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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 1385/2023 promossa da
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Barbieri (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mantova, via P. Amedeo, 41
ATTRICE contro
C.F. ; P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Proietti (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torino, C.F._2
Corso Galileo Ferraris, 71
CONVENUTA
e contro
(C.F. , residente in [...] nella Controparte_2 C.F._3
via Udine 52/A
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale – solo danni a cose.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: 1) Parte_1 previo accertamento dell'esclusiva causazione del sinistro di cui è causa al Signor CP_2
condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo e per i motivi dedotti, al
[...]
pagamento in favore di della somma complessiva di € 101.973,43 o di Parte_1
quella minor/maggior ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione del capitale ed interessi dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento;
somma di cui sopra così composta: - riparazione del veicolo €. 76.488,75 - recupero mezzo sinistrato €. 3.635,20 - nuova revisione straordinaria
1 del veicolo €. 650,00 - riacquisto accessori €. 397,08 - spesa del mezzo sostitutivo €. 11.000,00
- perdita del pieno di gasolio €. 855,97 - perdita del guadagno del viaggio €. 765,79 - rifusione oneri convenzionali €. 1.266,36 - rifusione RCO e bollo €.443,95 - spese di negoziazione €.
1.470,75 - spese di C.T.P. Ing. €. 4.999,58 Per_1
2) con vittoria delle spese legali e dei relativi accessori di legge”.
d.d.: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione alcuna, previe quelle declaratorie che di rito, concedere alle parti un termine per repliche alle note conclusive avverse e in via preliminare 1. Dichiarare improponibile la domanda attorea per non aver il danneggiato messo a disposizione del perito assicurativo il mezzo;
2. Accertato che il soggetto cedente il credito non risulta proprietario del bene danneggiato, bensì mero utilizzatore locatario, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice, non avendo provato che l'assicurazione copra anche gli utilizzatori (cessionaria del credito); in via istruttoria: -Ordinare ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio delle fatture d'acquisto dei pezzi di ricambio, materiali e componenti utilizzati per la riparazione del mezzo. Nel merito in via principale: Respingere tutte le domande attoree in quanto non dimostrate e infondate sia in fatto sia in diritto, per tutte le ragioni addotte in narrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondata la domanda attorea, poiché l'an debeatur risulti dimostrato, Ridursi il quantum alla minor somma veriore accertanda in corso di causa, e/o comunque da contenersi nei limiti ritenuti di giustizia, alla luce delle isultanze istruttorie e della CTU, con applicazione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.”.
convenuto contumace, non ha formulato conclusioni. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. premettendo di essere locataria del veicolo modello Volvo FH16 Parte_1
targato GG660SZ di proprietà di deduceva di essere rimasta coinvolta Parte_2
in un sinistro stradale avvenuto in data 26.01.2023 in via Roma Ovest in Ospedaletto Euganeo
(PD), causato da il quale, alla guida dell'auto modello Audi A3 targata Controparte_2
DK992ZJ, procedendo in senso contrario di marcia, invadeva la corsia opposta e urtava violentemente contro il trattore stradale condotto da parte attrice, provocando diversi danni per complessivi € 96.968,65, che la compagnia assicuratrice si era rifiutata di riconoscere all'attrice per mancanza di legittimazione di quest'ultima a richiedere il risarcimento. Chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento delle seguenti voci di danno: riparazione del veicolo;
recupero mezzo sinistrato;
nuova revisione straordinaria del veicolo;
riacquisto accessori;
spesa del mezzo sostitutivo;
perdita del pieno di gasolio;
perdita del guadagno del viaggio;
rifusione
2 oneri convenzionali;
rifusione RCO e bollo.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per mancato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e la mancata legittimazione attiva e chiedendo il rigetto delle domande avversarie per concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro stradale, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
Contestava altresì la quantificazione del danno, dal momento che il proprio perito attestava costi di riparazione per la minor somma di € 67.298,62, e lamentava la malafede della condotta dell'attrice, che aveva provveduto alla riparazione del veicolo prima di metterlo a sua disposizione per i rilievi.
regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_2
Nel corso del procedimento l'attrice invitava invano i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
successivamente la causa veniva istruita tramite CTU al fine di verificare la dinamica del sinistro e la congruità delle somme richieste dall'attrice.
