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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 2561/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Rita Purpura, rappresentante e difensore;
e nata in [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Marco Cammarata, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/5/2025, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 5931/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 27/12/2023 a definizione del procedimento n.
13871/2021 R.G., con la quale è stato recepito l'accordo raggiunto nel corso del giudizio.
In particolate, hanno chiesto la modifica dei punti 6 e 7 del suddetto accordo e, segnatamente, la revoca dell'obbligo a carico di e di Parte_1 Parte_2
di corrispondere alla figlia la somma mensile rispettivamente di € 150,00 Persona_1
e di € 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, in quanto divenuta economicamente indipendente.
1 Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 5931/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 27/12/2023 a definizione del procedimento n.
13871/2021 R.G., revoca l'obbligo a carico di e di di Parte_1 Parte_2 corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia;
Persona_1
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digital, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 2561/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Rita Purpura, rappresentante e difensore;
e nata in [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Marco Cammarata, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/5/2025, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 5931/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 27/12/2023 a definizione del procedimento n.
13871/2021 R.G., con la quale è stato recepito l'accordo raggiunto nel corso del giudizio.
In particolate, hanno chiesto la modifica dei punti 6 e 7 del suddetto accordo e, segnatamente, la revoca dell'obbligo a carico di e di Parte_1 Parte_2
di corrispondere alla figlia la somma mensile rispettivamente di € 150,00 Persona_1
e di € 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, in quanto divenuta economicamente indipendente.
1 Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 5931/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 27/12/2023 a definizione del procedimento n.
13871/2021 R.G., revoca l'obbligo a carico di e di di Parte_1 Parte_2 corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia;
Persona_1
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digital, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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