguenti condizioni:
a) la sig.ra rimarrà genitore collocatario della figlia minore in regime di CP_1 Per_1 affido condiviso della figlia ancora minore alla data di deposito del presente atto, come già disposto in sede di separazione;
b) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative
pagina 1 di 8 all'educazione, istruzione ed alla salute, tenuto conto delle capacità della stessa, dell'inclinazione naturale e del di lei interesse;
c) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al Pt_2 CP_1 mantenimento della figlia minore una somma pari ad Euro 600,00. Tale importo verrà Per_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI) nazionali e sarà corrisposto finché la medesima figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
d) Nessuna somma sarà corrisposta in favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile;
CP_1
e) L'assegno unico relativo alla figlia minore sarà percepito in misura del 50% da parte degli ex coniugi;
f) Per le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia ciascun Per_1 coniuge contribuirà nella misura del 50%;
g) Per ciò che concerne la frequentazione padre-figlia le stesse saranno regolate direttamente dagli stessi, tenuto conto del fatto che raggiungerà la maggiore età in data 04.11.2023; Con Per_1 vittoria di spese, diritti e onorari.” Per parte resistente“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata e respinta ogni e diversa istanza e domanda di controparte, disporre che:
- la figlia , divenuta maggiorenne in data 4.11.2023, continuerà ad essere collocata presso Per_1
l'abitazione della madre, con l'auspicio che il padre si faccia parte diligente nel ritagliare spazi propri personali per trascorrere tempo con la ripetuta figlia e nel favorire i rapporti tra quest'ultima e il fratello minore , nato da successiva convivenza;
Per_2
- disporre che il padre versi un assegno di mantenimento in favore della figlia di Euro Persona_3
750,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che si assuma il pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 70% (tra le quali, affitto dell'immobile in appoggio presso la città ove ha sede l'università, libri e altro materiale didattico, viaggi da e per la sede universitaria), previamente concordate e giustificate da contratto e da documenti contabili, almeno fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza che allo stato frequenta la facoltà di Servizi Giuridici per l'Impresa presso l'università di Pescara con buoni voti;
- disporre un assegno divorzile in favore della ex coniuge nella misura di Euro 500,00 CP_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici I-STAT, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione depositata.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2023 domandava lo scioglimento del matrimonio Parte_2 contratto con con rito civile in data 26 giugno 1994, nel Comune di San Benedetto del CP_1
Tronto (AP), con atto trascritto nei registri dell'anzidetto Comune n. 41, parte 2, serie A1, deleg. 1 alle seguenti condizioni: affidamento congiunto della figlia minore , collocamento presso la CP_1 madre, contributo al mantenimento della minore a carico del padre pari a 600,00 euro con mantenimento diretto alla figlia a partire dal raggiungimento della maggiore età; spese straordinarie della minore ripartite al 50%, nessuna somma a titolo di assegno divorzile, assegno unico percepito al 50% dai genitori;
regolamentazione del diritto di visita della minore secondo gli accordi tra gli stessi posto che il
4.11. 2023 la figlia sarebbe divenuta maggiorenne.
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente deduceva che:
pagina 2 di 8 - dall'unione matrimoniale nasceva in data 04.11.2005 in San Benedetto del Persona_3
Tronto;
- nel corso della vita matrimoniale i coniugi iniziavano a manifestare un'incompatibilità di carattere tale da ingenerare continue incomprensioni che hanno finito per logorare l'affectio familiaris e condurre all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- il sig. intraprendeva procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi, incardinato presso Pt_2 il Tribunale di Fermo e rubricato al n. R.G. 9/2009 che si concludeva con sentenza del 04.04.2014
n. 188 con la quale veniva dichiarato l'addebito al sig. ; venivano confermati l'affido Parte_2 condiviso della figlia minore, le modalità di visita del genitore non collocatario e la collocazione della minore come da ordinanza presidenziale;
veniva abolito il divieto di frequentazione della minore con persone di sesso femminile con cui il intrattenga relazioni sentimentali, e fermo il Pt_2 contributo per la figlia minore come disposto e medesime decorrenze (euro 500 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del sig. . Veniva ridotto rispetto all'ordinanza presidenziale Pt_2 il contributo al mantenimento della moglie ad € 150 euro mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- successivamente alla cessazione del rapporto affettivo con l'odierna convenuta il sig. Pt_2 intraprendeva nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 10.08.2011 il figlio , Per_2 che vive stabilmente insieme al ricorrente ed alla di lui attuale compagna, madre del minore;
- il sig. svolge attività lavorativa quale impiegato presso la ditta Autotrasporti Malù s.r.l.s. Pt_2 percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa;
- la sig.ra al momento della separazione risultava ancora priva di reddito, ma allo stato attuale CP_1 risulta stabilmente occupata nell'attività di vendita al minuto presso il mercato ittico di San
Benedetto e lavora in qualità di aiuto cuoca presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro di San
Benedetto del Tronto;
- indice dello stile di vita della resistente è l'affitto dell'ombrellone estivo in prima fila presso lo chalet
Rosa dei Venti di Grottammare;
- tali circostanze avevano portato in sede di definizione della separazione alla diminuzione del contributo al mantenimento della sig.ra ed allo stato, devono comportare l'assenza del diritto CP_1 all'assegno divorzile, posto che l'ex coniuge ha avuto a disposizione ben 14 anni per poter riorganizzare la propria vita lavorativa.
Tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Si costituiva la sig.ra chiedendo lo scioglimento del matrimonio contestando le avversarie CP_1 deduzioni:
- la SI.ra svolge una collaborazione non abituale, al di sotto della soglia delle 720 ore CP_1 annue, e priva di retribuzione presso l'impresa familiare della madre, SI.ra , Controparte_2 in maniera occasionale, al fine di aiutarla in quanto la madre anziana è affetta da svariate patologie, quale forma di riconoscenza verso il grande aiuto e sostegno fornitole a seguito dell'abbandono e dalla separazione dal marito;
-lo stabilimento balneare Lido Azzurro di San Benedetto del Tronto in data 5.09.2023 è stato sottoposto ad un accertamento mediante l'Ispettorato del Lavoro, conclusosi senza alcuna anomalia e riscontrando pagina 3 di 8 soltanto la regolare presenza dei quattro lavoratori assunti in conformità, tra cui non vi è la SI.ra
[...]
; CP_1
-la presenza in più occasioni della SI.ra presso lo stabilimento della sorella è solo per CP_1 pranzare o cenare;
-l'ombrellone presso la Rosa dei Venti di Grottammare è storicamente condiviso dalla SI.ra con CP_1 altri familiari e amici, e utilizzato più che altro per il valore affettivo che costituisce per la minore Per_1
avendo la stessa vissuto ogni stagione estiva presso tale chalet, anche in costanza di matrimonio;
[...] esso viene condiviso con la SI.ra e con la SI.ra ed ha un costo per Parte_3 Controparte_3
l'intera stagione estiva di euro 600,00; tale costo in ogni caso non è sostenuto dalla resistente;
- l'esposizione debitoria della resistente, che al 16.06.2023 ammontava ad euro 1.153.743,64, deriva dalla attività rilevata da con la ditta individuale di (P.IVA ), Parte_2 CP_1 P.IVA_1 sempre gestita dal primo ma intestata a quest'ultima,
-il SI. ha creato nuove realtà societarie, di cui la più importante risulta essere la Pt_2
con sede legale e operativa in San Benedetto del Tronto, Via Val Controparte_4
Tiberina n. 15/17 (P.IVA ) intestata stavolta all'attuale compagna del SI.ra P.IVA_2 Pt_2
al momento della separazione il SI. era dipendente della ditta Persona_4 Parte_2
L.A.R.A. srl di San Benedetto del Tronto, denominata in precedenza AMB Courier intestata a
[...]