Assegnato il procedimento al sottoscritto magistrato, all'udienza del 14.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
2. Le domande di sono fondate. Parte_1
Si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario
e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con
3 la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145).
2.1. Preliminarmente è da respingere la domanda della convenuta, peraltro rivolta a “l'Ill.mo
Giudice di Pace adito”, anziché al Tribunale, di “concedere alle parti un termine per repliche alle note conclusive avverse”. infatti, nella nota conclusiva depositata Controparte_1 il 06.03.2025, ritiene che vi sia stata, da parte del Giudice, “Violazione del contraddittorio e mancato rispetto dei termini di cui all'art. 189 cpc e/o 190 cpc” in quanto “non si capisce il motivo per cui non sai stato concesso un termine per le repliche alle memorie avverse, circostanza che lede il pacifico diritto al contraddittorio”. La contestazione riguarda solo la mancata concessione di un termine per depositare memorie in replica alle note avversarie, in quanto la convenuta, dopo la comunicazione dell'ordinanza con cui si fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., non hai mai chiesto né il differimento dell'udienza a fini difensivi, né che essa si celebrasse alla presenza delle parti, anziché essere sostituita dal deposito di note scritte
(peraltro, si rammenta che la stessa convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, scriveva “Lo scrivente difensore chiede sin da ora che le prossime udienze, laddove compatibile con l'incombente, vengano celebrate da remoto o con deposito di note scritte”; cfr. pag. 9 comparsa di costituzione e risposta).
La contestazione è infondata: l'udienza del 14.03.2025 era fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza che non prevede lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c. (il riferimento a quelle di cui all'art. 190 c.p.c., invece, è del tutto inconferente, posto che la norma è stata abrogata dal D.
Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
In ogni caso, parte convenuta ha depositato anche una seconda nota conclusiva cinque giorni dopo quella depositata dall'attrice (posto che l'udienza era cartolare). Pertanto, non si ravvisa nessuna lesione del diritto al contraddittorio.
2.2. Parimenti infondata risulta l'eccezione di “improponibilità” della domanda per non avere l'attrice messo prontamente a disposizione della convenuta l'autoveicolo, ancora danneggiato, su cui effettuare i rilievi, ma di averlo sottoposto al perito della compagnia assicurativa dopo le riparazioni: la sanzione dell'improponibilità è tipica, pertanto deve essere specificamente prevista da una norma di legge e ricollegata a un determinato contegno.
2.3. È da rigettare, altresì, l'eccezione in termini di carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Infatti, come risulta pacificamente dagli atti di causa ma in primo luogo dall'assenza di ogni contestazione, la società attorea al momento del sinistro era mera locataria e non proprietaria
4 del veicolo in questione e certamente non era tale al momento della proposizione della domanda.
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, chiunque eserciti sul veicolo un potere anche solo materiale è legittimato in linea di principio ad agire per ottenere il ristoro dei danni che il suo patrimonio possa subire in conseguenza del sinistro, e, pertanto, anche l'utilizzatore dell'automobile è legittimato attivamente a chiedere il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale. Tuttavia, è necessario che il locatario dimostri la sussistenza del titolo in virtù del quale è tenuto a tenere indenne il proprietario e che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta. In proposito la Suprema Corte
è da tempo assestata su posizioni conformi, statuendo che “In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa
e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 cod. civ.” (cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 23.02.2006), specificandosi altresì che “In tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base
a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere
d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo” (cfr. Cass Sez. 3,
Sentenza n. 15458 del 14.07.2011, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21011 del 12.10.2010, Cass Sez.
