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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nel procedimento RG. n. 2555/2021
PROMOSSO DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Buttitta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagheria (Pa), Via Via R. Guttuso, 27.
(opponente)
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Scilabra CP_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mazara del Vallo, Via G.
Toniolo, 3.
(opposto)
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06 ottobre 2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2021, emesso da questo
Tribunale il 25.08.2021, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma complessiva di € 4.934,90, oltre spese legali e accessori, per CP_1
il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di Dicembre 2020, Gennaio 2021,
1 Febbraio 2021, oltre al TFR maturato.
A sostegno dell'opposizione eccepì di aver già corrisposto al lavoratore la retribuzione del mese di dicembre 2020, ulteriori acconti, non conteggiati dal lavoratore, per complessivi € 650,00 e che, quanto ai mesi di gennaio e febbraio 2021, nulla gli era dovuto, stante la sua assenza ingiustificata dal lavoro.
Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistette in giudizio CP_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza;
chiese, altresì, la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.04.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposto di tardività dell'opposizione ai sensi degli articoli 641 e 645 c.p.c,
Ed invero, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 27.08.2021 (cfr. doc. 3) e il ricorso in opposizione è stato depositato in data 06 ottobre 2021 (cfr. storico del fascicolo telematico) e, dunque, entro la scadenza del termine di quaranta giorni concesso per l'opposizione ex art. 641, comma 1, c.p.c..
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a base della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, al creditore opposto (cfr.
Cass. n. 2111/2015), mentre è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo,
2 dell'opponente) di provare l'inefficacia dei fatti posti a base della domanda o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
n. 1340/2019).
L'opponente contesta la pretesa azionata in giudizio perché, a suo dire, avrebbe versato al tutte le somme spettanti mediante bonifici bancari e il lavoratore, CP_1
dopo l'ultima retribuzione del mese di dicembre 2020, non si sarebbe più presentato al lavoro, senza addurre alcuna giustificazione.
L'assunto non è condivisibile.
Ed invero, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia contrattuale l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento – nella specie la corresponsione della somma ingiunta - va osservato che il datore di lavoro non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio.
Ed invero, i bonifici bancari versati in atti non sono ragionevolmente ascrivibili al credito dedotto in giudizio, dal momento che il bonifico del 04.11.2020 fa espressamente riferimento nella causale a ritenute d'acconto del 30.10.2020 per € complessivi 1.350,00 e quello del 30.11.2020 a un rimborso spese per complessivi €
650,00 (cfr. alleg. 5 produzione opponente), mentre l'opposto ha attivato il procedimento monitorio per il mancato pagamento delle mensilità di dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 nonché del TFR.
Sul punto, va precisato che il lavoratore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non aver ricevuto dalla società il pagamento delle somme dovute e di non aver mai abbandonato il posto di lavoro, fino alla data delle dimissioni presentate in data 11.02.2021 (cfr. verbale di udienza del 25.09.2023).
Peraltro, all'udienza del 25.03.2024, l'opponente ha rinunciato all'escussione del teste Cont
che avrebbe dovuto proprio riferire sull'assenza dal lavoro del Testimone_1
nei mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. verbale d'udienza del 25.03.2024).
[...]
In ragione di ciò, essendo rimasto insoddisfatto l'onere della società datrice di
3 dimostrare l'estinzione del credito dedotto in giudizio, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 219/2021, emesso da questo Tribunale il
25.08.2021.
Deve essere inoltre respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte opposta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3388/2007; n. 10606/2010; n.
21798/2015).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte opponente.
L'opposizione deve essere, quindi, integralmente respinta e, per l'effetto, confermato
4 il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M
.
Definitivamente pronunciando;
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 219/2021, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 25.08.2021;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP_1
come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Chiara Gagliano)
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