ma di fatto gestita nella totalità dal ricorrente;
presso la ditta L.A.R.A., oltre al SI. CP_1 Pt_2
fu assunta anche la signora e nel 2012 fu proprio quest'ultima che acquistò
[...] Persona_4 il relativo ramo di azienda autotrasporti, per poi confluire nella ditta che fattura Controparte_4 svariati milioni di euro, dispone di quasi 60 dipendenti, di molteplici furgoni e camion, di capannoni anche dislocati, operando in vari punti italiani (Pescara, Napoli, Roma, Bologna, Firenze, etc.);
-il ricorrente è il plenipotenziario e titolare di fatto, gestisce fattivamente la società anche dal punto di vista commerciale, mentre la SI.ra non è che la mera titolare apparente e si occupa Persona_4 della parte contabile;
- il reddito da lavoro dipendente del SI. non è corrispondente a quanto effettivamente dichiarato, Pt_2
e ciò risulta dall'altissimo tenore di vita tenuto attualmente dallo stesso, il quale può permettersi macchine lussuose, vacanze, weekend fuori, ombrelloni in San Benedetto del Tronto e numerose cene in ristoranti di lusso;
-mentre la SI.ra deve pagare l'affitto della casa dove vive con la minore la CP_1 Per_1 somma di euro 535,00, oltre le ulteriori spese, il SI. vive, unitamente alla di lui madre Parte_2
(in appartamento separato), nella palazzina al centro di San Benedetto del Tronto di proprietà della
SI.ra Persona_4
-la sig.ra prima del matrimonio era modellista, stilista di abbigliamento, e lavorava nell'impresa CP_1 di famiglia “Four sister” di San Benedetto del Tronto, ed ha invece successivamente (due anni prima del matrimonio) sacrificato le proprie aspettative reddituali e professionali per dedicarsi alla cura delle aziende del così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio Pt_2 comune e a quello dell'altro coniuge;
-dalla separazione in poi, la SI.ra oltre a vivere il dramma della separazione coniugale con CP_1 conseguente forte stato depressivo (perdita di kg 16 in un mese e profondo stato ansioso), si è dovuta occupare nella totalità della figlia minore che non aveva ancora tre anni e che oltretutto non voleva stare con nessuno eccetto la mamma, considerato l'abbandono del padre;
pagina 4 di 8 -la figlia frequenta sporadicamente il padre e non dorme a casa dello stesso, in quanto non Per_1 gradita dalla SI.ra Persona_4
-la figlia dopo aver terminato con pregio le scuole superiori, ha intrapreso un percorso Per_1 universitario presso la facoltà di Servizi Giuridici per l'impresa di Pescara.
Tanto premesso la resistente domandava a) che la figlia che sarebbe divenuta maggiorenne Per_1
a breve, rimanesse collocata presso l'abitazione della madre, senza dover disporre ulteriormente in ordine al diritto di visita riservato al padre, potendosi la stessa organizzare direttamente con il genitore non collocatario, in base alle proprie esigenze;
b) disporre un assegno di mantenimento in favore della figlia di Euro 750,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché Persona_3 il pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 70%; c) disporre un assegno divorzile in favore della ex coniuge nella misura di Euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT.
Nella prima memoria ex art 473bis.17 c.p.c. il ricorrente deduceva che:
- dopo le nozze nasceva la ditta AMB Courier di , nella quale l'unica responsabilità gestoria CP_1 mai affidata e svolta dal sig. è stata di esclusiva competenza logistica, poiché l'odierno ricorrente Pt_2
è sempre stato nel ramo dei trasporti e dunque era ed è certamente più esperto ed avvezzo al coordinamento pratico-materiale dell'attività oggetto dell'impresa;
-diversamente, l'attività gestoria in termini amministrativi e decisionali è sempre stata svolta da parte della sig.ra che oltre ad eseguire mansioni in prima linea – ad es. guidando materialmente i mezzi CP_1 della ditta - intratteneva in via esclusiva ed autonoma i rapporti con le banche e con i dipendenti per ogni decisione afferente i rapporti lavorativi, la gestione degli stipendi, dei quali si occupava personalmente ed adottando tutte le decisioni sociali necessarie all'interesse dell'azienda, come quella di procedere alla vendita della ditta in questione alla L.A.R.A. s.r.l. di San Benedetto del Tronto;
-la ditta veniva ceduta per contro di un prezzo corrisposto in parte con assegni poi successivamente incassati dalla resistente ed in parte con una somma liquida che è stata tutta materialmente consegnata alla sig.ra che ha sempre gestito in prima persona il trasferimento di proprietà dell'azienda CP_1 intrattenendo rapporti con gli allora proprietari della ditta cessionaria;
-la ditta di cui il ricorrente è mero dipendente è gestita formalmente e di fatto Controparte_4 dall'amministratrice unica Persona_4
-la ditta di famiglia Four Sister cessava in quanto non florida e non veniva quindi abbandonata dalla resistente due anni prima del matrimonio affinché la stessa potesse dedicarsi alla famiglia ed alle aziende ad essa connesse, posto che ancora, infatti, il matrimonio non era stato celebrato.