3, Ordinanza n. 3082 del 16.02.2015 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5320 del 11.02.2025).
Parte attrice ha dimostrato di essere locataria del veicolo a partire dal 09.08.2022 (cfr. doc. 1 attrice), con obbligo a suo carico di restituirlo al termine del contratto nelle stesse condizioni in cui le era stato consegnato, salva la normale usura (cfr. clausola n. 2, contratto cit.); di aver rimborsato alla proprietaria tutte le spese da questa sostenute per la riparazione del veicolo (cfr.
5 docc. 4 e 5 attrice); infine, ha dedotto di aver sostenuto direttamente alcune spese e sopportato alcune perdite a causa del sinistro (cfr. docc. 6, 8, 9, 10, 12, 14).
2.4. Venendo al merito della controversia, la fattispecie risarcitoria in esame, attinente ad uno scontro tra veicoli, è regolata dall'art. 2054 c.c., a mente del quale il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", espressione che, secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, deve essere interpretata nel senso che il conducente, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, rispettando quindi tutte le regole di legge quali quelle del Codice della Strada e quelle dettate dalla comune esperienza e di prudenza.
Nell'applicazione giurisprudenziale della norma citata è consolidato il principio di diritto secondo cui qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, perché si possa attribuire a quest'ultimo la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso;
ciò nondimeno, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. tra le altre Cass., 21.05.2019, n. 13672).
L'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15.01.2003, n. 477), ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15.09.2020, n. 19115). Questo perché la colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c., opera pur sempre sul piano causale, e deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit.).
6 La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro e anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno (cfr. Cass., 26253/2007). Ed infatti, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto, nonostante cioè l'istruttoria svolta, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(in questo senso, Cass., 7478/2020 e Cass., 3696/2018).
Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che vige pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (cfr. Cass. 15.01.2003, n. 477 cit.).
A mente di tali superiori coordinate e venendo al caso di specie, dall'istruttoria è emerso che il sinistro stradale occorso in data 26.01.2023 alle ore 09:50 in via Roma Ovest, all'altezza del civico n. 84, in Ospedaletto Euganeo (PD), è stato causato da il quale, alla Controparte_2 guida dell'auto modello Audi A3 targata DK992ZJ, proseguendo in direzione opposta di marcia rispetto al veicolo attoreo, sterzava improvvisamente a sinistra collidendo contro il trattore stradale sul lato sinistro dello stesso, impattando fra la prima e la seconda ruota del medesimo,
a causa di un colpo di sonno (così dichiarato dal convenuto in sede di spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri che avevano effettuato il sopralluogo dopo il sinistro, cfr. doc. 3 attore).
Dall'urto, si staccava il serbatoio del trattore stradale, che andava a colpire un terzo veicolo.
Dalla ricostruzione cinematica operata dal c.t.u. nominato, Ing. , è emerso che Persona_2
“il sinistro sarebbe stato evitabile al conducente dell'Audi se avesse mantenuto il controllo del veicolo, procedendo all'interno della corsia di pertinenza ed in prossimità del margine destro”, mentre “il conducente del Volvo non ha avuto a disposizione un tempo sufficiente ad attuare una qualsivoglia manovra elusiva, pertanto il sinistro non gli era evitabile;
il suo eccesso di velocità riscontrato non è pertanto da ritenersi in nesso di causa con il verificarsi dell'evento”
(cfr. pag. 17 relazione CTU): infatti, il veicolo procedeva lungo un rettilineo, in pieno giorno, con condizioni meteo buone. L'invasione di corsia dell'autovettura Audi avveniva con una percorrenza oltre la mezzeria di circa tre metri e, pertanto, il conducente del veicolo Volvo era
7 impossibilitato ad attuare una qualsivoglia manovra elusiva, e pertanto il sinistro non gli era evitabile nemmeno se avesse proceduto entro i limiti di velocità, diversamente da quanto asserito dalla compagnia assicuratrice (è stato accertato, infatti, che entrambi i veicoli procedevano a una velocità superiore al limite consentito). In materia di responsabilità per sinistro stradale, è esclusa la presunzione di pari concorso di colpa ai sensi dell'articolo 2054, comma 2, c.c. qualora emergano elementi istruttori univoci che dimostrino la colpa esclusiva di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente. Nel caso in esame, sia le dichiarazioni di CP_2
sia la CTU, hanno chiaramente accertato la violazione delle norme del Codice della
[...]