All'udienza del 30 novembre 2023 il Giudice istruttore visto l'art 473 bis. 22 c.p.c., ritenuto che non si ravvisavano ragioni di urgenza per modificare i provvedimenti resi in sede di separazione, conferma in via temporanea e provvisoria tali provvedimenti ad eccezione dei provvedimenti relativi all'affidamento diritto di visita e collocamento della figlia in quanto divenuta maggiorenne;
le parti chiedevano di pronunciarsi sullo status e il Giudice rimetteva al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza pubblicata in data 22.12.2023 il Collegio pronunciava lo scioglimento del matrimonio e con contestuale ordinanza disponeva che la parte ricorrente, o in subordine la parte resistente, depositasse la sentenza di separazione in forma integrale e rinviava all'udienza innanzi al giudice istruttore, per la prosecuzione.
All'esito dell'udienza del 29.02.2024 ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, i termini di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c. pagina 5 di 8 Le parti depositavano le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
All'udienza del 19.09.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato con sentenza parziale pertanto deve proseguirsi sulle ulteriori domande.
1. Sull'assegno divorzile. Circa i presupposti per l'assegno divorzile occorre fare riferimento ai principi delineati dalla nota sentenza n.18287 con cui le Sezioni Unite della Cassazione in data 10.04.2018 hanno risolto i contrasti sorti in merito al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno.
All'esito di un'ampia disamina dei principi costituzionali e di matrice internazionale ed europea che regolano l'unione coniugale, fondata sul cardine essenziale della pari dignità tra i coniugi, i giudici hanno evidenziato che la solidarietà post coniugale non presuppone alcuna prosecuzione degli obblighi discendenti dal matrimonio, ma costituisce comunque conseguenza delle scelte libere e condivise che hanno caratterizzato l'unione coniugale prima della sua dissoluzione.
In tale prospettiva, il principio di autoresponsabilità impedisce che l'ex coniuge possa semplicemente fare affidamento sul mantenimento del tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio, eventualmente rinunciando ad attivarsi per raggiungere una propria autonomia, ma impone anche di compensare eventuali squilibri economico-reddituali che siano fondati non tanto sulla semplice interruzione della relazione coniugale (che di per sé determina un oggettivo impoverimento in entrambe le parti), quanto piuttosto su una suddivisione dei ruoli all'interno della famiglia a seguito della quale uno dei coniugi abbia limitato o addirittura escluso qualsiasi propria aspettativa professionale, dedicandosi in via prevalente o esclusiva ai figli ed al coniuge.
La Suprema Corte ha ritenuto quindi “di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art.5 comma 6 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.” (cfr. pag.26 della motivazione); viene così affermata “la preminenza della funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio”, spettando al giudice verificare “se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alla determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”. Come chiarito dalle Sezioni Unite “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone” quindi
“di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà”: in tale contesto, l'autonomia economica deve valutarsi secondo un parametro concreto, individuabile in “un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Fatte tali premesse, alla luce della composita funzione dell'istituto come indicata dalla Suprema Corte, al fine di riconoscere il diritto all'assegno divorzile il Giudice è chiamato a effettuare due verifiche: in primo luogo valutare se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti (tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle stesse), in secondo luogo valutare quale sia la causa del divario stesso.
Si specifica che l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti di attribuzione dell'assegno divorzile grava sul richiedente. pagina 6 di 8 Venendo al caso di specie risulta che la sig.ra dopo aver ceduto la ditta individuale AMB CP_1
COURIER nel 2012, non abbia svolto altra attività lavorativa e dopo la separazione avvenuta nel 2014 ella ha svolto attività presso la ditta della madre nell'ambito del mercato ittico, sebbene, a detta della resistente, in assenza di alcun corrispettivo.
A ben vedere lo svolgimento di tale attività dimostra una piena capacità lavorativa della sig.ra sin CP_1 dalla separazione fino all'attualità. La resistente peraltro sostiene di lavorare presso la ditta della madre occasionalmente e saltuariamente per non più di 720 ore l'anno e pertanto tale impegno non esclude la possibilità di procurarsi altro lavoro che sia fonte di reddito.