Strada da parte del convenuto contumace, escludendo qualsiasi concorso di colpa del danneggiato.
2.5. Il danno conseguenza, avente natura patrimoniale, consiste nell'esborso sofferto dall'attrice per gli interventi e le riparazioni che è stata costretta a sopportare, nonché nel mancato guadagno dovuto all'inevitabile rallentamento della propria attività, di cui alle seguenti voci: riparazione del veicolo;
recupero del mezzo sinistrato;
nuova revisione straordinaria del veicolo;
riacquisto degli accessori;
spesa del mezzo sostitutivo;
perdita del pieno di gasolio;
rifusione degli oneri convenzionali.
Occorre precisare che la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. 06.10.2021, n. 27129;
Cass., 10.11.2010, n. 22826, Cass., 10.03.2016, n. 4718).
Sul punto, viste anche le contestazioni avversarie, il giudice precedentemente assegnatario del procedimento aveva disposto CTU anche al fine di verificare la congruità degli importi richiesti dall'attrice.
Prima di analizzare le singole voci, ed evidenziata la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. civ. sez. Lav. 7701/2018);
o ancora che: “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della
8 motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso” (Cass.
14638/2004).
Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dal tecnico di parte attrice (il c.t.p. della convenuta aveva invece dichiarato “di poter accettare nella loro totalità le conclusioni tecniche in risposta al quesito”), garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
Di conseguenza, questo Tribunale ritiene di condividere in linea di massima le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., con alcune eccezioni di seguito argomentate. Infatti, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice sebbene, secondo la Suprema Corte: “egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. 5148/2011).
Si analizzano, di seguito, le singole voci di danno:
i. Riparazione del veicolo. L'attrice ha prodotto fattura, seguita da successivo bonifico, che attesta che le spese necessarie alla riparazione del veicolo erano pari a € 77.729,60, contro la somma di € 75.868,75 considerata congrua dal c.t.u., impiegando materiali di ricambio usati anziché nuovi.
Sul punto, si ritiene che correttamente siano stati utilizzati pezzi di ricambio nuovi, vista la recente immatricolazione del veicolo sinistrato, con eccezione delle ruote: infatti, al momento della verificazione del sinistro il valore reale del bene è già come tale nella sfera giuridica del titolare, il quale ha diritto a conservarne il corrispondente valore integrale;
inoltre, lo stesso c.t.u., con riferimento al kit di montaggio del valore di € 120,00, aveva dichiarato di non considerare tale voce perché priva di una descrizione che specifichi a quali operazioni tale kit sia necessario, senza considerare che esso era stato acquistato e utilizzato per completare le operazioni di riparazioni. Pertanto, si ritiene che tale voce di danno ammonti correttamente a €
76.488,75, come individuato da parte attrice in sede di note conclusive, considerando il minor valore derivante dall'usura delle gomme sinistrate.
ii. Recupero del mezzo sinistrato. Tale voce di danno, per complessivi € 3.635,20 (cfr. doc. 6 attrice), è stata ritenuta congrua dal c.t.u. a seguito di osservazioni del c.t.p..
9 iii. Nuova revisione straordinaria del veicolo. Con riferimento a tale voce di danno, il c.t.u. ha ritenuto congrua la spesa di complessivi € 350,00, così descritta: “ritiro mezzo da “Carrozzeria
Eurocar” del 25.03.2023, € 175,00; conduzione mezzo in Motorizzazione Civile per revisione del 28.03.2023, € 175,00”, mentre non ha ritenuto pertinente la voce di spesa “recupero personale sul luogo del sinistro e mancata giornata lavorativa, € 300,00”, contenuta in fattura
(cfr. doc. 8 attrice); anche su tale punto, questo Giudice ritiene di discostarsi dalla valutazione espressa dal c.t.u., posto che la spesa si è resa necessaria a causa del coinvolgimento incolpevole nel sinistro ed è, pertanto, conseguenza diretta di esso. iv. Riacquisto degli accessori per l'antifurto del serbatoio. Il c.t.u. ha ricalcolato la spesa necessaria in € 397,08 e tale conclusione è stata avallata anche dal c.t.p. attoreo, che nelle proprie osservazioni ha rilevato che “si ritiene corretto che il costo relativo all'acquisto della soluzione base non debba essere conteggiata e che la valutazione del CTU sia corretta” (cfr. pag. 17 osservazioni).
v. Spese per il noleggio di un mezzo sostitutivo. Il c.t.u. ha reputato congruo il prezzo giornaliero del noleggio di € 250,00, ma ha calcolato il numero dei giorni di fermo tecnico in ventiquattro necessari alla riparazione del veicolo, anziché quarantaquattro calcolati dall'attrice. Sul punto, il c.t.p. dell'attrice ha osservato come non sia sufficiente considerare unicamente il tempo necessario alla riparazione, ma devono imputarsi nel periodo di “fermo tecnico” anche le giornate trascorse in attesa della revisione straordinaria del veicolo disposta dalla Direzione generale ai sensi dell'art. 80 del Controparte_3
Codice della Strada, in quanto in assenza della revisione straordinaria l'automezzo non può circolare e tale revisione è stata chiesta dalla società proprietaria del veicolo successivamente,
e comunque entro i trenta giorni previsti dalla norma. Sul punto, si rileva che la data fissata per la revisione era quella del 28.03.2023 (doc. 7 attrice), ma nel documento prodotto veniva specificato che “E' accordato il PERMESSO di circolare fino alla data del 28/03/2023” (cfr. pag. 2 doc. 7 cit.). Posto che le giornate necessarie alla riparazione del veicolo sono state conteggiate in ventiquattro (circostanza non contestata) e che la revisione è stata completata in una giornata, il danno patrimoniale risarcibile sotto questa voce ammonta ad € 6.250,00 (per venticinque giorni totali) mentre per i restanti giorni, poiché la Pubblica Amministrazione aveva dato permesso al veicolo di circolare, l'indisponibilità del veicolo in capo all'attrice è da imputare solo alla proprietaria di esso, ossia estranea alla presente causa. Parte_2 vi. Perdita del pieno di gasolio. Il c.t.u. ha appurato che i serbatoi del veicolo sinistrato avevano una capacità di 565 litri e, pertanto, considerato che il pieno di gasolio era stato fatto la sera precedente il sinistro, il danno può stimarsi in via equitativa in € 850,00, poco al di sotto del
10 prezzo pagato dall'attrice, posto che tra il momento del rifornimento e quello del sinistro erano inevitabilmente stati percorsi alcuni chilometri e, di conseguenza, consumato – seppur in minima parte – del carburante. vii. Perdita del guadagno del viaggio. Tale danno, quantificato dall'attrice in € 765,79, non pare essersi prodotto, dal momento che l'attrice ha dedotto che “il trasporto veniva quindi rifatto nei giorni successivi”. viii. Rifusione della quota parte annua inutilizzata degli oneri convenzionali di transito. La spesa annua per oneri convenzionali è pari ad € 7.579,75, la spesa giornaliera è di € 20,77; sul punto devono svolgersi analoghe considerazioni circa la durata del fermo del veicolo, posto che nel periodo ricompreso tra la riparazione e la data fissata per la revisione straordinaria, esso poteva circolare e la mancata disponibilità del veicolo in capo all'attrice non è imputabile ai convenuti: pertanto la quota degli oneri convenzionali non goduta a causa dei convenuti deve essere quantificata in € 516,75 (per totali venticinque giorni). ix. Rifusione della quota parte annua inutilizzata del premio R.C.A. e del bollo. Tali voci di danno non possono essere risarcite. Il bollo auto, infatti, è una tassa annuale che prescinde dall'effettivo utilizzo che si fa del veicolo, mentre con riferimento alla quota inutilizzata del premio R.C.A., parte attrice non ha provato l'impossibilità di sospendere l'efficacia della copertura assicurativa, con conseguente differimento e rimodulazione del pagamento del premio assicurativo, che avrebbe evitato tale voce di danno.