Quanto alla situazione debitoria della sig.ra superiore a un milione di euro nei confronti CP_1 dell'Agenzia delle Entrate e consistente in debiti assunti durante la gestione della ditta individuale, la scelta della sig.ra di formale intestazione della ditta risulta essere stata scelta consapevole, cosicchè CP_1 le conseguenze di tale decisione non possono che ricadere sulla sig.ra Ancora non è stato provato CP_1 dalla resistente che vi sia stato un sacrificio delle aspettative reddituali e professionali a seguito della decisione di dedicarsi alla cura delle aziende del Pt_2
Invero non risulta nello specifico che la resistente abbia lasciato l'attività di modellista presso la ditta di famiglia Four Sister per dedicarsi alla cura delle aziende del nuovo nucleo familiare. La cessazione dell'attività per stessa dichiarazione della sig.ra è avvenuta invero due anni prima del matrimonio. CP_1
Va dunque valorizzato il principio di autoresponsabilità dei coniugi che impone al coniuge che ne abbia le possibilità -come nel caso di specie- di attivarsi al fine di svolgere attività fonte di reddito ed altresì di escludere che la situazione di assenza di reddito attuale della sig.ra sia ascrivibile a sacrifici della CP_1 propria professionalità durante il matrimonio.
La richiesta di assegno divorzile va dunque rigettata.
2. Sul contributo al mantenimento della figlia Per_1
Va rilevato che nelle more del procedimento la figlia ha raggiunto la maggiore età e dunque Per_1 nulla deve disporsi in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita.
Al fine di determinare la misura del contributo dovuto alla figlia occorre analizzare le capacità economico-patrimoniali dei genitori alla luce delle necessità ed esigenze della figlia.
Sotto il profilo economico il sig. dichiara di svolgere attività lavorativa con stipendio di circa € Pt_2
1.500 netti, mentre la sig.ra ritiene maggiori le capacità economiche reddituali del ricorrente attesa CP_1 la sua titolarità di fatto della ditta Autotrasporti Malù s.r.l.s. presso cui lavora.
Sul punto, le indagini della Guardia di Finanza sulla ditta Autotrasporti richieste da parte resistente, risultano superflue posto che non è stato contestato dal ricorrente che egli tiene un tenore di vita elevato con uso di “macchine lussuose, vacanze, weekend fuori, ombrelloni in San Benedetto del Tronto e numerose cene in ristoranti di lusso”, né che egli vive, unitamente alla di lui madre (in appartamento separato), nella palazzina al centro di San Benedetto del Tronto di proprietà della SI.ra Persona_4 non avendo quindi l'obbligazione mensile di pagare il canone di affitto.
Va anche evidenziato che la nascita del figlio , avuto con la nuova compagna è avvenuta Per_2 Per_4 nel 2011 e dunque prima della pronuncia della sentenza di separazione del 20.09.2014 che ha posto a carico del la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Dunque non si Pt_2 tratta di una sopravvenienza rispetto a tali statuizioni.
Inoltre la buona situazione economica in cui verserebbe la ditta Controparte_4
(circostanza incontestata) di cui titolare, quantomeno formalmente, è la sig.ra nuova compagna Per_4
pagina 7 di 8 del consente al nuovo nucleo familiare di sostenere il figlio senza eccessivamente gravare Pt_2 Per_2 sul solo ricorrente.
Viceversa la resistente risulta essere gravata dall'affitto della casa in cui abita con la figlia.
Considerato dunque che il sig. risulta totalmente privo di spese ricorrenti che gravano sul proprio Pt_2 stipendio, ed altresì che la figlia frequenta l'università di Pescara e dunque le proprie Per_1 esigenze sono verosimilmente aumentate rispetto alla data della separazione avvenuta nel 2014, risulta congruo stabile a carico del sig. un contributo di mantenimento per la figlia pari ad Pt_2 Per_1 euro 750 mensili, somma suscettibile di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste al 50% fra i coniugi come individuate nel
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di Famiglia” sottoscritto in data 10.07.2024 dai Tribunali del distretto della Corte di
Appello di Ancona, dalla Corte di Appello di Ancona, dagli ordini degli Avvocati del distretto e condiviso dalle associazioni di avvocati familiaristi maggiormente rappresentative (per brevità “Protocollo distrettuale del 10.07.2024”).
Gli assegni unici seguiranno il regime legale.
Non è, infine, possibile riconoscere il versamento diretto del contributo al mantenimento alla figlia come richiesto dal padre.
Sul punto si precisa che la possibilità dell'obbligato di versare l'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è esclusa dall'attuale prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”. (cfr. Cass. Sent. n. 25300/2013).
3. Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro il 30 di ogni mese in favore di Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma pari a € 750,00, CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia come individuate nel Protocollo distrettuale del 10.07.2024 sopra indicato;
DISPONE che gli assegni unici seguiranno il regime legale;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
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