x. Rifusione delle spese di c.t.p. e per la fase della negoziazione assistita.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte, va richiamato il seguente principio di diritto: "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cassazione civile sez. II, 18.05.2015, n. 10173; Cass. 03.01.2013 n. 84; Cass. 16.06.1990 n. 6056; Cass.
11.06.1980 n. 3716).
La liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
A ciò si aggiunga che le spese di assistenza stragiudiziale o di consulenza tecnica di parte possono essere rimborsate come danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. se non si tratti di spese manifestamente eccessive o superflue;
nel caso che ci occupa, la nota pro forma del c.t.p.
Ing. (prodotta da parte attrice con la nota conclusiva), oltre a non indicare il nome Persona_3 del consulente di parte, ma risultare emessa da “Lince s.r.l.”, non fa alcun riferimento all'attività
11 specificamente espletata e indica nella causale “servizi di progettazione di ingegneria integrata”, attività apparentemente inconferente ed estranea alla consulenza di parte;
l'importo ivi contenuto di € 4.999,48 appare ictu oculi manifestamente eccessivo, anche a confronto con il compenso liquidato al c.t.u. pari a € 2.859,03; inoltre la fattura nulla prova, non essendo stata seguita da documentato pagamento.
Pertanto, le spese di c.t.p. non possono essere risarcite.
Per quanto concerne la fase della negoziazione assistita, le relative spese di tale fase stragiudiziale, anche se necessarie, sono pacificamente qualificate in giurisprudenza come danno emergente. Trova applicazione il principio di recente ribadito dalla Corte di Cassazione
(Cass. civ., Sez. III, sent. 30.05.2023, n. 15265; Cass., ord. 4 novembre 2020, n. 24481), la quale ha avuto modo di ricordare che sul punto le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, ma l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato,
è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n.
9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n.
14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass., sez. III,
14.11.2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10.07.2017, n. 16990).
In questa ottica di principi, si rileva che nel caso che ci occupa, nonostante l'obbligatorietà dell'invito alla negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la somma richiesta, pari a € 1.470,75 non può essere riconosciuta
12 come “danno emergente” (posta su cui andranno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria), in assenza di prova del pagamento e considerato, altresì, che la parte è incorsa nelle preclusioni istruttorie, avendo proposto la domanda di risarcimento solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Sommando le poste risarcitorie in precedenza descritte si ottiene il totale di € 88.787,78 ed i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice della predetta somma.
2.6. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Trattandosi di danno patrimoniale derivante da illecito, in altre parole, ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, nella misura di quelli legali, sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro (Cass. 25568/2020).
Gli interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
13 3. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti in solido e sono liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento per le fasi effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Condanna e in persona dell'amministratore Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di Parte_1
€ 88.787,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (26.01.2023) fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
3. Condanna e in persona dell'amministratore Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, in solido tra loro, a pagare in favore di le spese di Parte_1 lite del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed € 800,50 per spese documentate
(di cui € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 14,50 per spese di notifica);
4. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 10.12.2024, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Rovigo, 29.03.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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